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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1938/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1938/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CP_2
CONVENUTO/I
Oggi 25/03/2025 ad ore 11:10 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
MORONI TIZIANA
Per essuno compare. Controparte_1
Per 'avv. MATTEI GESSICA. CP_2
L'avv. Moroni precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusiva depositata e discute riportandosi alla stessa. Precisa di aver agito nei confronti del solo nell'anno 2019 e nei confronti del il 28.2.2020 e che la fattura più risalente è CP_1 CP_2 datata maggio 2018. Inoltre, la prescrizione dell'obbligazione principale è decennale, rappresenta che il decreto ingiuntivo cui fa riferimento controparte è stato emesso nei confronti del solo e non nei confronti del sicchè nei confronti di quest'ultimo CP_1 CP_2 non sussiste alcun ne bis in idem. Con riferimento all'art. 1957 c.c. si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1915/2024.
pagina 1 di 10 L'avv. Mattei precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusiva alla quale si riporta per la discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 16.12
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1938/2022 promossa da:
con il Parte_1 patrocinio dell'avv. MORONI TIZIANA, elettivamente domiciliato in Senigallia via Piave n.
25 presso il difensore avv. MORONI TIZIANA
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO UM
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEI GESSICA, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Tobagi n. 39 Jesi presso il difensore avv. MATTEI GESSICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta individuale ora società Parte_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona il Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti Controparte_3
testuali conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare il diritto di credito della ditta attrice nei confronti del convenuto
[...]
, accertare e dichiarare ex art. 38 c.c. che il convenuto Controparte_1 [...]
ha agito in nome e per conto del e, CP_2 Controparte_1
per l'effetto, condannare i convenuti in via solidale e/o alternativa al pagamento della somma di €. 9.334,31 oltre interessi moratori dalla scadenza di pagamento di ogni fattura al saldo effettivo”.
A fondamento della domanda, parte attrice esponeva di avere fornito merce all'associazione convenuta per un importo complessivo di €. 10.301,97, così come risultava dalle fatture accompagnatorie allegate all'atto introduttivo, riferiva che in data 25.2.2019 inviava missiva per sollecitare il pagamento, tuttavia la comunicazione rimaneva senza esito, deduceva di essere venuta a conoscenza che l'associazione non era più operativa, sicchè aveva svolto delle indagini per conoscere il nominativo del legale rappresentante dell'associazione medesima,
che veniva individuato in al quale veniva inviata missiva in data 28.2.2020 CP_2
chiedendo l'adempimento dell'obbligazione; sosteneva che era il ad occuparsi degli CP_2
ordini della merce, a provvedere al pagamento della merce, risultando, quindi, responsabile ai sensi dell'art. 38, comma secondo, c.c.
Con comparsa di risposta del 22.7.2022 si costituiva contestando quanto CP_2
sostenuto da parte attrice, in quanto infondato in fatto e diritto, in particolare deduceva che delle obbligazioni assunte dalla associazione ne rispondeva colui che aveva agito in suo nome e per suo conto, non essendo collegata la responsabilità alla titolarità della rappresentanza della associazione medesima, riferiva di non aver compiuto alcun atto gestorio per conto pagina 4 di 10 dell'associazione e disconosceva le firme apposte alle fatture accompagnatorie, evidenziava che, nell'ipotesi in cui fosse riconosciuto responsabile solidalmente dell'obbligazione, in ogni caso, il creditore era decaduto in quanto l'azione era stata proposta oltre il Parte_1
termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., secondo cui il creditore può agire nei confronti del legale rappresentante dell'associazione se questo ha agito in nome e per conto dell'associazione, a condizione che si verifichino le seguenti condizioni: il soggetto abbia agito personalmente in nome e per conto dell'associazione nel contrarre le obbligazioni, il creditore ponga in essere e coltivi con diligenza le azioni giudiziali entro mesi sei dalla scadenza della obbligazione, rappresentava, infine, che nei confronti dell'associazione il creditore aveva già
un titolo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Nonostante rituale notificazione dell'atto di citazione, nessuno si costituiva per il
[...]
. Controparte_1
Nelle more del giudizio la ditta individuale conferiva la propria azienda nella Parte_1
società di capitali Parte_1
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU grafologica, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
E' ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto e di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto,
riguarda non solo ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia.
pagina 5 di 10 Il suddetto principio trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione,
acquista efficacia di giudicato non solo rispetto al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Nel caso in esame, la società aveva ottenuto dal Tribunale di Ancona in data Parte_1
20.5.2020 il decreto ingiuntivo n. 714/2020, regolarmente notificato, nei confronti del
[...]
concernente il medesimo rapporto obbligatorio, che Controparte_1
non è stato opposto dall'ingiunto nei termini di legge e divenuto definitivamente esecutivo in data 22.09.2020.
Ebbene, il decreto ingiuntivo ha acquistato efficacia di giudicato su ogni questione attinente la validità ed efficacia del contratto, sicchè la domanda formulata nei confronti dell'associazione appare inammissibile.
Ciò posto, le associazioni non riconosciute rispondono delle obbligazioni contratte sia con il proprio patrimonio sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione.
Tuttavia, va certamente chiarito che la responsabilità personale e solidale a carico degli amministratori dell'associazione non è direttamente collegata alla semplice titolarità della rappresentanza dell'ente, ma all'attività contrattuale effettivamente svolta per conto dell'associazione.
Infatti, secondo il costante orientamento di legittimità, qui condiviso ed applicato, la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la pagina 6 di 10 dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. ord. n. 8752/2017; Cass.
n. 18188 del 25.8.2014).
La ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella dell'associazione, delle persone che hanno agito in nome e per conto di essa, è volta a contemperare proprio l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità
e sul patrimonio delle persone (Cass. ord. n. 12473/2015).
Ebbene, dall'esame degli atti e dalle prove orali raccolte nel corso del processo, si ricava che il presidente abbia agito verso i terzi in rappresentanza dell'associazione, CP_2
assumendo in proprio la responsabilità e pertanto, ne è chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 38 c.c., non tanto nella sua pretesa qualità di presidente del
[...]
, ma nella misura in cui parte attrice ha dimostrato la sua Controparte_1
concreta attività negoziale riferibile all'associazione stessa.
Con deposizioni chiare, precise e concordanti, i testi e Testimone_1 Testimone_2
hanno dichiarato che il effettuava gli ordini, sceglieva la merce e ne trattava i prezzi CP_2
di vendita.
Le predette dichiarazioni non sono smentite dalla deposizione resa da , in Testimone_3
ragione della genericità della stessa, posto che la teste si è limitata ad affermare che non era il ad effettuare gli ordini, senza, tuttavia, essere a conoscenza di quale soggetto CP_2
svolgesse tale attività, nonostante anche lei fosse associata del Circolo.
Le risultanze della consulenza grafologica hanno consentito di accertare che le sottoscrizioni apposte sulle fatture accompagnatorie disconosciute erano in realtà riconducibili al CP_2
Ne consegue, sulla base dei principi di diritto innanzi enunciati e qui richiamati, che il ha svolto in nome e per conto del una serie di attività e assunzione di CP_2 CP_1
obblighi verso i terzi, impegnandosi personalmente verso i terzi in nome e per conto dell'associazione e, pertanto, rispetto a tali obblighi non vi è alcun dubbio riguardo all'estensione della solidarietà per il pagamento delle somme dovute dal Circolo alla società
Parte_1
pagina 7 di 10 La responsabilità personale e solidale dell'organo di rappresentanza si configurerebbe non come un debito proprio, ma come una forma di fideiussione ex lege disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.
Infatti, in materia, la Corte ha chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fideiussione (cfr. Cass. 25748/2008, n. 12508/2015).
Come nella fideiussione, infatti l'art. 38 c.c. prevede una garanzia di natura accessoria, che sussiste solo se esiste una obbligazione principale in capo al creditore e non estende la responsabilità patrimoniale oltre a ciò che è dovuto dall'associazione stessa, analogamente a quanto disposto dall'art. 1941 c.c.
L'assimilazione della responsabilità ex art. 38 c.c. ad una garanzia ex lege ha portato la giurisprudenza a ritenere applicabili le disposizioni previste in materia di fideiussione.
Ciò posto, secondo il convenuto il richiamo in tema di responsabilità alle norme della fideiussione escluderebbe la solidarietà per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. non avendo la società promosso azioni entro il termine di sei mesi dalla scadenza Parte_1
dell'obbligazione.
A questo punto occorre previamente individuare il dies a quo della decorrenza dei 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., coincidente con la scadenza dell'obbligazione, e consequenzialmente verificare se in tale frangente temporale la creditrice si sia adoperata al fine di impedire la decadenza dei suoi diritti.
La Corte di Cassazione ha precisato che il termine di sei mesi decorre dalla scadenza della obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento
(Cass. 25197/2023).
pagina 8 di 10 Con riferimento alle fatture accompagnatorie emesse dalla società la relativa Parte_1
scadenza è riportata in ciascuna delle fatture (30 giorni dalla emissione), dovendosi ritenere,
pertanto, che è dalla scadenza di ogni singola fattura che decorre il termine semestrale.
Ebbene, occorre verificare se la società ha rispettato il termine previsto a pena di Pt_1
decadenza dall'art. 1957 c.c.
La predetta disposizione prevede espressamente che: “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Secondo la giurisprudenza, che si condivide, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. sent. n. 1724/2016).
Di conseguenza, per impedire il termine di decadenza il creditore deve necessariamente, a pena di decadenza, intraprendere un'azione giudiziaria e coltivarla con diligenza nei confronti del debitore e non trasmettergli una semplice diffida ad adempiere.
Nella specie, l'obbligazione era esigibile dal settembre 2018, mentre l'azione è stata promossa nel maggio 2020 con il deposito del ricorso monitorio.
Ne consegue la decadenza della società dal suo credito per non aver proposto la CP_4
domanda entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, la domanda va rigettata.
La natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per le stesse ragioni, pone a carico delle parti, in quote uguali, il compenso del CTU, già
liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara inammissibile la domanda nei confronti del Controparte_1
;
[...]
pagina 9 di 10 -rigetta la domanda nei confronti di;
CP_2
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone a carico delle parti, in quote uguali, il compenso del CTU, già liquidato con sperato decreto.
Ancona, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1938/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CP_2
CONVENUTO/I
Oggi 25/03/2025 ad ore 11:10 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
MORONI TIZIANA
Per essuno compare. Controparte_1
Per 'avv. MATTEI GESSICA. CP_2
L'avv. Moroni precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusiva depositata e discute riportandosi alla stessa. Precisa di aver agito nei confronti del solo nell'anno 2019 e nei confronti del il 28.2.2020 e che la fattura più risalente è CP_1 CP_2 datata maggio 2018. Inoltre, la prescrizione dell'obbligazione principale è decennale, rappresenta che il decreto ingiuntivo cui fa riferimento controparte è stato emesso nei confronti del solo e non nei confronti del sicchè nei confronti di quest'ultimo CP_1 CP_2 non sussiste alcun ne bis in idem. Con riferimento all'art. 1957 c.c. si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1915/2024.
pagina 1 di 10 L'avv. Mattei precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusiva alla quale si riporta per la discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 16.12
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1938/2022 promossa da:
con il Parte_1 patrocinio dell'avv. MORONI TIZIANA, elettivamente domiciliato in Senigallia via Piave n.
25 presso il difensore avv. MORONI TIZIANA
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO UM
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEI GESSICA, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Tobagi n. 39 Jesi presso il difensore avv. MATTEI GESSICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta individuale ora società Parte_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona il Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti Controparte_3
testuali conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare il diritto di credito della ditta attrice nei confronti del convenuto
[...]
, accertare e dichiarare ex art. 38 c.c. che il convenuto Controparte_1 [...]
ha agito in nome e per conto del e, CP_2 Controparte_1
per l'effetto, condannare i convenuti in via solidale e/o alternativa al pagamento della somma di €. 9.334,31 oltre interessi moratori dalla scadenza di pagamento di ogni fattura al saldo effettivo”.
A fondamento della domanda, parte attrice esponeva di avere fornito merce all'associazione convenuta per un importo complessivo di €. 10.301,97, così come risultava dalle fatture accompagnatorie allegate all'atto introduttivo, riferiva che in data 25.2.2019 inviava missiva per sollecitare il pagamento, tuttavia la comunicazione rimaneva senza esito, deduceva di essere venuta a conoscenza che l'associazione non era più operativa, sicchè aveva svolto delle indagini per conoscere il nominativo del legale rappresentante dell'associazione medesima,
che veniva individuato in al quale veniva inviata missiva in data 28.2.2020 CP_2
chiedendo l'adempimento dell'obbligazione; sosteneva che era il ad occuparsi degli CP_2
ordini della merce, a provvedere al pagamento della merce, risultando, quindi, responsabile ai sensi dell'art. 38, comma secondo, c.c.
Con comparsa di risposta del 22.7.2022 si costituiva contestando quanto CP_2
sostenuto da parte attrice, in quanto infondato in fatto e diritto, in particolare deduceva che delle obbligazioni assunte dalla associazione ne rispondeva colui che aveva agito in suo nome e per suo conto, non essendo collegata la responsabilità alla titolarità della rappresentanza della associazione medesima, riferiva di non aver compiuto alcun atto gestorio per conto pagina 4 di 10 dell'associazione e disconosceva le firme apposte alle fatture accompagnatorie, evidenziava che, nell'ipotesi in cui fosse riconosciuto responsabile solidalmente dell'obbligazione, in ogni caso, il creditore era decaduto in quanto l'azione era stata proposta oltre il Parte_1
termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., secondo cui il creditore può agire nei confronti del legale rappresentante dell'associazione se questo ha agito in nome e per conto dell'associazione, a condizione che si verifichino le seguenti condizioni: il soggetto abbia agito personalmente in nome e per conto dell'associazione nel contrarre le obbligazioni, il creditore ponga in essere e coltivi con diligenza le azioni giudiziali entro mesi sei dalla scadenza della obbligazione, rappresentava, infine, che nei confronti dell'associazione il creditore aveva già
un titolo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Nonostante rituale notificazione dell'atto di citazione, nessuno si costituiva per il
[...]
. Controparte_1
Nelle more del giudizio la ditta individuale conferiva la propria azienda nella Parte_1
società di capitali Parte_1
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU grafologica, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
E' ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto e di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto,
riguarda non solo ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia.
pagina 5 di 10 Il suddetto principio trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione,
acquista efficacia di giudicato non solo rispetto al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Nel caso in esame, la società aveva ottenuto dal Tribunale di Ancona in data Parte_1
20.5.2020 il decreto ingiuntivo n. 714/2020, regolarmente notificato, nei confronti del
[...]
concernente il medesimo rapporto obbligatorio, che Controparte_1
non è stato opposto dall'ingiunto nei termini di legge e divenuto definitivamente esecutivo in data 22.09.2020.
Ebbene, il decreto ingiuntivo ha acquistato efficacia di giudicato su ogni questione attinente la validità ed efficacia del contratto, sicchè la domanda formulata nei confronti dell'associazione appare inammissibile.
Ciò posto, le associazioni non riconosciute rispondono delle obbligazioni contratte sia con il proprio patrimonio sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione.
Tuttavia, va certamente chiarito che la responsabilità personale e solidale a carico degli amministratori dell'associazione non è direttamente collegata alla semplice titolarità della rappresentanza dell'ente, ma all'attività contrattuale effettivamente svolta per conto dell'associazione.
Infatti, secondo il costante orientamento di legittimità, qui condiviso ed applicato, la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la pagina 6 di 10 dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. ord. n. 8752/2017; Cass.
n. 18188 del 25.8.2014).
La ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella dell'associazione, delle persone che hanno agito in nome e per conto di essa, è volta a contemperare proprio l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità
e sul patrimonio delle persone (Cass. ord. n. 12473/2015).
Ebbene, dall'esame degli atti e dalle prove orali raccolte nel corso del processo, si ricava che il presidente abbia agito verso i terzi in rappresentanza dell'associazione, CP_2
assumendo in proprio la responsabilità e pertanto, ne è chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 38 c.c., non tanto nella sua pretesa qualità di presidente del
[...]
, ma nella misura in cui parte attrice ha dimostrato la sua Controparte_1
concreta attività negoziale riferibile all'associazione stessa.
Con deposizioni chiare, precise e concordanti, i testi e Testimone_1 Testimone_2
hanno dichiarato che il effettuava gli ordini, sceglieva la merce e ne trattava i prezzi CP_2
di vendita.
Le predette dichiarazioni non sono smentite dalla deposizione resa da , in Testimone_3
ragione della genericità della stessa, posto che la teste si è limitata ad affermare che non era il ad effettuare gli ordini, senza, tuttavia, essere a conoscenza di quale soggetto CP_2
svolgesse tale attività, nonostante anche lei fosse associata del Circolo.
Le risultanze della consulenza grafologica hanno consentito di accertare che le sottoscrizioni apposte sulle fatture accompagnatorie disconosciute erano in realtà riconducibili al CP_2
Ne consegue, sulla base dei principi di diritto innanzi enunciati e qui richiamati, che il ha svolto in nome e per conto del una serie di attività e assunzione di CP_2 CP_1
obblighi verso i terzi, impegnandosi personalmente verso i terzi in nome e per conto dell'associazione e, pertanto, rispetto a tali obblighi non vi è alcun dubbio riguardo all'estensione della solidarietà per il pagamento delle somme dovute dal Circolo alla società
Parte_1
pagina 7 di 10 La responsabilità personale e solidale dell'organo di rappresentanza si configurerebbe non come un debito proprio, ma come una forma di fideiussione ex lege disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.
Infatti, in materia, la Corte ha chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fideiussione (cfr. Cass. 25748/2008, n. 12508/2015).
Come nella fideiussione, infatti l'art. 38 c.c. prevede una garanzia di natura accessoria, che sussiste solo se esiste una obbligazione principale in capo al creditore e non estende la responsabilità patrimoniale oltre a ciò che è dovuto dall'associazione stessa, analogamente a quanto disposto dall'art. 1941 c.c.
L'assimilazione della responsabilità ex art. 38 c.c. ad una garanzia ex lege ha portato la giurisprudenza a ritenere applicabili le disposizioni previste in materia di fideiussione.
Ciò posto, secondo il convenuto il richiamo in tema di responsabilità alle norme della fideiussione escluderebbe la solidarietà per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. non avendo la società promosso azioni entro il termine di sei mesi dalla scadenza Parte_1
dell'obbligazione.
A questo punto occorre previamente individuare il dies a quo della decorrenza dei 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., coincidente con la scadenza dell'obbligazione, e consequenzialmente verificare se in tale frangente temporale la creditrice si sia adoperata al fine di impedire la decadenza dei suoi diritti.
La Corte di Cassazione ha precisato che il termine di sei mesi decorre dalla scadenza della obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento
(Cass. 25197/2023).
pagina 8 di 10 Con riferimento alle fatture accompagnatorie emesse dalla società la relativa Parte_1
scadenza è riportata in ciascuna delle fatture (30 giorni dalla emissione), dovendosi ritenere,
pertanto, che è dalla scadenza di ogni singola fattura che decorre il termine semestrale.
Ebbene, occorre verificare se la società ha rispettato il termine previsto a pena di Pt_1
decadenza dall'art. 1957 c.c.
La predetta disposizione prevede espressamente che: “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Secondo la giurisprudenza, che si condivide, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. sent. n. 1724/2016).
Di conseguenza, per impedire il termine di decadenza il creditore deve necessariamente, a pena di decadenza, intraprendere un'azione giudiziaria e coltivarla con diligenza nei confronti del debitore e non trasmettergli una semplice diffida ad adempiere.
Nella specie, l'obbligazione era esigibile dal settembre 2018, mentre l'azione è stata promossa nel maggio 2020 con il deposito del ricorso monitorio.
Ne consegue la decadenza della società dal suo credito per non aver proposto la CP_4
domanda entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, la domanda va rigettata.
La natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per le stesse ragioni, pone a carico delle parti, in quote uguali, il compenso del CTU, già
liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara inammissibile la domanda nei confronti del Controparte_1
;
[...]
pagina 9 di 10 -rigetta la domanda nei confronti di;
CP_2
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone a carico delle parti, in quote uguali, il compenso del CTU, già liquidato con sperato decreto.
Ancona, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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