Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2006, n. 18631
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Sentenza 28 agosto 2006

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In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l'espressione "prima udienza" contenuta nell'art. 23, comma 5, legge 24 novembre 1981, n. 689 - secondo cui se l'opponente ingiustificatamente non vi compare, il provvedimento opposto viene convalidato - indica l'udienza di comparizione nella quale vi sia stato lo svolgimento di attività processuale, anche se limitata a un provvedimento di mero rinvio della trattazione a un'udienza successiva. Pertanto, qualora l'opponente, ritualmente comparso alla prima udienza, diserti quella successiva, il giudice non deve convalidare il provvedimento impugnato, ma definire il giudizio nei modi previsti dalle norme generali che regolano il giudizio civile di primo grado. (Nella specie, alla udienza di comparizione delle parti, il giudice di pace adito, presente l'opponente, rinviava la causa ad altra udienza, nel corso della quale si asteneva, rimettendo gli atti al giudice di pace coordinatore; questi, assegnata la causa a se stesso, fissava, per la comparizione delle parti, altra udienza nella quale, non essendo comparso nessuno, emetteva l'ordinanza di convalida del verbale impugnato. La Suprema Corte, enunciando il superiore principio, ha cassato l'impugnata ordinanza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2006, n. 18631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18631
    Data del deposito : 28 agosto 2006

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