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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2585/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2585/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASAROSA GRAZIANA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MACCIONI VALTER e dell'avv. MACCIONI CHIARA
( ) SCALI CERERE 3 57123 LIVORNO;
C.F._3
RESISTENTE
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva, il 16.12.2018, la figlia minore rilevata l'interruzione Per_1 della convivenza e dato atto che nel mese di luglio 2022 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento della minore, recepite nel decreto del Tribunale di Livorno del 14.12.2022 riscontrato infine la mancata attuazione di molte delle condizioni previste e il sopraggiungere di circostanze nuove tali da imporre la modifica delle previsioni concordate, con ricorso depositato in data 27.9.2023 la signora evocava in causa Parte_1 rassegnando le conclusioni che si riportano: “[…] a modifica del CP_1
1 decreto emesso dal Tribunale il 14.12.2022, fermo ed impregiudicato l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, voglia adottare i seguenti Persona_2 provvedimenti:
a) autorizzare a trasferirsi a vivere, unitamente alla figlia Parte_1 [...]
a Cascina, in Via Carecciole 25, dove la minore fisserà la propria residenza Per_2 abituale e anagrafica;
b) autorizzare il trasferimento di per il prossimo anno scolastico Persona_2
(2024/2025) presso una Scuola Primaria nel Comune di Cascina;
c) quanto ai tempi di frequentazione di con ciascun genitore: in tesi: in Per_1 considerazione del diverso collocamento della minore, stabilire diversi tempi di frequentazione della minore con ciascun genitore più confacenti alle esigenze della stessa;
in ipotesi: confermare il regime di collocamento paritario di cui al provvedimento del Tribunale di Livorno del 14.12.2022 d) confermare l'assegno di mantenimento a carico del Sig. nella misura di euro 250,00, somma che dovrà Per_2 essere corrisposta mediante versamento mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento annuale ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate quelle di importo superiore ad euro 100,00, per la cui determinazione si richiamano le linee guida del CNF;
e) con vittoria di compensi ed anticipazioni del giudizio”.
Si costituiva il signor il quale, contestando in fatto e in diritto le Per_2 richieste della ricorrente, concludeva nei termini seguenti: “-conclude per il rigetto del ricorso avversario e di tutte le richieste ivi formulate da parte ricorrente, alle quali si oppone fermamente, perché infondate in fatto e diritto […].In via riconvenzionale chiede che il Tribunale di Livorno Voglia – in parziale riforma del decreto del 19.12.2022 – disporre il collocamento prevalente della minore presso di lui,
a Livorno in Via Danimarca 5, ivi stabilendo la residenza anagrafica, consentendo così alla bambina la prosecuzione del percorso scolastico già intrapreso presso lo stesso
Istituto, e di mantenere le abitudini di vita fino ad oggi seguite. Confermando per il resto il decreto del 19.12.2022. Vittoria nelle spese e compensi di causa […]”.
Resi provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. all'esito dell'udienza del 20.3.2024 (ordinanza del 3.4.2024, in atti) e disposta indagine socio familiare nell'interesse della figlia minore la causa veniva Per_1 rinviata ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. assegnandosi alle parti i relativi termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. Nella pendenza dei suddetti termini le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione di tutte le questioni accessorie relative alla figlia minore e i procuratori concludevano concordemente per sentir pronunciare come da accordo raggiunto dalle parti.
All'udienza del 13.3.2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
2 Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi tra le parti, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti oltre che delle conclusioni rassegnate dal Servizio Sociale nella relazione depositata in data 3.2.2025.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
Conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_2 genitori e la collocazione paritaria della minore stessa presso i due genitori con formale residenza anagrafica a Livorno presso la casa paterna, che continuerà a frequentare la scuola primaria “L'Immacolata” a Livorno in Via Serafino De
Tivoli 3.
Quanto al regime di frequentazione della bambina con entrambi i genitori, conferma le modalità indicate nell'ordinanza 03.04.2024 e cioè:
1° settimana: lunedì-mercoledì con il padre, il quale riaccompagnerà la bambina a casa della madre il mercoledì all'uscita da scuola;
mercoledì pomeriggio-giovedì- venerdì con la madre: la sig.ra accompagnerà la bambina a scuola a Pt_1
Livorno mentre il sig. porterà a Cascina all'uscita da scuola al Per_2 Per_1 termine delle attività sportive frequentate da a Livorno;
il sabato Per_1 mattina la sig.ra accompagnerà a Livorno entro le ore 11,00. Pt_1 Per_1
Week end con il padre.
2° settimana: lunedì-mercoledì con la madre, provvedendo il sig. a Per_2 riaccompagnare la bambina a casa della madre il lunedì all'uscita da scuola;
mercoledì pomeriggio-giovedì-venerdì con il padre, che riaccompagnerà la bambina dalla madre entro le ore 11,00 del sabato. Week end con la madre.
E così di seguito.
Le parti concordano che nei giorni in cui la figlia starà con un genitore, l'altro potrà effettuare e/o ricevere una videochiamata al giorno.
Durante le Festività estive la minore potrà stare con ciascuno dei genitori 15
(quindici) giorni anche consecutivi, da concordarsi tra le parti annualmente entro il giorno 31 del mese di maggio.
Durante le Festività scolastiche invernali potrà trascorrere con l'uno e Per_1
l'altro genitore 7 (sette) giorni anche consecutivi da concordarsi tra le parti
3 entro il 30.11 di ogni anno e facendo comunque in modo da alternare di anno in anno 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio e 6 gennaio;
durante le
Festività scolastiche pasquali potrà trascorrere con l'uno e l'altro Per_1 genitore 3 (tre) giorni consecutivi da concordarsi tra le parti almeno 15 giorni prima e facendo comunque in modo da alternare di anno in anno i giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di euro Per_2 Pt_1
200,00 rivalutabile secondo Istat, a titolo di contributo al mantenimento della bambina.
L'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i due genitori.
Le spese straordinarie necessarie per la bambina saranno ripartite al 50% tra i due genitori, da concordarsi preventivamente, e successivamente documentarsi ai fini del rimborso.
Spese processuali integralmente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 14.3.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2585/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASAROSA GRAZIANA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MACCIONI VALTER e dell'avv. MACCIONI CHIARA
( ) SCALI CERERE 3 57123 LIVORNO;
C.F._3
RESISTENTE
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva, il 16.12.2018, la figlia minore rilevata l'interruzione Per_1 della convivenza e dato atto che nel mese di luglio 2022 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento della minore, recepite nel decreto del Tribunale di Livorno del 14.12.2022 riscontrato infine la mancata attuazione di molte delle condizioni previste e il sopraggiungere di circostanze nuove tali da imporre la modifica delle previsioni concordate, con ricorso depositato in data 27.9.2023 la signora evocava in causa Parte_1 rassegnando le conclusioni che si riportano: “[…] a modifica del CP_1
1 decreto emesso dal Tribunale il 14.12.2022, fermo ed impregiudicato l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, voglia adottare i seguenti Persona_2 provvedimenti:
a) autorizzare a trasferirsi a vivere, unitamente alla figlia Parte_1 [...]
a Cascina, in Via Carecciole 25, dove la minore fisserà la propria residenza Per_2 abituale e anagrafica;
b) autorizzare il trasferimento di per il prossimo anno scolastico Persona_2
(2024/2025) presso una Scuola Primaria nel Comune di Cascina;
c) quanto ai tempi di frequentazione di con ciascun genitore: in tesi: in Per_1 considerazione del diverso collocamento della minore, stabilire diversi tempi di frequentazione della minore con ciascun genitore più confacenti alle esigenze della stessa;
in ipotesi: confermare il regime di collocamento paritario di cui al provvedimento del Tribunale di Livorno del 14.12.2022 d) confermare l'assegno di mantenimento a carico del Sig. nella misura di euro 250,00, somma che dovrà Per_2 essere corrisposta mediante versamento mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento annuale ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate quelle di importo superiore ad euro 100,00, per la cui determinazione si richiamano le linee guida del CNF;
e) con vittoria di compensi ed anticipazioni del giudizio”.
Si costituiva il signor il quale, contestando in fatto e in diritto le Per_2 richieste della ricorrente, concludeva nei termini seguenti: “-conclude per il rigetto del ricorso avversario e di tutte le richieste ivi formulate da parte ricorrente, alle quali si oppone fermamente, perché infondate in fatto e diritto […].In via riconvenzionale chiede che il Tribunale di Livorno Voglia – in parziale riforma del decreto del 19.12.2022 – disporre il collocamento prevalente della minore presso di lui,
a Livorno in Via Danimarca 5, ivi stabilendo la residenza anagrafica, consentendo così alla bambina la prosecuzione del percorso scolastico già intrapreso presso lo stesso
Istituto, e di mantenere le abitudini di vita fino ad oggi seguite. Confermando per il resto il decreto del 19.12.2022. Vittoria nelle spese e compensi di causa […]”.
Resi provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. all'esito dell'udienza del 20.3.2024 (ordinanza del 3.4.2024, in atti) e disposta indagine socio familiare nell'interesse della figlia minore la causa veniva Per_1 rinviata ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. assegnandosi alle parti i relativi termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. Nella pendenza dei suddetti termini le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione di tutte le questioni accessorie relative alla figlia minore e i procuratori concludevano concordemente per sentir pronunciare come da accordo raggiunto dalle parti.
All'udienza del 13.3.2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
2 Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi tra le parti, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti oltre che delle conclusioni rassegnate dal Servizio Sociale nella relazione depositata in data 3.2.2025.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
Conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_2 genitori e la collocazione paritaria della minore stessa presso i due genitori con formale residenza anagrafica a Livorno presso la casa paterna, che continuerà a frequentare la scuola primaria “L'Immacolata” a Livorno in Via Serafino De
Tivoli 3.
Quanto al regime di frequentazione della bambina con entrambi i genitori, conferma le modalità indicate nell'ordinanza 03.04.2024 e cioè:
1° settimana: lunedì-mercoledì con il padre, il quale riaccompagnerà la bambina a casa della madre il mercoledì all'uscita da scuola;
mercoledì pomeriggio-giovedì- venerdì con la madre: la sig.ra accompagnerà la bambina a scuola a Pt_1
Livorno mentre il sig. porterà a Cascina all'uscita da scuola al Per_2 Per_1 termine delle attività sportive frequentate da a Livorno;
il sabato Per_1 mattina la sig.ra accompagnerà a Livorno entro le ore 11,00. Pt_1 Per_1
Week end con il padre.
2° settimana: lunedì-mercoledì con la madre, provvedendo il sig. a Per_2 riaccompagnare la bambina a casa della madre il lunedì all'uscita da scuola;
mercoledì pomeriggio-giovedì-venerdì con il padre, che riaccompagnerà la bambina dalla madre entro le ore 11,00 del sabato. Week end con la madre.
E così di seguito.
Le parti concordano che nei giorni in cui la figlia starà con un genitore, l'altro potrà effettuare e/o ricevere una videochiamata al giorno.
Durante le Festività estive la minore potrà stare con ciascuno dei genitori 15
(quindici) giorni anche consecutivi, da concordarsi tra le parti annualmente entro il giorno 31 del mese di maggio.
Durante le Festività scolastiche invernali potrà trascorrere con l'uno e Per_1
l'altro genitore 7 (sette) giorni anche consecutivi da concordarsi tra le parti
3 entro il 30.11 di ogni anno e facendo comunque in modo da alternare di anno in anno 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio e 6 gennaio;
durante le
Festività scolastiche pasquali potrà trascorrere con l'uno e l'altro Per_1 genitore 3 (tre) giorni consecutivi da concordarsi tra le parti almeno 15 giorni prima e facendo comunque in modo da alternare di anno in anno i giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di euro Per_2 Pt_1
200,00 rivalutabile secondo Istat, a titolo di contributo al mantenimento della bambina.
L'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i due genitori.
Le spese straordinarie necessarie per la bambina saranno ripartite al 50% tra i due genitori, da concordarsi preventivamente, e successivamente documentarsi ai fini del rimborso.
Spese processuali integralmente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 14.3.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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