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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 ricorrente e con l'avv. FORMICHINI LAURA Controparte_2
OVERMARINE con l'avv. Vitiello Gianpaolo CP_3
con il patrocinio degli avv.ti GUERRA SANDRO, BANDINELLI Controparte_4
TT e ZE LI DR ST
con l'avv. GIAMPAOLO VITIELLO Controparte_5 terzo chiamato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ L' agiva in giudizio in regresso in relazione all'infortunio occorso al lavoratore , Parte_1 rappresentando quanto segue: che il sig. si trovava nella sua qualità di dipendente della presso i Parte_1 Controparte_4 capannoni della società RM Group spa per effettuare lavori di saldatura di una sella allo scafo quando, improvvisamente, cadeva a terra dall'alto; la RM aveva appaltato i lavori di rifinitura dello scafo alla società di Controparte_2 CP_2
[... e quest'ultima aveva a sua volta subappaltato le lavorazioni alla Controparte_4
Pertanto, con ricorso del 22.02.2022 l' , ritenendo la sussistenza di violazione della normativa CP_1
1 antinfortunistica da parte del committente, dell'appaltante e del subappaltante, conveniva in giudizio la unitamente alla e alla Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
per sentirle condannare, in solido tra loro, a rimborsare a titolo di indennità temporanea assoluta al
[...] lavoro, danno biologico permanente e danno patrimoniale permanente da incapacità lavorativa generica e incapacità lavorativa specifica, nonché spese mediche di cui in narrativa, il costo dell'infortunio di cui è causa, pari a €. 481.928,21, (importo poi aggiornato alla data del settembre 2025) oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
Veniva fissata prima udienza per la comparizione delle parti;
si costituiva la contestando le CP_4 domande avversarie e chiedendone l'integrale reiezione, facendo istanza di chiamata di terzo, per essere tenuta indenne dagli esiti del giudizio dalla propria assicurazione . Controparte_5
In data 26.05.2021 si costituivano in giudizio e RM, mentre la Controparte_2 Controparte_5
, a seguito di chiamata di terzo, si costituiva in data 8.11.2021.
[...]
La causa veniva istruita con esame dei testimoni e ctu e all'esito di trattazione cartolare, previo scambio di note scritte, veniva decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato nei limiti della parte motiva.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° CP_ L'infortunio oggetto dell'azione di regresso da parte dell' avveniva all'interno di un capannone di proprietà della ditta sito in Pisa dove era in atto la costruzione di uno scafo in acciaio AH 36 per CP_8 conto di da parte della ditta MA NS di alla quale RM Controparte_6 CP_2 aveva affidato l'appalto per la costruzione e fornitura del suddetto scafo. L'impresa MA NS di aveva subappaltato la lavorazione indicata come montaggio sella per trasporto scafo alla ditta CP_2
Controparte_4
E' emerso che il giorno 21.07.16, alle ore 9 e 30 circa, il sig. , dipendente della Parte_1 [...]
si trovava presso la in via della Darsena Pisana, 10, Pisa, all'interno del CP_4 Controparte_9 capannone denominato in piedi sopra un “impalcato” alto circa due metri da terra per effettuare CP_8 lavori di saldatura di una sella allo scafo dell'imbarcazione in costruzione denominata M/Y “Mangusta 42
Oceano”, quando improvvisamente cadeva a terra. La aveva appaltato i lavori di Controparte_6
Contr rifinitura dello scafo in questione alla e la aveva a Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 sua volta subappaltato le lavorazioni di montaggio selle alla Controparte_4
Il lavoro di saldatura della sella era necessario per poter posizionare lo scafo su carrelli su gomma e poterlo così spostare per trainarlo in un altro capannone sito in località Navicelli;
il responsabile del cantiere era il sig. , dipendente della che quella stessa mattina aveva dato l'incarico CP_10 Controparte_2 alla squadra composta dagli operai e , dipendenti della Naval Parte_1 Controparte_11
2 Prestige, di fissare allo scafo una sella sul lato sinistro di prua. Per raggiungere il luogo in elevazione dove operare, era stato realizzato un ponteggio costituito da una sola campata, di altezza di circa 2 metri e privo di parapetti superiori che era stato accostato allo scafo e il dapprima saldava allo scafo due golfari Pt_1
e una staffa provvisoria che sarebbero serviti per l'accostamento della sella, successivamente con un gesso tracciava sullo scafo un segno indicante l'altezza inferiore di fissaggio della sella. Durante l'operazione la sella veniva imbracata e sollevata utilizzando sia l'autogru OC di proprietà della ditta
[...]
condotta dal gruista , che la imbracava dal lato esterno, sia la gru a ponte CP_2 Persona_1 scorrevole che agganciava la sella lato scafo, facendo passare una catena assicurata al gancio del carroponte attraverso l'occhio di cubia dell'ancora di prua sinistra durante le operazione di sollevamento della sella, raggiunta all'incirca l'altezza di installazione, con la parte inferiore della sella a circa 2,5 metri dal suolo, questa veniva accostata con gli apparecchi di sollevamento il più vicino possibile allo scafo con le travi inferiori che si trovavano ad una distanza di circa 45-50 cm dallo scafo. Data la posizione obbligata dell'imbracatura del carroponte e l'ingombro superiore dello scafo, la sella si trovava inevitabilmente, nel suo punto di equilibrio stabile, avanzata, lato prua, per circa 60 cm rispetto al punto di fissaggio;
in sostanza le travi inferiori della sella sarebbero dovute essere avvicinate allo scafo per circa 40-45 cm e spostate all'indietro per circa 60 cm. Venivano utilizzati due paranchi a mano (di proprietà della Controparte_4 per accostare la sella e spostarla verso poppa;
il che si trovava sul soppalco, procedeva ad Pt_1 effettuare una prima saldatura, poco dopo un paranco cedeva e la sella tendeva a tornare nella posizione iniziale;
si innescava così un movimento oscillatorio come un pendolo attorno alla posizione di equilibrio e la componente tangenziale - peraltro elevata a causa della massa non affatto trascurabile della sella - esercitava una spinta sul che si trovava nell'esiguo spazio del piano di ponteggio lato prua, di Pt_1 modo che la spinta proiettava il al di fuori del ponteggio privo di parapetto facendolo precipitare Pt_1 dal lato prua del ponteggio, da un'altezza di 1,94 metri urtando violentemente il volto contro la parte superiore dello stabilizzatore sinistro dell'autogru, finendo a terra tra detto stabilizzatore e lo scafo.
Contrariamente a quanto affermato dalle società ST l'operazione che il e si Pt_1 CP_11 accingevano a compiere la mattina del 21.7.16 non era né semplice né routinaria. Sul punto si richiamano di seguito le dichiarazioni rese in udienza da “Le lavorazioni erano svolte all'interno del cantiere di CP_11
Pisa della ed il giorno dell'infortunio era presente il Sig. responsabile della Mc- CP_12 CP_10
NS. Ricordo che il era passato la mattina per darci le indicazioni. L'operazione che CP_10 stavamo eseguendo la mattina dell'infortunio l'avevamo fatta probabilmente un'altra volta, e consisteva nell'attacco della sella allo scafo della nave M/Y Oceano 42, che io ricordi forse l'avevamo fatta un'altra volta probabilmente sempre io ed il Avevamo già montato la sella sul lato destro, sempre quel Pt_1 giorno e ci accingevamo a montarla sul lato sinistro. ADR. dell'Avv. Formichini: confermo che la suddetta operazione l'avevamo fatta al più un'altra volta, almeno nella nostra carriera lavorativa, mia e del Pt_1
3 E preciso che per quanto io ne sappia quel tipo di operazione veniva richiesta solo dalla RM.
L'operazione di montaggio della sella allo scafo richiedeva un preliminare lavoro di carpenteria per l'adeguamento della sella allo scafo, anche se la sella è specifica, va risistemata in relazione al tipo di scafo……………….Il ponteggio sarà stato circa un metro e ottanta, comunque sotto i due metri, non ricordo di preciso. Mi pare di ricordare che il ponteggio avesse il parapetto ma non posso essere preciso perchè non lo abbiamo fatto noi.”
Dall'istruttoria è emerso altresì che “Il responsabile della era , si occupava di CP_2 CP_10 dare istruzioni su come svolgere il lavoro;
per la abbiamo accertato che non era stato CP_4 nominato un preposto e l'infortunato e il non avevano alcuna nomina e non erano figure di Per_2 coordinamento. Abbiamo proceduto a fare richiesta documentale a tutte le società presenti sul cantiere e dall'analisi degli stessi non è risultata alcuna procedura prestabilita relativa all'operazione in corso durante l'infortunio al Abbiamo accertato che l'imbarcazione doveva essere di lì spostata da RM Pt_1 in altro capannone, e che la sella che stava montando il doveva essere adattata all'imbarcazione Pt_1
MY Mangusta 42 perché era stata precedentemente utilizzata per altra imbarcazione. Confermo che l'operazione posta in essere non rientrava tra quelle inserite e valutate nel DVR di e in tutti i CP_4 documenti presentati dalle altre società non si trovava quel tipo di lavorazione fatta in quelle modalità.
Confermo che per il ponteggio adoperato non risultava essere stato predisposto il PIMUS (ovvero Piano di
Montaggio, Uso e Smontaggio). Adr. dell'avv. Vitiello: confermo che il ponteggio aveva un'altezza inferiore ai due metri." (dichiarazioni rese dall'Ispettore intervenuto . Tes_1
E' altresì emerso che la aveva subappaltato le lavorazioni di montaggio della sella alla Controparte_2 restige senza dare comunicazione preventiva ed ottenere la relativa autorizzazione da RM. CP_4
La suddetta circostanza trova conferma nella documentazione prodotta e nelle dichiarazioni del ctp di
“ho redatto all'uopo una relazione in atti doc. 3 della memoria. Confermo il contenuto CP_13 della relazione. C'era stato un appalto dalla RM alla anche per effettuare il suddetto CP_2 scafo;
l'operazione indicata al cap. 16 era l'ultima di quella fase. L'area dove è avvenuto l'infortunio era del gruppo RM data in uso con un contratto alla che era responsabile del cantiere dove si CP_2 stavano svolgendo i lavori. L'appalto era stato dato in via esclusiva. Il mio studio è anche consulente delle
RM, non mi risultava che la avesse chiesto di poter subappaltare il lavoro Controparte_2 indicato né era stata data comunicazione in tal senso alla Adr del Giudice: nel contratto tra la CP_14
RM e la era vietato il subappalto del lavoro a meno che non ci fosse stata CP_2
l'autorizzazione. Dopo l'infortunio chiese l'autorizzazione a subappaltare lo specifico lavoro di CP_2 sistemazione della sella che serve per il trasporto dello scafo alla con una email. Per quel che CP_4 ricordo la prima sella era stata già montata credo proprio dalla comunque è tutto indicato Controparte_2 nella relazione. "
4 Il teste per quanto di utile riferiva che “che la costruzione dello scafo era stata appaltata dalla Tes_2
RM alla società in via;
confermo che la
Controparte_7 Parte_2 [...] lavorava presso il capannone sito in via Della Darsena Pisana 10 in Pisa, del quale aveva l'uso CP_2 esclusivo;
confermo che le chiavi del cantiere sito in via Della Darsena Pisana 10 in Pisa venivano consegnate a i cui dipendenti aprivano e chiudevano il capannone quando dovevano
Controparte_7 entrare a lavorare, altresì gestendo in autonomia i macchinari e le aperture e chiusure del capannone stesso;
confermo che operava in autonomia organizzativa e dirigenziale, con un proprio
Controparte_7 coordinatore dei lavori ed una propria struttura operativa, oltre che con le proprie attrezzature;
confermo che coordinava i lavori di cui al contratto di appalto fra RM e il capo cantiere
Controparte_7 della stessa signor per noi il coordinatore era il sig. dal punto di
Controparte_7 CP_10 CP_10 vista della costruzione dello scafo. Quando noi chiedevamo riscontri sul manufatto ci rapportavamo con lui che sapeva dirci le necessità di materiali e lo stato dei lavori. Noi non entravamo nel merito della gestione del sito del cantiere. All'interno del capannone alla costruzione della nave M/Y Oceano 42/02 di cui al contratto di appalto tra RM e come dipendenti titolati della RM eravamo
Controparte_7 solo io e l'ing. come detto non entravamo nel merito della costruzione dello scafo.” Controparte_15
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste . CP_15
E' emersa la particolarità dell'operazione che i due operai stavano svolgendo, in una situazione di pressione utilizzando un ponteggio privo di parapetti, in condizioni di difficile movimentazione;
pertanto a prescindere dall'esistenza di un obbligo specifico di prevedere ponteggi con parapetti solo quando si superano i 2 mt, vige tuttavia il dovere generale dell'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori. L'operazione che i lavoratori stavano svolgendo non era prevista nel dvr come accertato dagli ispettori intervenuti i quali hanno confermato che il piano di lavoro era particolarmente ristretto e in uno con l'assenza di parapetti ha determinato la caduta del Pt_1
L'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benchè da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva dell'azione di regresso esercitata dall' nei confronti di un committente di lavori edili, al CP_1 quale aveva ritenuto non estensibile la responsabilità civile per l'infortunio mortale sul lavoro di cui era stato vittima un dipendente dell'appaltatore, caduto da un ponteggio di proprietà di quest'ultimo, atteso che non era risultata alcuna ingerenza del committente in tale attività, tanto meno con riferimento alle misure di sicurezza o di vigilanza). (Cass. 11311/2017 e succ. n. 375/23).
5 Nel caso di specie né né hanno fornito la prova di aver adottato tutte le Controparte_2 CP_4 misure necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento lesivo limitandosi ad affermare che si trattava di un'operazione di routine e che non vi era l'obbligo di utilizzo di ponteggi con parapetti.
Diversamente è evidente che l'operazione posta in essere dal era particolare per le condizioni e Pt_1 modalità di svolgimento e non fu data ai lavoratori alcune alcuna indicazione specifica operativa, specifiche su come effettuare il suddetto lavoro non certo di routine.
Come correttamente osservato dalla parte ricorrente in qualità di datore di lavoro del sig. Controparte_4
è responsabile oltre che ai sensi dell'art 2087 c.c., anche ai sensi dell'art. 28 del Parte_1
D.legsl.38/20008 (a valutazione dei rischi), dell'art. 71 comma 1 (obbligo di mettere a disposizione attrezzature idonee) e comma 2 D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi connessi alle attrezzature, compreso quelli da interferenze), nonché per aver violato la norma cautelare di cui al punto n.
1.7.3 dell'allegato IV del
D-Legsl 81/2008 “le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 2.00”. Quindi solo i piani di caricamento sono esclusi da tale norma, ed il ponteggio da cui è caduto il non era un piano di caricamento. Ad ogni modo tale cautela, a prescindere dalla sussistenza di Pt_1 una norme specifica che lo imponesse, era necessaria considerato il ristretto piano di lavoro ove si trovava il le modalità di svolgimento dell'attività. Pt_1
La è responsabile ai sensi dell'art. 26 comma 1 e comma 2 D. Lgs. 81/2008 per culpa in Controparte_2 eligendo per aver scelto una ditta che nel proprio DVR non prevedeva l'analisi dei rischi della specifica attività che doveva essere effettuata, conseguentemente, in mancanza di una procedura specifica di lavoro, la non ha cooperato nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul Controparte_2 lavoro, che riguardavano l'attività lavorativa oggetto del subappalto, avendo altresì provveduto a subappaltare il lavoro senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dalla committente.
Diversamente, la domanda di regresso non può trovare accoglimento nei confronti della RM, nel caso di specie non può sottacersi che quest'ultima abbia negato di essere a conoscenza del subappalto affidato alla , non avendolo pertanto mai autorizzato prima dell'infortunio. Parte_3
L'art. 1656 c.c. stabilisce un espresso divieto di subappalto in assenza dell'autorizzazione del committente.
La norma risponde evidentemente alla ratio di tutelare il cd. intuitus personae, ossia l'affidamento nelle specifiche capacità/conoscenze/competenze del soggetto che deve eseguire i lavori.
Nella fattispecie concreta alla società committente non pare potersi ascrivere un omesso controllo o un'omessa formazione, sia per l'affidamento nel corretto adempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, sia per il fatto che il lavoratore non risulta tra i soggetti autorizzati a permanere all'interno dei locali aziendali trattandosi di dipendenti della . CP_4
6 Ne discende il rigetto della pretesa nei confronti della nominata convenuta RM, il cui CP_1 responsabile risulta essere stato già assolto in sede penale.
Come anticipato, e devono essere invece condannati al pagamento di Controparte_2 Parte_3 quanto ha corrisposto per l'infortunio del nei limiti, tuttavia, di quanto accertato dalla CP_1 Pt_1 disposta consulenza medica che ha ridotto a 365 giorni la durata dell'invalidità temporanea calcolata da CP_
e ha ritenuto il danno biologico nella misura del 43% a fronte del 49% riconosciuto da CP_1
CP_ Con note del 22.10.25 l' produceva attestazione del costo infortunio aggiornata alla data del 5 settembre 2025 per l'importo complessivo di €. 613.317,91, tuttavia nella medesima memoria preso atto delle conclusioni del ctu, all'esito della quale il CTU - Dott. - ha accertato a carico del sig. Per_3 un periodo di inabilità temporanea lavorativa specifica assoluta di giorni 365, una invalidità Pt_1 permanente quantificata nella percentuale del 43% come danno biologico, congrue le spese mediche CP_ sostenute da produceva un conteggio alternativo quantificando il costo complessivo in € 492.615,24.
Il suddetto conteggio si intende qui richiamato essendo conforme ai criteri di calcolo risultanti dall'applicazione delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano (anno 2024),considerata una riduzione della capacità lavorativa del 30% anche in considerazione della documentazione dei redditi del Pt_1 prodotta dall'ente.
Si ricorda che nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità CP_ dell'indennità corrisposta da al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (Cass. 1841/2015).
E tale orientamento è stato più di recente ribadito da Cass., sez. lav. 10.5.2024, n. 12783, nonché da Cass.
n. 26931/2023, la quale aveva specificato che la prova che le erogazioni assicurative, di cui l' chiede CP_16 il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico delle parti e della Controparte_2 CP_4 terza chiamata nei limiti di quanto previsto nella polizza assicurativa e sono liquidate Controparte_5 come da dispositivo avendo riguardo al relativo scaglione di valore. A carico delle medesime sono poste le spese di ctu liquidate come da separato decreto. CP_ Viceversa vengono poste a carico di le spese in ordine alla domanda avanzata nei confronti di
Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
7 - accoglie il ricorso nei limiti della parte motiva e condanna Parte_4 in solido con e in garanzia di quest'ultima la nei limiti Controparte_4 Controparte_5 della polizza n. 197B9983 del 7.8.15 a corrispondere a in regresso la somma di euro CP_1
492.615,24 oltre ulteriori interesse e rivalutazioni maturati;
- rigetta la domanda di regresso avanzata nei confronti di Controparte_6
CP_
- condanna alle spese di lite nei confronti di che si liquidano in euro 9458,00 Controparte_6 oltre iva e spese generali
- condanna in solido con e in garanzia di Parte_4 Controparte_4 quest'ultima la nei limiti della polizza n. 197B9983 del 7.8.15 a Controparte_5 corrispondere a le spese di lite che si liquidano in euro 25.134, 40 oltre oneri generali;
CP_1
- condanna in solido con e in garanzia di Parte_4 Controparte_4 quest'ultima la al pagamento delle spese di ctu liquidate come da separato Controparte_5 decreto.
Lucca, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 ricorrente e con l'avv. FORMICHINI LAURA Controparte_2
OVERMARINE con l'avv. Vitiello Gianpaolo CP_3
con il patrocinio degli avv.ti GUERRA SANDRO, BANDINELLI Controparte_4
TT e ZE LI DR ST
con l'avv. GIAMPAOLO VITIELLO Controparte_5 terzo chiamato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ L' agiva in giudizio in regresso in relazione all'infortunio occorso al lavoratore , Parte_1 rappresentando quanto segue: che il sig. si trovava nella sua qualità di dipendente della presso i Parte_1 Controparte_4 capannoni della società RM Group spa per effettuare lavori di saldatura di una sella allo scafo quando, improvvisamente, cadeva a terra dall'alto; la RM aveva appaltato i lavori di rifinitura dello scafo alla società di Controparte_2 CP_2
[... e quest'ultima aveva a sua volta subappaltato le lavorazioni alla Controparte_4
Pertanto, con ricorso del 22.02.2022 l' , ritenendo la sussistenza di violazione della normativa CP_1
1 antinfortunistica da parte del committente, dell'appaltante e del subappaltante, conveniva in giudizio la unitamente alla e alla Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
per sentirle condannare, in solido tra loro, a rimborsare a titolo di indennità temporanea assoluta al
[...] lavoro, danno biologico permanente e danno patrimoniale permanente da incapacità lavorativa generica e incapacità lavorativa specifica, nonché spese mediche di cui in narrativa, il costo dell'infortunio di cui è causa, pari a €. 481.928,21, (importo poi aggiornato alla data del settembre 2025) oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
Veniva fissata prima udienza per la comparizione delle parti;
si costituiva la contestando le CP_4 domande avversarie e chiedendone l'integrale reiezione, facendo istanza di chiamata di terzo, per essere tenuta indenne dagli esiti del giudizio dalla propria assicurazione . Controparte_5
In data 26.05.2021 si costituivano in giudizio e RM, mentre la Controparte_2 Controparte_5
, a seguito di chiamata di terzo, si costituiva in data 8.11.2021.
[...]
La causa veniva istruita con esame dei testimoni e ctu e all'esito di trattazione cartolare, previo scambio di note scritte, veniva decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato nei limiti della parte motiva.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° CP_ L'infortunio oggetto dell'azione di regresso da parte dell' avveniva all'interno di un capannone di proprietà della ditta sito in Pisa dove era in atto la costruzione di uno scafo in acciaio AH 36 per CP_8 conto di da parte della ditta MA NS di alla quale RM Controparte_6 CP_2 aveva affidato l'appalto per la costruzione e fornitura del suddetto scafo. L'impresa MA NS di aveva subappaltato la lavorazione indicata come montaggio sella per trasporto scafo alla ditta CP_2
Controparte_4
E' emerso che il giorno 21.07.16, alle ore 9 e 30 circa, il sig. , dipendente della Parte_1 [...]
si trovava presso la in via della Darsena Pisana, 10, Pisa, all'interno del CP_4 Controparte_9 capannone denominato in piedi sopra un “impalcato” alto circa due metri da terra per effettuare CP_8 lavori di saldatura di una sella allo scafo dell'imbarcazione in costruzione denominata M/Y “Mangusta 42
Oceano”, quando improvvisamente cadeva a terra. La aveva appaltato i lavori di Controparte_6
Contr rifinitura dello scafo in questione alla e la aveva a Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 sua volta subappaltato le lavorazioni di montaggio selle alla Controparte_4
Il lavoro di saldatura della sella era necessario per poter posizionare lo scafo su carrelli su gomma e poterlo così spostare per trainarlo in un altro capannone sito in località Navicelli;
il responsabile del cantiere era il sig. , dipendente della che quella stessa mattina aveva dato l'incarico CP_10 Controparte_2 alla squadra composta dagli operai e , dipendenti della Naval Parte_1 Controparte_11
2 Prestige, di fissare allo scafo una sella sul lato sinistro di prua. Per raggiungere il luogo in elevazione dove operare, era stato realizzato un ponteggio costituito da una sola campata, di altezza di circa 2 metri e privo di parapetti superiori che era stato accostato allo scafo e il dapprima saldava allo scafo due golfari Pt_1
e una staffa provvisoria che sarebbero serviti per l'accostamento della sella, successivamente con un gesso tracciava sullo scafo un segno indicante l'altezza inferiore di fissaggio della sella. Durante l'operazione la sella veniva imbracata e sollevata utilizzando sia l'autogru OC di proprietà della ditta
[...]
condotta dal gruista , che la imbracava dal lato esterno, sia la gru a ponte CP_2 Persona_1 scorrevole che agganciava la sella lato scafo, facendo passare una catena assicurata al gancio del carroponte attraverso l'occhio di cubia dell'ancora di prua sinistra durante le operazione di sollevamento della sella, raggiunta all'incirca l'altezza di installazione, con la parte inferiore della sella a circa 2,5 metri dal suolo, questa veniva accostata con gli apparecchi di sollevamento il più vicino possibile allo scafo con le travi inferiori che si trovavano ad una distanza di circa 45-50 cm dallo scafo. Data la posizione obbligata dell'imbracatura del carroponte e l'ingombro superiore dello scafo, la sella si trovava inevitabilmente, nel suo punto di equilibrio stabile, avanzata, lato prua, per circa 60 cm rispetto al punto di fissaggio;
in sostanza le travi inferiori della sella sarebbero dovute essere avvicinate allo scafo per circa 40-45 cm e spostate all'indietro per circa 60 cm. Venivano utilizzati due paranchi a mano (di proprietà della Controparte_4 per accostare la sella e spostarla verso poppa;
il che si trovava sul soppalco, procedeva ad Pt_1 effettuare una prima saldatura, poco dopo un paranco cedeva e la sella tendeva a tornare nella posizione iniziale;
si innescava così un movimento oscillatorio come un pendolo attorno alla posizione di equilibrio e la componente tangenziale - peraltro elevata a causa della massa non affatto trascurabile della sella - esercitava una spinta sul che si trovava nell'esiguo spazio del piano di ponteggio lato prua, di Pt_1 modo che la spinta proiettava il al di fuori del ponteggio privo di parapetto facendolo precipitare Pt_1 dal lato prua del ponteggio, da un'altezza di 1,94 metri urtando violentemente il volto contro la parte superiore dello stabilizzatore sinistro dell'autogru, finendo a terra tra detto stabilizzatore e lo scafo.
Contrariamente a quanto affermato dalle società ST l'operazione che il e si Pt_1 CP_11 accingevano a compiere la mattina del 21.7.16 non era né semplice né routinaria. Sul punto si richiamano di seguito le dichiarazioni rese in udienza da “Le lavorazioni erano svolte all'interno del cantiere di CP_11
Pisa della ed il giorno dell'infortunio era presente il Sig. responsabile della Mc- CP_12 CP_10
NS. Ricordo che il era passato la mattina per darci le indicazioni. L'operazione che CP_10 stavamo eseguendo la mattina dell'infortunio l'avevamo fatta probabilmente un'altra volta, e consisteva nell'attacco della sella allo scafo della nave M/Y Oceano 42, che io ricordi forse l'avevamo fatta un'altra volta probabilmente sempre io ed il Avevamo già montato la sella sul lato destro, sempre quel Pt_1 giorno e ci accingevamo a montarla sul lato sinistro. ADR. dell'Avv. Formichini: confermo che la suddetta operazione l'avevamo fatta al più un'altra volta, almeno nella nostra carriera lavorativa, mia e del Pt_1
3 E preciso che per quanto io ne sappia quel tipo di operazione veniva richiesta solo dalla RM.
L'operazione di montaggio della sella allo scafo richiedeva un preliminare lavoro di carpenteria per l'adeguamento della sella allo scafo, anche se la sella è specifica, va risistemata in relazione al tipo di scafo……………….Il ponteggio sarà stato circa un metro e ottanta, comunque sotto i due metri, non ricordo di preciso. Mi pare di ricordare che il ponteggio avesse il parapetto ma non posso essere preciso perchè non lo abbiamo fatto noi.”
Dall'istruttoria è emerso altresì che “Il responsabile della era , si occupava di CP_2 CP_10 dare istruzioni su come svolgere il lavoro;
per la abbiamo accertato che non era stato CP_4 nominato un preposto e l'infortunato e il non avevano alcuna nomina e non erano figure di Per_2 coordinamento. Abbiamo proceduto a fare richiesta documentale a tutte le società presenti sul cantiere e dall'analisi degli stessi non è risultata alcuna procedura prestabilita relativa all'operazione in corso durante l'infortunio al Abbiamo accertato che l'imbarcazione doveva essere di lì spostata da RM Pt_1 in altro capannone, e che la sella che stava montando il doveva essere adattata all'imbarcazione Pt_1
MY Mangusta 42 perché era stata precedentemente utilizzata per altra imbarcazione. Confermo che l'operazione posta in essere non rientrava tra quelle inserite e valutate nel DVR di e in tutti i CP_4 documenti presentati dalle altre società non si trovava quel tipo di lavorazione fatta in quelle modalità.
Confermo che per il ponteggio adoperato non risultava essere stato predisposto il PIMUS (ovvero Piano di
Montaggio, Uso e Smontaggio). Adr. dell'avv. Vitiello: confermo che il ponteggio aveva un'altezza inferiore ai due metri." (dichiarazioni rese dall'Ispettore intervenuto . Tes_1
E' altresì emerso che la aveva subappaltato le lavorazioni di montaggio della sella alla Controparte_2 restige senza dare comunicazione preventiva ed ottenere la relativa autorizzazione da RM. CP_4
La suddetta circostanza trova conferma nella documentazione prodotta e nelle dichiarazioni del ctp di
“ho redatto all'uopo una relazione in atti doc. 3 della memoria. Confermo il contenuto CP_13 della relazione. C'era stato un appalto dalla RM alla anche per effettuare il suddetto CP_2 scafo;
l'operazione indicata al cap. 16 era l'ultima di quella fase. L'area dove è avvenuto l'infortunio era del gruppo RM data in uso con un contratto alla che era responsabile del cantiere dove si CP_2 stavano svolgendo i lavori. L'appalto era stato dato in via esclusiva. Il mio studio è anche consulente delle
RM, non mi risultava che la avesse chiesto di poter subappaltare il lavoro Controparte_2 indicato né era stata data comunicazione in tal senso alla Adr del Giudice: nel contratto tra la CP_14
RM e la era vietato il subappalto del lavoro a meno che non ci fosse stata CP_2
l'autorizzazione. Dopo l'infortunio chiese l'autorizzazione a subappaltare lo specifico lavoro di CP_2 sistemazione della sella che serve per il trasporto dello scafo alla con una email. Per quel che CP_4 ricordo la prima sella era stata già montata credo proprio dalla comunque è tutto indicato Controparte_2 nella relazione. "
4 Il teste per quanto di utile riferiva che “che la costruzione dello scafo era stata appaltata dalla Tes_2
RM alla società in via;
confermo che la
Controparte_7 Parte_2 [...] lavorava presso il capannone sito in via Della Darsena Pisana 10 in Pisa, del quale aveva l'uso CP_2 esclusivo;
confermo che le chiavi del cantiere sito in via Della Darsena Pisana 10 in Pisa venivano consegnate a i cui dipendenti aprivano e chiudevano il capannone quando dovevano
Controparte_7 entrare a lavorare, altresì gestendo in autonomia i macchinari e le aperture e chiusure del capannone stesso;
confermo che operava in autonomia organizzativa e dirigenziale, con un proprio
Controparte_7 coordinatore dei lavori ed una propria struttura operativa, oltre che con le proprie attrezzature;
confermo che coordinava i lavori di cui al contratto di appalto fra RM e il capo cantiere
Controparte_7 della stessa signor per noi il coordinatore era il sig. dal punto di
Controparte_7 CP_10 CP_10 vista della costruzione dello scafo. Quando noi chiedevamo riscontri sul manufatto ci rapportavamo con lui che sapeva dirci le necessità di materiali e lo stato dei lavori. Noi non entravamo nel merito della gestione del sito del cantiere. All'interno del capannone alla costruzione della nave M/Y Oceano 42/02 di cui al contratto di appalto tra RM e come dipendenti titolati della RM eravamo
Controparte_7 solo io e l'ing. come detto non entravamo nel merito della costruzione dello scafo.” Controparte_15
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste . CP_15
E' emersa la particolarità dell'operazione che i due operai stavano svolgendo, in una situazione di pressione utilizzando un ponteggio privo di parapetti, in condizioni di difficile movimentazione;
pertanto a prescindere dall'esistenza di un obbligo specifico di prevedere ponteggi con parapetti solo quando si superano i 2 mt, vige tuttavia il dovere generale dell'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori. L'operazione che i lavoratori stavano svolgendo non era prevista nel dvr come accertato dagli ispettori intervenuti i quali hanno confermato che il piano di lavoro era particolarmente ristretto e in uno con l'assenza di parapetti ha determinato la caduta del Pt_1
L'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benchè da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva dell'azione di regresso esercitata dall' nei confronti di un committente di lavori edili, al CP_1 quale aveva ritenuto non estensibile la responsabilità civile per l'infortunio mortale sul lavoro di cui era stato vittima un dipendente dell'appaltatore, caduto da un ponteggio di proprietà di quest'ultimo, atteso che non era risultata alcuna ingerenza del committente in tale attività, tanto meno con riferimento alle misure di sicurezza o di vigilanza). (Cass. 11311/2017 e succ. n. 375/23).
5 Nel caso di specie né né hanno fornito la prova di aver adottato tutte le Controparte_2 CP_4 misure necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento lesivo limitandosi ad affermare che si trattava di un'operazione di routine e che non vi era l'obbligo di utilizzo di ponteggi con parapetti.
Diversamente è evidente che l'operazione posta in essere dal era particolare per le condizioni e Pt_1 modalità di svolgimento e non fu data ai lavoratori alcune alcuna indicazione specifica operativa, specifiche su come effettuare il suddetto lavoro non certo di routine.
Come correttamente osservato dalla parte ricorrente in qualità di datore di lavoro del sig. Controparte_4
è responsabile oltre che ai sensi dell'art 2087 c.c., anche ai sensi dell'art. 28 del Parte_1
D.legsl.38/20008 (a valutazione dei rischi), dell'art. 71 comma 1 (obbligo di mettere a disposizione attrezzature idonee) e comma 2 D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi connessi alle attrezzature, compreso quelli da interferenze), nonché per aver violato la norma cautelare di cui al punto n.
1.7.3 dell'allegato IV del
D-Legsl 81/2008 “le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 2.00”. Quindi solo i piani di caricamento sono esclusi da tale norma, ed il ponteggio da cui è caduto il non era un piano di caricamento. Ad ogni modo tale cautela, a prescindere dalla sussistenza di Pt_1 una norme specifica che lo imponesse, era necessaria considerato il ristretto piano di lavoro ove si trovava il le modalità di svolgimento dell'attività. Pt_1
La è responsabile ai sensi dell'art. 26 comma 1 e comma 2 D. Lgs. 81/2008 per culpa in Controparte_2 eligendo per aver scelto una ditta che nel proprio DVR non prevedeva l'analisi dei rischi della specifica attività che doveva essere effettuata, conseguentemente, in mancanza di una procedura specifica di lavoro, la non ha cooperato nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul Controparte_2 lavoro, che riguardavano l'attività lavorativa oggetto del subappalto, avendo altresì provveduto a subappaltare il lavoro senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dalla committente.
Diversamente, la domanda di regresso non può trovare accoglimento nei confronti della RM, nel caso di specie non può sottacersi che quest'ultima abbia negato di essere a conoscenza del subappalto affidato alla , non avendolo pertanto mai autorizzato prima dell'infortunio. Parte_3
L'art. 1656 c.c. stabilisce un espresso divieto di subappalto in assenza dell'autorizzazione del committente.
La norma risponde evidentemente alla ratio di tutelare il cd. intuitus personae, ossia l'affidamento nelle specifiche capacità/conoscenze/competenze del soggetto che deve eseguire i lavori.
Nella fattispecie concreta alla società committente non pare potersi ascrivere un omesso controllo o un'omessa formazione, sia per l'affidamento nel corretto adempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, sia per il fatto che il lavoratore non risulta tra i soggetti autorizzati a permanere all'interno dei locali aziendali trattandosi di dipendenti della . CP_4
6 Ne discende il rigetto della pretesa nei confronti della nominata convenuta RM, il cui CP_1 responsabile risulta essere stato già assolto in sede penale.
Come anticipato, e devono essere invece condannati al pagamento di Controparte_2 Parte_3 quanto ha corrisposto per l'infortunio del nei limiti, tuttavia, di quanto accertato dalla CP_1 Pt_1 disposta consulenza medica che ha ridotto a 365 giorni la durata dell'invalidità temporanea calcolata da CP_
e ha ritenuto il danno biologico nella misura del 43% a fronte del 49% riconosciuto da CP_1
CP_ Con note del 22.10.25 l' produceva attestazione del costo infortunio aggiornata alla data del 5 settembre 2025 per l'importo complessivo di €. 613.317,91, tuttavia nella medesima memoria preso atto delle conclusioni del ctu, all'esito della quale il CTU - Dott. - ha accertato a carico del sig. Per_3 un periodo di inabilità temporanea lavorativa specifica assoluta di giorni 365, una invalidità Pt_1 permanente quantificata nella percentuale del 43% come danno biologico, congrue le spese mediche CP_ sostenute da produceva un conteggio alternativo quantificando il costo complessivo in € 492.615,24.
Il suddetto conteggio si intende qui richiamato essendo conforme ai criteri di calcolo risultanti dall'applicazione delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano (anno 2024),considerata una riduzione della capacità lavorativa del 30% anche in considerazione della documentazione dei redditi del Pt_1 prodotta dall'ente.
Si ricorda che nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità CP_ dell'indennità corrisposta da al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (Cass. 1841/2015).
E tale orientamento è stato più di recente ribadito da Cass., sez. lav. 10.5.2024, n. 12783, nonché da Cass.
n. 26931/2023, la quale aveva specificato che la prova che le erogazioni assicurative, di cui l' chiede CP_16 il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico delle parti e della Controparte_2 CP_4 terza chiamata nei limiti di quanto previsto nella polizza assicurativa e sono liquidate Controparte_5 come da dispositivo avendo riguardo al relativo scaglione di valore. A carico delle medesime sono poste le spese di ctu liquidate come da separato decreto. CP_ Viceversa vengono poste a carico di le spese in ordine alla domanda avanzata nei confronti di
Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
7 - accoglie il ricorso nei limiti della parte motiva e condanna Parte_4 in solido con e in garanzia di quest'ultima la nei limiti Controparte_4 Controparte_5 della polizza n. 197B9983 del 7.8.15 a corrispondere a in regresso la somma di euro CP_1
492.615,24 oltre ulteriori interesse e rivalutazioni maturati;
- rigetta la domanda di regresso avanzata nei confronti di Controparte_6
CP_
- condanna alle spese di lite nei confronti di che si liquidano in euro 9458,00 Controparte_6 oltre iva e spese generali
- condanna in solido con e in garanzia di Parte_4 Controparte_4 quest'ultima la nei limiti della polizza n. 197B9983 del 7.8.15 a Controparte_5 corrispondere a le spese di lite che si liquidano in euro 25.134, 40 oltre oneri generali;
CP_1
- condanna in solido con e in garanzia di Parte_4 Controparte_4 quest'ultima la al pagamento delle spese di ctu liquidate come da separato Controparte_5 decreto.
Lucca, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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