TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 714/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 714/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. FOSCHINI ANNARITA
e
SZ BA KS, nata a [...] il
12/02/1976, assistita e difesa dall'avv. FOSCHINI ANNARITA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2025, e KS Parte_1
SZ BA esponevano che in data 01/07/2008 avevano contratto matrimonio con rito civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
999/2024 pubbl. il 01/08/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
SZ BA KS, provvede come segue:
[...]
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SPOLTORE il 01/07/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 4 SPOLTORE, nell'anno 2008 atto numero 9 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I ricorrenti continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affido condiviso.
3. I ricorrenti, fino a giugno 2025, condivideranno la casa coniugale, vivendo in stanze separate. Essendo la sig.ra YK KA AR priva di uno stabile lavoro, il sig. provvederà ad assicurarle il vitto e si accollerà Parte_1 le spese dell'alloggio, nonché verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di €.100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Inoltre, la moglie continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per i figli.
4. Dal giugno 2025, la sig.ra YK KA AR si trasferirà in
Germania, nella città di Farchweiler, ove si trovano anche i familiari della stessa e ove ha già una possibilità di lavoro che le permetterà di sostentare se medesima e il figlio minore nonché di aiutare il figlio maggiorenne che, al Per_1 Per_2
momento, svolge in Italia lavori saltuari. Dal mese successivo all'assunzione lavorativa, anche se all'estero, il sig. cesserà di versare l'assegno Parte_1
divorzile alla sig.ra YK KA AR.
5. Il figlio minore continuerà a vivere nella casa coniugale unitamente ad entrambi i genitori fino a giugno 2025, in corrispondenza con la chiusura della scuola. Dal giugno 2025 il ragazzo si trasferirà in Germania unitamente alla madre, presso la quale sarà collocato. La madre si impegna ad accompagnare il figlio in Italia, perché possa trascorrere del tempo con il padre e il fratello, almeno tre volte all'anno, in occasione delle vacanze scolastiche. Il padre e il fratello potranno recarsi in Per_2
Germania per incontrare il minore utte le volte che vorranno. Per_1
6. Dal giugno 2025, il padre verserà alla sig.ra YK KA AR, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile Per_1
pagina 3 di 4 di €.200,00. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. I ricorrenti prestano il reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, e per l'inserimento del figlio minore su entrambi i passaporti dei genitori.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 714/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. FOSCHINI ANNARITA
e
SZ BA KS, nata a [...] il
12/02/1976, assistita e difesa dall'avv. FOSCHINI ANNARITA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2025, e KS Parte_1
SZ BA esponevano che in data 01/07/2008 avevano contratto matrimonio con rito civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
999/2024 pubbl. il 01/08/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
SZ BA KS, provvede come segue:
[...]
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SPOLTORE il 01/07/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 4 SPOLTORE, nell'anno 2008 atto numero 9 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I ricorrenti continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affido condiviso.
3. I ricorrenti, fino a giugno 2025, condivideranno la casa coniugale, vivendo in stanze separate. Essendo la sig.ra YK KA AR priva di uno stabile lavoro, il sig. provvederà ad assicurarle il vitto e si accollerà Parte_1 le spese dell'alloggio, nonché verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di €.100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Inoltre, la moglie continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per i figli.
4. Dal giugno 2025, la sig.ra YK KA AR si trasferirà in
Germania, nella città di Farchweiler, ove si trovano anche i familiari della stessa e ove ha già una possibilità di lavoro che le permetterà di sostentare se medesima e il figlio minore nonché di aiutare il figlio maggiorenne che, al Per_1 Per_2
momento, svolge in Italia lavori saltuari. Dal mese successivo all'assunzione lavorativa, anche se all'estero, il sig. cesserà di versare l'assegno Parte_1
divorzile alla sig.ra YK KA AR.
5. Il figlio minore continuerà a vivere nella casa coniugale unitamente ad entrambi i genitori fino a giugno 2025, in corrispondenza con la chiusura della scuola. Dal giugno 2025 il ragazzo si trasferirà in Germania unitamente alla madre, presso la quale sarà collocato. La madre si impegna ad accompagnare il figlio in Italia, perché possa trascorrere del tempo con il padre e il fratello, almeno tre volte all'anno, in occasione delle vacanze scolastiche. Il padre e il fratello potranno recarsi in Per_2
Germania per incontrare il minore utte le volte che vorranno. Per_1
6. Dal giugno 2025, il padre verserà alla sig.ra YK KA AR, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile Per_1
pagina 3 di 4 di €.200,00. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. I ricorrenti prestano il reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, e per l'inserimento del figlio minore su entrambi i passaporti dei genitori.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4