Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4359/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4359/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 località San Pancrazio di Russi (RA), via Torre n. 6, con il patrocinio dell'avv. PIERA CALANDRINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a NA, Via Corrado Ricci n. 29 e (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2 località San Pancrazio di Russi (RA), via Torre n. 6, con il patrocinio dell'avv. PIERA CALANDRINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a NA, Via Corrado Ricci n.29
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano congiuntamente come da note scritte depositate telematicamente il 27.01.2025. In data 21.11.2024 il BB Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17.10.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio Parte_2 presso l'abitazione familiare sita in località San Pancrazio di Russi (RA), via Torre n. 6, di proprietà esclusiva del sig. che, dalla predetta unione, era nato in data [...] il figlio Pt_2 [...] che la sig.ra presta attività lavorativa a tempo parziale alle dipendenze della società Per_1 Parte_1
Ifis Npl Servicing di NA con qualifica di impiegata bancaria e uno stipendio lordo annuale di 20.644,00 euro mentre il sig. lavora alle dipendenze di con qualifica di Pt_2 Controparte_1 impiegato chimico e uno stipendio lordo annuale di euro 65.838,00, e che la sig.ra è Parte_1 comproprietaria assieme alla madre di un monolocale ubicato a NA concesso in locazione a terzi per un canone lordo mensile di euro 400,00, da ella percepito al 50 %. Le parti davano quindi atto che la loro relazione da qualche tempo stava attraversando una crisi profonda tanto che avevano assunto concordemente la decisione di interrompere la loro convivenza e chiedevano pertanto al Tribunale di disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle seguenti condizioni:
“1. il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa principale presso la madre, in un immobile sito in Località San Pancrazio di Russi (RA) che quest'ultima acquisterà per adibirlo ad abitazione propria e del figlio, mentre il padre resterà a vivere nella casa familiare di sua esclusiva proprietà, ubicata nella medesima località di San Pancrazio. La IG.ra lascerà la casa familiare non appena avrà l'effettiva disponibilità dell'immobile che andrà ad acquistare;
Parte_1
2. entrambi i genitori si impegnano a farsi carico della cura, crescita ed educazione del figlio, nel rispetto delle esigenze, delle aspirazioni e delle inclinazioni del medesimo, secondo un progetto educativo concordato e coerente. I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi l'un l'altro tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa al figlio, impegnandosi a fargli rispettare gli impegni scolastici ed eventualmente sportivi e ricreativi che si svolgano nei giorni e nei tempi di permanenza presso ciascuno di loro. Essi si impegnano, altresì, a rispettare la privacy e la vita privata reciproca mantenendo un contegno vicendevolmente rispettoso, soprattutto in presenza del minore, assumendo altresì l'impegno a riconoscere pienamente il rispettivo ruolo genitoriale ed evitando ogni possibile interferenza nelle questioni inerenti il figlio da parte di eventuali loro rispettivi nuovi compagni/compagne. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori, ciascuno nei tempi in cui ha il figlio con sé. Viceversa, ogni decisione di carattere straordinario e di maggiore interesse per inerente in particolare il Per_1 percorso scolastico, l'educazione, la salute et cetera, dovrà essere assunta in pieno concerto tra i genitori.
3. Le parti concordano la seguente regolamentazione dei tempi di visita e permanenza del minore presso il padre, tenuto conto degli attuali rispettivi impegni ed orari lavorativi, nonché di quelli del figlio stesso.
➢ Durante la I^ e III^ settimana del mese (e quindi a settimane alterne), il padre terrà il figlio con sé:
- il lunedì dall'uscita di scuola sin dopo cena, riportandolo a casa dalla madre entro le ore 20,30 / 21.00;
- il mercoledì dalle ore 19.00 per la cena e il pernottamento, accompagnandolo a scuola il mattino seguente;
- durante il week-end, dal sabato ore 8.30/ 9.00 con pernottamento sino alla domenica sera dopo cena, riportandolo a casa dalla madre entro le ore 20,30 / 21.00.
➢ Nel corso della II^ e IV^ settimana, il padre terrà il figlio con sé:
pagina 2 di 5 - il martedì dall'uscita di scuola con pernottamento sino al mercoledì sera dopo cena, allorchè lo accompagnerà a casa dalla madre entro le ore 20.30/ 21.00;
- il venerdì dall'uscita di scuola sin dopo cena, riportandolo alla madre entro le ore 20,30 /21.00.
➢ Durante le vacanze natalizie: trascorrerà una settimana con l'uno e una settimana con l'altro genitore, alternando di anno in anno le principali Per_1 festività, salvo diverso accordo intervenuto di anno in anno tra le parti;
➢ Durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà tre giorni con l'uno e tre giorni con l'altro genitore, alternando di anno in anno le principali festività, salvo diverso accordo intervenuto di anno in anno tra le parti;
➢ Durante il periodo delle vacanze estive: trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore 15 giorni che potranno essere consecutivi allorquando l'età e lo stato psico- Per_1 emotivo del bambino lo consentano, o ripartiti in due periodi di una settimana ciascuno, o anche in periodi più brevi, da individuarsi di comune accordo tra i genitori sempre in base all'età e alle esigenze del figlio. Detti periodi dovranno essere di anno in anno previamente concordati tra i genitori;
tuttavia, poiché il sig. per il tipo Pt_2 di attività svolta nel settore agricolo è in grado di conoscere il periodo di ferie di cui potrà godere soltanto a ridosso delle stesse, la sig.ra osserverà massima elasticità nel determinare le proprie al fine di garantire il diritto del bambino a Parte_1 trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore.
4. Allorquando un genitore ha con sé il figlio per più giorni continuativi, egli dovrà fornire all'altro tutti i riferimenti relativi al luogo, struttura turistica, indirizzo e recapito telefonico, nonché comunicare gli eventuali spostamenti altrove, garantendo sempre e comunque il contatto e la comunicazione telefonica quotidiana tra il minore e l'altro genitore una volta al giorno. In ordine all'eventuale sopravvenuta e oggettiva impossibilità di un genitore al rispetto della regolamentazione e dei tempi da trascorrere con il figlio -da comunicarsi tempestivamente- l'altro, sempre in quanto possibile, si dovrà rendere disponibile a sostituirlo e tenerlo presso di sé; diversamente e se non vi sono familiari disponibili, si farà ricorso ad una baby-sitter1. Entrambe le parti si impegnano a riconoscere all'altro la possibilità di recuperare il tempo non goduto con il minore per causa indipendente dalla propria volontà, inserendo un giorno e/o pernotto in più distribuito nelle settimane successive sino a recupero completo. Anche al fine di garantire il mantenimento di rapporti significativi tra il minore e i membri delle rispettive famiglie di origine dei genitori, questi ultimi riconoscono il diritto a che (nei giorni e/o periodi di rispettiva competenza) possa restare con Per_1
i nonni e/o gli zii materni/paterni.
5. Il padre verserà alla madre -quale contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio - la somma mensile di Per_1 euro 550,00 (Eurocinquecentocinquanta#00) da versarsi in via anticipata entro il 1° giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in conformità agli Indici Istat, secondo le vigenti disposizioni di legge. Detto contributo verrà corrisposto a far data dal mese in cui la sig.ra e il figlio lasceranno la casa familiare, mediante bonifico sul conto corrente acceso Parte_1 presso Poste Italiane, co-intestato alla IG.ra e alla di lei madre, IG.ra , di cui si indica il Parte_1 Parte_3 relativo codice Iban: [...].
6. Le parti concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito al 50% da ciascuna di esse a far data dal mese di gennaio 2025;
7. il mantenimento straordinario del minore graverà su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del Protocollo attualmente in uso al Tribunale di NA (integralmente riportato nella nota a piè pagina2), che le parti dichiarano di ben conoscere;
8. i genitori si autorizzano reciprocamente a recarsi all'Estero anche in compagnia del figlio per trascorrere con il medesimo periodi limitati di tempo a scopo di vacanza e, pertanto, si impegnano sin d'ora a recarsi presso la Questura al fine di ottenere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e quant'altro si rendesse necessario a tal fine. 8) Compensi professionali e spese del presente procedimento compensate”. Con decreto emesso in data 25.10.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 06.02.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al BB Ministero presso la Procura di NA per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 21.11.2024 il BB Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 27.01.2025, le parti confermavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle Per_1 condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore in Per_1 quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse del minore, come disciplinato dalle norme positive. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
A) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale e giustificativa da parte dell'altro, entro il 10°giorno del mese successivo:
- Spese scolastiche: tasse, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, trasporto pubblico da e per la scuola;
-Spese parascolastiche: pre-scuola e dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e idonei;
-Spese mediche sanitarie: tickets sanitari, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico. B) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
- Spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
-Spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
-Spese mediche sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
-Spese ludiche, sportive e artistiche: vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail, SMS o via whats-app), dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso sempre per iscritto entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. pagina 4 di 5 Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del BB , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_4 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in NA, nella Camera di Consiglio del 10.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (cfr. Protocollo spese straordinarie in uso al Tribunale di NA) 2 Protocollo spese straordinarie figli: pagina 3 di 5