Sentenza 28 agosto 2006
Massime • 1
In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l'espressione "prima udienza" contenuta nell'art. 23, comma 5, legge 24 novembre 1981, n. 689 - secondo cui se l'opponente ingiustificatamente non vi compare, il provvedimento opposto viene convalidato - indica l'udienza di comparizione nella quale vi sia stato lo svolgimento di attività processuale, anche se limitata a un provvedimento di mero rinvio della trattazione a un'udienza successiva. Pertanto, qualora l'opponente, ritualmente comparso alla prima udienza, diserti quella successiva, il giudice non deve convalidare il provvedimento impugnato, ma definire il giudizio nei modi previsti dalle norme generali che regolano il giudizio civile di primo grado. (Nella specie, alla udienza di comparizione delle parti, il giudice di pace adito, presente l'opponente, rinviava la causa ad altra udienza, nel corso della quale si asteneva, rimettendo gli atti al giudice di pace coordinatore; questi, assegnata la causa a se stesso, fissava, per la comparizione delle parti, altra udienza nella quale, non essendo comparso nessuno, emetteva l'ordinanza di convalida del verbale impugnato. La Suprema Corte, enunciando il superiore principio, ha cassato l'impugnata ordinanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2006, n. 18631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18631 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER TO, elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA CICERONE n. 28, presso l'Avv. Guido Orlando, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mazzitelli, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Giudice di pace di VILLA SAN GIOVANNI, emessa il 17/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/06/06 dal Consigliere Dott. DEL CORE Sergio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO ZE propose opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada notificatogli dalla polizia stradale di Reggio Calabria in data 21 novembre 2000, eccependo che non vi era stata la contestazione immediata della infrazione e che non erano indicati gli eventuali motivi a giustificazione di tale omissione.
L'adito giudice di pace di Reggio Calabria, poiché nessuno era comparso all'udienza del 17 dicembre 2001, ne' erano stati addotti legittimi impedimenti, convalidò l'opposto verbale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, rilevando che dall'esame della documentazione non risultava la evidente illegittimità del provvedimento impugnato.
Contro tale pronuncia, lo IE ricorre per cassazione con tre motivi.
Non vi è controricorso della intimata prefettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, lo IE denunzia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, per non essere stati rispettati i 60 giorni previsti tra il giorno della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e l'udienza stessa. Con il secondo, denuncia violazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. Deduce che qualora il giudicante, subentrato ad altro giudice astenutosi, avesse inteso quella del 17 dicembre 2001 non come udienza di prima comparizione ma di mero rinvio, non avrebbe potuto convalidare il verbale impugnato, in quanto alla precedente udienza il ricorrente si era costituito con il proprio difensore, il quale aveva svolto attività difensiva.
Con il terzo motivo, denunzia letteralmente "violazione dell'art.360 c.p.c., commi 3 e 5" per avere il giudice di pace omesso di verificare le ragioni esposte a sostegno della opposizione. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto diretti contro entrambe le possibili "interpretazioni" del provvedimento adottato, si rivelano fondati.
Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte data la natura dei vizi denunziati, si evince che lo IE propose opposizione al verbale di contestazione con ricorso depositato nella cancelleria del giudice di pace di Reggio Calabria il 12 dicembre 2000;
l'adito giudice, con decreto, fissava per il 23 marzo 2001 l'udienza di comparizione delle parti a tale udienza compariva l'Avv. Angelo Foti nell'interesse dell'opponente e il giudice di pace designato, Avv. Leonardo Gioffrè, rinviava la causa al 19 ottobre 2001; in detta udienza, il giudice di pace dichiarava di astenersi e rimetteva gli atti al giudice coordinatore per la designazione di altro giudicante e la fissazione di altra udienza;
il giudice di pace coordinatore assegnava la causa a se stesso, fissando, per la comparizione delle parti, l'udienza del 17 dicembre 2001; il decreto di assegnazione della causa al giudice coordinatore e di fissazione dell'udienza venivano notificati al difensore dello IE in data 29 ottobre 2001; all'udienza del 17 dicembre 2001 nessuna compariva e il giudice di pace emetteva il provvedimento di convalida del verbale impugnato.
In tale contesto fattuale si configura, all'evidenza, la violazione di legge specificamente denunziata con il secondo mezzo.
Come è noto, non trova alcuna giustificazione, sotto qualsiasi aspetto, l'applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art.23, comma 5 al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista:
mancata comparizione dell'opponente "alla prima udienza". Nella specie, l'ordinanza di convalida fu pronunciata in un'udienza successiva alla prima e, pertanto, fuori dell'ipotesi considerata dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, che si riferisce solo al caso della mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, dovendosi in proposito rilevare che la disposizione citata "ha natura di norma speciale e non e estensibile ad ipotesi diversa da quelle in essa espressamente considerate" (così, da ultimo, Cass. n. 15747/2000 e, in precedenza, nn. 5123/1996 e 6931/1991). Che l'espressione "prima udienza", allorquando ad essa siano collegati effetti sanzionatori dal punto di vista processuale, debba essere interpretata in senso restrittivo, e cioè come l'udienza nella quale vi sia stato lo svolgimento di attività processuale anche se limitata a un provvedimento di mero rinvio della trattazione ad un'udienza successiva, e stato del resto affermato da questa Corte in riferimento alla formulazione dell'art. 343 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 51 (cfr. Cass. nn. 9655/1994, 2567/1997, 8847/2001). Solo per completezza, è da aggiungere che, anche a volere intendere quale udienza di comparizione quella in cui fu pronunciata l'ordinanza di convalida, ugualmente il provvedimento, come denunziato dal ricorrente con il primo mezzo, sarebbe illegittimo. Di vero, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare che all'opponente assente fosse stata data valida comunicazione della udienza in questione;
di contro, come si è visto, il difensore dell'opponente solo in data 29 ottobre 2001 ricevette notizia della udienza che si sarebbe tenuta il 17 dicembre 2001, dinanzi ad un giudice diverso (il giudice di pace coordinatore) dall'originario assegnatario del procedimento. La L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 20 dicembre 1999, n. 507, art. 99, dispone che tra il giorno della notificazione del decreto e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163 bis c.p.c., e cioè 60 giorni. Ne discende che, anche se avesse considerato (errando) quale udienza di comparizione quella fissata davanti a se stesso, il nuovo giudice di pace non avrebbe potuto emettere l'ordinanza impugnata, in difetto del presupposto della (rituale) convocazione delle parti.
I primi due motivi di ricorso devono pertanto essere accolti, con conseguente assorbimento della residua censura, concernente le ragioni di merito della opposizione, non esaminate dal giudice di pace, avendo egli convalidato l'opposto verbale.
Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere cassato, con rinvio al Giudice di pace di Reggio Calabria, in persona di diverso decidente, cui si demanda anche di regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa l'impugnata ordinanza e, rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Reggio Calabria, in persona di diverso decidente.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2006