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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2161/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2161/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CIPOLLA MASSIMO;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata
Protezione Internazionale, in data 21/11/2021, nel procedimento N.R.G. 16177/2018, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 22/10/2024, in modalità cartolare, con le seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante, come da atto introduttivo;
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, con atto del 3/03/2022, che ha chiesto il non accoglimento dell'appello. pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. , nato il [...] ad [...], nello stato di Edo State, in Nigeria, proponeva Parte_1
ricorso al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., avverso il provvedimento del Questore di Ferrara in data 26/09/2018 che aveva rigettato la sua domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari affermando che “le motivazioni riportate potrebbero essere rivolte in appello reclamando
l'ordinanza RG 2436/2017 resa dal Tribunale di Bologna il 3 maggio 2018”.
Lo stesso Sig. , in particolare, ha chiesto, in via principale, di annullare il provvedimento della Pt_1
Questura di Ferrara impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, quindi, di accertare e dichiarare il proprio diritto a godere delle protezioni per seri motivi di carattere umanitario ex artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, del D.Lgs. n.286/1998 e art. 32, comma 3, del D.Lgs.
n.25/2008, nella formulazione anteriforma intervenuta con D.L. n.113/2018; in subordine, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad un permesso di soggiorno in forza della diretta applicabilità del c.d. asilo costituzionale di cui all'art. 10, comma 3, Cost.; in estremo subordine, di accertare e dichiarare il proprio diritto a beneficiare della protezione c.d. speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, come novellato dal D.Lgs. n.113/2018,
In precedenza, il Sig. , al suo arrivo in Italia in data 25/9/2015 dopo un lungo viaggio, giunto Pt_1 all'hub di Bologna aveva presentato domanda di protezione internazionale.
In data 2/8/2016 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Ancona aveva effettuato l'audizione del Sig. e, all'esito del suo esame, la medesima Pt_1
Commissione, con provvedimento notificato in data 18/01/2017, aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.
Il Sig. , quindi, aveva proposto in data 16/02/2017 ricorso avverso il predetto provvedimento di Pt_1
rigetto innanzi al Tribunale di Bologna (R.G.n. 2436/2017).
All'esito del giudizio, il Tribunale di Bologna, Sezione II, ha emesso in data 3/5/2018 ordinanza di rigetto dell'impugnazione e, successivamente, il Sig. per il tramite dell'Avv. Massimo Cipolla, a Pt_1
mezzo PEC in data 21/9/2018, inviava istanza di autorizzazione al soggiorno ex art. 5, comma 6, del
D.Lgs. n.286/1998, art. 28 del DPR n.394/1999, art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, alla Questura di Ferrara – Ufficio Immigrazione, all'esito della quale, era emesso il sopra citato provvedimento questorile impugnato innanzi al Tribunale di Bologna.
Il si costituiva nel giudizio innanzi al Tribunale di Bologna chiedendo, in primo Controparte_1
luogo, di rigettare il ricorso de quo in quanto inammissibile e, comunque, nel merito infondato, e, per pagina 2 di 6 l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Ferrara, revocando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale di Bologna, quindi, all'esito del procedimento, con ordinanza in data 21/11/2021, dopo avere respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal convenuto, rigettava CP_1
nel merito lo stesso ricorso in quanto, anche in considerazione dei procedimenti penali a cui risultava essere stato sottoposto il richiedente asilo per detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, lo stesso non risultava adeguatamente integrato nel territorio italiano, né sussistevano all'esito di una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva in relazione al paese di origine i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in una della sue diverse declinazioni.
2) Il Sig. ha quindi proposto il presente appello avverso la predetta ordinanza deducendo Parte_1
che il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare la domanda di asilo internazionale ex art. 10, comma 3, Cost. e, comunque, che nel caso di specie vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria e, pertanto, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale e cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento del provvedimento n. Prot. Cat. A.12/2018-Imm., della Questura di Ferrara – Ufficio Immigrazione e dell'ordinanza resa in data 21 ottobre 2021 e comunicata in data 22 ottobre2021 del Tribunale di
Bologna, R.G. n. 16177/2018, per le ragioni dedotte nella parte motiva;
nel merito, in accoglimento dell'appello riformare integralmente la suddetta ordinanza del Tribunale di Bologna e riconoscere il diritto del sig. al rilascio del titolo di soggiorno per motivi Parte_1 umanitari, e art. 5, co. 6, D. Lgs. n. 286/1998, nella nuova definizione “casi speciali” ed introdotta con
l'art. 1, co. 9, del D.L. n. 113/2018; in subordine, riconoscere il diritto del sig. al rilascio del titolo di soggiorno per motivi di Parte_1
asilo costituzionale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Il si costituiva in giudizio con memoria nella quale reiterava l'eccezione di Controparte_1 inammissibilità della domanda e, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'appello e, quindi, concludeva chiedendo a questa Corte di “rigettare l'avverso ricorso in appello siccome infondato, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Bologna indicata in epigrafe e, per l'effetto, il provvedimento del Questore di Ferrara, revocando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
pagina 3 di 6 Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto, con atto di intervento in data 3/03/2022, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/10/2024, tenutasi in modalità cartolare, era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
3) Preliminarmente, questa Corte, esaminata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, ritiene che il caso che ci occupa è sottoposto alla disciplina dell'art. 19 del D.Lgs n.150/2011, che stabilisce espressamente che la proposizione del ricorso al Tribunale sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, pertanto, si ritiene che gli effetti sospensivi perdurano ex lege sino al passaggio in giudicato della decisione che definirà la posizione dell'appellante. Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha statuito che l'effetto sospensivo cessa “alla fine dell'intero giudizio e quindi col passaggio in giudicato” (Cassazione, ord. n.18737/2017). Pertanto, detta questione preliminare è da ritenersi, comunque, assorbita dalla decisione nel merito dell'impugnazione.
4) Per quanto concerne il merito, il Collegio osserva che in primo luogo debba essere considerata l'eccezione di inammissibilità della domanda dell'appellante formulata dal appellato. CP_1
La presentazione dell'istanza alla di Ferrara a mezzo PEC in data 21/9/2018 per ottenere il CP_3
permesso di soggiorno sul territorio italiano è avvenuta dopo che il Tribunale di Bologna, Sezione II, nel giudizio R.G.n.2436/2017, con ordinanza in data 3/05/2018, aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale del Sig. . Parte_1
Appare pacifico, e peraltro non è contestato dall'appellante, che detta ordinanza del Tribunale di
Bologna non è stata impugnata e, quindi, era divenuta definitiva, come immediatamente eccepito dal nel giudizio di primo grado, con la conseguenza della accertata e dichiarata Controparte_1
insussistenza del diritto del Sig. ad ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale, ivi Pt_1
inclusa quella umanitaria.
Nel caso di specie, pertanto, si è perfezionato un duplice diniego, amministrativo prima e giurisdizionale poi, di qualsivoglia forma di protezione.
Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 5, comma 4, T.U.I., la richiesta di permesso di soggiorno deve essere sottoscritta personalmente dalla straniero e presentata alla Questura della provincia in cui egli intende soggiornare, con allegata la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti per ottenere il permesso di soggiorno.
pagina 4 di 6 L'istanza de qua, invece, è stata firmata da un soggetto diverso dal richiedente asilo e non è stata presentata tramite kit postale come previsto dagli artt. 5, 9 e 10 del Regolamento attuativo del D.Lgs.
n.286/1998 e la conseguente identificazione dell'interessato tramite rilievi foto-dattiloscopici.
Appare pertanto evidente che l'istanza in questione è stata presentata in maniera del tutto pretestuosa ed irrituale con il solo fine di rimettere in discussione le statuizioni dell'ordinanza del Tribunale di
Bologna, in palese elusione dei termini processuali previsti per l'impugnazione della medesima suddetta ordinanza.
L'odierno appellante, infatti, avrebbe dovuto proporre appello avverso detta ordinanza, e non presentare una nuova istanza strumentalmente volta a perseguire un esito diverso sulla sua richiesta di protezione internazionale, peraltro esponendo i medesimi fatti e circostanze che erano già stati oggetto della valutazione della Commissione Territoriale prima, e del Tribunale poi e che, in ragione del passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale di Bologna, non possono evidentemente essere rimessi di nuovo in discussione.
Solo nell'eventuale ipotesi che medio tempore si fossero verificati nuovi fatti rilevanti o che fossero emersi nuovi documenti rispetto a quelli oggetto del giudizio conclusosi con l'ordinanza del Tribunale divenuta definitiva sarebbe stato possibile proporre una nuova istanza per ottenere la protezione internazionale, ma sempre nel rispetto delle sue modalità di presentazione previste dalla normativa vigente, come in precedenza rappresentato.
In ragione di dette considerazioni, il Collegio ritiene che la domanda di annullamento del provvedimento di diniego della protezione internazionale assunto dalla competente Commissione
Territoriale sia da considerarsi inammissibile.
Pertanto, ritenuto assorbito ogni altro motivo di gravame proposto, si rigetta il presente appello.
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Protezione
Internazionale, in data 21/11/2021, nel procedimento N.R.G. 16177/2018;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
pagina 5 di 6 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2161/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CIPOLLA MASSIMO;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata
Protezione Internazionale, in data 21/11/2021, nel procedimento N.R.G. 16177/2018, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 22/10/2024, in modalità cartolare, con le seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante, come da atto introduttivo;
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, con atto del 3/03/2022, che ha chiesto il non accoglimento dell'appello. pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. , nato il [...] ad [...], nello stato di Edo State, in Nigeria, proponeva Parte_1
ricorso al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., avverso il provvedimento del Questore di Ferrara in data 26/09/2018 che aveva rigettato la sua domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari affermando che “le motivazioni riportate potrebbero essere rivolte in appello reclamando
l'ordinanza RG 2436/2017 resa dal Tribunale di Bologna il 3 maggio 2018”.
Lo stesso Sig. , in particolare, ha chiesto, in via principale, di annullare il provvedimento della Pt_1
Questura di Ferrara impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, quindi, di accertare e dichiarare il proprio diritto a godere delle protezioni per seri motivi di carattere umanitario ex artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, del D.Lgs. n.286/1998 e art. 32, comma 3, del D.Lgs.
n.25/2008, nella formulazione anteriforma intervenuta con D.L. n.113/2018; in subordine, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad un permesso di soggiorno in forza della diretta applicabilità del c.d. asilo costituzionale di cui all'art. 10, comma 3, Cost.; in estremo subordine, di accertare e dichiarare il proprio diritto a beneficiare della protezione c.d. speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, come novellato dal D.Lgs. n.113/2018,
In precedenza, il Sig. , al suo arrivo in Italia in data 25/9/2015 dopo un lungo viaggio, giunto Pt_1 all'hub di Bologna aveva presentato domanda di protezione internazionale.
In data 2/8/2016 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Ancona aveva effettuato l'audizione del Sig. e, all'esito del suo esame, la medesima Pt_1
Commissione, con provvedimento notificato in data 18/01/2017, aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.
Il Sig. , quindi, aveva proposto in data 16/02/2017 ricorso avverso il predetto provvedimento di Pt_1
rigetto innanzi al Tribunale di Bologna (R.G.n. 2436/2017).
All'esito del giudizio, il Tribunale di Bologna, Sezione II, ha emesso in data 3/5/2018 ordinanza di rigetto dell'impugnazione e, successivamente, il Sig. per il tramite dell'Avv. Massimo Cipolla, a Pt_1
mezzo PEC in data 21/9/2018, inviava istanza di autorizzazione al soggiorno ex art. 5, comma 6, del
D.Lgs. n.286/1998, art. 28 del DPR n.394/1999, art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, alla Questura di Ferrara – Ufficio Immigrazione, all'esito della quale, era emesso il sopra citato provvedimento questorile impugnato innanzi al Tribunale di Bologna.
Il si costituiva nel giudizio innanzi al Tribunale di Bologna chiedendo, in primo Controparte_1
luogo, di rigettare il ricorso de quo in quanto inammissibile e, comunque, nel merito infondato, e, per pagina 2 di 6 l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Ferrara, revocando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale di Bologna, quindi, all'esito del procedimento, con ordinanza in data 21/11/2021, dopo avere respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal convenuto, rigettava CP_1
nel merito lo stesso ricorso in quanto, anche in considerazione dei procedimenti penali a cui risultava essere stato sottoposto il richiedente asilo per detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, lo stesso non risultava adeguatamente integrato nel territorio italiano, né sussistevano all'esito di una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva in relazione al paese di origine i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in una della sue diverse declinazioni.
2) Il Sig. ha quindi proposto il presente appello avverso la predetta ordinanza deducendo Parte_1
che il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare la domanda di asilo internazionale ex art. 10, comma 3, Cost. e, comunque, che nel caso di specie vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria e, pertanto, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale e cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento del provvedimento n. Prot. Cat. A.12/2018-Imm., della Questura di Ferrara – Ufficio Immigrazione e dell'ordinanza resa in data 21 ottobre 2021 e comunicata in data 22 ottobre2021 del Tribunale di
Bologna, R.G. n. 16177/2018, per le ragioni dedotte nella parte motiva;
nel merito, in accoglimento dell'appello riformare integralmente la suddetta ordinanza del Tribunale di Bologna e riconoscere il diritto del sig. al rilascio del titolo di soggiorno per motivi Parte_1 umanitari, e art. 5, co. 6, D. Lgs. n. 286/1998, nella nuova definizione “casi speciali” ed introdotta con
l'art. 1, co. 9, del D.L. n. 113/2018; in subordine, riconoscere il diritto del sig. al rilascio del titolo di soggiorno per motivi di Parte_1
asilo costituzionale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Il si costituiva in giudizio con memoria nella quale reiterava l'eccezione di Controparte_1 inammissibilità della domanda e, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'appello e, quindi, concludeva chiedendo a questa Corte di “rigettare l'avverso ricorso in appello siccome infondato, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Bologna indicata in epigrafe e, per l'effetto, il provvedimento del Questore di Ferrara, revocando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
pagina 3 di 6 Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto, con atto di intervento in data 3/03/2022, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/10/2024, tenutasi in modalità cartolare, era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
3) Preliminarmente, questa Corte, esaminata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, ritiene che il caso che ci occupa è sottoposto alla disciplina dell'art. 19 del D.Lgs n.150/2011, che stabilisce espressamente che la proposizione del ricorso al Tribunale sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, pertanto, si ritiene che gli effetti sospensivi perdurano ex lege sino al passaggio in giudicato della decisione che definirà la posizione dell'appellante. Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha statuito che l'effetto sospensivo cessa “alla fine dell'intero giudizio e quindi col passaggio in giudicato” (Cassazione, ord. n.18737/2017). Pertanto, detta questione preliminare è da ritenersi, comunque, assorbita dalla decisione nel merito dell'impugnazione.
4) Per quanto concerne il merito, il Collegio osserva che in primo luogo debba essere considerata l'eccezione di inammissibilità della domanda dell'appellante formulata dal appellato. CP_1
La presentazione dell'istanza alla di Ferrara a mezzo PEC in data 21/9/2018 per ottenere il CP_3
permesso di soggiorno sul territorio italiano è avvenuta dopo che il Tribunale di Bologna, Sezione II, nel giudizio R.G.n.2436/2017, con ordinanza in data 3/05/2018, aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale del Sig. . Parte_1
Appare pacifico, e peraltro non è contestato dall'appellante, che detta ordinanza del Tribunale di
Bologna non è stata impugnata e, quindi, era divenuta definitiva, come immediatamente eccepito dal nel giudizio di primo grado, con la conseguenza della accertata e dichiarata Controparte_1
insussistenza del diritto del Sig. ad ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale, ivi Pt_1
inclusa quella umanitaria.
Nel caso di specie, pertanto, si è perfezionato un duplice diniego, amministrativo prima e giurisdizionale poi, di qualsivoglia forma di protezione.
Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 5, comma 4, T.U.I., la richiesta di permesso di soggiorno deve essere sottoscritta personalmente dalla straniero e presentata alla Questura della provincia in cui egli intende soggiornare, con allegata la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti per ottenere il permesso di soggiorno.
pagina 4 di 6 L'istanza de qua, invece, è stata firmata da un soggetto diverso dal richiedente asilo e non è stata presentata tramite kit postale come previsto dagli artt. 5, 9 e 10 del Regolamento attuativo del D.Lgs.
n.286/1998 e la conseguente identificazione dell'interessato tramite rilievi foto-dattiloscopici.
Appare pertanto evidente che l'istanza in questione è stata presentata in maniera del tutto pretestuosa ed irrituale con il solo fine di rimettere in discussione le statuizioni dell'ordinanza del Tribunale di
Bologna, in palese elusione dei termini processuali previsti per l'impugnazione della medesima suddetta ordinanza.
L'odierno appellante, infatti, avrebbe dovuto proporre appello avverso detta ordinanza, e non presentare una nuova istanza strumentalmente volta a perseguire un esito diverso sulla sua richiesta di protezione internazionale, peraltro esponendo i medesimi fatti e circostanze che erano già stati oggetto della valutazione della Commissione Territoriale prima, e del Tribunale poi e che, in ragione del passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale di Bologna, non possono evidentemente essere rimessi di nuovo in discussione.
Solo nell'eventuale ipotesi che medio tempore si fossero verificati nuovi fatti rilevanti o che fossero emersi nuovi documenti rispetto a quelli oggetto del giudizio conclusosi con l'ordinanza del Tribunale divenuta definitiva sarebbe stato possibile proporre una nuova istanza per ottenere la protezione internazionale, ma sempre nel rispetto delle sue modalità di presentazione previste dalla normativa vigente, come in precedenza rappresentato.
In ragione di dette considerazioni, il Collegio ritiene che la domanda di annullamento del provvedimento di diniego della protezione internazionale assunto dalla competente Commissione
Territoriale sia da considerarsi inammissibile.
Pertanto, ritenuto assorbito ogni altro motivo di gravame proposto, si rigetta il presente appello.
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Protezione
Internazionale, in data 21/11/2021, nel procedimento N.R.G. 16177/2018;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
pagina 5 di 6 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6