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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2232/2017 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 01 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 05.12.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per , n.q. di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
e , n.q. di eredi di , l'avv. PAONE MARIO ha
[...] Parte_4 Persona_2
concluso come da nota depositata in data 20/03/2025 per l'avv. BUONEMANI ANTONIO ha concluso come da nota depositata in Parte_5
data 31/03/2025 per 'avv. ALBANESE MARCO ha concluso come da nota depositata in data 27/03/2025 CP_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:36 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2232/2017 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2232/2017 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, n.q. di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. PAONE C.F._2 Persona_1
MARIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gaeta (LT), L. Mare Caboto 15, n. 2, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa depositata in data 12/03/2021; attrici-opponenti in prosecuzione contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_5 C.F._3
BUONEMANI ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via
G.B. Vico, n. 35, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 17/04/2019; opposto nonché contro
c.f. ), in persona del suo Executive Vice President Direzione Commerciale, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALBANESE MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Lima, n. 28, in virtù di delega allegata in atti;
opposta con l'intervento volontario di
(c.f. , Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ), n.q. eredi per rappresentazione di , figlia di C.F._5 Persona_2 Per_1
e a questo premorta il 2.10.2004, rappresentati e difesi dall'avv. PAONE MARIO ed
[...]
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gaeta (LT), L. Mare Caboto 15, n. 2, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di intervento depositata in data 20/12/2023; intervenienti volontari
OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 405 c.p.c. avverso la sentenza n. 423/2017 emessa dal
Tribunale di Latina (sez. distaccata di Gaeta) nella causa RG n. 200121/2009 vertente fra Pt_5
e
[...] CP_1
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in Persona_1
giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il proprio nipote e la Parte_5 CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, : -dichiarare nulla ed inefficace la sentenza n. 423/2017 emessa dal Tribunale di Latina nella causa RG 200121/2009 vertente fra e , nonché tutti i successivi atti Parte_5 CP_1
posti in essere in sua esecuzione;
-condannare il convenuto al pagamento di una Parte_5
sanzione punitiva per il comportamento processuale tenuto nel giudizio RG 200121/2009 del
Tribunale di Latina in quanto costitutivo della ipotesi di cui all' art 96 cpc III° comma;
-condannare il convenuto al rilascio del cespite distinto al foglio 19 del catasto urbano del Parte_5
Comune di Gaeta ed esattamente del terreno part.lla 126 e del fabbricato rurale, part.lla 39
(attualmente, variata catastalmente in part.lla 1058) nella piena e libera disponibilità di questa parte concludente ed alla cessazione di ogni turbativa sul fabbricato rurale part.lla 39 di proprietà esclusiva dell'odierno concludente.; -condannare il convenuto al ristoro dei danni Parte_5
connessi e conseguenti ai propri arbitri e da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
L'opponente, a fondamento della propria pretesa, deduceva che la sopra richiamata statuizione resa dall'intestato Tribunale, in accoglimento della domanda promossa dall'odierno convenuto Pt_5 nei confronti dell'odierna convenuta tramite cui era stato riconosciuto l'acquisto
[...] CP_1
per usucapione della proprietà dei fondi distinti al Foglio n.19, particelle nn. 126 e 1058 (già part.
n.39) in danno di sarebbe stata affetta da nullità e lesiva dei propri diritti, quale legittimo CP_1
proprietario dei fondi in parola, data la sussistenza del giudicato formale e sostanziale derivante dalla precedente statuizione n. 4093/13 della Corte di Appello di Roma del 17.7.2013 (Rg. 1285/2005), ritualmente trascritta il 9/9/2013, rep. 4093 c/o la Conservatoria dei RR.II. di Latina, la quale, - in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 1179/2004 (causa RG. n. 1236/95) resa dal tribunale di Latina ed in totale riforma della stessa, gli aveva riconosciuto l'intervenuto acquisto per verificata usucapione della proprietà dei fondi sopraindicati “avendo egli esercitato un possesso pacifico ed ininterrotto per un tempo superiore al ventennio (intervenuto a decorrere dagli anni '50, considerando il dies a quo coincidente circa con la fine della seconda guerra mondiale…”). tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata il 10.7.2017, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia a codesto Ill.mo
Tribunale, “contrariis reiectis”: - in via principale rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, qualora il Giudice dichiari nulla ed inefficace la sentenza n. 423/2017 resa dal Cont Tribunale di Latina tra le parti e ravvisi una responsabilità ex art. 96 c.p.c. del Pt_5 Pt_5
, si chiede fin d'ora la restituzione delle spese di giudizio liquidate dal giudice in favore del
[...]
e versate dall' per l'importo complessivo di € 3.106,69; In ogni caso, con Parte_5 CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA ed il 15% delle spese generali.”.
costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il Parte_5
5.9.2017, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, insisteva per la reiezione dell'opposizione proposta dal signor alla sentenza n. Persona_1
423/2017 emessa dall'intestato Tribunale per essere la stessa inammissibile, improcedibile e, comunque, per nullità della citazione, oltreché infondata, il tutto con la refusione delle spese di lite.
A fondamento della propria tesi deduceva che l'attore non aveva mai posseduto i fondi rispetto ai quali era stata dichiarata l'usucapione in proprio favore e che questi, pur essendo a conoscenza del giudizio r.g. n.200121/2009 avente ad oggetto la domanda di usucapione dei predetti fondi in favore del convenuto, non aveva promosso atto di intervento.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., nelle more del giudizio, intervenuto il decesso dell'originario opponente il 24.1.2020, si costituivano, mediante comparsa di Persona_1
intervento volontario depositata il 12.3.2021, le sigg.re e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente madre e figlia del de cuius ed eredi di quest'ultimo, nonché, mediante comparsa di intervento volontario depositata il 20.12.2023, si costituivano altresì i sigg.ri e Parte_3
, n.q. di eredi per rappresentazione di deceduta il 2.10.2004 e Parte_4 Persona_2 figlia premorta dell'originario opponente , facendone proprie le domande ed Persona_1 eccezioni formulate nell'atto introduttivo dall'originario attore ed instando per il loro accoglimento.
La causa istruita, in via documentale e tramite prove orali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dal 27.06.2024. L'opposizione è inammissibile e infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Come noto, l'opposizione di terzo, - che si distingue in ordinaria (art. 404, 1° co.) e revocatoria (art. 404, 2° co.) -, è un mezzo di impugnazione straordinario, perché la sua proposizione non è impedita dal passaggio in giudicato della sentenza che si impugna.
È dato altrettanto pacifico di come i due rimedi normativamente previsti non siano tra loro concorrenti, il che rende necessario ed opportuno procedere ad un corretto inquadramento della domanda svolta dall'odierna parte opponente.
Nel caso di specie, dalla prospettazione della domanda attorea è agevole intuire come l'originario opponente, , non abbia agito, invero, nella veste di creditore e/o avente causa di Persona_1
una delle parti del precedente giudizio, nulla essendo stato dedotto al riguardo, avendo piuttosto questi dispiegato, nella veste di terzo estraneo al giudizio, formale opposizione avverso la sentenza n.
423/2017, pubblicata il 24.2.2017, emessa dal Tribunale di Latina, nel giudizio iscritto al RG n.
200121/2009 promosso dal signor nei confronti di tramite cui l'intestato Parte_5 CP_1
Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dal aveva dichiarato “…l'intervenuta Pt_5
usucapione e quindi l'acquisto della proprietà a titolo originario a favore dell'attore Parte_5
e precisamente del terreno e del rudere siti in Gaeta, Loc. Conca-Arzano, costituito da un terreno ed un rudere, distinti nel catasto urbano del Comune di Gaeta al foglio 19 particelle 126 e 1058;” (vd. all. 3, citazione).
È allora opportuno concentrarsi sulla sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'opposizione ordinaria ex art. 404, co. 1, c.p.c. secondo cui «Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.».
Sono tre i requisiti essenziali e concorrenti per la proposizione del rimedio in commento: la qualità di terzo dell'opponente, il pregiudizio derivatogli dal provvedimento, il diritto autonomo e incompatibile con tale decisione.
Secondo il costante insegnamento di legittimità, è terzo chi non ha partecipato al precedente giudizio e che non è in alcun modo vincolato dal giudicato della sentenza che intende impugnare (ex multis,
Cass. 23960/04; Cass. 15168/04).
Il terzo deve fornire altresì la prova del pregiudizio e, dunque, del danno subìto in conseguenza della sentenza modificativa della sua situazione giuridica, in quanto un suo diritto si comprime, viene soppresso o ne viene minacciata l'esistenza.
Il terzo, infine, deve essere portatore di un diritto o di una posizione giuridica autonoma, in quanto non derivante da quello della parte (Cass. 4368/2014; Cass. 2722/1995), dacché ne deriva che non possano essere ritenuti terzi, ad esempio, i creditori di una delle parti, né gli aventi causa a qualsiasi titolo (es. sublocatori), né coloro che avrebbero potuto a suo tempo porre in essere un intervento adesivo nel giudizio.
Orbene, è proprio sulla scorta di tale ultimo elemento che l'opposizione promossa dall'originario attore (ora, le sue aventi-causa) va dichiarata inammissibile per non avere lo stesso fornito la qualità di terzo.
Ed invero, risulta provato per tabulas che, nel giudizio innanzi al Tribunale di Latina (RG. n.
200121/09) pendente tra le odierne parti convenute, ed e conclusosi con CP_1 Parte_5 la sentenza n. 423/2017 del 24.2.2017, avverso cui l'originario attore, , ha promosso Persona_1
l'odierna opposizione, quest'ultimo, ascoltato come testimone, sotto il vincolo del giuramento, aveva
CP_ dichiarato di avere un giudizio in corso innanzi alla Corte d'Appello di Roma nei confronti dell' anche per le medesime particelle di terreno n. 126 e 1058 (ex particella 39), di cui il
[...] Pt_5 rivendicava l'usucapione nei confronti dell' (vd. all. 8, comparsa verbale ud. CP_1 CP_1
28.1.2011).
Ciò posto, dunque, appare evidente come detta dichiarazione testimoniale sconfessa quanto asserito dall'odierna parte opponente nel proprio atto introduttivo e, segnatamente, di aver avuto, per la prima volta, conoscenza del diritto riconosciuto in capo al solo alla fine del mese di marzo 2017 Pt_5
(vd. pag. 2, punto 5, citazione).
Ad avviso di questo Tribunale, dunque, la dichiarazione testimoniale resa da nel Persona_1
giudizio in parola fa emergere, in maniera trasparente, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale che lo avrebbe legittimato ad intervenire in predetto contenzioso per far ivi valere le proprie ragioni, il che, dunque, fa ritenere assente la qualità di terzo per la proposizione dell'opposizione di cui all art. 404 c.p.c..
Per completezza, non risultano, comunque, allegati neppure elementi (alcun capitolo di prova è stato articolato al riguardo) atti ad attestare un eventuale dolo (quale preordinazione di atti positivi od omissivi volte a danneggiare il terzo) o collusione (accordo tra le parti a danno del terzo) richiesti per l'esperimento vittorioso dell'opposizione revocatoria, di cui al 2° co. dell'art. 404 c.p.c.: anzi,
l'escussione testimoniale, dianzi esaminata, resa da ha dimostrato proprio il Persona_1
contrario e, dunque, la consapevolezza in capo allo stesso dell'esistenza di un'azione avviata dal nipote per usucapire i medesimi terreni oggetto di sua domanda. Pt_5
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va respinta.
Ogni altra questione, ivi compresa la domanda riconvenzionale subordinata e trasversale svolta da nei confronti di è da ritenersi assorbita, in quanto statuizione richiesta CP_1 Parte_5
solo laddove fosse stata accolta la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delle attrici – opponenti in prosecuzione soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nonché della pena pecuniaria, ex art. 408 c.p.c., della somma di euro 2 in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dalle odierne attrici – opponenti in prosecuzione, nonché la domanda formulata dagli intervenienti volontari;
b) condanna in solido le odierne attrici – opponenti in prosecuzione, nonché gli intervenienti volontari a rimborsare al convenuto ed alla convenuta le spese di Parte_5 CP_1
lite, che si liquidano, in favore di ciascuna predetta parte convenuta, in euro 2.538,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) condanna altresì in solido le attrici – opponenti in prosecuzione al pagamento ex art. 408 c.p.c. della pena pecuniaria di euro 2,00 (due euro/00) in favore dell'Erario;
d) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, con conseguente obbligo solidale a carico delle attrici – opponenti in prosecuzione di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 01 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 05.12.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per , n.q. di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
e , n.q. di eredi di , l'avv. PAONE MARIO ha
[...] Parte_4 Persona_2
concluso come da nota depositata in data 20/03/2025 per l'avv. BUONEMANI ANTONIO ha concluso come da nota depositata in Parte_5
data 31/03/2025 per 'avv. ALBANESE MARCO ha concluso come da nota depositata in data 27/03/2025 CP_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:36 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2232/2017 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2232/2017 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, n.q. di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. PAONE C.F._2 Persona_1
MARIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gaeta (LT), L. Mare Caboto 15, n. 2, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa depositata in data 12/03/2021; attrici-opponenti in prosecuzione contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_5 C.F._3
BUONEMANI ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via
G.B. Vico, n. 35, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 17/04/2019; opposto nonché contro
c.f. ), in persona del suo Executive Vice President Direzione Commerciale, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALBANESE MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Lima, n. 28, in virtù di delega allegata in atti;
opposta con l'intervento volontario di
(c.f. , Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ), n.q. eredi per rappresentazione di , figlia di C.F._5 Persona_2 Per_1
e a questo premorta il 2.10.2004, rappresentati e difesi dall'avv. PAONE MARIO ed
[...]
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gaeta (LT), L. Mare Caboto 15, n. 2, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di intervento depositata in data 20/12/2023; intervenienti volontari
OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 405 c.p.c. avverso la sentenza n. 423/2017 emessa dal
Tribunale di Latina (sez. distaccata di Gaeta) nella causa RG n. 200121/2009 vertente fra Pt_5
e
[...] CP_1
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in Persona_1
giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il proprio nipote e la Parte_5 CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, : -dichiarare nulla ed inefficace la sentenza n. 423/2017 emessa dal Tribunale di Latina nella causa RG 200121/2009 vertente fra e , nonché tutti i successivi atti Parte_5 CP_1
posti in essere in sua esecuzione;
-condannare il convenuto al pagamento di una Parte_5
sanzione punitiva per il comportamento processuale tenuto nel giudizio RG 200121/2009 del
Tribunale di Latina in quanto costitutivo della ipotesi di cui all' art 96 cpc III° comma;
-condannare il convenuto al rilascio del cespite distinto al foglio 19 del catasto urbano del Parte_5
Comune di Gaeta ed esattamente del terreno part.lla 126 e del fabbricato rurale, part.lla 39
(attualmente, variata catastalmente in part.lla 1058) nella piena e libera disponibilità di questa parte concludente ed alla cessazione di ogni turbativa sul fabbricato rurale part.lla 39 di proprietà esclusiva dell'odierno concludente.; -condannare il convenuto al ristoro dei danni Parte_5
connessi e conseguenti ai propri arbitri e da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
L'opponente, a fondamento della propria pretesa, deduceva che la sopra richiamata statuizione resa dall'intestato Tribunale, in accoglimento della domanda promossa dall'odierno convenuto Pt_5 nei confronti dell'odierna convenuta tramite cui era stato riconosciuto l'acquisto
[...] CP_1
per usucapione della proprietà dei fondi distinti al Foglio n.19, particelle nn. 126 e 1058 (già part.
n.39) in danno di sarebbe stata affetta da nullità e lesiva dei propri diritti, quale legittimo CP_1
proprietario dei fondi in parola, data la sussistenza del giudicato formale e sostanziale derivante dalla precedente statuizione n. 4093/13 della Corte di Appello di Roma del 17.7.2013 (Rg. 1285/2005), ritualmente trascritta il 9/9/2013, rep. 4093 c/o la Conservatoria dei RR.II. di Latina, la quale, - in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 1179/2004 (causa RG. n. 1236/95) resa dal tribunale di Latina ed in totale riforma della stessa, gli aveva riconosciuto l'intervenuto acquisto per verificata usucapione della proprietà dei fondi sopraindicati “avendo egli esercitato un possesso pacifico ed ininterrotto per un tempo superiore al ventennio (intervenuto a decorrere dagli anni '50, considerando il dies a quo coincidente circa con la fine della seconda guerra mondiale…”). tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata il 10.7.2017, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia a codesto Ill.mo
Tribunale, “contrariis reiectis”: - in via principale rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, qualora il Giudice dichiari nulla ed inefficace la sentenza n. 423/2017 resa dal Cont Tribunale di Latina tra le parti e ravvisi una responsabilità ex art. 96 c.p.c. del Pt_5 Pt_5
, si chiede fin d'ora la restituzione delle spese di giudizio liquidate dal giudice in favore del
[...]
e versate dall' per l'importo complessivo di € 3.106,69; In ogni caso, con Parte_5 CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA ed il 15% delle spese generali.”.
costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il Parte_5
5.9.2017, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, insisteva per la reiezione dell'opposizione proposta dal signor alla sentenza n. Persona_1
423/2017 emessa dall'intestato Tribunale per essere la stessa inammissibile, improcedibile e, comunque, per nullità della citazione, oltreché infondata, il tutto con la refusione delle spese di lite.
A fondamento della propria tesi deduceva che l'attore non aveva mai posseduto i fondi rispetto ai quali era stata dichiarata l'usucapione in proprio favore e che questi, pur essendo a conoscenza del giudizio r.g. n.200121/2009 avente ad oggetto la domanda di usucapione dei predetti fondi in favore del convenuto, non aveva promosso atto di intervento.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., nelle more del giudizio, intervenuto il decesso dell'originario opponente il 24.1.2020, si costituivano, mediante comparsa di Persona_1
intervento volontario depositata il 12.3.2021, le sigg.re e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente madre e figlia del de cuius ed eredi di quest'ultimo, nonché, mediante comparsa di intervento volontario depositata il 20.12.2023, si costituivano altresì i sigg.ri e Parte_3
, n.q. di eredi per rappresentazione di deceduta il 2.10.2004 e Parte_4 Persona_2 figlia premorta dell'originario opponente , facendone proprie le domande ed Persona_1 eccezioni formulate nell'atto introduttivo dall'originario attore ed instando per il loro accoglimento.
La causa istruita, in via documentale e tramite prove orali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dal 27.06.2024. L'opposizione è inammissibile e infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Come noto, l'opposizione di terzo, - che si distingue in ordinaria (art. 404, 1° co.) e revocatoria (art. 404, 2° co.) -, è un mezzo di impugnazione straordinario, perché la sua proposizione non è impedita dal passaggio in giudicato della sentenza che si impugna.
È dato altrettanto pacifico di come i due rimedi normativamente previsti non siano tra loro concorrenti, il che rende necessario ed opportuno procedere ad un corretto inquadramento della domanda svolta dall'odierna parte opponente.
Nel caso di specie, dalla prospettazione della domanda attorea è agevole intuire come l'originario opponente, , non abbia agito, invero, nella veste di creditore e/o avente causa di Persona_1
una delle parti del precedente giudizio, nulla essendo stato dedotto al riguardo, avendo piuttosto questi dispiegato, nella veste di terzo estraneo al giudizio, formale opposizione avverso la sentenza n.
423/2017, pubblicata il 24.2.2017, emessa dal Tribunale di Latina, nel giudizio iscritto al RG n.
200121/2009 promosso dal signor nei confronti di tramite cui l'intestato Parte_5 CP_1
Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dal aveva dichiarato “…l'intervenuta Pt_5
usucapione e quindi l'acquisto della proprietà a titolo originario a favore dell'attore Parte_5
e precisamente del terreno e del rudere siti in Gaeta, Loc. Conca-Arzano, costituito da un terreno ed un rudere, distinti nel catasto urbano del Comune di Gaeta al foglio 19 particelle 126 e 1058;” (vd. all. 3, citazione).
È allora opportuno concentrarsi sulla sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'opposizione ordinaria ex art. 404, co. 1, c.p.c. secondo cui «Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.».
Sono tre i requisiti essenziali e concorrenti per la proposizione del rimedio in commento: la qualità di terzo dell'opponente, il pregiudizio derivatogli dal provvedimento, il diritto autonomo e incompatibile con tale decisione.
Secondo il costante insegnamento di legittimità, è terzo chi non ha partecipato al precedente giudizio e che non è in alcun modo vincolato dal giudicato della sentenza che intende impugnare (ex multis,
Cass. 23960/04; Cass. 15168/04).
Il terzo deve fornire altresì la prova del pregiudizio e, dunque, del danno subìto in conseguenza della sentenza modificativa della sua situazione giuridica, in quanto un suo diritto si comprime, viene soppresso o ne viene minacciata l'esistenza.
Il terzo, infine, deve essere portatore di un diritto o di una posizione giuridica autonoma, in quanto non derivante da quello della parte (Cass. 4368/2014; Cass. 2722/1995), dacché ne deriva che non possano essere ritenuti terzi, ad esempio, i creditori di una delle parti, né gli aventi causa a qualsiasi titolo (es. sublocatori), né coloro che avrebbero potuto a suo tempo porre in essere un intervento adesivo nel giudizio.
Orbene, è proprio sulla scorta di tale ultimo elemento che l'opposizione promossa dall'originario attore (ora, le sue aventi-causa) va dichiarata inammissibile per non avere lo stesso fornito la qualità di terzo.
Ed invero, risulta provato per tabulas che, nel giudizio innanzi al Tribunale di Latina (RG. n.
200121/09) pendente tra le odierne parti convenute, ed e conclusosi con CP_1 Parte_5 la sentenza n. 423/2017 del 24.2.2017, avverso cui l'originario attore, , ha promosso Persona_1
l'odierna opposizione, quest'ultimo, ascoltato come testimone, sotto il vincolo del giuramento, aveva
CP_ dichiarato di avere un giudizio in corso innanzi alla Corte d'Appello di Roma nei confronti dell' anche per le medesime particelle di terreno n. 126 e 1058 (ex particella 39), di cui il
[...] Pt_5 rivendicava l'usucapione nei confronti dell' (vd. all. 8, comparsa verbale ud. CP_1 CP_1
28.1.2011).
Ciò posto, dunque, appare evidente come detta dichiarazione testimoniale sconfessa quanto asserito dall'odierna parte opponente nel proprio atto introduttivo e, segnatamente, di aver avuto, per la prima volta, conoscenza del diritto riconosciuto in capo al solo alla fine del mese di marzo 2017 Pt_5
(vd. pag. 2, punto 5, citazione).
Ad avviso di questo Tribunale, dunque, la dichiarazione testimoniale resa da nel Persona_1
giudizio in parola fa emergere, in maniera trasparente, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale che lo avrebbe legittimato ad intervenire in predetto contenzioso per far ivi valere le proprie ragioni, il che, dunque, fa ritenere assente la qualità di terzo per la proposizione dell'opposizione di cui all art. 404 c.p.c..
Per completezza, non risultano, comunque, allegati neppure elementi (alcun capitolo di prova è stato articolato al riguardo) atti ad attestare un eventuale dolo (quale preordinazione di atti positivi od omissivi volte a danneggiare il terzo) o collusione (accordo tra le parti a danno del terzo) richiesti per l'esperimento vittorioso dell'opposizione revocatoria, di cui al 2° co. dell'art. 404 c.p.c.: anzi,
l'escussione testimoniale, dianzi esaminata, resa da ha dimostrato proprio il Persona_1
contrario e, dunque, la consapevolezza in capo allo stesso dell'esistenza di un'azione avviata dal nipote per usucapire i medesimi terreni oggetto di sua domanda. Pt_5
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va respinta.
Ogni altra questione, ivi compresa la domanda riconvenzionale subordinata e trasversale svolta da nei confronti di è da ritenersi assorbita, in quanto statuizione richiesta CP_1 Parte_5
solo laddove fosse stata accolta la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delle attrici – opponenti in prosecuzione soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nonché della pena pecuniaria, ex art. 408 c.p.c., della somma di euro 2 in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dalle odierne attrici – opponenti in prosecuzione, nonché la domanda formulata dagli intervenienti volontari;
b) condanna in solido le odierne attrici – opponenti in prosecuzione, nonché gli intervenienti volontari a rimborsare al convenuto ed alla convenuta le spese di Parte_5 CP_1
lite, che si liquidano, in favore di ciascuna predetta parte convenuta, in euro 2.538,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) condanna altresì in solido le attrici – opponenti in prosecuzione al pagamento ex art. 408 c.p.c. della pena pecuniaria di euro 2,00 (due euro/00) in favore dell'Erario;
d) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, con conseguente obbligo solidale a carico delle attrici – opponenti in prosecuzione di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini