Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1117/2025 promosso da:
nata a [...] il [...] e ato a SI (AN) CP_1 Controparte_2
il 27.09.1989, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PETRACCA STEFANIA MARIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivono e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in ogni caso, potranno fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione;
2) La IG.ra , entro e non oltre il 30 giugno 2025, lascerà la casa coniugale, sita in CP_1
SI (AN), Via Fosso n. 9, di proprietà esclusiva del IG. per trasferirsi Controparte_2 unitamente al figlio minore in un'immobile, sito in SI (AN), Via San Giorgio Persona_1
n. 2, condotto dalla medesima in locazione e la casa coniugale, sita in SI (AN), Via Fosso n. 9, verrà venduta dal IG. alla sorella IG.ra Pertanto, fino Controparte_2 Parte_1 all'effettivo trasferimento della IG.ra e del figlio minore presso CP_1 Persona_1
la nuova abitazione sita in SI (AN), Via San Giorgio n.2, trasferimento che dovrà avvenire entro
1
Il IG. continuerà in ogni caso a provvedere al pagamento del rateo mensile del Controparte_2 mutuo acceso, presso l'Istituto di Credito BCC di Filottrano, per l'acquisto dell'immobile de quo, mentre la IG.ra , fintantoché non si trasferirà presso la nuova abitazione, provvederà CP_1
al pagamento delle utenze, salvo il conguaglio che le parti effettueranno, alla fine del mese di Giugno
2025, tra quanto effettivamente sostenuto dalla IG.ra per le utenze e quanto rimborsato al IG. CP_1
in virtù dell'impianto fotovoltaico di cui l'immobile è fornito. CP_2
3) il IG. in ottemperanza a quanto già previsto alla condizione n. 2) della Controparte_2 separazione consensuale sottoscritta dai coniugi ed omologata dall'intestato Tribunale in data
21.02.2024, verserà, a far data dall'effettivo trasferimento della IG.ra dalla casa CP_1
coniugale e fintantoché la medesima abiterà unitamente con il figlio minore in Persona_1 un'immobile condotto in locazione, tramite bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di €. 200,00 a titolo di contributo nel pagamento del canone di locazione.
4) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna ove egli manterrà la propria residenza anagrafica;
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, a settimane alterne, il week end, dal sabato mattina alle ore 08:30 (ovvero nel periodo estivo / non scolastico alle ore 09:30) allorquando lo andrà a prendere direttamente presso l'abitazione materna fino alla domenica alle ore 22:00 (ovvero nel periodo estivo / non scolastico fino alle ore 23.00) quando la madre lo andrà a riprendere presso l'abitazione paterna. Durante il periodo estivo (mesi di Giugno, Luglio ed Agosto), il IG. CP_2
previo accordo con la IG.ra potrà prendere il minore, per due week end complessivi da CP_1
scegliersi nel suddetto periodo (Giugno, Luglio ed Agosto) e comunque rientranti in quelli già di sua spettanza secondo il principio dell'alternanza, dal venerdì alle ore 19:00 fino alla domenica alle ore
22:00 (ovvero nel periodo estivo / non scolastico fino alle ore 23.00). Nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con il padre quest'ultimo potrà altresì vederlo e tenerlo con sé il martedì dalle ore 17:00 (ovvero nel periodo estivo/ non scolastico dalle ore 10:00) quando la madre lo porterà direttamente presso l'abitazione paterna, fino alle ore 22:00 (ovvero nel periodo estivo / non scolastico fino alle ore 23.00) quando il padre lo riaccompagnerà̀ direttamente presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il martedì dalle ore 17:00 (ovvero nel periodo estivo/ non scolastico dalle ore 10:00) quando la madre lo porterà direttamente presso l'abitazione paterna, fino alle ore 22:00 (ovvero nel periodo estivo / non scolastico fino alle ore 23.00) quando il padre lo riaccompagnerà̀ direttamente
2 presso l'abitazione materna ed il giovedì dalle ore 19:00 quando il padre lo andrà a prendere presso l'abitazione materna fino alle ore 22:00 (ovvero nel periodo estivo / non scolastico fino alle ore
23.00) quando la madre lo andrà a riprendere presso l'abitazione paterna. I genitori si alterneranno per portare e riprendere il figlio dall'attività sportiva dallo stesso frequentata.
Nel periodo delle vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà̀ con 4 giorni, anche non Per_1
consecutivi, alternandosi tra i genitori, negli anni, la cena della Vigilia con il pranzo di Natale, il pranzo di Santo Stefano con la cena del Capodanno ed il giorno del primo dell'anno con quello dell'Epifania. Nel periodo delle vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà̀ con due Per_1
giorni anche non consecutivi alternandosi negli anni il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo.
Nel periodo delle vacanze estive (periodo non scolastico da giugno a settembre di ogni anno), ferme restando le condizioni di visita ordinaria, ciascun genitore potrà̀ trascorrere con il figlio ulteriori 10 giorni, anche non consecutivi, da concordare di anno in anno, entro il 30 maggio, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e familiari.
Le altre festività del calendario, ossia il 25 aprile – 1 maggio- 2 Giugno- 15 agosto - 1 Novembre e
8 Dicembre, verranno dal bambino trascorse alternativamente un anno con un genitore e quello successivo con l'altro, con inversione per l'anno successivo.
Nel giorno del suo compleanno, ovvero il 23 aprile di ogni anno, il minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, con inversione per l'anno successivo.
Nel giorno del proprio compleanno ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con o il Per_1
pranzo o la cena e ciò a prescindere dal fatto che tale giorno ricada in uno di quelli di sua spettanza.
I genitori si impegnano altresì a consentire a di partecipare agli eventi familiari Per_1
(compleanni di nonni, zii e altri parenti di ciascun ramo genitoriale) accordandosi eventualmente per permettere all'altro genitore di “recuperare” il proprio giorno di visita.
Resta inteso che i genitori di comune accordo e tenuto conto in particolare delle esigenze e della salute psicofisica di potranno modificare il presente piano visite. Per_1
6) Il IG. verserà, entro il 10 di ogni mese e tramite bonifico bancario, alla IG.ra Controparte_2
, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di €. CP_1
300,00=; detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
7) Le spese straordinarie in favore del figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona aggiornato al 10.07.2024. Le spese straordinarie verranno rimborsate pro-quota entro il
3 mese successivo a quello in cui il genitore, che ne fa richiesta esibendo la relativa documentazione contabile e fiscale, le ha di fatto sostenute;
8) Gli assegni familiari (ovvero l'Assegno Unico) saranno attribuiti interamente (100%) a favore della sig.ra in qualità di genitore collocatario e di conseguenza il sig. CP_1 Controparte_2
dà fin dalla sottoscrizione del presente accordo il proprio consenso alla rinuncia della propria quota in favore della sig.ra CP_1
9) Il IG. in parziale modifica alla condizione n. 8 già prevista in sede di Controparte_2 separazione consensuale sottoscritta dai coniugi ed omologata dall'intestato Tribunale in data
21.02.2024, a seguito della vendita della casa coniugale sita in SI (AN), Via Fosso n. 9 e comunque entro e non oltre il 31.07.2025, verserà alla IG.ra ed in un'unica soluzione CP_1 la somma di €. 27.500,00 (già scomputata della rata da egli pagata, nel Luglio 2024, in adempimento della condizione n. 8) della separazione consensuale sottoscritta dai coniugi ed omologata dall'intestato Tribunale in data 21/02/2024) a titolo di rimborso parziale dei finanziamenti accesi dalla medesima, presso gli Istituti di Credito BCC di Filottrano e IC, per la ristrutturazione e l'acquisto degli arredi relativi alla casa coniugale. Nel dettaglio, la IG.ra per la CP_1 ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva del IG. sito in SI (AN), Via CP_2
Fosso n. 9, accendeva presso l'Istituto di Credito BCC di Filottrano un mutuo (con scadenza al
16/06/2030) per complessivi €. 20.000,00 ed un finanziamento presso la IC (con scadenza al 05.12.2025) per complessivi €.10.000,00.
10) Tenuto conto che la casa coniugale, sita in SI (AN), Via Fosso n. 9, verrà venduta dal IG.
a terzi, quest'ultimo si impegna, in ottemperanza a quanto già previsto alla Controparte_2
condizione n. 9) della separazione personale sottoscritta dai coniugi ed omologata dall'intestato
Tribunale in data 21.02.2024, a restituire alla IG.ra i seguenti beni dalla medesima CP_1
acquistati con i suoi risparmi personali: il divano;
la scarpiera presente nella cameretta;
la lavatrice;
l'asciugatrice; mobile all'ingresso; la libreria della cameretta;
la TV del soggiorno;
i mobili presenti nella cameretta del figlio il letto della camera matrimoniale comprensivo di rete Per_1
ortopedica. A tali beni, già previsti e specificati in sede di separazione personale, i coniugi concordano di ricomprendere in questa sede anche i comodini della camera da letto, il tavolo e le sedie della sala da pranzo.
11) I coniugi rilasciano vicendevolmente il consenso al rilascio per i passaporti, sia per loro stessi che per il figlio minore.
12)La sig.ra e il sig. con la sottoscrizione del presente accordo, CP_1 Controparte_2 dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto stabilito nelle
4 sopradette condizioni. Gli effetti economici del presente accordo decorrono dal momento del deposito del ricorso in Cancelleria”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 18.03.2025, e hanno chiesto CP_1 Controparte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SI (AN) il 16.07.2016.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Dalla documentazione in atti risulta che, con sentenza del 21.02.2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza sostituita da note scritte. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SI (AN) il
16.07.2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SI (AN) al n. 20, parte 2, serie A dell'anno 2016.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore del quale non viene disposto l'ascolto in Per_1
considerazione della sua tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
5 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 Controparte_2
a SI (AN) il 16/07/2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SI (AN) al n. 20, parte 2, serie A dell'anno 2016; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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