Sentenza 27 febbraio 1989
Massime • 1
Nell'ipotesi di espropriazione disposta per l'attuazione d'un piano di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, per la Determinazione dell'indennità, che a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983 va operata in base al criterio del valore quale dettato dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, tale valore va individuato prescindendo da qualunque influenza, positiva e negativa, delle prescrizioni del piano e perciò senza tener conto non solo dei vincoli specifici di destinazione a infrastrutture o impianti pubblici o d'uso pubblico, ma nemmeno dei limiti di edificabilità, conformazione e densità edilizia stabiliti dal piano stesso, giacché questo non ha natura di strumento di programmazione generale, volto a regolare l'attività edilizia dei privati proprietari dei suoli, bensì di strumento interamente espropriativo in quanto comporta l'acquisizione alla mano pubblica di tutte le aree in esso ricomprese. ( V 6568/87, mass n 454818, sulla seconda parte della massima; ( Conf 1567/87, mass n 450983, sulla prima parte della massima).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/1989, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1989 |
Testo completo
Nell'ipotesi di espropriazione disposta per l'attuazione d'un piano di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, per la Determinazione dell'indennità, che a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983 va operata in base al criterio del valore quale dettato dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, tale valore va individuato prescindendo da qualunque influenza, positiva e negativa, delle prescrizioni del piano e perciò senza tener conto non solo dei vincoli specifici di destinazione a infrastrutture o impianti pubblici o d'uso pubblico, ma nemmeno dei limiti di edificabilità, conformazione e densità edilizia stabiliti dal piano stesso, giacché questo non ha natura di strumento di programmazione generale, volto a regolare l'attività edilizia dei privati proprietari dei suoli, bensì di strumento interamente espropriativo in quanto comporta l'acquisizione alla mano pubblica di tutte le aree in esso ricomprese. ( V 6568/87, mass n 454818, sulla seconda parte della massima;
( Conf 1567/87, mass n 450983, sulla prima parte della massima).*