CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 589/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore OGGETTO:
dott. Mariangela Bonati Consigliere ausiliario Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 589/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
09/04/2025, promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Saviozzi del C.F._3
foro di Brescia e dalla società forense in persona Controparte_1
dell'avv. Paoloemanuele Fassio e avv. Mario Walter Fassio ed elettivamente pagina 1 di 32 domiciliati presso lo studio del primo in Brescia via IV Novembre 1/D, giusta delega rilasciata in calce all'atto di citazione in riassunzione;
Attori in riassunzione
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), con sede in Desenzano del Garda, in persona del P.IVA_1
commissario straordinario dott. nominata in forza della DGR n. CP_3
XII/263 del 15.05.2023, assista e difesa dall'avv. Alberto Luppi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia via Solferino n. 10, giusta delega rilasciata in calce alla comparsa;
- convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Roma, in persona del procuratore avv. giusta procura rilasciata Controparte_5
in Roma in data 26.01.2022 avanti al notaio Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Francesco e avv. Lucilla Bacci del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Brescia, Corso Vittorio Emanuele
II n. 42,
presso avv. Raffaele Molinari, giusta delega in atti;
convenuta in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio a seguito di sentenza emessa dalla Corte
di cassazione del 31.01.2023n. 2798.
pagina 2 di 32 CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Piaccia alla Corte di appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: applicati al caso di specie i principi enunciati nella sentenza della Cass. civ. n. 2798/23, preso atto della responsabilità risarcitoria della
- ora Controparte_6 Controparte_2
per la lesione del diritto all'autodeterminazione da
[...]
accertata violazione da parte dei sanitari, dipendenti di detta azienda, del dovere di adeguate indagini e corrette informazioni al paziente, condannare l' CP_2
stessa a risarcire tutti i danni conseguenti subiti sia da sia da Parte_2
avuto riguardo a come dedotti nei precedenti gradi del Parte_1
giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal fatto al saldo.
Con la rifusione delle spese e competenze avvocati per i tre gradi di giudizio,
nonché per il presente giudizio di rinvio.
Per parte convenuta : CP_2
Piaccia alla Corte adita, per tutte le ragioni esposte negli scritti depositati:
In via principale: rigettare il gravame avversario, siccome inammissibile ed infondato, con consequenziale rigetto di tutte le domande avversariamente formulate.
Per la denegata ipotesi di accoglimento del gravame principale:
In via pregiudiziale: revocare, siccome illegittima ed incongruamente motivata,
l'ordinanza 29.12.06, con la quale il Tribunale ha rigettato l'istanza di chiamata pagina 3 di 32 in causa, in manleva, di - ora Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
- ora – e - ora per
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12
l'effetto, autorizzare la chiamata in causa delle predette compagnie di assicurazione, con ogni consequenziale statuizione.
In via di appello incidentale subordinato: rigettare comunque le domande tutte formulate, siccome inammissibili, non avendo controparte dimostrato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'interruzione della gravidanza, ex art. 6
e 7 l. 194/78.
In ogni caso, nel merito: rigettare le domande tutte proposte da parte appellante nei confronti dell' (ora Controparte_6 CP_2
perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, o, in subordine, ridurle alla minor misura che sarà accertata in corso in causa.
Nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità dell'
[...]
(ora , nella veste di commissario Controparte_6 CP_2
liquidatore della dichiarare tenuta e condannare CP_13 [...]
(già e a manlevare Controparte_4 Controparte_14 Controparte_15
l' (ora , nella qualità Controparte_6 CP_2
sopraindicata, dalle domande tutte formulate da parte attrice e, per l'effetto,
condannarla a rifondere le somme che, per qualsiasi titolo (capitale, interessi,
spese), l' (ora fosse tenuta a Controparte_6 CP_2
pagare a parte attrice.
Ove venisse autorizzata, come richiesto, la chiamata in causa delle Compagnie
pagina 4 di 32 di assicurazione, condannarsi, altresì, , CP_8 CP_10 [...]
, in via fra loro solidale o alternativa o corrispondente alla Controparte_4
responsabilità di ciascuna di esse, a manlevare l' Controparte_6
(ora dalle domande tutte formulate da parte attrice.
[...] CP_2
In ogni caso: spese e compensi di tutti i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via subordinata istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado e per l'effetto si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, per interpello e testi, sui capitoli avversari che dovessero essere ammessi, e a prova diretta, per interpello e testi sui seguenti, ulteriori, capitoli:
1) vero che l'ecografia svolta in data 12.11.1994, (6° settimana), non evidenziava alcuna anomalia che permettesse di individuare la patologia da cui è
affetta la bambina;
2) vero che l'ecografia svolta in data 09.02.1995, (19° settimana), non evidenziava alcuna anomalia che permettesse di individuare la patologia da cui è
affetta la bambina;
3) vero che l'ecografia svolta in data 24.02.1995, (21° settimana), non evidenziava alcuna anomalia che permettesse di individuare la patologia da cui è
affetta la bambina;
4) vero che l'ecografia svolta in data 01.06.1995, (35° settimana), non evidenziava alcuna anomalia che permettesse di individuare la patologia da cui è
affetta la bambina;
5) vero che la sig.ra nel corso della gestazione della figlia Parte_2
pagina 5 di 32 non ha sviluppato alcuna patologia o problematica medica;
Pt_3
Si indicano a testi, a prova diretta e contraria, dr. dr. Testimone_1 Tes_2
di .
[...] CP_6
Per la convenuta CP_4
Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, così giudicare:
1. accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande avanzate da Pt_1
e tenuto conto della sentenza n. 1758/2018, resa, in
[...] Parte_2
data 19.11.2018, dalla Corte di Appello di Brescia – Sezione II;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte avversa, dato atto che la già Controparte_4
già ha assunto il rischio di cui alla polizza Controparte_14 Controparte_15
RCD 107426 contratta con la disciolta n. 42 di Orzinuovi nei limiti della CP_13
propria quota (40%), esclusa ogni responsabilità solidale, delimitare la eventuale obbligazione della stessa a tale quota e rigettare, per l'effetto, ogni diversa e maggiore pretesa avanzata;
3. Con vittoria di spese anche forfetarie, e compenso per la prestazione e attività
professionale, oltre c.p.a. e i.v.a., come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 17.03.2006, e Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di genitori della figlia minore Parte_2 Parte_3
convenivano innanzi al Tribunale di Brescia la Regione Lombardia e il
Commissario Liquidatore della disciolta di Orzinuovi chiedendo che CP_13
pagina 6 di 32 gli stessi venissero condannati in solido al risarcimento del danno nella somma di € 2.300.000 per ciascun genitore e di € 800.000 per la minore esponendo:
- che verso la fine del 1994 , in stato di gravidanza, si era Parte_2
sottoposta ai periodici controlli ginecologici presso la di Orzinuovi;
CP_13
- che una prima ecografia era stata eseguita il 12.11.1994 alla sesta settimana e una nuova ecografia in data 24.02.1995 alla ventunesima settimana e l'ultima in data 1.06.1995 e tutte avevano avuto quale referto la normale evoluzione del feto;
- che invero in data 6.07.1995 era nata affetta da mielomeningocele Pt_3
ulcerato in regione lombosacrale, incontinenza fecale e riduzione degli arti inferiori;
- che, infine, la diagnosi definitiva del dott. attestava che la Persona_2
piccola era affetta da “meningocele, mielocele, diparesi, vescica Pt_3
areflessica, intrarotazione tibiale, ipermetropia” con la necessità di reiterati controlli e assistenza personale continua e specialistica.
Alla luce di queste premesse, gli attori lamentavano che, se le anomalie del feto fossero state tempestivamente diagnosticate, la gestante avrebbe potuto essere informata e decidere di attuare l'aborto terapeutico.
La Regione Lombardia eccepiva la carenza di legittimazione passiva e resisteva nel merito;
resisteva in via generica e Controparte_6
chiedeva di essere garantita dalle compagnie di Controparte_16
con sede a Roma, con sede a Roma, nonché dai medici che Controparte_15
pagina 7 di 32 avevano operato nel settore, ossia , , Controparte_17 Persona_3 [...]
, e . Per_4 Persona_5 Persona_6
I medici chiamati sollevano eccezione di carenza di giurisdizione in favore della
Corte dei conti che veniva dichiarata dal giudice adito con sentenza n. 369/08 ex art. 281 sexies c.p.c. emessa in data 5.02.2008. Nella stessa sentenza il giudice adito dichiarava l'estinzione del rapporto processuale tra gli attori e la Regione
Lombardia a seguito di rinuncia agli atti con accettazione.
Si costituiva anche già già Controparte_4 Controparte_18
che evidenziava che la garanzia assicurativa era stata Controparte_15
stipulata in coassicurazione nel senso che la deducente partecipava al rischio nella misura del 40%, con la quota del 35%, con la CP_11 CP_7
quota del 20% e con il restante 5% e dunque la garanzia era prestata solo CP_9
in parte e senza alcun vincolo di solidarietà; nel merito resisteva argomentando che il nosocomio assicurato non era incorso in alcuna forma di responsabilità o errore professionale;
che in ogni caso per ipotizzare l'interruzione di gravidanza in ipotesi di inesatte informazioni sulle condizioni del feto non era sufficiente la presenza di anomalie o malformazioni del nascituro, ma era necessaria la presenza di processi patologici consistenti in un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre. Contestava il quantum del danno preteso dagli attori.
La causa era dapprima istruita con due consulenze medico legali: la prima,
affidata ai dott. e finalizzata verificare se nella Persona_7 Persona_8
pagina 8 di 32 condotta diagnostico-terapeutica-assistenziale dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta che avevano eseguito le ecografie erano ravvisabili manchevolezze e/o errori di natura tecnica – consulenza pervenuta in cancelleria in data 17.03.2010 – e una seconda consulenza, affidata alla dott. CP_19
volta ad accertare l'entità del quadro malformativo di
[...] Parte_3
quale fosse la percentuale di danno biologico ad esso corrispondente, le spese mediche sostenute e quelle necessarie per le cure e il mantenimento della minore.
La causa era quindi spedita a sentenza, ma rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 20.03.2014 onde stabilire se era possibile per stabilire se era possibile per l'operatore che aveva eseguito l'ecografia rilevare la malformazione congenita di cui era affetta e l'istruttore affidava Parte_3
nuova indagine peritale al prof. Persona_9
Con sentenza n. 3423/2016 del 23.11.2016, il giudice adito dapprima dichiarava che era priva di legittimazione passiva in quanto le Parte_3
malformazioni di cui era portatrice la minore non erano conseguenza di interventi terapeutici errati e rigettava le domande risarcitorie avanzate dai genitori in quanto dalle consulenze tecniche non erano emerse evidenti condotte negligenti da parte dei sanitari nell'effettuazione delle prestazioni sanitarie in quanto la gravidanza in oggetto era a basso rischio, i consulenti avevano ritenuto corrette le modalità di effettuazione delle ecografie, peraltro eseguite da operatori diversi, nei referti erano stati elencati in modo esauriente i singoli pagina 9 di 32 elementi e i parametri e nella documentazione anche fotografica acquisita e nei referti delle due ecografie non vi erano segni iconografici indiretti da cui poter desumere il mielomeningocele. Le spese di lite erano compensate integralmente.
Con sentenza n. 1758/2018 del 19.11.2018 questa Corte confermava la gravata sentenza, sempre con compensazione delle spese del grado.
In primo luogo, questa Corte rigettava in quanto inammissibile la domanda di estensione del contraddittorio a terze compagnie di assicurazione che unitamente a si erano assunte l'impegno di garantire;
nel merito, la Corte CP_4 CP_2
assumeva errata la valutazione operata dal giudice di prime cure secondo cui la struttura era esente da ogni responsabilità in quanto, facendo applicazione ai criteri della responsabilità contrattuale, era onere della struttura ospedaliera dimostrare l'impossibilità di tempestiva percezione della malattia. A parere di questa Corte, assodato che entrambe le consulenze avevano accertato la possibilità di percepire la malformazione - nella relazione a firma del prof.
nella misura del 50% e in percentuale più elevata nella prima Persona_9
consulenza - restava il fatto che, una volta allegato l'inadempimento della struttura ospedaliera, era onere di quest'ultima provare di aver fatto tutto il possibile per adempiere alla prestazione, prova che nel caso concreto non era stata fornita.
Tanto premesso, tuttavia, a giudizio della Corte, nella fattispecie, non vi era alcun elemento da cui poter desumere che qualora Parte_2
correttamente informata, sarebbe ricorsa all'interruzione della gravidanza e,
pagina 10 di 32 infatti, le indagini eseguite dall'appellante non erano finalizzate a conoscere le malformazioni del feto in vista di una possibile interruzione della gravidanza e non constava alcun elemento da cui evincere uno stato di salute precario della donna durante la gravidanza. Facendo dunque applicazione dei criteri dettati da
Cass. Sezioni unite 22.12.2015 n. 25767 questa Corte assumeva che nell'atto di appello non erano stati allegati fatti o dichiarazioni da poter cui poter inferire una volontà abortiva in caso di conoscenza della malformazione, da cui il rigetto della domanda risarcitoria, sempre a spese compensate.
, e proponevano ricorso per Parte_1 Parte_2 Parte_3
cassazione, affidato a tre motivi, mentre proponeva ricorso incidentale CP_2
condizionato.
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano la nullità della sentenza in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., motivo che la Suprema Corte
rigettava in quanto il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di danno da nascita indesiderata rilevando la mancanza di prova in ordine ad uno dei due elementi costitutivi della fattispecie, non potendo trovare applicazione l'art. 115
c.p.c. in relazione a fatti non rientranti nella sfera di conoscibilità della struttura sanitaria e della compagnia di assicurazione.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano nullità della sentenza in quanto essendosi il giudice pronunciato in punto ricorrenza di tutti i presupposti per addivenire all'aborto terapeutico e, mancando una valida impugnazione sul punto, erano da ritenere accertati tutti i requisiti per presumere la sicura volontà
pagina 11 di 32 abortiva di . Parte_2
Il motivo di ricorso era dichiarato inammissibile per difetto del requisito dell'autosufficienza ed anche infondato in quanto sui presupposti legittimanti l'aborto terapeutico non si era formato alcun giudicato interno avendo il tribunale rigettato la domanda risarcitoria da nascita indesiderata sul presupposto dell'assenza di responsabilità da parte dei sanitari che avevano operato.
La Corte di cassazione, di converso, accoglieva il terzo motivo di appello principale laddove i ricorrenti avevano prospettato l'esistenza anche di un danno da mancata corretta informazione in ordine alle malformazioni del feto, danno che si sarebbe risolto in un danno di natura psichica a danno di entrambi i genitori con rilevanti aspetti negativi sulla vita relazione degli stessi con la seguente motivazione:
“Questa corte intende dar seguito all'orientamento ormai consolidato che ha
riconosciuto l'autonoma rilevanza ai fini della eventuale responsabilità
risarcitoria della mancata prestazione del consenso da parte del paziente, e che
ha espressamente ritenuto che la violazione da parte del medico del dovere di
informare il paziente può causare due diversi tipi di danno: un danno alla
salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava
il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di
sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un
danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste
quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio,
pagina 12 di 32 patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla
salute.
Ciò è a dirsi nell'ottica della legittima pretesa per il paziente di conoscere con
la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell'intervento medico,
onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso
che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi
momento della sua vita e nell'integrità della sua essenza psicofisica, in
considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche
che orientano le sue determinazioni volitive.
Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti:
a) il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento
medico;
b) la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari;
c) la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che
offrono maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato
sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post operatorie;
d) il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia e/o di decidere consapevolmente
di interromperla;
e) la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze
dell'intervento, ove queste risultino, sul piano post operatorio riabilitativo,
particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico)
quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione (Cass.
pagina 13 di 32 7248/2018).
Il danno da lesione dell'autodeterminazione è stato riconosciuto come danno
risarcibile in via autonoma rispetto a quello biologico con riferimento a
fattispecie di omessa tempestiva diagnosi di patologie ad esito comunque
infausto.
In presenza, dunque, di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito
infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla
integrità fisica del paziente, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni,
con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero "non
solo l'eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all'attivazione
di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di
alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere
le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della
sofferenza e del dolore fisico senza ricorrere all'ausilio di alcun intervento
medico in attesa della fine.
Tali principi … possono ritenersi in astratto applicabili anche quando l'omessa
diagnosi non riguarda una patologia ad esito infausto, bensì, come nella specie,
una malformazione del feto.
In questo caso, i danni risarcibili potrebbero consistere nella perdita della
possibilità di optare per l'interruzione della gravidanza (sussistendone i
presupposti legittimanti), ma anche nell'impossibilità di assumere una serie di
altre scelte finalizzate a prepararsi ad affrontare l'evento temuto (la nascita del
pagina 14 di 32 bambino affetto dalla malformazione), come ad esempio il ricorso per tempo ad
una psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile
alle future esigenze di cura del figlio.
In tema di responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell'adempimento
della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro
non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato,
ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, con la conseguenza che, in presenza di
paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in
considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi
diagnostiche (cfr. Cass. 30999/2018).
Inoltre, in tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi
di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non
ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha
l'obbligo d'informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di
più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio del diritto della
gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti (Cass.
30727/2019).
Al riguardo la prova, pur se incombente sulla parte attrice, lamentandosi la
mancata informazione da parte del medico, non può che essere di natura
presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che
costituisce la condizione richiesta dalla legge per l'interruzione di gravidanza
(Cass. 15386/2011).
pagina 15 di 32 Ad una corretta informazione consegue la facoltà di predisporsi ad affrontare
consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano
post operatorio riabilitativo, particolarmente gravoso e foriere di sofferenze
prevedibili quanto inaspettate per il paziente a causa dell'omessa informazione.
La Corte territoriale ha omesso di applicare i predetti principi nella sentenza
impugnata nonostante i ricorrenti abbiano sollevato la questione relativa alla
violazione del consenso informato e del diritto all'autodeterminazione (cfr. pag.
39 ricorso principale). Inoltre, lo sconvolgimento emotivo al momento della
nascita è provato dal riconoscimento di un danno biologico del 15% (insorto
post partum) della madre/che è stata privata del diritto non di abortire, ma
anche di prepararsi consapevolmente ad una nascita malformata con violazione
del diritto di autodeterminazione”.
I primi due motivi di appello incidentale condizionato sollevati dalla difesa di restavano assorbiti dal rigetto dei primi due motivi di ricorso principale e CP_2
il terzo veniva dichiarato inammissibile.
, e riassumevano il processo Parte_1 Parte_2 Parte_3
ex art. 392 c.p.c. a cui resistevano e CP_2 Controparte_4
[...]
Nel corso dell'udienza del 25.10.2023 il consigliere istruttore formulava proposta conciliativa in forza della quale parte convenuta in riassunzione avrebbe versato a e a la somma di € 80.000 Parte_1 Parte_2
ciascuno, comprensiva degli interessi maturati, oltre ad un contributo spese per i pagina 16 di 32 quattro gradi di giudizio, ma detta proposta (inspiegabilmente) veniva accettata solo dalla compagnia assicuratrice, nonostante fosse molto favorevole alle ragioni della parte attrice in riassunzione, avuto riguardo al dictum della
Suprema Corte.
Il consigliere istruttore rinviava la causa all'udienza del 9.04.2025 ex art. 352
c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di decidere il merito della controversia, va premesso che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto,
consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. tra le molte Cass. 11.11.2021 n. 33458).
Inoltre, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o pagina 17 di 32 riformare la sentenza di primo grado, come desumibile dall'art. 393 c p.c. a mente del quale alla mancata tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia,
salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio;
il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che,
pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che,
senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola,
statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 31.05.2021
n. 15143).
Ala luce di questi consolidati principi, non è dato comprendere il motivo per cui la difesa di parte attrice in riassunzione si sia limitata riportare le conclusioni rassegnate nel processo di primo grado ed anche in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venisse condannata a risarcire tutti i danni CP_2
subiti da e da “avuto riguardo a come Parte_2 Parte_1
dedotti nei precedenti gradi di giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi
di legge dal fatto al saldo” come se, medio tempore negli ultimi venti anni, nulla fosse successo.
In realtà, occorre prendere le mosse dal fatto che ormai è passata in giudicato la statuizione secondo cui è priva di legittimazione ad agire, sicché Parte_3
pagina 18 di 32 in maniera più opportuna non avrebbe dovuto riassumere il processo, nonostante la mancata proposizione di specifiche domande. In questi casi, infatti, è
assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è
esclusa la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l'alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo (Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 2015, n.
25767). Infatti, il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l'ordinamento non conosce il
«diritto a non nascere se non sano», né la vita del nato può integrare un danno-
conseguenza dell'illecito del medico (Cass. civ., 20 novembre 2020, n. 26426).
Inammissibile è la richiesta volta ad ottenere la chiamata delle altre compagnie di assicurazione avanzata da detta possibilità già era preclusa al giudice CP_2
del gravame, come già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 1758/2018, e maggior ragione nel giudizio di rinvio, tanto più che neppure si tratta di litisconsorti necessari.
Parimenti coperta da giudicato è l'infondatezza della domanda volta ad ottenere il risarcimento da nascita indesiderata. Questa Corte, con la sentenza n.
1758/2018, ha spiegato in modo diffuso le ragioni per cui questa forma di danno non poteva essere riconosciuta: ha spiegato che, nonostante l'inadempimento della struttura, non vi erano elementi da cui poter desumere , se Parte_2
tempestivamente informata, sarebbe ricorsa all'aborto terapeutico. Come più
pagina 19 di 32 volte rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, in questi casi il giudice di merito deve accertare se l'aborto sarebbe stato consentito dalla legge e, se una volta verificati i requisiti di legge, la gestante avrebbe verosimilmente compiuto tale scelta. Tale secondo giudizio, normalmente, va effettuato in via presuntiva verificando l'esistenza di fatti che possono condurre alla volontà di abortire,
quale ad es. la circostanza che la gestante si sia sottoposta ad esame accurati e specifici per valutare le eventuali malformazioni del feto (ad. es. amniocentesi,
villocentesi), lo stato psichico in cui si trovava la gestante, anche al momento del concepimento;
la circostanza che già prima la donna avesse manifestato la volontà di interrompere la gravidanza;
la gravità della malformazione dovendosi tuttavia affermare che nel nostro ordinamento non è ammesso l'aborto eugenetico e dunque non tutte le malformazioni sono idonee a determinare un grave pericolo per la salute psichica e fisica della donna in gravidanza.
In forza di questi consolidati principi, la Suprema Corte ha confermato i principi illustrati dalla Corte territoriale e ha rigettato i primi due motivi di ricorso principale con cui i coniugi – hanno cercato di scardinare il Pt_1 Pt_2
fondamento della decisione di rigetto. Non è dunque ammissibile, in questa sede,
pena la palese violazione del giudicato interno, reintrodurre in maniera surrettizia questa forma di danno, come preteso da parte attrice in riassunzione.
La Corte di cassazione ha bene evidenziato unica forma di danno risarcibile è il diritto all'autodeterminazione in assenza di consenso informato, allorquando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio pagina 20 di 32 patrimoniale o non patrimoniale.
In presenza di un consenso informato, infatti, il paziente ha un ventaglio di opzioni innanzi a sé, tra cui la facoltà di scegliere tra diverse opzioni, la facoltà
di rivolgersi ad altro sanitario, e soprattutto, nella fattispecie, la facoltà di predisporsi ad affrontare le conseguenze di una certa situazione. A giudizio della
Corte, oltre ai danni risarcibili per la perduta possibilità di ricorrere all'interruzione di gravidanza, ricorrendone i presupposti - facoltà che nel caso concreto è stata esclusa con statuizione irrevocabile – sono risarcibili altri pregiudizi legati all'impossibilità di assumere altre iniziative, come ad il ricorso alla psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile alle future esigenze di cura del figlio. In altri termini, la corretta informazione circa le malformazioni del feto avrebbero consentito ai genitori di prepararsi meglio all'evento che da lieto può divenire drammatico, come poi accaduto con l'insorgenza di un danno psichico a carico della madre.
Se dunque questo è il ristretto ambito del risarcimento possibile il collegio non comprende la scelta attorea di non aderire alla proposta conciliativa.
Tuttavia, prima di valutare la lesione del diritto all'autodeterminazione, occorre valutare se sussista la responsabilità degli operatori sanitari che, eseguendo tre ecografie, non si sono avveduti delle malformazioni del feto.
Nonostante il Tribunale di Brescia avesse dato risposta negativa, a giudizio di questa Corte, anche in applicazione dei principi dati dalla sentenza 2798/2023,
esiste la responsabilità della CP_2
pagina 21 di 32 In primo luogo, questa Corte osserva che l'affermazione della responsabilità
della struttura non è stata espressamente censurata in Cassazione e non ha formato oggetto di uno specifico motivo di gravame con conseguente formazione del giudicato interno.
A prescindere da questo rilievo, già nella prima consulenza a firma dei dott.
e era evidenziato che la malformazione di cui era affetta Per_7 Per_8 Pt_3
(spina bifida aperta) può essere diagnosticata attraverso l'esame ecografico che può porre in evidenza la mancata chiusura del tubo neurale associato alla separazione dei processi posteriori delle vertebre e l'assenza di tessuti molli posteriori. Questi consulenti, dopo aver riportato numerosi dati di letteratura,
evidenziavano che la sensibilità diagnostica di un'ecografia di primo livello era piuttosto varia e che la capacità diagnostica dipendeva dall'esperienza dell'operatore, dalla qualità del macchinario ecografico a disposizione, dal tempo dedicato all'esame, fattori che continuano a rappresentare gli elementi critici capaci di interferire con la buona riuscita dell'esame, ossia con la capacità
diagnostica. Concludevano, pertanto, affermando che gli esami ecografici erano stati condotti nel rispetto delle raccomandazioni della letteratura e delle linee guida;
che non erano stati registrati reperti anatomici anomali e che dunque non era possibile ammettere o escludere che l'ecografista avesse sbagliato la visione delle immagini non accorgendosi della presenza di anomalie cerebrali indicative di una malformazione del tubo neurale.
Anche il prof. dopo aver dato contezza della letteratura e delle Per_9
pagina 22 di 32 percentuali di individuazione della malformazione, evidenziava che le ecografie risalivano al 1995, ossia in un'epoca in cui le potenzialità diagnostiche erano notevolmente inferiori, che le ecografie erano state eseguite in un centro di primo livello in quanto la gravidanza di non era mai stata Parte_2
classificata a rischio, che le immagini fotografiche allegate ai tre referti ecografici, eseguiti da tre diversi operatori sanitari, non documentavano, né
escludevano alcun elemento patologico e che dunque in concreto le possibilità di rilevare la malformazione era pari a quella di non rilevarla.
Alla luce di questo quadro probatorio, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza 1758/2018, a fonte dell'allegazione di un inadempimento qualificatore era onere della struttura fornire la prova liberatoria. Infatti, cfr. ad es. Cass.
29.03.2022 n. 10050 secondo cui “La responsabilità medica, anteriormente alla
l. n. 24 del 2017, deve qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale,
sicché - ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per la
lesione del diritto alla salute - è onere del danneggiato provare secondo il
criterio del più probabile che non, il nesso di causalità fra l'aggravamento della
situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del
sanitario, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al
medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non
imputabile (avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente),
provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento
imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”.
pagina 23 di 32 Va ulteriormente precisato che, all'interno della responsabilità medica, che si configura come un sottosistema all'interno della responsabilità contrattuale, si delinea un duplice ciclo causale: uno relativo all'evento dannoso, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere. Il danneggiato è tenuto a provare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento lesivo, in quanto fattispecie costitutiva della responsabilità; è onere, invece, della struttura sanitaria e/o del medico provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, in quanto fattispecie estintiva della responsabilità. Tale ultimo ciclo causale acquista rilievo solo qualora sia dimostrato il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'evento dannoso. Ne consegue che l'incertezza in merito alla causa del danno va a gravare, da un punto di vista probatorio, su parte attrice;
l'incertezza relativa alla possibilità di adempiere è a carico del convenuto. Tale configurazione del doppio ciclo causale trova origine nel fatto che, se all'interno della responsabilità contrattuale, intesa come sistema generale, la causalità materiale non è separabile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato, nella responsabilità
medica il danno evento ha come presupposto il diritto alla salute, e non (solo)
l'interesse all'adempimento della prestazione professionale.
Orbene, assodato che la probabilità di individuare la malformazione, anche con le dotazioni dell'epoca, era pari a quella di non individuarla, utilizzando la diligenza richiesta ex art. 1176 secondo comma c.c., ne consegue che il primo nesso di causalità risulta integrato, con la conseguente necessità della struttura di pagina 24 di 32 fornire la prova liberatoria.
A tanto si aggiunga che la stessa Corte di Cassazione ha imposto al giudice del rinvio di attenersi al principio secondo cui il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto, anche sulla base di esami strumentali che non ne abbiano consentito, senza sua colpa, la visualizzazione ella sua interezza, ha l'obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più
elevato livello di specializzazione in vista dell'esercizio della gestante di interrompere la gravidanza ricorrendone i presupposti (cfr. Cass. 30727/2019).
Così affermato l'an debeatur, in punto quantum soccorrono le tabelle milanesi che hanno delineato quattro categorie di danno all'autodeterminazione: di lieve entità, di media entità, di grave entità e di eccezionale gravità, a seconda dei postumi, delle sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto dal consenso, dall'entità della violazione dell'obbligo informativo, allo stato di vulnerabilità del paziente ecc.
Nel caso concreto, l'informazione è stata del tutto assente per l'ovvia ragione che la struttura non si era accorta della malformazione, le sofferenze dei genitori a seguito del parto sono state notevolissime e un evento normalmente lieto e foriero di gioia, quale la nascita di un figlio, si è trasformato in un momento di angoscia per le condizioni di , motivo per cui ritiene la Corte che questo Pt_3
danno possa essere ricondotto nell'ambito del danno di eccezionale gravità,
liquidabile con una somma superiore ad € 23.246.
I dott. e riferivano che la signora dopo Persona_7 Persona_8 Pt_2
pagina 25 di 32 la nascita della figlia, aveva subito uno stato di shock, associato a stati di ansia,
insonnia, depressione, difficoltà di concentrazione e di memoria;
entrambi i genitori avevano iniziato un percorso terapeutico costituto da colloqui periodici;
aggiungevano i consulenti che l'effetto della nascita di era stato devastante Pt_3
e che tale effetto era stato amplificato dalla sorpresa e dal fatto di non essere preparati e pronti per siffatto evento.
I consulenti riconoscevano per entrambi i genitori un'invalidità temporanea per
18 mesi, di cui i primi tre mesi al 75%, tre mesi al 50% e gli ultimo dodici al
25%; solo alla signora era riconosciuta l'esistenza di un disturbo Pt_2
depressivo maggiore cronico – forma da lieve a moderata o lieve complicata con invalidità permanente pari al 12/13%.
Orbene, nonostante non sia possibile riconoscere in via autonoma questo danno biologico in quanto non ha mai formato oggetto di un'espressa domanda (anche alla luce dell'assoluta genericità della citazione introduttiva, peraltro focalizzata sulla questione della mancata possibilità di ricorrere all'interruzione di gravidanza) ritiene il collegio che l'insorgenza della malattia e dell'invalidità
temporanea, in qualche modo ricollegabile anche all'effetto sorpresa di cui si è
detto, debba essere considerata nella quantificazione del danno distinguendo la posizione tra i due attori.
Alla luce delle considerazioni che precedono a possono essere Parte_1
riconosciuti all'attualità € 40.000, tenuto conto del periodo di invalidità
temporanea, mentre a il maggior importo di € 65.000, tenuto Parte_2
pagina 26 di 32 conto sia dell'invalidità permanente che di quella temporanea.
Le somme vanno devalutate all'epoca del fatto e su questa somma decorrono gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, come indicato da sezioni unite
1712/95 la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che gli interessi non vanno calcolati sulla somma già rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione. In
altri termini, gli interessi hanno tre basi diverse di riferimento: a) base iniziale,
corrispondente alla somma dovuta originariamente con decorrenza dalla data dell'evento dannoso, b) basi successive corrispondenti alle somme gradualmente crescenti, per effetto del progressivo verificarsi della svalutazione, ed in funzione del crescere di essa, c) base finale pari alla avvenuta taxtatio damni,
cioè alla somma determinata come controvalore del danno, che rappresenta la liquidazione di esso all'attualità. Sul nuovo importo così determinato decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo. Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è
implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni (cfr. Cass. 18.02.2022 n. 5317).
Con riguardo a , ne consegue che la somma di € 40.000, Parte_1
pagina 27 di 32 devalutata al momento della nascita della figlia, diviene € 22.510 a cui sommare la rivalutazione per € 17.490 e gli interessi legali per € 21.592 per una debenza attuale di € 61.592, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
con riguardo a la somma di € Parte_2
65.000 devalutata al momento della nascita della minore diviene € 36.580 a cui sommare la rivalutazione per € 28.420 e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno per € 35.088 per una debenza attuale di € 100.088, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
In questi termini, viene dunque accolta l'originaria domanda di parte attrice.
Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata messa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito complessivo del processo, piuttosto che ai vari gradi di giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite. Inoltre, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività
professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di pagina 28 di 32 un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (Cass. 11.03.2005 n. 5426).
Orbene nei rapporti tra parte attrice in riassunzione e ritiene la CP_2
Corte che esista una reciproca parziale soccombenza in quanto è stata accolta la domanda avente ad oggetto la lesione all'autodeterminazione, mentre è stata rigettata la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni da nascita indesiderata che invero rappresentava la posta di maggiore entità. Per questo motivo, le spese di lite, calcolate sullo scaglione del decisum più elevato,
vengono compensate per metà e la restante metà viene addossata a CP_2
senza accordare alcun aumento per il numero di parti difese se si tiene
[...]
conto che ha agito in giudizio inutilmente (ed anzi in astratto Parte_3
sarebbe soccombente) e la difesa dei due genitori non ha comportato alcun onere aggiuntivo in termini di difesa.
Le spese di lite vengono così liquidate per l'intero:
- per il primo grado in € 1.137 per borsuali ed € 14.103 per compenso (di cui €
2.552 per la fase studio, € 1.628 per la fase introduttiva € 5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il giudizio di appello € 2.556 per borsuali ed € 9.991 per compenso (di cui
€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per pagina 29 di 32 legge;
- per il giudizio di legittimità € 3.599 per borsuali ed € 7.655 per compenso (di cui € 3.402 per la fase studio, € 2.478 per la fase introduttiva ed € 1.775 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il presente giudizio di rinvio € 1.713 per borsuali ed € 9.991 per compenso
(di cui € 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Gli esborsi per le consulenze svolte in primo grado in forza dei decreti
31.03.2010, 16.05.2013 e 18.11.2016, vengono addossati in via definitiva a
CP_2
è tenuta a manlevare da quanto Controparte_4 CP_2
tenuta verso gli attori in riassunzione, per capitale, interessi e spese, nei limiti del 40% e al netto delle franchigie di polizza.
L'operatività della polizza non è stata contestata, tanto che la terza chiamata ha accettato la proposta transattiva formulata dal consigliere istruttore.
La chiamata deve rifondere le spese di lite alla sua assicurata, assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000 in quanto l'impegno di spesa per la compagnia è di circa € 64.672. In questo caso,
osservato che tra chiamata e chiamante non esiste una specifica posizione di contrasto, le spese, tenuto conto del valore della causa per la chiamata, vengono pagina 30 di 32 liquidate nel valore minimo, ossia:
- per il primo grado in € 7.052 per compenso (di cui € 1.276 per la fase studio, €
814 per la fase introduttiva € 2.835 per la fase istruttoria ed € 2.127 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il grado di appello in € 4.997 per compenso (di cui € 1.489 per la fase studio, € 956 per la fase introduttiva ed € 2.552 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il giudizio di legittimità in € 3.828 per compenso (di cui € 1.701 per la fase studio, € 1.239 per la fase introduttiva ed € 888 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il presente giudizio di rinvio in € 4.997 per compenso (di cui € 1.489 per la fase studio, € 956 per la fase introduttiva ed € 2.552 per la fase decisionale),
oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , da Parte_1 Parte_2
e da , con citazione in riassunzione del 9.06.2023, così provvede: Parte_3
- condanna a versare a la somma € 61.592, CP_2 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo e a versare a la somma di € 100.088, oltre Parte_2
interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza pagina 31 di 32 al saldo;
- compensa per metà le spese di lite, liquidate per l'intero come in parte motiva,
e condanna a versare agli attori in riassunzione CP_2 Parte_1
e la restante metà;
[...] Parte_2
- pone le spese di consulenza liquidate in primo grado definitivamente a carico di CP_2
- condanna a tenere indenne la sua assicurata Controparte_4
dai capi condannatori che precedono per capitale, interessi e CP_2
spese nella misura del 40%, al netto di eventuali franchigie indicate nella polizza;
- condanna a rifondere a le Controparte_4 CP_2
spese di lite, come liquidate nella parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 32 di 32
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore OGGETTO:
dott. Mariangela Bonati Consigliere ausiliario Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 589/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
09/04/2025, promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Saviozzi del C.F._3
foro di Brescia e dalla società forense in persona Controparte_1
dell'avv. Paoloemanuele Fassio e avv. Mario Walter Fassio ed elettivamente pagina 1 di 32 domiciliati presso lo studio del primo in Brescia via IV Novembre 1/D, giusta delega rilasciata in calce all'atto di citazione in riassunzione;
Attori in riassunzione
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), con sede in Desenzano del Garda, in persona del P.IVA_1
commissario straordinario dott. nominata in forza della DGR n. CP_3
XII/263 del 15.05.2023, assista e difesa dall'avv. Alberto Luppi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia via Solferino n. 10, giusta delega rilasciata in calce alla comparsa;
- convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Roma, in persona del procuratore avv. giusta procura rilasciata Controparte_5
in Roma in data 26.01.2022 avanti al notaio Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Francesco e avv. Lucilla Bacci del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Brescia, Corso Vittorio Emanuele
II n. 42,
presso avv. Raffaele Molinari, giusta delega in atti;
convenuta in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio a seguito di sentenza emessa dalla Corte
di cassazione del 31.01.2023n. 2798.
pagina 2 di 32 CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Piaccia alla Corte di appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: applicati al caso di specie i principi enunciati nella sentenza della Cass. civ. n. 2798/23, preso atto della responsabilità risarcitoria della
- ora Controparte_6 Controparte_2
per la lesione del diritto all'autodeterminazione da
[...]
accertata violazione da parte dei sanitari, dipendenti di detta azienda, del dovere di adeguate indagini e corrette informazioni al paziente, condannare l' CP_2
stessa a risarcire tutti i danni conseguenti subiti sia da sia da Parte_2
avuto riguardo a come dedotti nei precedenti gradi del Parte_1
giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal fatto al saldo.
Con la rifusione delle spese e competenze avvocati per i tre gradi di giudizio,
nonché per il presente giudizio di rinvio.
Per parte convenuta : CP_2
Piaccia alla Corte adita, per tutte le ragioni esposte negli scritti depositati:
In via principale: rigettare il gravame avversario, siccome inammissibile ed infondato, con consequenziale rigetto di tutte le domande avversariamente formulate.
Per la denegata ipotesi di accoglimento del gravame principale:
In via pregiudiziale: revocare, siccome illegittima ed incongruamente motivata,
l'ordinanza 29.12.06, con la quale il Tribunale ha rigettato l'istanza di chiamata pagina 3 di 32 in causa, in manleva, di - ora Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
- ora – e - ora per
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12
l'effetto, autorizzare la chiamata in causa delle predette compagnie di assicurazione, con ogni consequenziale statuizione.
In via di appello incidentale subordinato: rigettare comunque le domande tutte formulate, siccome inammissibili, non avendo controparte dimostrato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'interruzione della gravidanza, ex art. 6
e 7 l. 194/78.
In ogni caso, nel merito: rigettare le domande tutte proposte da parte appellante nei confronti dell' (ora Controparte_6 CP_2
perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, o, in subordine, ridurle alla minor misura che sarà accertata in corso in causa.
Nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità dell'
[...]
(ora , nella veste di commissario Controparte_6 CP_2
liquidatore della dichiarare tenuta e condannare CP_13 [...]
(già e a manlevare Controparte_4 Controparte_14 Controparte_15
l' (ora , nella qualità Controparte_6 CP_2
sopraindicata, dalle domande tutte formulate da parte attrice e, per l'effetto,
condannarla a rifondere le somme che, per qualsiasi titolo (capitale, interessi,
spese), l' (ora fosse tenuta a Controparte_6 CP_2
pagare a parte attrice.
Ove venisse autorizzata, come richiesto, la chiamata in causa delle Compagnie
pagina 4 di 32 di assicurazione, condannarsi, altresì, , CP_8 CP_10 [...]
, in via fra loro solidale o alternativa o corrispondente alla Controparte_4
responsabilità di ciascuna di esse, a manlevare l' Controparte_6
(ora dalle domande tutte formulate da parte attrice.
[...] CP_2
In ogni caso: spese e compensi di tutti i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via subordinata istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado e per l'effetto si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, per interpello e testi, sui capitoli avversari che dovessero essere ammessi, e a prova diretta, per interpello e testi sui seguenti, ulteriori, capitoli:
1) vero che l'ecografia svolta in data 12.11.1994, (6° settimana), non evidenziava alcuna anomalia che permettesse di individuare la patologia da cui è
affetta la bambina;
2) vero che l'ecografia svolta in data 09.02.1995, (19° settimana), non evidenziava alcuna anomalia che permettesse di individuare la patologia da cui è
affetta la bambina;
3) vero che l'ecografia svolta in data 24.02.1995, (21° settimana), non evidenziava alcuna anomalia che permettesse di individuare la patologia da cui è
affetta la bambina;
4) vero che l'ecografia svolta in data 01.06.1995, (35° settimana), non evidenziava alcuna anomalia che permettesse di individuare la patologia da cui è
affetta la bambina;
5) vero che la sig.ra nel corso della gestazione della figlia Parte_2
pagina 5 di 32 non ha sviluppato alcuna patologia o problematica medica;
Pt_3
Si indicano a testi, a prova diretta e contraria, dr. dr. Testimone_1 Tes_2
di .
[...] CP_6
Per la convenuta CP_4
Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, così giudicare:
1. accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande avanzate da Pt_1
e tenuto conto della sentenza n. 1758/2018, resa, in
[...] Parte_2
data 19.11.2018, dalla Corte di Appello di Brescia – Sezione II;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte avversa, dato atto che la già Controparte_4
già ha assunto il rischio di cui alla polizza Controparte_14 Controparte_15
RCD 107426 contratta con la disciolta n. 42 di Orzinuovi nei limiti della CP_13
propria quota (40%), esclusa ogni responsabilità solidale, delimitare la eventuale obbligazione della stessa a tale quota e rigettare, per l'effetto, ogni diversa e maggiore pretesa avanzata;
3. Con vittoria di spese anche forfetarie, e compenso per la prestazione e attività
professionale, oltre c.p.a. e i.v.a., come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 17.03.2006, e Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di genitori della figlia minore Parte_2 Parte_3
convenivano innanzi al Tribunale di Brescia la Regione Lombardia e il
Commissario Liquidatore della disciolta di Orzinuovi chiedendo che CP_13
pagina 6 di 32 gli stessi venissero condannati in solido al risarcimento del danno nella somma di € 2.300.000 per ciascun genitore e di € 800.000 per la minore esponendo:
- che verso la fine del 1994 , in stato di gravidanza, si era Parte_2
sottoposta ai periodici controlli ginecologici presso la di Orzinuovi;
CP_13
- che una prima ecografia era stata eseguita il 12.11.1994 alla sesta settimana e una nuova ecografia in data 24.02.1995 alla ventunesima settimana e l'ultima in data 1.06.1995 e tutte avevano avuto quale referto la normale evoluzione del feto;
- che invero in data 6.07.1995 era nata affetta da mielomeningocele Pt_3
ulcerato in regione lombosacrale, incontinenza fecale e riduzione degli arti inferiori;
- che, infine, la diagnosi definitiva del dott. attestava che la Persona_2
piccola era affetta da “meningocele, mielocele, diparesi, vescica Pt_3
areflessica, intrarotazione tibiale, ipermetropia” con la necessità di reiterati controlli e assistenza personale continua e specialistica.
Alla luce di queste premesse, gli attori lamentavano che, se le anomalie del feto fossero state tempestivamente diagnosticate, la gestante avrebbe potuto essere informata e decidere di attuare l'aborto terapeutico.
La Regione Lombardia eccepiva la carenza di legittimazione passiva e resisteva nel merito;
resisteva in via generica e Controparte_6
chiedeva di essere garantita dalle compagnie di Controparte_16
con sede a Roma, con sede a Roma, nonché dai medici che Controparte_15
pagina 7 di 32 avevano operato nel settore, ossia , , Controparte_17 Persona_3 [...]
, e . Per_4 Persona_5 Persona_6
I medici chiamati sollevano eccezione di carenza di giurisdizione in favore della
Corte dei conti che veniva dichiarata dal giudice adito con sentenza n. 369/08 ex art. 281 sexies c.p.c. emessa in data 5.02.2008. Nella stessa sentenza il giudice adito dichiarava l'estinzione del rapporto processuale tra gli attori e la Regione
Lombardia a seguito di rinuncia agli atti con accettazione.
Si costituiva anche già già Controparte_4 Controparte_18
che evidenziava che la garanzia assicurativa era stata Controparte_15
stipulata in coassicurazione nel senso che la deducente partecipava al rischio nella misura del 40%, con la quota del 35%, con la CP_11 CP_7
quota del 20% e con il restante 5% e dunque la garanzia era prestata solo CP_9
in parte e senza alcun vincolo di solidarietà; nel merito resisteva argomentando che il nosocomio assicurato non era incorso in alcuna forma di responsabilità o errore professionale;
che in ogni caso per ipotizzare l'interruzione di gravidanza in ipotesi di inesatte informazioni sulle condizioni del feto non era sufficiente la presenza di anomalie o malformazioni del nascituro, ma era necessaria la presenza di processi patologici consistenti in un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre. Contestava il quantum del danno preteso dagli attori.
La causa era dapprima istruita con due consulenze medico legali: la prima,
affidata ai dott. e finalizzata verificare se nella Persona_7 Persona_8
pagina 8 di 32 condotta diagnostico-terapeutica-assistenziale dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta che avevano eseguito le ecografie erano ravvisabili manchevolezze e/o errori di natura tecnica – consulenza pervenuta in cancelleria in data 17.03.2010 – e una seconda consulenza, affidata alla dott. CP_19
volta ad accertare l'entità del quadro malformativo di
[...] Parte_3
quale fosse la percentuale di danno biologico ad esso corrispondente, le spese mediche sostenute e quelle necessarie per le cure e il mantenimento della minore.
La causa era quindi spedita a sentenza, ma rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 20.03.2014 onde stabilire se era possibile per stabilire se era possibile per l'operatore che aveva eseguito l'ecografia rilevare la malformazione congenita di cui era affetta e l'istruttore affidava Parte_3
nuova indagine peritale al prof. Persona_9
Con sentenza n. 3423/2016 del 23.11.2016, il giudice adito dapprima dichiarava che era priva di legittimazione passiva in quanto le Parte_3
malformazioni di cui era portatrice la minore non erano conseguenza di interventi terapeutici errati e rigettava le domande risarcitorie avanzate dai genitori in quanto dalle consulenze tecniche non erano emerse evidenti condotte negligenti da parte dei sanitari nell'effettuazione delle prestazioni sanitarie in quanto la gravidanza in oggetto era a basso rischio, i consulenti avevano ritenuto corrette le modalità di effettuazione delle ecografie, peraltro eseguite da operatori diversi, nei referti erano stati elencati in modo esauriente i singoli pagina 9 di 32 elementi e i parametri e nella documentazione anche fotografica acquisita e nei referti delle due ecografie non vi erano segni iconografici indiretti da cui poter desumere il mielomeningocele. Le spese di lite erano compensate integralmente.
Con sentenza n. 1758/2018 del 19.11.2018 questa Corte confermava la gravata sentenza, sempre con compensazione delle spese del grado.
In primo luogo, questa Corte rigettava in quanto inammissibile la domanda di estensione del contraddittorio a terze compagnie di assicurazione che unitamente a si erano assunte l'impegno di garantire;
nel merito, la Corte CP_4 CP_2
assumeva errata la valutazione operata dal giudice di prime cure secondo cui la struttura era esente da ogni responsabilità in quanto, facendo applicazione ai criteri della responsabilità contrattuale, era onere della struttura ospedaliera dimostrare l'impossibilità di tempestiva percezione della malattia. A parere di questa Corte, assodato che entrambe le consulenze avevano accertato la possibilità di percepire la malformazione - nella relazione a firma del prof.
nella misura del 50% e in percentuale più elevata nella prima Persona_9
consulenza - restava il fatto che, una volta allegato l'inadempimento della struttura ospedaliera, era onere di quest'ultima provare di aver fatto tutto il possibile per adempiere alla prestazione, prova che nel caso concreto non era stata fornita.
Tanto premesso, tuttavia, a giudizio della Corte, nella fattispecie, non vi era alcun elemento da cui poter desumere che qualora Parte_2
correttamente informata, sarebbe ricorsa all'interruzione della gravidanza e,
pagina 10 di 32 infatti, le indagini eseguite dall'appellante non erano finalizzate a conoscere le malformazioni del feto in vista di una possibile interruzione della gravidanza e non constava alcun elemento da cui evincere uno stato di salute precario della donna durante la gravidanza. Facendo dunque applicazione dei criteri dettati da
Cass. Sezioni unite 22.12.2015 n. 25767 questa Corte assumeva che nell'atto di appello non erano stati allegati fatti o dichiarazioni da poter cui poter inferire una volontà abortiva in caso di conoscenza della malformazione, da cui il rigetto della domanda risarcitoria, sempre a spese compensate.
, e proponevano ricorso per Parte_1 Parte_2 Parte_3
cassazione, affidato a tre motivi, mentre proponeva ricorso incidentale CP_2
condizionato.
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano la nullità della sentenza in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., motivo che la Suprema Corte
rigettava in quanto il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di danno da nascita indesiderata rilevando la mancanza di prova in ordine ad uno dei due elementi costitutivi della fattispecie, non potendo trovare applicazione l'art. 115
c.p.c. in relazione a fatti non rientranti nella sfera di conoscibilità della struttura sanitaria e della compagnia di assicurazione.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano nullità della sentenza in quanto essendosi il giudice pronunciato in punto ricorrenza di tutti i presupposti per addivenire all'aborto terapeutico e, mancando una valida impugnazione sul punto, erano da ritenere accertati tutti i requisiti per presumere la sicura volontà
pagina 11 di 32 abortiva di . Parte_2
Il motivo di ricorso era dichiarato inammissibile per difetto del requisito dell'autosufficienza ed anche infondato in quanto sui presupposti legittimanti l'aborto terapeutico non si era formato alcun giudicato interno avendo il tribunale rigettato la domanda risarcitoria da nascita indesiderata sul presupposto dell'assenza di responsabilità da parte dei sanitari che avevano operato.
La Corte di cassazione, di converso, accoglieva il terzo motivo di appello principale laddove i ricorrenti avevano prospettato l'esistenza anche di un danno da mancata corretta informazione in ordine alle malformazioni del feto, danno che si sarebbe risolto in un danno di natura psichica a danno di entrambi i genitori con rilevanti aspetti negativi sulla vita relazione degli stessi con la seguente motivazione:
“Questa corte intende dar seguito all'orientamento ormai consolidato che ha
riconosciuto l'autonoma rilevanza ai fini della eventuale responsabilità
risarcitoria della mancata prestazione del consenso da parte del paziente, e che
ha espressamente ritenuto che la violazione da parte del medico del dovere di
informare il paziente può causare due diversi tipi di danno: un danno alla
salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava
il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di
sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un
danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste
quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio,
pagina 12 di 32 patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla
salute.
Ciò è a dirsi nell'ottica della legittima pretesa per il paziente di conoscere con
la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell'intervento medico,
onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso
che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi
momento della sua vita e nell'integrità della sua essenza psicofisica, in
considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche
che orientano le sue determinazioni volitive.
Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti:
a) il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento
medico;
b) la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari;
c) la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che
offrono maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato
sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post operatorie;
d) il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia e/o di decidere consapevolmente
di interromperla;
e) la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze
dell'intervento, ove queste risultino, sul piano post operatorio riabilitativo,
particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico)
quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione (Cass.
pagina 13 di 32 7248/2018).
Il danno da lesione dell'autodeterminazione è stato riconosciuto come danno
risarcibile in via autonoma rispetto a quello biologico con riferimento a
fattispecie di omessa tempestiva diagnosi di patologie ad esito comunque
infausto.
In presenza, dunque, di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito
infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla
integrità fisica del paziente, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni,
con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero "non
solo l'eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all'attivazione
di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di
alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere
le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della
sofferenza e del dolore fisico senza ricorrere all'ausilio di alcun intervento
medico in attesa della fine.
Tali principi … possono ritenersi in astratto applicabili anche quando l'omessa
diagnosi non riguarda una patologia ad esito infausto, bensì, come nella specie,
una malformazione del feto.
In questo caso, i danni risarcibili potrebbero consistere nella perdita della
possibilità di optare per l'interruzione della gravidanza (sussistendone i
presupposti legittimanti), ma anche nell'impossibilità di assumere una serie di
altre scelte finalizzate a prepararsi ad affrontare l'evento temuto (la nascita del
pagina 14 di 32 bambino affetto dalla malformazione), come ad esempio il ricorso per tempo ad
una psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile
alle future esigenze di cura del figlio.
In tema di responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell'adempimento
della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro
non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato,
ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, con la conseguenza che, in presenza di
paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in
considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi
diagnostiche (cfr. Cass. 30999/2018).
Inoltre, in tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi
di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non
ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha
l'obbligo d'informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di
più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio del diritto della
gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti (Cass.
30727/2019).
Al riguardo la prova, pur se incombente sulla parte attrice, lamentandosi la
mancata informazione da parte del medico, non può che essere di natura
presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che
costituisce la condizione richiesta dalla legge per l'interruzione di gravidanza
(Cass. 15386/2011).
pagina 15 di 32 Ad una corretta informazione consegue la facoltà di predisporsi ad affrontare
consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano
post operatorio riabilitativo, particolarmente gravoso e foriere di sofferenze
prevedibili quanto inaspettate per il paziente a causa dell'omessa informazione.
La Corte territoriale ha omesso di applicare i predetti principi nella sentenza
impugnata nonostante i ricorrenti abbiano sollevato la questione relativa alla
violazione del consenso informato e del diritto all'autodeterminazione (cfr. pag.
39 ricorso principale). Inoltre, lo sconvolgimento emotivo al momento della
nascita è provato dal riconoscimento di un danno biologico del 15% (insorto
post partum) della madre/che è stata privata del diritto non di abortire, ma
anche di prepararsi consapevolmente ad una nascita malformata con violazione
del diritto di autodeterminazione”.
I primi due motivi di appello incidentale condizionato sollevati dalla difesa di restavano assorbiti dal rigetto dei primi due motivi di ricorso principale e CP_2
il terzo veniva dichiarato inammissibile.
, e riassumevano il processo Parte_1 Parte_2 Parte_3
ex art. 392 c.p.c. a cui resistevano e CP_2 Controparte_4
[...]
Nel corso dell'udienza del 25.10.2023 il consigliere istruttore formulava proposta conciliativa in forza della quale parte convenuta in riassunzione avrebbe versato a e a la somma di € 80.000 Parte_1 Parte_2
ciascuno, comprensiva degli interessi maturati, oltre ad un contributo spese per i pagina 16 di 32 quattro gradi di giudizio, ma detta proposta (inspiegabilmente) veniva accettata solo dalla compagnia assicuratrice, nonostante fosse molto favorevole alle ragioni della parte attrice in riassunzione, avuto riguardo al dictum della
Suprema Corte.
Il consigliere istruttore rinviava la causa all'udienza del 9.04.2025 ex art. 352
c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di decidere il merito della controversia, va premesso che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto,
consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. tra le molte Cass. 11.11.2021 n. 33458).
Inoltre, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o pagina 17 di 32 riformare la sentenza di primo grado, come desumibile dall'art. 393 c p.c. a mente del quale alla mancata tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia,
salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio;
il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che,
pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che,
senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola,
statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 31.05.2021
n. 15143).
Ala luce di questi consolidati principi, non è dato comprendere il motivo per cui la difesa di parte attrice in riassunzione si sia limitata riportare le conclusioni rassegnate nel processo di primo grado ed anche in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venisse condannata a risarcire tutti i danni CP_2
subiti da e da “avuto riguardo a come Parte_2 Parte_1
dedotti nei precedenti gradi di giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi
di legge dal fatto al saldo” come se, medio tempore negli ultimi venti anni, nulla fosse successo.
In realtà, occorre prendere le mosse dal fatto che ormai è passata in giudicato la statuizione secondo cui è priva di legittimazione ad agire, sicché Parte_3
pagina 18 di 32 in maniera più opportuna non avrebbe dovuto riassumere il processo, nonostante la mancata proposizione di specifiche domande. In questi casi, infatti, è
assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è
esclusa la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l'alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo (Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 2015, n.
25767). Infatti, il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l'ordinamento non conosce il
«diritto a non nascere se non sano», né la vita del nato può integrare un danno-
conseguenza dell'illecito del medico (Cass. civ., 20 novembre 2020, n. 26426).
Inammissibile è la richiesta volta ad ottenere la chiamata delle altre compagnie di assicurazione avanzata da detta possibilità già era preclusa al giudice CP_2
del gravame, come già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 1758/2018, e maggior ragione nel giudizio di rinvio, tanto più che neppure si tratta di litisconsorti necessari.
Parimenti coperta da giudicato è l'infondatezza della domanda volta ad ottenere il risarcimento da nascita indesiderata. Questa Corte, con la sentenza n.
1758/2018, ha spiegato in modo diffuso le ragioni per cui questa forma di danno non poteva essere riconosciuta: ha spiegato che, nonostante l'inadempimento della struttura, non vi erano elementi da cui poter desumere , se Parte_2
tempestivamente informata, sarebbe ricorsa all'aborto terapeutico. Come più
pagina 19 di 32 volte rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, in questi casi il giudice di merito deve accertare se l'aborto sarebbe stato consentito dalla legge e, se una volta verificati i requisiti di legge, la gestante avrebbe verosimilmente compiuto tale scelta. Tale secondo giudizio, normalmente, va effettuato in via presuntiva verificando l'esistenza di fatti che possono condurre alla volontà di abortire,
quale ad es. la circostanza che la gestante si sia sottoposta ad esame accurati e specifici per valutare le eventuali malformazioni del feto (ad. es. amniocentesi,
villocentesi), lo stato psichico in cui si trovava la gestante, anche al momento del concepimento;
la circostanza che già prima la donna avesse manifestato la volontà di interrompere la gravidanza;
la gravità della malformazione dovendosi tuttavia affermare che nel nostro ordinamento non è ammesso l'aborto eugenetico e dunque non tutte le malformazioni sono idonee a determinare un grave pericolo per la salute psichica e fisica della donna in gravidanza.
In forza di questi consolidati principi, la Suprema Corte ha confermato i principi illustrati dalla Corte territoriale e ha rigettato i primi due motivi di ricorso principale con cui i coniugi – hanno cercato di scardinare il Pt_1 Pt_2
fondamento della decisione di rigetto. Non è dunque ammissibile, in questa sede,
pena la palese violazione del giudicato interno, reintrodurre in maniera surrettizia questa forma di danno, come preteso da parte attrice in riassunzione.
La Corte di cassazione ha bene evidenziato unica forma di danno risarcibile è il diritto all'autodeterminazione in assenza di consenso informato, allorquando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio pagina 20 di 32 patrimoniale o non patrimoniale.
In presenza di un consenso informato, infatti, il paziente ha un ventaglio di opzioni innanzi a sé, tra cui la facoltà di scegliere tra diverse opzioni, la facoltà
di rivolgersi ad altro sanitario, e soprattutto, nella fattispecie, la facoltà di predisporsi ad affrontare le conseguenze di una certa situazione. A giudizio della
Corte, oltre ai danni risarcibili per la perduta possibilità di ricorrere all'interruzione di gravidanza, ricorrendone i presupposti - facoltà che nel caso concreto è stata esclusa con statuizione irrevocabile – sono risarcibili altri pregiudizi legati all'impossibilità di assumere altre iniziative, come ad il ricorso alla psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile alle future esigenze di cura del figlio. In altri termini, la corretta informazione circa le malformazioni del feto avrebbero consentito ai genitori di prepararsi meglio all'evento che da lieto può divenire drammatico, come poi accaduto con l'insorgenza di un danno psichico a carico della madre.
Se dunque questo è il ristretto ambito del risarcimento possibile il collegio non comprende la scelta attorea di non aderire alla proposta conciliativa.
Tuttavia, prima di valutare la lesione del diritto all'autodeterminazione, occorre valutare se sussista la responsabilità degli operatori sanitari che, eseguendo tre ecografie, non si sono avveduti delle malformazioni del feto.
Nonostante il Tribunale di Brescia avesse dato risposta negativa, a giudizio di questa Corte, anche in applicazione dei principi dati dalla sentenza 2798/2023,
esiste la responsabilità della CP_2
pagina 21 di 32 In primo luogo, questa Corte osserva che l'affermazione della responsabilità
della struttura non è stata espressamente censurata in Cassazione e non ha formato oggetto di uno specifico motivo di gravame con conseguente formazione del giudicato interno.
A prescindere da questo rilievo, già nella prima consulenza a firma dei dott.
e era evidenziato che la malformazione di cui era affetta Per_7 Per_8 Pt_3
(spina bifida aperta) può essere diagnosticata attraverso l'esame ecografico che può porre in evidenza la mancata chiusura del tubo neurale associato alla separazione dei processi posteriori delle vertebre e l'assenza di tessuti molli posteriori. Questi consulenti, dopo aver riportato numerosi dati di letteratura,
evidenziavano che la sensibilità diagnostica di un'ecografia di primo livello era piuttosto varia e che la capacità diagnostica dipendeva dall'esperienza dell'operatore, dalla qualità del macchinario ecografico a disposizione, dal tempo dedicato all'esame, fattori che continuano a rappresentare gli elementi critici capaci di interferire con la buona riuscita dell'esame, ossia con la capacità
diagnostica. Concludevano, pertanto, affermando che gli esami ecografici erano stati condotti nel rispetto delle raccomandazioni della letteratura e delle linee guida;
che non erano stati registrati reperti anatomici anomali e che dunque non era possibile ammettere o escludere che l'ecografista avesse sbagliato la visione delle immagini non accorgendosi della presenza di anomalie cerebrali indicative di una malformazione del tubo neurale.
Anche il prof. dopo aver dato contezza della letteratura e delle Per_9
pagina 22 di 32 percentuali di individuazione della malformazione, evidenziava che le ecografie risalivano al 1995, ossia in un'epoca in cui le potenzialità diagnostiche erano notevolmente inferiori, che le ecografie erano state eseguite in un centro di primo livello in quanto la gravidanza di non era mai stata Parte_2
classificata a rischio, che le immagini fotografiche allegate ai tre referti ecografici, eseguiti da tre diversi operatori sanitari, non documentavano, né
escludevano alcun elemento patologico e che dunque in concreto le possibilità di rilevare la malformazione era pari a quella di non rilevarla.
Alla luce di questo quadro probatorio, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza 1758/2018, a fonte dell'allegazione di un inadempimento qualificatore era onere della struttura fornire la prova liberatoria. Infatti, cfr. ad es. Cass.
29.03.2022 n. 10050 secondo cui “La responsabilità medica, anteriormente alla
l. n. 24 del 2017, deve qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale,
sicché - ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per la
lesione del diritto alla salute - è onere del danneggiato provare secondo il
criterio del più probabile che non, il nesso di causalità fra l'aggravamento della
situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del
sanitario, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al
medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non
imputabile (avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente),
provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento
imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”.
pagina 23 di 32 Va ulteriormente precisato che, all'interno della responsabilità medica, che si configura come un sottosistema all'interno della responsabilità contrattuale, si delinea un duplice ciclo causale: uno relativo all'evento dannoso, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere. Il danneggiato è tenuto a provare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento lesivo, in quanto fattispecie costitutiva della responsabilità; è onere, invece, della struttura sanitaria e/o del medico provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, in quanto fattispecie estintiva della responsabilità. Tale ultimo ciclo causale acquista rilievo solo qualora sia dimostrato il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'evento dannoso. Ne consegue che l'incertezza in merito alla causa del danno va a gravare, da un punto di vista probatorio, su parte attrice;
l'incertezza relativa alla possibilità di adempiere è a carico del convenuto. Tale configurazione del doppio ciclo causale trova origine nel fatto che, se all'interno della responsabilità contrattuale, intesa come sistema generale, la causalità materiale non è separabile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato, nella responsabilità
medica il danno evento ha come presupposto il diritto alla salute, e non (solo)
l'interesse all'adempimento della prestazione professionale.
Orbene, assodato che la probabilità di individuare la malformazione, anche con le dotazioni dell'epoca, era pari a quella di non individuarla, utilizzando la diligenza richiesta ex art. 1176 secondo comma c.c., ne consegue che il primo nesso di causalità risulta integrato, con la conseguente necessità della struttura di pagina 24 di 32 fornire la prova liberatoria.
A tanto si aggiunga che la stessa Corte di Cassazione ha imposto al giudice del rinvio di attenersi al principio secondo cui il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto, anche sulla base di esami strumentali che non ne abbiano consentito, senza sua colpa, la visualizzazione ella sua interezza, ha l'obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più
elevato livello di specializzazione in vista dell'esercizio della gestante di interrompere la gravidanza ricorrendone i presupposti (cfr. Cass. 30727/2019).
Così affermato l'an debeatur, in punto quantum soccorrono le tabelle milanesi che hanno delineato quattro categorie di danno all'autodeterminazione: di lieve entità, di media entità, di grave entità e di eccezionale gravità, a seconda dei postumi, delle sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto dal consenso, dall'entità della violazione dell'obbligo informativo, allo stato di vulnerabilità del paziente ecc.
Nel caso concreto, l'informazione è stata del tutto assente per l'ovvia ragione che la struttura non si era accorta della malformazione, le sofferenze dei genitori a seguito del parto sono state notevolissime e un evento normalmente lieto e foriero di gioia, quale la nascita di un figlio, si è trasformato in un momento di angoscia per le condizioni di , motivo per cui ritiene la Corte che questo Pt_3
danno possa essere ricondotto nell'ambito del danno di eccezionale gravità,
liquidabile con una somma superiore ad € 23.246.
I dott. e riferivano che la signora dopo Persona_7 Persona_8 Pt_2
pagina 25 di 32 la nascita della figlia, aveva subito uno stato di shock, associato a stati di ansia,
insonnia, depressione, difficoltà di concentrazione e di memoria;
entrambi i genitori avevano iniziato un percorso terapeutico costituto da colloqui periodici;
aggiungevano i consulenti che l'effetto della nascita di era stato devastante Pt_3
e che tale effetto era stato amplificato dalla sorpresa e dal fatto di non essere preparati e pronti per siffatto evento.
I consulenti riconoscevano per entrambi i genitori un'invalidità temporanea per
18 mesi, di cui i primi tre mesi al 75%, tre mesi al 50% e gli ultimo dodici al
25%; solo alla signora era riconosciuta l'esistenza di un disturbo Pt_2
depressivo maggiore cronico – forma da lieve a moderata o lieve complicata con invalidità permanente pari al 12/13%.
Orbene, nonostante non sia possibile riconoscere in via autonoma questo danno biologico in quanto non ha mai formato oggetto di un'espressa domanda (anche alla luce dell'assoluta genericità della citazione introduttiva, peraltro focalizzata sulla questione della mancata possibilità di ricorrere all'interruzione di gravidanza) ritiene il collegio che l'insorgenza della malattia e dell'invalidità
temporanea, in qualche modo ricollegabile anche all'effetto sorpresa di cui si è
detto, debba essere considerata nella quantificazione del danno distinguendo la posizione tra i due attori.
Alla luce delle considerazioni che precedono a possono essere Parte_1
riconosciuti all'attualità € 40.000, tenuto conto del periodo di invalidità
temporanea, mentre a il maggior importo di € 65.000, tenuto Parte_2
pagina 26 di 32 conto sia dell'invalidità permanente che di quella temporanea.
Le somme vanno devalutate all'epoca del fatto e su questa somma decorrono gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, come indicato da sezioni unite
1712/95 la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che gli interessi non vanno calcolati sulla somma già rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione. In
altri termini, gli interessi hanno tre basi diverse di riferimento: a) base iniziale,
corrispondente alla somma dovuta originariamente con decorrenza dalla data dell'evento dannoso, b) basi successive corrispondenti alle somme gradualmente crescenti, per effetto del progressivo verificarsi della svalutazione, ed in funzione del crescere di essa, c) base finale pari alla avvenuta taxtatio damni,
cioè alla somma determinata come controvalore del danno, che rappresenta la liquidazione di esso all'attualità. Sul nuovo importo così determinato decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo. Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è
implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni (cfr. Cass. 18.02.2022 n. 5317).
Con riguardo a , ne consegue che la somma di € 40.000, Parte_1
pagina 27 di 32 devalutata al momento della nascita della figlia, diviene € 22.510 a cui sommare la rivalutazione per € 17.490 e gli interessi legali per € 21.592 per una debenza attuale di € 61.592, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
con riguardo a la somma di € Parte_2
65.000 devalutata al momento della nascita della minore diviene € 36.580 a cui sommare la rivalutazione per € 28.420 e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno per € 35.088 per una debenza attuale di € 100.088, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
In questi termini, viene dunque accolta l'originaria domanda di parte attrice.
Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata messa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito complessivo del processo, piuttosto che ai vari gradi di giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite. Inoltre, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività
professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di pagina 28 di 32 un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (Cass. 11.03.2005 n. 5426).
Orbene nei rapporti tra parte attrice in riassunzione e ritiene la CP_2
Corte che esista una reciproca parziale soccombenza in quanto è stata accolta la domanda avente ad oggetto la lesione all'autodeterminazione, mentre è stata rigettata la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni da nascita indesiderata che invero rappresentava la posta di maggiore entità. Per questo motivo, le spese di lite, calcolate sullo scaglione del decisum più elevato,
vengono compensate per metà e la restante metà viene addossata a CP_2
senza accordare alcun aumento per il numero di parti difese se si tiene
[...]
conto che ha agito in giudizio inutilmente (ed anzi in astratto Parte_3
sarebbe soccombente) e la difesa dei due genitori non ha comportato alcun onere aggiuntivo in termini di difesa.
Le spese di lite vengono così liquidate per l'intero:
- per il primo grado in € 1.137 per borsuali ed € 14.103 per compenso (di cui €
2.552 per la fase studio, € 1.628 per la fase introduttiva € 5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il giudizio di appello € 2.556 per borsuali ed € 9.991 per compenso (di cui
€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per pagina 29 di 32 legge;
- per il giudizio di legittimità € 3.599 per borsuali ed € 7.655 per compenso (di cui € 3.402 per la fase studio, € 2.478 per la fase introduttiva ed € 1.775 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il presente giudizio di rinvio € 1.713 per borsuali ed € 9.991 per compenso
(di cui € 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Gli esborsi per le consulenze svolte in primo grado in forza dei decreti
31.03.2010, 16.05.2013 e 18.11.2016, vengono addossati in via definitiva a
CP_2
è tenuta a manlevare da quanto Controparte_4 CP_2
tenuta verso gli attori in riassunzione, per capitale, interessi e spese, nei limiti del 40% e al netto delle franchigie di polizza.
L'operatività della polizza non è stata contestata, tanto che la terza chiamata ha accettato la proposta transattiva formulata dal consigliere istruttore.
La chiamata deve rifondere le spese di lite alla sua assicurata, assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000 in quanto l'impegno di spesa per la compagnia è di circa € 64.672. In questo caso,
osservato che tra chiamata e chiamante non esiste una specifica posizione di contrasto, le spese, tenuto conto del valore della causa per la chiamata, vengono pagina 30 di 32 liquidate nel valore minimo, ossia:
- per il primo grado in € 7.052 per compenso (di cui € 1.276 per la fase studio, €
814 per la fase introduttiva € 2.835 per la fase istruttoria ed € 2.127 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il grado di appello in € 4.997 per compenso (di cui € 1.489 per la fase studio, € 956 per la fase introduttiva ed € 2.552 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il giudizio di legittimità in € 3.828 per compenso (di cui € 1.701 per la fase studio, € 1.239 per la fase introduttiva ed € 888 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il presente giudizio di rinvio in € 4.997 per compenso (di cui € 1.489 per la fase studio, € 956 per la fase introduttiva ed € 2.552 per la fase decisionale),
oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , da Parte_1 Parte_2
e da , con citazione in riassunzione del 9.06.2023, così provvede: Parte_3
- condanna a versare a la somma € 61.592, CP_2 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo e a versare a la somma di € 100.088, oltre Parte_2
interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza pagina 31 di 32 al saldo;
- compensa per metà le spese di lite, liquidate per l'intero come in parte motiva,
e condanna a versare agli attori in riassunzione CP_2 Parte_1
e la restante metà;
[...] Parte_2
- pone le spese di consulenza liquidate in primo grado definitivamente a carico di CP_2
- condanna a tenere indenne la sua assicurata Controparte_4
dai capi condannatori che precedono per capitale, interessi e CP_2
spese nella misura del 40%, al netto di eventuali franchigie indicate nella polizza;
- condanna a rifondere a le Controparte_4 CP_2
spese di lite, come liquidate nella parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 32 di 32