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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7553/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di
Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 7553/2022 promossa da:
in Genova, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo amministratore pro tempore Sig. , con studio Parte_2
in Genova, C.so Sardegna, 109/3 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Stefano Suppa (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso il suo studio in Genova, Via R. Ceccardi, 2/10,
- Attore -
CONTRO in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1
con sede in Genova Piazza Martinez 6/2 (P. Iva Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Genova, Via Assarotti 13/3 presso e P.IVA_2
nello studio dell'avv. Federico Benvenuto (c.f. ), come da CodiceFiscale_2
mandato in atti,
- Convenuta -
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Genova, Via S. Bartolomeo della Certosa 2/2, presso e nello studio dell'avv. Bonanni, come da mandato in atti,
- Terza chiamata -
E CONTRO
), ai fini del presente atto elettivamente Controparte_4 C.F._3
domiciliato in Genova Viale Sauli, 4/9 sc. A presso lo studio degli Avv.ti Marco
Bellini (Cod. fisc e (Cod. fisc. C.F._4 Parte_3
), che lo rappresentano e difendono per mandato in atti, C.F._5
Terzo chiamato -
E CONTRO
con sede legale a IA ET (TV), via Controparte_5
Marocchesa 14 (C.F. e Partita IVA n. ), in persona del P.IVA_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara
Pozzolo (C.F. del Foro di Genova, elettivamente CodiceFiscale_6
domiciliata in Genova, alla Via Roma 9/5, come da mandato in atti, Terza chiamata -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni delle parti come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Il attore conveniva in giudizio la società convenuta per ivi sentire Parte_1
dichiarare la responsabilità della stessa per i vizi e i difetti presenti nelle opere dalla stessa realizzate e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria. Tra le parti era stato infatti stipulato un contratto di appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio condominiale e altre opere di ristrutturazione, meglio indicate in atti, dalle quali, secondo l'odierno attore, erano derivate copiose infiltrazioni alle coperture medesime. Il aveva quindi avviato dinanzi Parte_1
al Tribunale di Genova un procedimento per accertamento tecnico preventivo, rubricato R.G. n. 4210/2021, il cui fascicolo d'ufficio è stato successivamente acquisito agli atti del presente procedimento. All'esito delle predette operazioni peritali, il CTU, Arch. in risposta ai quesiti deferitigli, aveva Persona_1
accertato la responsabilità dell'impresa convenuta per quanto occorso, adducendo quale causa principale delle infiltrazioni l'errata esecuzione dei lavori da parte della stessa - nonché, quale concausa, l'errata progettazione di alcune delle opere - e quantificando l'importo delle opere necessarie a rimediare ai vizi e ai difetti rilevati in complessivi € 5.585,16 comprensivi di IVA.
Si costituiva in giudizio l'impresa convenuta, contestando la domanda avversaria e chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in giudizio il progettista e/o direttore dei lavori, ing. per accertarne e dichiararne la CP_4
responsabilità in relazione ai presunti danni subiti dal condominio attore e, in via subordinata, per essere dallo stesso manlevata in caso di condanna. La convenuta chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice, per essere dalla stessa manlevata in caso di Controparte_6
condanna. La predetta assicurazione si costituiva in giudizio, contestando la domanda svolta nei confronti dell'impresa convenuta e sollevando una serie di eccezioni. Lo si costituiva a sua volta nel presente giudizio, contestando CP_4
la domanda svolta nei suoi confronti - precisando tra l'altro di non essere stato progettista delle opere e di non avere redatto il capitolato di appalto - e chiedendo a sua volta di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, , per essere dalla stessa manlevato in caso di Controparte_5
condanna. Detta autorizzazione veniva concessa e anche la predetta compagnia assicuratrice provvedeva a costituirsi in giudizio. Integrato il tal modo il contraddittorio, non essendovi possibilità transattive, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'esito, essendo la causa di natura documentale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Come evidenziato dal condominio attore, il CTU nominato nel menzionato procedimento di ATP, nel rispondere al quesito posto dal Tribunale, ha espressamente individuato i vizi e i difetti di esecuzione delle opere commissionate all'impresa convenuta. I risultati ai quali è pervenuto il CTU, ai quali integralmente ci si richiama, essendo il frutto di valutazioni tecniche che appaiono congruamente motivate, confermano infatti che l'odierna convenuta ha realizzato in maniera errata alcune delle opere oggetto di appalto, in alcuni casi anche sulla base di difetti di progettazione, causando in tal modo le infiltrazioni che hanno danneggiato le unità immobiliari sottostanti alle coperture. Posto quanto sopra, il CTU, sempre in risposta al quesito enunciato dal Tribunale, ha anche individuato il valore delle opere necessarie a porre rimedio ai vizi e ai difetti riscontrati, quantificando nell'importo complessivo di € 5.585,16, comprensivo di IVA, il costo dei relativi interventi.
Deve preliminarmente dichiararsi infondata l'eccezione svolta dalla
[...]
terza chiamata da parte dell'impresa appaltatrice, relativamente alla CP_6
prescrizione in cui sarebbe incorso il condominio committente in ordine alla denuncia dei vizi e dei difetti delle opere, trattandosi all'evidenza di gravi difetti che hanno ridotto in maniera significativa il godimento dell'opera e impedito che la stessa fornisse l'utilità alla quale era destinata, con conseguente applicazione della
“garanzia” decennale di cui all'art. 1669 c.c.. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito a più riprese che il termine per la denuncia dei vizi e dei difetti di cui alla predetta disposizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto effettiva contezza del danno e delle sue cause, quindi, nella specie, non solo della presenza di infiltrazioni nelle parti di proprietà esclusiva, ma anche del fatto che le stesse derivassero da vizi e difetti delle coperture. A tal fine, benché i lavori per i quali è causa si possano considerare terminati al 21/04/2017, come da attestazione in atti del direttore dei lavori, è ragionevole presumere, sulla base dell'id quom plerunque accidit, che le infiltrazioni di acqua piovana abbiano iniziato a manifestarsi solo successivamente a tale data e che l'amministratore condominiale abbia a sua volta impiegato ulteriore tempo a raccogliere le segnalazioni che man mano provenivano dai vari condomini e a raggiungere la consapevolezza che le stesse derivassero da un'unica causa, ovvero da vizi e difetti delle opere relative alle coperture condominiali. Parte attrice allega che le prime infiltrazioni ebbero a verificarsi nel 2019 e agli atti è stata prodotta una lettera inviata via e-mail dall'amministratore condominiale all'impresa appaltatrice in data
5/12/2019 - la cui ricezione non è stata espressamente contestata da quest'ultima - nella quale il primo denunciava la presenza di infiltrazioni e ricollegava espressamente le stesse a possibili vizi e difetti delle opere di copertura, chiedendo un intervento dell'impresa per l'eliminazione degli stessi. E' quindi evidente che la consapevolezza del in ordine alla causa delle predette infiltrazioni si Parte_1
fosse effettivamente formata nei mesi immediatamente precedenti a tale data.
Deve quindi ritenersi che il termine di decadenza annuale di cui all'art. 1669 c.c. sia stato utilmente interrotto dal con la predetta comunicazione del Parte_1
5/12/2019 inviata all'impresa appaltatrice. Il conseguente termine di prescrizione annuale previsto dalla medesima disposizione è poi stato a sua volta interrotto ex art. 8 D.Lgs. 28/2010 dalla successiva istanza di mediazione, pacificamente depositata dal condominio in data 15/09/2020. In ogni caso si evidenzia anche come sia orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello di far decorrere il predetto termine di prescrizione addirittura dal deposito della relazione del CTU nell'ambito dell'evenuale procedimento di ATP, perché solo in quel momento il committente ha certezza della sussistenza e della causa dei vizi e dei difetti (si vedano a tal proposito: Cass. civ., n. 777/2020; Cass. civ. n. 10048/2018).
Quanto, invece, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata dallo e replicata dalla terza chiamata in manleva, occorre CP_4 Controparte_7
evidenziare che i vizi e i difetti contestati dal hanno riguardato per la Parte_1
gran parte opere svolte sulle parti comuni dell'edificio dalle quali CP_8
sono derivate le lamentate infiltrazioni che hanno raggiunto anche alcune parti di proprietà esclusiva. Unica eccezione pare quella relativa ai lavori di cui al civico 51 punto 8 interni 10 e 11 della relazione del CTU e di cui al computo metrico allegato alla perizia stessa. Solo per questi vizi, e per i conseguenti danni,
l'amministratore condominiale non risulta effettivamente legittimato alla relativa azione, in mancanza di mandato ad hoc rilasciato dai proprietari esclusivi, giusto quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale “la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva” (si veda, da ultimo, Cass. civ., n. 3846/2020).
Nel merito, l'impresa convenuta, a fronte degli accertamenti compiuti dal CTU nel predetto procedimento di ATP, ha in questa sede riproposto una serie di contestazioni di natura tecnica all'elaborato peritale, che sono tuttavia già state oggetto di valutazione da parte del CTU in sede di risposta alle osservazioni del tecnico di parte convenuta. Si evidenzia quindi che l'impresa convenuta, a fronte del predetto accertamento della sussistenza dei vizi e dei difetti denunciati dal
, non ha fornito alcuna prova in ordine alla propria assenza di Parte_1
responsabilità. La medesima, tuttavia, ha chiamato in causa lo allegando CP_4
che lo stesso, oltre ad avere svolto il ruolo di direttore dei lavori, si sarebbe anche occupato del progetto delle opere appaltate e della redazione del capitolato dei lavori, e chiedendo in via principale che lo stesso fosse dichiarato responsabile (o corresponsabile) dei danni subiti dal . Parte_1
In casi del genere, laddove il committente abbia agito in giudizio nei confronti dell'impresa appaltatrice per i vizi e i difetti delle opere appaltate e questa abbia a sua volta richiesto la chiamata in causa del terzo per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la domanda risarcitoria si estende automaticamente a quest'ultimo, a prescindere dalla proposizione di una formale istanza del danneggiato attore (si vedano, ex multis, Cass. civ., n. 1842/2021; Cass. civ., n. 11103/2020; Cass. civ., n. 516/2020;
Cass. civ., 26638/2013).
Evidenziato quanto sopra, occorre in primo luogo verificare se sia fondata la domanda svolta in via principale dall'impresa appaltatrice e volta all'accertamento di una responsabilità esclusiva dello nella veste di progettista e direttore CP_4
dei lavori, per i danni occorsi al committente ed evidenziati nella ricordata CTU. Lo come anticipato, ha però recisamente negato di essersi occupato CP_4
anche del progetto delle opere appaltate e ha smentito documentalmente la circostanza di avere redatto il capitolato dei lavori. Quest'ultimo ha infatti prodotto in atti copia di tale documento, che risulta essere stato redatto da altro professionista. L'impresa convenuta ha quindi chiesto di provare per testi la circostanza che lo avesse realizzato il progetto delle opere appaltate, ma CP_4
detta richiesta è stata ritenuta inammissibile, sia perché genericamente formulata, senza alcun riferimento spazio-temporale, sia perché detta circostanza avrebbe dovuto essere provata documentalmente. Si evidenzia inoltre che in casi del genere incombe sull'appaltatore l'onere di provare non solo che la propria assenza di responsabilità per la presenza di vizi e difetti nell'opera discende da scelte progettuali errate, ma anche di avere invano manifestato al committente la propria contrarietà su tali scelte (cfr. Cass. civ., n. 10550, 2 agosto 2001; Cass. civ., n. 8813,
30 maggio 2003). Nulla di ciò risulta agli atti, nemmeno a livello di mera allegazione di parte.
Le medesime ragioni portano a ritenere l'irrilevanza dell'ulteriore circostanza che l'impresa convenuta avrebbe voluto provare per testi per escludere la propria responsabilità e far valere invece quella esclusiva dello questa volta nella CP_4
sua veste di direttore dei lavori, ovvero il fatto che la stessa si sarebbe supinamente limitata a eseguire le indicazioni tecniche di quest'ultimo. Anche in questo caso l'impresa non ha fornito la prova delle presunte direttive tecniche che sarebbero state impartite dallo e, in ogni caso, la stessa non avrebbe affatto dovuto CP_4
limitarsi a eseguire quanto indicato dal direttore dei lavori ma, ove avesse avuto dei dubbi sulla correttezza tecnica di tali indicazioni, avrebbe dovuto prontamente farne segnalazione al committente e rifiutarsi di eseguirle, oppure, a fronte dell'insistenza del committente di seguire dette indicazioni, agire quale nudus minister, andando quindi esente da responsabilità. Anche in questo caso dette circostanze non sono state né allegate né tantomeno provate dall'impresa appaltatrice.
Esclusa quindi una responsabilità esclusiva dello nella causazione dei CP_4
danni lamentati dal committente, occorre verificare se quest'ultimo possa essere considerato corresponsabile dei medesimi, unitamente all'impresa appaltatrice. E' noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ritiene da tempo che vi sia una responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c., tra appaltatore, progettista e direttore lavori per i vizi e i difetti di rilevante gravità presenti nelle opere appaltate, per quanto diverso sia il titolo di dette responsabilità, extracontrattuale nel primo caso, ex art. 1669 c.c., contrattuale nelle altre ipotesi, ex art. 2229 c.c.. “Nel contratto di appalto”, si legge in Cass. civ., n. 15718/2021, “il vincolo di responsabilità solidale fra
l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso
(come nel caso in esame neppure risulta contestato) in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 18289 del 2020; Cass.
n. 14650 del 2012; conf. Cass. n. 29218 del 2017). L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art.
1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha, in effetti, natura extracontrattuale e, conseguentemente, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (Cass. n. 17874 del 2013)”.
Il condominio attore, come detto, ha contestato una serie di vizi e difetti delle opere appaltate, i quali sono stati accertati dal CTU nella procedura di ATP in precedenza indicata, il cui fascicolo d'ufficio è stato acquisito al presente procedimento. Sebbene il direttore dei lavori non sia stato chiamato nel predetto procedimento giudiziale, né dal committente dei lavori né dall'impresa appaltatrice, che lo ha invece citato come terzo nel presente giudizio, occorre evidenziare che la relazione svolta dal CTU nel procedimento di ATP, una volta acquisita al procedimento di merito, può essere valutata quale prova atipica, in quanto entrata a far parte del materiale probatorio, idoneo a fondare il convincimento del Giudice, nel contraddittorio tra le parti. In merito ai risultati ai quali è pervenuto il predetto
CTU, lo al pari delle altre parti del giudizio, ha avuto piena possibilità, CP_4
nel presente procedimento, di prendere posizione, argomentare e indicare mezzi di prova atti a confutarne le risultanze. Quest'ultimo ha mantenuto, viceversa, un atteggiamento processuale meramente passivo, limitandosi a eccepire la propria estraneità all'accertamento tecnico preventivo ante causam e la conseguente inopponibilità di esso nei suoi confronti. Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema
Corte in Cass. civ., n. 8496/2023, “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo. Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015).
In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (…). La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio). Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone l'attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento delle domande avversarie”.
Quanto ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori, quest'ultimo, come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18929/2024, “è tenuto alla sorveglianza ai fini di impedire che le difformità si verifichino e non solo a rilevare le difformità già verificatesi. Ed invero il direttore dei lavori nominato dal committente, quale suo rappresentante, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto altrimenti ad astenersi dall'accettare
l'incarico e a delimitare sin dall'origine le prestazioni promesse (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
18839 del 04/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015). I compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull'attuazione dell'appalto, che
l'appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con l'appaltatore, salvo che i difetti dell'opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del
30/09/2014). Compiti che devono attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussistendo, dunque, la sua responsabilità per inosservanza del dovere di controllo e sorveglianza durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori. (…) In questa prospettiva, alla stregua della particolare perizia esigibile per lo svolgimento di tali incombenze, la diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. è quella professionale, essendo necessario che il direttore dei lavori si attenga a standard particolarmente elevati per impedire
l'insorgere della sua responsabilità, sebbene il direttore dei lavori per conto del committente presti un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Tuttavia, questi è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, con la conseguenza che deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere ponderato, non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla luce della diligentia quam in concreto. Secondo queste coordinate, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori
l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici (pertanto, in via preventiva), volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Ne discende che non si sottrae a responsabilità il professionista che ommetta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (per impedire che i difetti si verifichino) e di riferirne appunto al committente prima che le difformità si siano definitivamente cristallizzate. (…) Una volta che essi si siano verificati, il direttore dei lavori ne risponde in solido con l'appaltatore (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23350 del 15/10/2013;
Sez. 3, Sentenza n. 22643 del 11/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 08/10/2008).
Ne deriva che l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nel compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17213 del 18/08/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del
07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4366 del
27/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005; Sez. 2, Sentenza n. 15124 del
28/11/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 22/03/1995; Sez. 2, Sentenza n. 5463 del
08/11/1985)”.
Chiarito quanto sopra, dalla predetta relazione del CTU emerge in ogni caso la fondatezza della domanda svolta dal attore, essendo stata accertata la Parte_1
sussistenza dei vizi e dei difetti delle opere dal medesimo lamentati. Ora, anche sulla base di quanto evidenziato nella sentenza della Suprema Corte n. 15718/2021,
“una volta accertati i vizi delle opere dirette”, il direttore dei lavori “è senz'altro responsabile nei confronti del committente per i conseguenti danni. Il direttore dei lavori, in effetti, presta, per conto del committente, un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rientrando pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente: in particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. n. 10728 del 2008; Cass. n. 2913 del 2020). Il direttore dei lavori, quindi, per le sue peculiari capacità tecniche, assume, nei confronti del committente, precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica nonché l'adozione di tutti
i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi: non è, pertanto, esclusa la sua responsabilità nel caso in cui sia stato accertato, in fatto, che il direttore dei lavori aveva omesso di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass. n. 8700 del 2016)”.
La corresponsabilità del direttore dei lavori con l'impresa appaltatrice per i vizi delle opere si ricava quindi dalla presenza stessa dei difetti lamentati dal committente, salvo che all'esito dell'istruttoria risulti che questi ultimi sono imputabili a errori di progettazione (e sempre che il D.L. non abbia ricevuto uno specifico incarico di controllo sul progetto, circostanza che nella specie non risulta però né allegata né tantomeno provata) o che il direttore lavori abbia attivamente esercitato la su attività di vigilanza, impartendo le opportune disposizioni tecniche nei confronti dell'appaltatore e controllandone l'ottemperanza, riferendone comunque al committente prima che le difformità si siano definitivamente cristallizzate.
Ora, per quanto riguarda il secondo aspetto, non vi è agli atti alcuna prova del fatto che il direttore dei lavori si sia attivato in tal senso, dovendosi quindi ritenere che lo stesso sia venuto meno ai propri doveri contrattuali nei confronti del
. Invece, relativamente alla prima ipotesi di esclusione della Parte_1
responsabilità alla quale sopra si accennava, effettivamente dalla predetta relazione del CTU emerge che una parte dei vizi e dei difetti riscontrati è dovuta anche a errori di progettazione, oltre che a una responsabilità dell'impresa nella fase esecutiva. Poiché, come detto, non vi è prova che sia stato lo a redigere il CP_4
progetto né che il committente lo abbia incaricato anche di una verifica preliminare su di esso, lo stesso non può essere ritenuto responsabile in solido di essi. Ma lo nella sua veste di direttore dei lavori, avendo omesso la necessaria CP_4
vigilanza sull'esecuzione delle opere, deve essere comunque considerato corresponsabile per i vizi e i difetti imputabili alla fase esecutiva di competenza dell'impresa appaltatrice. A tale proposito in Cass. civ., n. 1842/2021, è stato chiarito che “il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 2055 c.c. (cfr. sul punto Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del
2017; Cass. n. 14650 del 2012), opera solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso: e non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore al quale, sulla base dell'accertamento in fatto operato dal giudice di merito, il direttore dei lavori e progettista non abbia, in alcun modo causalmente rilevante, concorso.
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa, invero, non in senso assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. n. 18899 del 2015). Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito che ha cagionato il danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti: dei quali, evidentemente, in forza del principio secondo cui ognuno risponde esclusivamente dell'evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, abbia operato come causa efficiente ponendosi come suo antecedente causale necessario, può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso (cfr. Cass. n. 20192 del 2014)”.
Nella predetta relazione del CTU è stato accertato che sono frutto di un errore imputabile sia al progettista sia all'impresa appaltatrice i vizi di cui al civico 47 punto n. 3, al civico 49 punto n. 7 e al civico 51 punto n.
8. La spesa necessaria per risolvere dette problematiche è stata indicata dal CTU, come da computo lavori allegato alla relazione tecnica, nell'importo complessivo di € 3.908,84 comprensivi di IVA. Con riguardo ai vizi di cui al civico n. 51 punto 8, come in precedenza indicato, deve però escludersi la legittimazione dell'amministratore a richiedere i relativi danni.
Considerato che
nel predetto computo metrico il CTU ha ritenuto necessarie 12 ore di lavoro per ciascuna delle tre problematiche indicate al punto 8
(di cui due relative a parti comuni) e che il medesimo ha stimato un costo orario di
€ 34,55, si ritiene di dover escludere dal computo del risarcimento del danno l'importo di € 414,60, oltre che un terzo della spesa indicata per lo smaltimento delle macerie, dunque ulteriori € 66,70. L'importo in precedenza indicato di €
3.908,84 sopra considerato si riduce quindi a € 3.427,54 comprensivi di IVA.
Di conseguenza, per quanto sopra, si ritiene che lo nella sua veste di CP_4
direttore dei lavori debba concorrere in via solidale con l'impresa appaltatrice in quella parte di responsabilità alla stessa attribuibile per la fase esecutiva delle opere.
Poiché dalla predetta CTU non si ricavano elementi per operare uno specifico riparto di responsabilità tra progettista e impresa, si ritiene, vista la presunzione di cui all'art. 2055, comma 3, c.c., che essa vada attribuita al 50% a ciascuna delle parti.
Il direttore dei lavori, per quanto sopra, è quindi chiamato a rispondere solidalmente con l'impresa solo per il 50% dei danni conseguenti ai vizi e ai difetti relativi al civico 47 punto n. 3, al civico 49 punto n. 7 e al civico 51 punto n. 8, dunque sull'importo di € 1.713,77, comprensivo di IVA. Ma il direttore dei lavori, come pure indicato, è inoltre chiamato a rispondere in solido anche dei danni conseguenti ai vizi e ai difetti che il CTU ha attribuito alla responsabilità esclusiva dell'impresa appaltatrice, dunque sul residuo importo di € 1.676,42, comprensivo di IVA. Anche in questo caso, non risultando elementi concreti sulla base dei quali operare il riparto interno di responsabilità tra direttore dei lavori e impresa, si ritiene, sempre ex art. 2055, comma 3, c.c., che essa vada parimenti distribuita tra le parti.
Nel venire, quindi, alla domanda di manleva proposta dall'impresa convenuta nei confronti della si rileva come quest'ultima abbia eccepito la Controparte_6
mancanza di copertura rispetto al sinistro per cui è causa, in quanto l'assicurazione per la responsabilità civile stipulata dall'impresa garantirebbe la stessa soltanto per i danni arrecati a terzi e, dunque, non anche per i vizi che eventualmente presentino le opere realizzate dall'impresa contraente. L'eccezione pare però infondata, poiché in realtà nelle condizioni generali di contratto prodotte in atti, segnatamente nell'art. 19, nel quale vengono indicati i soggetti non considerati terzi ai fini della copertura assicurativa, non si rinviene alcun riferimento ai committenti, né nelle predette condizioni viene operata alcuna distinzione tra ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Non paiono poi pertinenti le ipotesi di esclusione di cui all'art. 21 delle predette condizioni generali, pure eccepite dalla compagnia assicuratrice, facendo le stesse riferimento ad attività realizzate dopo l'esecuzione dei lavori o a cose mobili che si trovino all'interno degli edifici e che siano state danneggiate da infiltrazioni, tutte circostanze diverse da quelle oggetto della presente causa. Quanto, infine, alla domanda di manleva proposta dallo nei confronti CP_4
della , si rileva come quest'ultima abbia eccepito la sussistenza di Controparte_5
uno scoperto contrattuale del 10%, con un minimo di € 5.000,00. La domanda viene quindi accolta nei limiti in cui la somma complessiva che lo sarà CP_4
tenuto a corrispondere al attore in ragione della propria responsabilità Parte_1
solidale superi tale minimo e per la sola parte eventualmente eccedente.
All'accoglimento della domanda dell'attore segue la condanna solidale dell'impresa convenuta e del terzo chiamato al pagamento delle spese di lite del CP_4
presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
L'impresa convenuta e il terzo chiamato devono poi essere condannati in CP_4
solido alla refusione di quanto versato dal condominio al CTU nominato nel predetto procedimento, nella misura giudizialmente liquidata, pari a € 1.096,66, oltre accessori di legge, nonché delle competenze versate al proprio CTP, che si liquidano nell'importo di € 1.000,00, comprensivo degli accessori di legge.
Si ritiene, invece, che il pagamento delle spese di lite relative al procedimento di
ATP rubricato R.G. n. 4210/2021 svoltosi presso il Tribunale di Genova, che viene liquidato nell'importo di € 2.000,00 per competenze, debba essere addossato alla sola impresa convenuta, sia perché soltanto essa è stata chiamata in tale giudizio sia perché la stessa non ha a sua volta chiamato in giudizio lo CP_4
come invece avvenuto nel presente giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, che il danno complessivamente sofferto dal condominio attore per i vizi e i difetti delle opere appaltate è pari a € 5.103,86, somma comprensiva di IVA, di cui €
1.713,77 imputabili a responsabilità esclusiva dell'impresa convenuta ed €
3.390,19 imputabili alla responsabilità solidale dell'impresa convenuta e del direttore dei lavori;
- per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a versare al Condominio Via Ezio
Lucarno 45-47-49-51 in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore, la somma di € 1.713,77, comprensiva di IVA, oltre agli interessi legali, dal deposito della sentenza al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, a Controparte_4
versare al Condominio Via Ezio Lucarno 45-47-49-51 in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore, l'ulteriore somma di € 3.390,19, comprensiva di IVA, oltre agli interessi legali, dal deposito della sentenza al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a versare al Controparte_9
in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese
[...]
del procedimento di ATP svoltosi dinanzi al Tribunale di Alessandria e rubricato R.G. 2199/2021, liquidate in € 286,00 per spese anticipate e in €
2.000,00 per competenze, oltre accessori di legge;
- condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, a Controparte_4 versare al Condominio Via Ezio Lucarno 45-47-49-51 in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 264,00 per spese anticipate ed € 3.387,00, per competenze, oltre accessori di legge;
- condanna altresì in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, a Controparte_4
rifondere al Condominio Via Ezio Lucarno 45-47-49-51 in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore, le somme da quest'ultimo versate al CTU nominato nel predetto procedimento di ATP svoltosi dinanzi al
Tribunale di Alessandria e rubricato R.G. 2199/2021, nella somma giudizialmente liquidata, pari a € 1.096,66, oltre accessori di legge, nonché delle competenze versate al proprio CTP, che si liquidano nell'importo di €
1.000,00, comprensivo degli accessori di legge;
- condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, a manlevare e tenere indenne Controparte_1
di tutte le somme che quest'ultima dovrà corrispondere al
[...] [...]
in Genova in forza della presente sentenza;
Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, a manlevare e tenere indenne per tutte le Controparte_4
somme che quest'ultimo dovrà corrispondere al Parte_1
in Genova in forza della presente sentenza, nei limiti di
[...]
cui al minimo scoperto contrattualmente previsto e per la sola parte eventualmente eccedente tale minimo.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 27 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di
Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 7553/2022 promossa da:
in Genova, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo amministratore pro tempore Sig. , con studio Parte_2
in Genova, C.so Sardegna, 109/3 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Stefano Suppa (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso il suo studio in Genova, Via R. Ceccardi, 2/10,
- Attore -
CONTRO in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1
con sede in Genova Piazza Martinez 6/2 (P. Iva Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Genova, Via Assarotti 13/3 presso e P.IVA_2
nello studio dell'avv. Federico Benvenuto (c.f. ), come da CodiceFiscale_2
mandato in atti,
- Convenuta -
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Genova, Via S. Bartolomeo della Certosa 2/2, presso e nello studio dell'avv. Bonanni, come da mandato in atti,
- Terza chiamata -
E CONTRO
), ai fini del presente atto elettivamente Controparte_4 C.F._3
domiciliato in Genova Viale Sauli, 4/9 sc. A presso lo studio degli Avv.ti Marco
Bellini (Cod. fisc e (Cod. fisc. C.F._4 Parte_3
), che lo rappresentano e difendono per mandato in atti, C.F._5
Terzo chiamato -
E CONTRO
con sede legale a IA ET (TV), via Controparte_5
Marocchesa 14 (C.F. e Partita IVA n. ), in persona del P.IVA_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara
Pozzolo (C.F. del Foro di Genova, elettivamente CodiceFiscale_6
domiciliata in Genova, alla Via Roma 9/5, come da mandato in atti, Terza chiamata -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni delle parti come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Il attore conveniva in giudizio la società convenuta per ivi sentire Parte_1
dichiarare la responsabilità della stessa per i vizi e i difetti presenti nelle opere dalla stessa realizzate e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria. Tra le parti era stato infatti stipulato un contratto di appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio condominiale e altre opere di ristrutturazione, meglio indicate in atti, dalle quali, secondo l'odierno attore, erano derivate copiose infiltrazioni alle coperture medesime. Il aveva quindi avviato dinanzi Parte_1
al Tribunale di Genova un procedimento per accertamento tecnico preventivo, rubricato R.G. n. 4210/2021, il cui fascicolo d'ufficio è stato successivamente acquisito agli atti del presente procedimento. All'esito delle predette operazioni peritali, il CTU, Arch. in risposta ai quesiti deferitigli, aveva Persona_1
accertato la responsabilità dell'impresa convenuta per quanto occorso, adducendo quale causa principale delle infiltrazioni l'errata esecuzione dei lavori da parte della stessa - nonché, quale concausa, l'errata progettazione di alcune delle opere - e quantificando l'importo delle opere necessarie a rimediare ai vizi e ai difetti rilevati in complessivi € 5.585,16 comprensivi di IVA.
Si costituiva in giudizio l'impresa convenuta, contestando la domanda avversaria e chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in giudizio il progettista e/o direttore dei lavori, ing. per accertarne e dichiararne la CP_4
responsabilità in relazione ai presunti danni subiti dal condominio attore e, in via subordinata, per essere dallo stesso manlevata in caso di condanna. La convenuta chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice, per essere dalla stessa manlevata in caso di Controparte_6
condanna. La predetta assicurazione si costituiva in giudizio, contestando la domanda svolta nei confronti dell'impresa convenuta e sollevando una serie di eccezioni. Lo si costituiva a sua volta nel presente giudizio, contestando CP_4
la domanda svolta nei suoi confronti - precisando tra l'altro di non essere stato progettista delle opere e di non avere redatto il capitolato di appalto - e chiedendo a sua volta di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, , per essere dalla stessa manlevato in caso di Controparte_5
condanna. Detta autorizzazione veniva concessa e anche la predetta compagnia assicuratrice provvedeva a costituirsi in giudizio. Integrato il tal modo il contraddittorio, non essendovi possibilità transattive, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'esito, essendo la causa di natura documentale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Come evidenziato dal condominio attore, il CTU nominato nel menzionato procedimento di ATP, nel rispondere al quesito posto dal Tribunale, ha espressamente individuato i vizi e i difetti di esecuzione delle opere commissionate all'impresa convenuta. I risultati ai quali è pervenuto il CTU, ai quali integralmente ci si richiama, essendo il frutto di valutazioni tecniche che appaiono congruamente motivate, confermano infatti che l'odierna convenuta ha realizzato in maniera errata alcune delle opere oggetto di appalto, in alcuni casi anche sulla base di difetti di progettazione, causando in tal modo le infiltrazioni che hanno danneggiato le unità immobiliari sottostanti alle coperture. Posto quanto sopra, il CTU, sempre in risposta al quesito enunciato dal Tribunale, ha anche individuato il valore delle opere necessarie a porre rimedio ai vizi e ai difetti riscontrati, quantificando nell'importo complessivo di € 5.585,16, comprensivo di IVA, il costo dei relativi interventi.
Deve preliminarmente dichiararsi infondata l'eccezione svolta dalla
[...]
terza chiamata da parte dell'impresa appaltatrice, relativamente alla CP_6
prescrizione in cui sarebbe incorso il condominio committente in ordine alla denuncia dei vizi e dei difetti delle opere, trattandosi all'evidenza di gravi difetti che hanno ridotto in maniera significativa il godimento dell'opera e impedito che la stessa fornisse l'utilità alla quale era destinata, con conseguente applicazione della
“garanzia” decennale di cui all'art. 1669 c.c.. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito a più riprese che il termine per la denuncia dei vizi e dei difetti di cui alla predetta disposizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto effettiva contezza del danno e delle sue cause, quindi, nella specie, non solo della presenza di infiltrazioni nelle parti di proprietà esclusiva, ma anche del fatto che le stesse derivassero da vizi e difetti delle coperture. A tal fine, benché i lavori per i quali è causa si possano considerare terminati al 21/04/2017, come da attestazione in atti del direttore dei lavori, è ragionevole presumere, sulla base dell'id quom plerunque accidit, che le infiltrazioni di acqua piovana abbiano iniziato a manifestarsi solo successivamente a tale data e che l'amministratore condominiale abbia a sua volta impiegato ulteriore tempo a raccogliere le segnalazioni che man mano provenivano dai vari condomini e a raggiungere la consapevolezza che le stesse derivassero da un'unica causa, ovvero da vizi e difetti delle opere relative alle coperture condominiali. Parte attrice allega che le prime infiltrazioni ebbero a verificarsi nel 2019 e agli atti è stata prodotta una lettera inviata via e-mail dall'amministratore condominiale all'impresa appaltatrice in data
5/12/2019 - la cui ricezione non è stata espressamente contestata da quest'ultima - nella quale il primo denunciava la presenza di infiltrazioni e ricollegava espressamente le stesse a possibili vizi e difetti delle opere di copertura, chiedendo un intervento dell'impresa per l'eliminazione degli stessi. E' quindi evidente che la consapevolezza del in ordine alla causa delle predette infiltrazioni si Parte_1
fosse effettivamente formata nei mesi immediatamente precedenti a tale data.
Deve quindi ritenersi che il termine di decadenza annuale di cui all'art. 1669 c.c. sia stato utilmente interrotto dal con la predetta comunicazione del Parte_1
5/12/2019 inviata all'impresa appaltatrice. Il conseguente termine di prescrizione annuale previsto dalla medesima disposizione è poi stato a sua volta interrotto ex art. 8 D.Lgs. 28/2010 dalla successiva istanza di mediazione, pacificamente depositata dal condominio in data 15/09/2020. In ogni caso si evidenzia anche come sia orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello di far decorrere il predetto termine di prescrizione addirittura dal deposito della relazione del CTU nell'ambito dell'evenuale procedimento di ATP, perché solo in quel momento il committente ha certezza della sussistenza e della causa dei vizi e dei difetti (si vedano a tal proposito: Cass. civ., n. 777/2020; Cass. civ. n. 10048/2018).
Quanto, invece, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata dallo e replicata dalla terza chiamata in manleva, occorre CP_4 Controparte_7
evidenziare che i vizi e i difetti contestati dal hanno riguardato per la Parte_1
gran parte opere svolte sulle parti comuni dell'edificio dalle quali CP_8
sono derivate le lamentate infiltrazioni che hanno raggiunto anche alcune parti di proprietà esclusiva. Unica eccezione pare quella relativa ai lavori di cui al civico 51 punto 8 interni 10 e 11 della relazione del CTU e di cui al computo metrico allegato alla perizia stessa. Solo per questi vizi, e per i conseguenti danni,
l'amministratore condominiale non risulta effettivamente legittimato alla relativa azione, in mancanza di mandato ad hoc rilasciato dai proprietari esclusivi, giusto quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale “la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva” (si veda, da ultimo, Cass. civ., n. 3846/2020).
Nel merito, l'impresa convenuta, a fronte degli accertamenti compiuti dal CTU nel predetto procedimento di ATP, ha in questa sede riproposto una serie di contestazioni di natura tecnica all'elaborato peritale, che sono tuttavia già state oggetto di valutazione da parte del CTU in sede di risposta alle osservazioni del tecnico di parte convenuta. Si evidenzia quindi che l'impresa convenuta, a fronte del predetto accertamento della sussistenza dei vizi e dei difetti denunciati dal
, non ha fornito alcuna prova in ordine alla propria assenza di Parte_1
responsabilità. La medesima, tuttavia, ha chiamato in causa lo allegando CP_4
che lo stesso, oltre ad avere svolto il ruolo di direttore dei lavori, si sarebbe anche occupato del progetto delle opere appaltate e della redazione del capitolato dei lavori, e chiedendo in via principale che lo stesso fosse dichiarato responsabile (o corresponsabile) dei danni subiti dal . Parte_1
In casi del genere, laddove il committente abbia agito in giudizio nei confronti dell'impresa appaltatrice per i vizi e i difetti delle opere appaltate e questa abbia a sua volta richiesto la chiamata in causa del terzo per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la domanda risarcitoria si estende automaticamente a quest'ultimo, a prescindere dalla proposizione di una formale istanza del danneggiato attore (si vedano, ex multis, Cass. civ., n. 1842/2021; Cass. civ., n. 11103/2020; Cass. civ., n. 516/2020;
Cass. civ., 26638/2013).
Evidenziato quanto sopra, occorre in primo luogo verificare se sia fondata la domanda svolta in via principale dall'impresa appaltatrice e volta all'accertamento di una responsabilità esclusiva dello nella veste di progettista e direttore CP_4
dei lavori, per i danni occorsi al committente ed evidenziati nella ricordata CTU. Lo come anticipato, ha però recisamente negato di essersi occupato CP_4
anche del progetto delle opere appaltate e ha smentito documentalmente la circostanza di avere redatto il capitolato dei lavori. Quest'ultimo ha infatti prodotto in atti copia di tale documento, che risulta essere stato redatto da altro professionista. L'impresa convenuta ha quindi chiesto di provare per testi la circostanza che lo avesse realizzato il progetto delle opere appaltate, ma CP_4
detta richiesta è stata ritenuta inammissibile, sia perché genericamente formulata, senza alcun riferimento spazio-temporale, sia perché detta circostanza avrebbe dovuto essere provata documentalmente. Si evidenzia inoltre che in casi del genere incombe sull'appaltatore l'onere di provare non solo che la propria assenza di responsabilità per la presenza di vizi e difetti nell'opera discende da scelte progettuali errate, ma anche di avere invano manifestato al committente la propria contrarietà su tali scelte (cfr. Cass. civ., n. 10550, 2 agosto 2001; Cass. civ., n. 8813,
30 maggio 2003). Nulla di ciò risulta agli atti, nemmeno a livello di mera allegazione di parte.
Le medesime ragioni portano a ritenere l'irrilevanza dell'ulteriore circostanza che l'impresa convenuta avrebbe voluto provare per testi per escludere la propria responsabilità e far valere invece quella esclusiva dello questa volta nella CP_4
sua veste di direttore dei lavori, ovvero il fatto che la stessa si sarebbe supinamente limitata a eseguire le indicazioni tecniche di quest'ultimo. Anche in questo caso l'impresa non ha fornito la prova delle presunte direttive tecniche che sarebbero state impartite dallo e, in ogni caso, la stessa non avrebbe affatto dovuto CP_4
limitarsi a eseguire quanto indicato dal direttore dei lavori ma, ove avesse avuto dei dubbi sulla correttezza tecnica di tali indicazioni, avrebbe dovuto prontamente farne segnalazione al committente e rifiutarsi di eseguirle, oppure, a fronte dell'insistenza del committente di seguire dette indicazioni, agire quale nudus minister, andando quindi esente da responsabilità. Anche in questo caso dette circostanze non sono state né allegate né tantomeno provate dall'impresa appaltatrice.
Esclusa quindi una responsabilità esclusiva dello nella causazione dei CP_4
danni lamentati dal committente, occorre verificare se quest'ultimo possa essere considerato corresponsabile dei medesimi, unitamente all'impresa appaltatrice. E' noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ritiene da tempo che vi sia una responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c., tra appaltatore, progettista e direttore lavori per i vizi e i difetti di rilevante gravità presenti nelle opere appaltate, per quanto diverso sia il titolo di dette responsabilità, extracontrattuale nel primo caso, ex art. 1669 c.c., contrattuale nelle altre ipotesi, ex art. 2229 c.c.. “Nel contratto di appalto”, si legge in Cass. civ., n. 15718/2021, “il vincolo di responsabilità solidale fra
l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso
(come nel caso in esame neppure risulta contestato) in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 18289 del 2020; Cass.
n. 14650 del 2012; conf. Cass. n. 29218 del 2017). L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art.
1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha, in effetti, natura extracontrattuale e, conseguentemente, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (Cass. n. 17874 del 2013)”.
Il condominio attore, come detto, ha contestato una serie di vizi e difetti delle opere appaltate, i quali sono stati accertati dal CTU nella procedura di ATP in precedenza indicata, il cui fascicolo d'ufficio è stato acquisito al presente procedimento. Sebbene il direttore dei lavori non sia stato chiamato nel predetto procedimento giudiziale, né dal committente dei lavori né dall'impresa appaltatrice, che lo ha invece citato come terzo nel presente giudizio, occorre evidenziare che la relazione svolta dal CTU nel procedimento di ATP, una volta acquisita al procedimento di merito, può essere valutata quale prova atipica, in quanto entrata a far parte del materiale probatorio, idoneo a fondare il convincimento del Giudice, nel contraddittorio tra le parti. In merito ai risultati ai quali è pervenuto il predetto
CTU, lo al pari delle altre parti del giudizio, ha avuto piena possibilità, CP_4
nel presente procedimento, di prendere posizione, argomentare e indicare mezzi di prova atti a confutarne le risultanze. Quest'ultimo ha mantenuto, viceversa, un atteggiamento processuale meramente passivo, limitandosi a eccepire la propria estraneità all'accertamento tecnico preventivo ante causam e la conseguente inopponibilità di esso nei suoi confronti. Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema
Corte in Cass. civ., n. 8496/2023, “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo. Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015).
In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (…). La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio). Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone l'attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento delle domande avversarie”.
Quanto ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori, quest'ultimo, come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18929/2024, “è tenuto alla sorveglianza ai fini di impedire che le difformità si verifichino e non solo a rilevare le difformità già verificatesi. Ed invero il direttore dei lavori nominato dal committente, quale suo rappresentante, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto altrimenti ad astenersi dall'accettare
l'incarico e a delimitare sin dall'origine le prestazioni promesse (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
18839 del 04/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015). I compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull'attuazione dell'appalto, che
l'appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con l'appaltatore, salvo che i difetti dell'opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del
30/09/2014). Compiti che devono attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussistendo, dunque, la sua responsabilità per inosservanza del dovere di controllo e sorveglianza durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori. (…) In questa prospettiva, alla stregua della particolare perizia esigibile per lo svolgimento di tali incombenze, la diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. è quella professionale, essendo necessario che il direttore dei lavori si attenga a standard particolarmente elevati per impedire
l'insorgere della sua responsabilità, sebbene il direttore dei lavori per conto del committente presti un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Tuttavia, questi è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, con la conseguenza che deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere ponderato, non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla luce della diligentia quam in concreto. Secondo queste coordinate, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori
l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici (pertanto, in via preventiva), volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Ne discende che non si sottrae a responsabilità il professionista che ommetta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (per impedire che i difetti si verifichino) e di riferirne appunto al committente prima che le difformità si siano definitivamente cristallizzate. (…) Una volta che essi si siano verificati, il direttore dei lavori ne risponde in solido con l'appaltatore (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23350 del 15/10/2013;
Sez. 3, Sentenza n. 22643 del 11/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 08/10/2008).
Ne deriva che l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nel compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17213 del 18/08/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del
07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4366 del
27/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005; Sez. 2, Sentenza n. 15124 del
28/11/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 22/03/1995; Sez. 2, Sentenza n. 5463 del
08/11/1985)”.
Chiarito quanto sopra, dalla predetta relazione del CTU emerge in ogni caso la fondatezza della domanda svolta dal attore, essendo stata accertata la Parte_1
sussistenza dei vizi e dei difetti delle opere dal medesimo lamentati. Ora, anche sulla base di quanto evidenziato nella sentenza della Suprema Corte n. 15718/2021,
“una volta accertati i vizi delle opere dirette”, il direttore dei lavori “è senz'altro responsabile nei confronti del committente per i conseguenti danni. Il direttore dei lavori, in effetti, presta, per conto del committente, un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rientrando pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente: in particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. n. 10728 del 2008; Cass. n. 2913 del 2020). Il direttore dei lavori, quindi, per le sue peculiari capacità tecniche, assume, nei confronti del committente, precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica nonché l'adozione di tutti
i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi: non è, pertanto, esclusa la sua responsabilità nel caso in cui sia stato accertato, in fatto, che il direttore dei lavori aveva omesso di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass. n. 8700 del 2016)”.
La corresponsabilità del direttore dei lavori con l'impresa appaltatrice per i vizi delle opere si ricava quindi dalla presenza stessa dei difetti lamentati dal committente, salvo che all'esito dell'istruttoria risulti che questi ultimi sono imputabili a errori di progettazione (e sempre che il D.L. non abbia ricevuto uno specifico incarico di controllo sul progetto, circostanza che nella specie non risulta però né allegata né tantomeno provata) o che il direttore lavori abbia attivamente esercitato la su attività di vigilanza, impartendo le opportune disposizioni tecniche nei confronti dell'appaltatore e controllandone l'ottemperanza, riferendone comunque al committente prima che le difformità si siano definitivamente cristallizzate.
Ora, per quanto riguarda il secondo aspetto, non vi è agli atti alcuna prova del fatto che il direttore dei lavori si sia attivato in tal senso, dovendosi quindi ritenere che lo stesso sia venuto meno ai propri doveri contrattuali nei confronti del
. Invece, relativamente alla prima ipotesi di esclusione della Parte_1
responsabilità alla quale sopra si accennava, effettivamente dalla predetta relazione del CTU emerge che una parte dei vizi e dei difetti riscontrati è dovuta anche a errori di progettazione, oltre che a una responsabilità dell'impresa nella fase esecutiva. Poiché, come detto, non vi è prova che sia stato lo a redigere il CP_4
progetto né che il committente lo abbia incaricato anche di una verifica preliminare su di esso, lo stesso non può essere ritenuto responsabile in solido di essi. Ma lo nella sua veste di direttore dei lavori, avendo omesso la necessaria CP_4
vigilanza sull'esecuzione delle opere, deve essere comunque considerato corresponsabile per i vizi e i difetti imputabili alla fase esecutiva di competenza dell'impresa appaltatrice. A tale proposito in Cass. civ., n. 1842/2021, è stato chiarito che “il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 2055 c.c. (cfr. sul punto Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del
2017; Cass. n. 14650 del 2012), opera solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso: e non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore al quale, sulla base dell'accertamento in fatto operato dal giudice di merito, il direttore dei lavori e progettista non abbia, in alcun modo causalmente rilevante, concorso.
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa, invero, non in senso assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. n. 18899 del 2015). Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito che ha cagionato il danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti: dei quali, evidentemente, in forza del principio secondo cui ognuno risponde esclusivamente dell'evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, abbia operato come causa efficiente ponendosi come suo antecedente causale necessario, può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso (cfr. Cass. n. 20192 del 2014)”.
Nella predetta relazione del CTU è stato accertato che sono frutto di un errore imputabile sia al progettista sia all'impresa appaltatrice i vizi di cui al civico 47 punto n. 3, al civico 49 punto n. 7 e al civico 51 punto n.
8. La spesa necessaria per risolvere dette problematiche è stata indicata dal CTU, come da computo lavori allegato alla relazione tecnica, nell'importo complessivo di € 3.908,84 comprensivi di IVA. Con riguardo ai vizi di cui al civico n. 51 punto 8, come in precedenza indicato, deve però escludersi la legittimazione dell'amministratore a richiedere i relativi danni.
Considerato che
nel predetto computo metrico il CTU ha ritenuto necessarie 12 ore di lavoro per ciascuna delle tre problematiche indicate al punto 8
(di cui due relative a parti comuni) e che il medesimo ha stimato un costo orario di
€ 34,55, si ritiene di dover escludere dal computo del risarcimento del danno l'importo di € 414,60, oltre che un terzo della spesa indicata per lo smaltimento delle macerie, dunque ulteriori € 66,70. L'importo in precedenza indicato di €
3.908,84 sopra considerato si riduce quindi a € 3.427,54 comprensivi di IVA.
Di conseguenza, per quanto sopra, si ritiene che lo nella sua veste di CP_4
direttore dei lavori debba concorrere in via solidale con l'impresa appaltatrice in quella parte di responsabilità alla stessa attribuibile per la fase esecutiva delle opere.
Poiché dalla predetta CTU non si ricavano elementi per operare uno specifico riparto di responsabilità tra progettista e impresa, si ritiene, vista la presunzione di cui all'art. 2055, comma 3, c.c., che essa vada attribuita al 50% a ciascuna delle parti.
Il direttore dei lavori, per quanto sopra, è quindi chiamato a rispondere solidalmente con l'impresa solo per il 50% dei danni conseguenti ai vizi e ai difetti relativi al civico 47 punto n. 3, al civico 49 punto n. 7 e al civico 51 punto n. 8, dunque sull'importo di € 1.713,77, comprensivo di IVA. Ma il direttore dei lavori, come pure indicato, è inoltre chiamato a rispondere in solido anche dei danni conseguenti ai vizi e ai difetti che il CTU ha attribuito alla responsabilità esclusiva dell'impresa appaltatrice, dunque sul residuo importo di € 1.676,42, comprensivo di IVA. Anche in questo caso, non risultando elementi concreti sulla base dei quali operare il riparto interno di responsabilità tra direttore dei lavori e impresa, si ritiene, sempre ex art. 2055, comma 3, c.c., che essa vada parimenti distribuita tra le parti.
Nel venire, quindi, alla domanda di manleva proposta dall'impresa convenuta nei confronti della si rileva come quest'ultima abbia eccepito la Controparte_6
mancanza di copertura rispetto al sinistro per cui è causa, in quanto l'assicurazione per la responsabilità civile stipulata dall'impresa garantirebbe la stessa soltanto per i danni arrecati a terzi e, dunque, non anche per i vizi che eventualmente presentino le opere realizzate dall'impresa contraente. L'eccezione pare però infondata, poiché in realtà nelle condizioni generali di contratto prodotte in atti, segnatamente nell'art. 19, nel quale vengono indicati i soggetti non considerati terzi ai fini della copertura assicurativa, non si rinviene alcun riferimento ai committenti, né nelle predette condizioni viene operata alcuna distinzione tra ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Non paiono poi pertinenti le ipotesi di esclusione di cui all'art. 21 delle predette condizioni generali, pure eccepite dalla compagnia assicuratrice, facendo le stesse riferimento ad attività realizzate dopo l'esecuzione dei lavori o a cose mobili che si trovino all'interno degli edifici e che siano state danneggiate da infiltrazioni, tutte circostanze diverse da quelle oggetto della presente causa. Quanto, infine, alla domanda di manleva proposta dallo nei confronti CP_4
della , si rileva come quest'ultima abbia eccepito la sussistenza di Controparte_5
uno scoperto contrattuale del 10%, con un minimo di € 5.000,00. La domanda viene quindi accolta nei limiti in cui la somma complessiva che lo sarà CP_4
tenuto a corrispondere al attore in ragione della propria responsabilità Parte_1
solidale superi tale minimo e per la sola parte eventualmente eccedente.
All'accoglimento della domanda dell'attore segue la condanna solidale dell'impresa convenuta e del terzo chiamato al pagamento delle spese di lite del CP_4
presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
L'impresa convenuta e il terzo chiamato devono poi essere condannati in CP_4
solido alla refusione di quanto versato dal condominio al CTU nominato nel predetto procedimento, nella misura giudizialmente liquidata, pari a € 1.096,66, oltre accessori di legge, nonché delle competenze versate al proprio CTP, che si liquidano nell'importo di € 1.000,00, comprensivo degli accessori di legge.
Si ritiene, invece, che il pagamento delle spese di lite relative al procedimento di
ATP rubricato R.G. n. 4210/2021 svoltosi presso il Tribunale di Genova, che viene liquidato nell'importo di € 2.000,00 per competenze, debba essere addossato alla sola impresa convenuta, sia perché soltanto essa è stata chiamata in tale giudizio sia perché la stessa non ha a sua volta chiamato in giudizio lo CP_4
come invece avvenuto nel presente giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, che il danno complessivamente sofferto dal condominio attore per i vizi e i difetti delle opere appaltate è pari a € 5.103,86, somma comprensiva di IVA, di cui €
1.713,77 imputabili a responsabilità esclusiva dell'impresa convenuta ed €
3.390,19 imputabili alla responsabilità solidale dell'impresa convenuta e del direttore dei lavori;
- per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a versare al Condominio Via Ezio
Lucarno 45-47-49-51 in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore, la somma di € 1.713,77, comprensiva di IVA, oltre agli interessi legali, dal deposito della sentenza al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, a Controparte_4
versare al Condominio Via Ezio Lucarno 45-47-49-51 in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore, l'ulteriore somma di € 3.390,19, comprensiva di IVA, oltre agli interessi legali, dal deposito della sentenza al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a versare al Controparte_9
in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese
[...]
del procedimento di ATP svoltosi dinanzi al Tribunale di Alessandria e rubricato R.G. 2199/2021, liquidate in € 286,00 per spese anticipate e in €
2.000,00 per competenze, oltre accessori di legge;
- condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, a Controparte_4 versare al Condominio Via Ezio Lucarno 45-47-49-51 in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 264,00 per spese anticipate ed € 3.387,00, per competenze, oltre accessori di legge;
- condanna altresì in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, a Controparte_4
rifondere al Condominio Via Ezio Lucarno 45-47-49-51 in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore, le somme da quest'ultimo versate al CTU nominato nel predetto procedimento di ATP svoltosi dinanzi al
Tribunale di Alessandria e rubricato R.G. 2199/2021, nella somma giudizialmente liquidata, pari a € 1.096,66, oltre accessori di legge, nonché delle competenze versate al proprio CTP, che si liquidano nell'importo di €
1.000,00, comprensivo degli accessori di legge;
- condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, a manlevare e tenere indenne Controparte_1
di tutte le somme che quest'ultima dovrà corrispondere al
[...] [...]
in Genova in forza della presente sentenza;
Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, a manlevare e tenere indenne per tutte le Controparte_4
somme che quest'ultimo dovrà corrispondere al Parte_1
in Genova in forza della presente sentenza, nei limiti di
[...]
cui al minimo scoperto contrattualmente previsto e per la sola parte eventualmente eccedente tale minimo.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 27 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago