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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2450/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TRABUCCHI GIANCARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PARUCCINI CAMILLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 06/12/2024).
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“Dopo ampia e approfondita discussione fra le parti e difensori, preso atto delle difficoltà economiche delle parti, le parti concordano a che il mantenimento LA minore sia stabilito in € 220,00 mensili;
A.U.U. alla madre;
riportandosi alle ulteriori conclusioni sostanzialmente conformi sul punto. Regime di frequentazione secondo i turni lavorativi paterni, con la precisazione che la frequentazione sarà due pomeriggi a settimana, lunedì e mercoledì in difetto di migliori accordi, quando il padre ha il turno al mattino, mentre quando ha il turno al pomeriggio potrà vedere la minore all'ingresso di scuola;
fermi i weekend alteranti;
frequentazione da attuarsi secondo l'interesse preminente LA minore e gli impegni lavorativi paterni.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2024 ha adìto congiuntamente Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di separazione personale nei confronti di in relazione al matrimonio contratto in IO EV (VA) in data CP_1
21/05/2016, come da relativo Atto di Matrimonio n. 7, parte I, serie /, dell'anno 2016; da tale unione è nata la figlia , nata a [...] il [...]. PE
Nel ricorso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “CONCLUSIONI nel merito 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. affidare la figlia in via PE
congiunta ad entrambi i coniugi, e , con collocazione LA minore CP_1 Parte_1
presso la madre;
3. assegnare la casa familiare sita a IO EV (VA) in Contrada
Carnisio n. 17 alla ricorrente, che vi continuerà a vivere con la figlia minore;
4. porre PE
a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento CP_1
LA figlia minore , entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 PE
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo LA vita ed il concorso al
50% per le spese straordinarie scolastiche, mediche, non coperte dal SSN e dentistiche;
5. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la quota del 50% del mutuo acceso CP_1 per l'acquisto dell'abitazione familiare sita a IO EV (VA) in Contrada Carnisio
n. 17; 6. disciplinare il diritto di visita del padre alla figlia minore nei seguenti termini: - Il sig. potrà vedere la figlia di norma tutti i giovedì dalle ore 16.00 riaccompagnandola a CP_1
pagina 2 di 6 scuola il mattino successivo;
- il sig. potrà tenere con sé la figlia a week end alterni, di CP_1
norma anche per il pernottamento, dalle ore 09.00 del sabato fino a lunedì successivo riaccompagnandola a scuola il mattino, salvo diverso accordo da concludere di volta in volta fra le parti;
- la minore trascorrerà il giorno di Natale e quello di Pasqua, nonché le altre feste tradizionali, alternativamente con ciascuno dei genitori. Durante la giornata festiva,
l'altro coniuge avrà facoltà di recare visita alla minore, concordando preventivamente
l'orario LA stessa;
- il sig. potrà trascorrere con la figlia 15 giorni all'anno di CP_1 PE
vacanza (anche consecutivi), di norma nel periodo estivo e previo accordo (da definirsi con congruo anticipo e comunque entro il 30 giugno di ogni anno) con la signora;
7. dare Pt_1
l'assenso all'inserimento LA figlia minore sul passaporto LA madre;
8. spese e compensi di causa integralmente rifusi.”.
All'esito dell'attivazione del contraddittorio, si è costituito il resistente, rassegnando le seguenti conclusioni: “CONCLUSIONI I) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito rigettare le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto e pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II) Disporre l'affidamento condiviso LA figlia RE con collocamento PE
prevalente presso la Madre;
III) la frequentazione viene stabilita nei seguenti termini: - Il sig.
potrà frequentare la figlia durante la settimana ogni Mercoledì dall'uscita da scuola e CP_1
sino al giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- La figlia minore trascorrerà
i fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera) alternati, ora con il padre ora con la madre;
- per quanto concerne le festività, il minore trascorrerà i giorni di Natale, Pasqua e
Capodanno con il padre e la madre secondo il principio LA rotazione annuale;
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
sono fatti salvi, in ogni caso, diversi migliori accordi che potranno essere assunti dai coniugi con programmazione mensile, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici LA figlia;
IV) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al CP_1
mantenimento LA RE , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 150,00 PE
rivalutabile secondo indici Istat oltre alle spese straordinarie che saranno divise al 50% tra i coniugi come da protocollo del tribunale di Varese e così anche per l'assegno Unico. In ogni caso con favore delle competenze professionali e spese di lite.”.
pagina 3 di 6 All'esito LA prima udienza di comparizione 25/03/2025 le parti hanno raggiunto un accordo circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, in relazione alle condizioni di cui alla loro separazione personale.
Va pronunciata pertanto la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
in IO EV (VA) in data 21/05/2016, e dalla cui unione è nata la figlia PE
(Novara, 05/06/2018).
Infatti, la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione LA loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore dell'accordo raggiunto dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità LA prosecuzione LA convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale LA figlia minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
In particolare, le stesse concordano altresì in ordine al regime di affidamento condiviso LA minore, con collocamento prevalente presso la madre.
A tale collocamento materno, consegue ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione alla ricorrente dell'abitazione ex casa coniugale sita in IO EV (VA), contrada
Carnisio n. 17, affinché la abiti assieme alla figlia minorenne . PE
pagina 4 di 6 Quanto agli aspetti economici, le parti hanno raggiunto un accordo per un assegno di mantenimento ordinario indiretto per € 220,00 mensili;
su tale somma è dovuta rivalutazione annuale ex lege, con decorrenza dalla prima annualità in scadenza successiva alla pubblicazione del presente provvedimento. Assegno unico universale integralmente alla madre ricorrente, su accordo delle parti.
Poiché entrambi i genitori sono lavoratori, le spese straordinarie di saranno PE
suddivise fra gli stessi al 50% secondo le modalità di cui alle linee guida vigenti presso il
Tribunale di Varese 01.02.2018.
È inammissibile in questo giudizio familiaristico ogni domanda afferente al riparto di obbligazioni contrattuali, quale quella LA ricorrente di porre a carico del resistente il pagamento di una quota del mutuo LA casa coniugale;
invero, ogni obbligazione contrattuale fra le parti e la Banca mutuataria non viene in alcun modo incisa dalla presente pronuncia di separazione personale. Laddove le parti volessero avanzare pretese per tale titolo, dovranno eventualmente adire la giustizia, con ordinario giudizio contenzioso, e non già il Giudice LA Famiglia.
Parimenti inammissibile ogni domanda inerente il rilascio di passaporto per la minore, nel disaccordo fra i genitori;
Trattasi di competenza funzionale inderogabile del Giudice
Tutelare.
Quanto, infine, al regime di frequentazione paterno, le parti si sono accordate ut supra; festività, ponti e vacanze secondo il criterio dell'alternanza.
Alla luce dell'esito congiunto LA procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto LA figlia minorenne, peraltro infra dodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, atteso l'esito bonario LA lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese I Sezione Civile in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
) nato a [...] il [...], matrimonio contratto in C.F._2
IO EV (VA) il 21/05/2016, come da relativo Atto di Matrimonio n. 7, parte I, serie /, dell'anno 2016;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti a che (Novara, 05/06/2018) rimanga PE
affidata in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
4) ASSEGNA alla ricorrente l'abitazione ex casa coniugale sita in Parte_1
IO EV (VA) contrada Carnisio n. 17 affinché la abiti con la figlia minorenne ex art. 337 sexies c.c.
5) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti circa il regime di frequentazione fra padre e figlia come da parte motiva e supra riportato;
6) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti a che il padre contribuisca al CP_1
mantenimento ordinario indiretto LA figlia mediante la corresponsione alla madre collocataria dell'importo di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, decorrente dalla mensilità di aprile 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale
Istat (prima rivalutazione aprile 2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida 01.02.2018 vigenti presso il Tribunale di Varese;
assegno unico universale integralmente in favore LA ricorrente;
7) DICHIARA INAMMISSIBILI la domanda inerenti il riparto del rateo del mutuo nonché quella inerente il passaporto LA minore;
8) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2450/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TRABUCCHI GIANCARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PARUCCINI CAMILLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 06/12/2024).
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“Dopo ampia e approfondita discussione fra le parti e difensori, preso atto delle difficoltà economiche delle parti, le parti concordano a che il mantenimento LA minore sia stabilito in € 220,00 mensili;
A.U.U. alla madre;
riportandosi alle ulteriori conclusioni sostanzialmente conformi sul punto. Regime di frequentazione secondo i turni lavorativi paterni, con la precisazione che la frequentazione sarà due pomeriggi a settimana, lunedì e mercoledì in difetto di migliori accordi, quando il padre ha il turno al mattino, mentre quando ha il turno al pomeriggio potrà vedere la minore all'ingresso di scuola;
fermi i weekend alteranti;
frequentazione da attuarsi secondo l'interesse preminente LA minore e gli impegni lavorativi paterni.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2024 ha adìto congiuntamente Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di separazione personale nei confronti di in relazione al matrimonio contratto in IO EV (VA) in data CP_1
21/05/2016, come da relativo Atto di Matrimonio n. 7, parte I, serie /, dell'anno 2016; da tale unione è nata la figlia , nata a [...] il [...]. PE
Nel ricorso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “CONCLUSIONI nel merito 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. affidare la figlia in via PE
congiunta ad entrambi i coniugi, e , con collocazione LA minore CP_1 Parte_1
presso la madre;
3. assegnare la casa familiare sita a IO EV (VA) in Contrada
Carnisio n. 17 alla ricorrente, che vi continuerà a vivere con la figlia minore;
4. porre PE
a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento CP_1
LA figlia minore , entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 PE
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo LA vita ed il concorso al
50% per le spese straordinarie scolastiche, mediche, non coperte dal SSN e dentistiche;
5. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la quota del 50% del mutuo acceso CP_1 per l'acquisto dell'abitazione familiare sita a IO EV (VA) in Contrada Carnisio
n. 17; 6. disciplinare il diritto di visita del padre alla figlia minore nei seguenti termini: - Il sig. potrà vedere la figlia di norma tutti i giovedì dalle ore 16.00 riaccompagnandola a CP_1
pagina 2 di 6 scuola il mattino successivo;
- il sig. potrà tenere con sé la figlia a week end alterni, di CP_1
norma anche per il pernottamento, dalle ore 09.00 del sabato fino a lunedì successivo riaccompagnandola a scuola il mattino, salvo diverso accordo da concludere di volta in volta fra le parti;
- la minore trascorrerà il giorno di Natale e quello di Pasqua, nonché le altre feste tradizionali, alternativamente con ciascuno dei genitori. Durante la giornata festiva,
l'altro coniuge avrà facoltà di recare visita alla minore, concordando preventivamente
l'orario LA stessa;
- il sig. potrà trascorrere con la figlia 15 giorni all'anno di CP_1 PE
vacanza (anche consecutivi), di norma nel periodo estivo e previo accordo (da definirsi con congruo anticipo e comunque entro il 30 giugno di ogni anno) con la signora;
7. dare Pt_1
l'assenso all'inserimento LA figlia minore sul passaporto LA madre;
8. spese e compensi di causa integralmente rifusi.”.
All'esito dell'attivazione del contraddittorio, si è costituito il resistente, rassegnando le seguenti conclusioni: “CONCLUSIONI I) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito rigettare le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto e pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II) Disporre l'affidamento condiviso LA figlia RE con collocamento PE
prevalente presso la Madre;
III) la frequentazione viene stabilita nei seguenti termini: - Il sig.
potrà frequentare la figlia durante la settimana ogni Mercoledì dall'uscita da scuola e CP_1
sino al giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- La figlia minore trascorrerà
i fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera) alternati, ora con il padre ora con la madre;
- per quanto concerne le festività, il minore trascorrerà i giorni di Natale, Pasqua e
Capodanno con il padre e la madre secondo il principio LA rotazione annuale;
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
sono fatti salvi, in ogni caso, diversi migliori accordi che potranno essere assunti dai coniugi con programmazione mensile, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici LA figlia;
IV) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al CP_1
mantenimento LA RE , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 150,00 PE
rivalutabile secondo indici Istat oltre alle spese straordinarie che saranno divise al 50% tra i coniugi come da protocollo del tribunale di Varese e così anche per l'assegno Unico. In ogni caso con favore delle competenze professionali e spese di lite.”.
pagina 3 di 6 All'esito LA prima udienza di comparizione 25/03/2025 le parti hanno raggiunto un accordo circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, in relazione alle condizioni di cui alla loro separazione personale.
Va pronunciata pertanto la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
in IO EV (VA) in data 21/05/2016, e dalla cui unione è nata la figlia PE
(Novara, 05/06/2018).
Infatti, la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione LA loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore dell'accordo raggiunto dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità LA prosecuzione LA convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale LA figlia minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
In particolare, le stesse concordano altresì in ordine al regime di affidamento condiviso LA minore, con collocamento prevalente presso la madre.
A tale collocamento materno, consegue ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione alla ricorrente dell'abitazione ex casa coniugale sita in IO EV (VA), contrada
Carnisio n. 17, affinché la abiti assieme alla figlia minorenne . PE
pagina 4 di 6 Quanto agli aspetti economici, le parti hanno raggiunto un accordo per un assegno di mantenimento ordinario indiretto per € 220,00 mensili;
su tale somma è dovuta rivalutazione annuale ex lege, con decorrenza dalla prima annualità in scadenza successiva alla pubblicazione del presente provvedimento. Assegno unico universale integralmente alla madre ricorrente, su accordo delle parti.
Poiché entrambi i genitori sono lavoratori, le spese straordinarie di saranno PE
suddivise fra gli stessi al 50% secondo le modalità di cui alle linee guida vigenti presso il
Tribunale di Varese 01.02.2018.
È inammissibile in questo giudizio familiaristico ogni domanda afferente al riparto di obbligazioni contrattuali, quale quella LA ricorrente di porre a carico del resistente il pagamento di una quota del mutuo LA casa coniugale;
invero, ogni obbligazione contrattuale fra le parti e la Banca mutuataria non viene in alcun modo incisa dalla presente pronuncia di separazione personale. Laddove le parti volessero avanzare pretese per tale titolo, dovranno eventualmente adire la giustizia, con ordinario giudizio contenzioso, e non già il Giudice LA Famiglia.
Parimenti inammissibile ogni domanda inerente il rilascio di passaporto per la minore, nel disaccordo fra i genitori;
Trattasi di competenza funzionale inderogabile del Giudice
Tutelare.
Quanto, infine, al regime di frequentazione paterno, le parti si sono accordate ut supra; festività, ponti e vacanze secondo il criterio dell'alternanza.
Alla luce dell'esito congiunto LA procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto LA figlia minorenne, peraltro infra dodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, atteso l'esito bonario LA lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese I Sezione Civile in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
) nato a [...] il [...], matrimonio contratto in C.F._2
IO EV (VA) il 21/05/2016, come da relativo Atto di Matrimonio n. 7, parte I, serie /, dell'anno 2016;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti a che (Novara, 05/06/2018) rimanga PE
affidata in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
4) ASSEGNA alla ricorrente l'abitazione ex casa coniugale sita in Parte_1
IO EV (VA) contrada Carnisio n. 17 affinché la abiti con la figlia minorenne ex art. 337 sexies c.c.
5) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti circa il regime di frequentazione fra padre e figlia come da parte motiva e supra riportato;
6) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti a che il padre contribuisca al CP_1
mantenimento ordinario indiretto LA figlia mediante la corresponsione alla madre collocataria dell'importo di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, decorrente dalla mensilità di aprile 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale
Istat (prima rivalutazione aprile 2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida 01.02.2018 vigenti presso il Tribunale di Varese;
assegno unico universale integralmente in favore LA ricorrente;
7) DICHIARA INAMMISSIBILI la domanda inerenti il riparto del rateo del mutuo nonché quella inerente il passaporto LA minore;
8) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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