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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17766 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 61186/2022
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 27.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza; rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.12.2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 61186 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Benaco n. 15 presso lo studio dell'avv. Alessandro
Clemente, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
; CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Freni in virtù di procura in atti;
- appellata –
E
L' ; Controparte_2
- appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8065/2022; opposizione avverso cartelle di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
8065/2022, con la quale il Giudice di Pace di Roma ha parzialmente accolto l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 972020002097310900 e ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 972019021031334100, in quanto tardiva.
ha evidenziato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto tardiva l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 072019021031334100, nonostante l'opponente avesse chiesto dichiararsi la prescrizione del credito oggetto della cartella di pagamento impugnata.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, la doglianza, integrando una opposizione ex art. 615 c.p.c., non sarebbe infatti assoggettata ad alcun termine decadenziale. L'appellante ha quindi riproposto le contestazioni relative alla nullità della notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 972019021031334100, non esaminate dal primo giudice in quanto ritenute assorbite.
L'appellante ha altresì evidenziato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto solo parzialmente l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n.
972020002097310900, non essendosi il primo giudice pronunciato sulle contestazioni relative alla nullità della notificazione dei verbali di accertamento n. 13170230129, n. 22170471066 e n.
15170023503. ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. ha altresì CP_1 CP_1 proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
972020002097310900, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n.
602/1973 che ha sancito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L' è rimasta contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
Con note difensive depositate in data 15.06.2023 l'opponente ha dedotto di aver presentato istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n.
197/2022, in relazione alle cartelle di pagamento impugnate.
Successivamente l'opponente ha documentato di essere stato ammesso al beneficio della definizione agevolata e ha documentato il pagamento delle rate nelle more scadute.
3 2. Ai sensi dell'art. 12 bis d. l n. 84/2025 convertito in legge n. 108/2025 il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022
l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, Controparte_2 da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, prima del richiamato intervento legislativo, aveva in ogni caso affermato che: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma
236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro CP_2 documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Cass. n. 24428/2024)
Nella specie risulta documentata l'istanza di adesione dell'appellante alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, il pagamento della prima rata, nonché delle ulteriori rate già scadute.
L'appellante ha altresì rinunciato agli atti del giudizio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio, pur in difetto di prova dell'integrale pagamento del debito.
Sulla rinuncia dell'appellante deve provvedersi con sentenza.
Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza (Cass. n. 18603/2025). Il provvedimento quindi, anche se emesso in forma di ordinanza, è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. N.
22917/2010)
4 Il reclamo previsto dall'art. 308, comma primo, c.p.c., che rinvia all'art. 178, comma terzo, quarto e quinto c.p.c., è infatti previsto, dallo stesso art. 178, comma secondo, c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice istruttore non operi in funzione di giudice unico.
La lacuna normativa concernente il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore nelle controversie riservate al Tribunale in composizione monocratica non può che essere colmata facendo ricorso al principio generale per cui ha forma di sentenza ogni provvedimento del giudice atto a definire un giudizio dinanzi a sé pendente (cfr., con riferimento appunto alla pronuncia di estinzione emessa del giudice monocratico, anche in forma diversa da quella della sentenza, Cass. n.
8041/2006, Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 14592/2007, in quest'ultimo caso con riferimento anche al provvedimento, pronunciato dal giudice unico, di rigetto dell'eccezione di estinzione;
da ultimo cfr.
Cass. n. 20631/2011 per la quale: "L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore;
tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnata con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale").
In conclusione, deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto degli effetti dell'adesione alla definizione agevolata del debito.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8065/2022ogni Parte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Roma, 17.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 27.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza; rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.12.2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 61186 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Benaco n. 15 presso lo studio dell'avv. Alessandro
Clemente, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
; CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Freni in virtù di procura in atti;
- appellata –
E
L' ; Controparte_2
- appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8065/2022; opposizione avverso cartelle di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
8065/2022, con la quale il Giudice di Pace di Roma ha parzialmente accolto l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 972020002097310900 e ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 972019021031334100, in quanto tardiva.
ha evidenziato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto tardiva l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 072019021031334100, nonostante l'opponente avesse chiesto dichiararsi la prescrizione del credito oggetto della cartella di pagamento impugnata.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, la doglianza, integrando una opposizione ex art. 615 c.p.c., non sarebbe infatti assoggettata ad alcun termine decadenziale. L'appellante ha quindi riproposto le contestazioni relative alla nullità della notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 972019021031334100, non esaminate dal primo giudice in quanto ritenute assorbite.
L'appellante ha altresì evidenziato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto solo parzialmente l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n.
972020002097310900, non essendosi il primo giudice pronunciato sulle contestazioni relative alla nullità della notificazione dei verbali di accertamento n. 13170230129, n. 22170471066 e n.
15170023503. ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. ha altresì CP_1 CP_1 proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
972020002097310900, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n.
602/1973 che ha sancito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L' è rimasta contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
Con note difensive depositate in data 15.06.2023 l'opponente ha dedotto di aver presentato istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n.
197/2022, in relazione alle cartelle di pagamento impugnate.
Successivamente l'opponente ha documentato di essere stato ammesso al beneficio della definizione agevolata e ha documentato il pagamento delle rate nelle more scadute.
3 2. Ai sensi dell'art. 12 bis d. l n. 84/2025 convertito in legge n. 108/2025 il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022
l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, Controparte_2 da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, prima del richiamato intervento legislativo, aveva in ogni caso affermato che: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma
236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro CP_2 documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Cass. n. 24428/2024)
Nella specie risulta documentata l'istanza di adesione dell'appellante alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, il pagamento della prima rata, nonché delle ulteriori rate già scadute.
L'appellante ha altresì rinunciato agli atti del giudizio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio, pur in difetto di prova dell'integrale pagamento del debito.
Sulla rinuncia dell'appellante deve provvedersi con sentenza.
Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza (Cass. n. 18603/2025). Il provvedimento quindi, anche se emesso in forma di ordinanza, è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. N.
22917/2010)
4 Il reclamo previsto dall'art. 308, comma primo, c.p.c., che rinvia all'art. 178, comma terzo, quarto e quinto c.p.c., è infatti previsto, dallo stesso art. 178, comma secondo, c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice istruttore non operi in funzione di giudice unico.
La lacuna normativa concernente il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore nelle controversie riservate al Tribunale in composizione monocratica non può che essere colmata facendo ricorso al principio generale per cui ha forma di sentenza ogni provvedimento del giudice atto a definire un giudizio dinanzi a sé pendente (cfr., con riferimento appunto alla pronuncia di estinzione emessa del giudice monocratico, anche in forma diversa da quella della sentenza, Cass. n.
8041/2006, Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 14592/2007, in quest'ultimo caso con riferimento anche al provvedimento, pronunciato dal giudice unico, di rigetto dell'eccezione di estinzione;
da ultimo cfr.
Cass. n. 20631/2011 per la quale: "L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore;
tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnata con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale").
In conclusione, deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto degli effetti dell'adesione alla definizione agevolata del debito.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8065/2022ogni Parte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Roma, 17.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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