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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1964 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf,, promossa da
nato in [...] il giorno 9.1.1963 CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Francesco Allù
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 3.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.9.2020, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 e 2019
CP_ si costituiva in giudizio eccependo, per l'anno 2019, la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente, in particolare la risposta dello stato di residenza dei familiari del ricorrente, la Tunisia, in ordine alla posizione soggettiva dei singoli componenti;
per l'anno 2018 l'avvenuta trattenuta degli stessi a seguito di un precedente indebito;
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il TN 6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non di una prova legale, la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza tunisino - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167)”.
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere, non ha dimostrato per quanto riguarda l'anno 2019 di possedere i requisiti per l'ottenimento degli NF, non avendo prodotto né il Mod. TN6, né una documentazione ad esso equiparabile come (ad es.
l'attestazione consolare);
CP_ Per quanto riguarda l'anno 2018, ha dimostrato documentalmente l'avvenuto disconoscimento delle annualità antecedenti, ormai divenuto definitivo a seguito della pubblicazione nel relativo elenco a marzo 2020; ne deriva che essendo l'indebito allo
Pagina 2 stato dovuto e non oggetto di specifica impugnazione, le somme sono state trattenute
CP_ correttamente da parte di
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
1) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 14.3.2025
Il Giudice, Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1964 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf,, promossa da
nato in [...] il giorno 9.1.1963 CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Francesco Allù
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 3.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.9.2020, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 e 2019
CP_ si costituiva in giudizio eccependo, per l'anno 2019, la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente, in particolare la risposta dello stato di residenza dei familiari del ricorrente, la Tunisia, in ordine alla posizione soggettiva dei singoli componenti;
per l'anno 2018 l'avvenuta trattenuta degli stessi a seguito di un precedente indebito;
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il TN 6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non di una prova legale, la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza tunisino - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167)”.
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere, non ha dimostrato per quanto riguarda l'anno 2019 di possedere i requisiti per l'ottenimento degli NF, non avendo prodotto né il Mod. TN6, né una documentazione ad esso equiparabile come (ad es.
l'attestazione consolare);
CP_ Per quanto riguarda l'anno 2018, ha dimostrato documentalmente l'avvenuto disconoscimento delle annualità antecedenti, ormai divenuto definitivo a seguito della pubblicazione nel relativo elenco a marzo 2020; ne deriva che essendo l'indebito allo
Pagina 2 stato dovuto e non oggetto di specifica impugnazione, le somme sono state trattenute
CP_ correttamente da parte di
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
1) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 14.3.2025
Il Giudice, Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3