TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 912/2020
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 03.04.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Colucci Stefania, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via S. Massimo, n. 26
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Alfieri Sabato presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Saviano (NA) al Corso Italia n. 226
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio onde sentir dichiarare la detenzione sine titolo Controparte_1
dell'immobile sito in Roccarainola (NA) alla Via Luigi D'Avanzo, 18 e per l'effetto condannare al rilascio dello stesso. Controparte_1
pagina 2 di 6 L'attore assumeva di essere assegnatario a riscatto ai sensi della L. 1676 del 30.12.1960 dell'appartamento sito in Roccarainola e che lo stesso gli era pervenuto per successione testamentaria dalla madre . Persona_1
Aggiungeva ancora che era in corso il trasferimento della proprietà per il riscatto dell'immobile avendo provveduto al pagamento della somma richiesta dall'
[...]
Parte_2
Lamentava l'attore di aver concesso in comodato gratuito l'appartamento a CP_1
ma, trovandosi privo di alloggio, aveva necessità di rientrare nella
[...]
disponibilità del bene.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta eccependo la Controparte_1
carenza di legittimazione attiva di , non essendo lo stesso proprietario Parte_1
dell'immobile, né assegnatario né detentore. Chiedeva pertanto di rigettare la domanda in quanto infondata e non provata.
Mutato il rito e fissata udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., la causa è infine giunta alla odierna udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
La disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolata da una speciale normativa che subordina il godimento del beneficio a specifici presupposti e requisiti previsti dalla legge la cui verifica avviene da parte dell'amministrazione stessa attraverso idonee procedure. Ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 1035/1972 infatti, la detenzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è considerata legittima solo in presenza di un provvedimento formale di assegnazione emesso nel rispetto dei requisiti predetti.
Dalla documentazione in atti risulta che l'immobile sito in Roccarainola alla Via Luigi
D'Avanzo, 18 era stato assegnato con riscatto a , nonno di Controparte_2 [...]
, per il prezzo di £ 2.553,713 e lo stesso, alla data del decesso, avvenuto Parte_1
il 27.04.1991, aveva versato la somma di £ 2.272.704, quale quota capitale.
pagina 3 di 6 Pertanto, l'immobile in oggetto non era stato completamente riscattato da CP
, il quale decedeva senza procedere alla stipula dell'atto di trasferimento della
[...]
proprietà.
Nella dichiarazione di successione del de cuius, infatti, tra i cespiti ereditari non viene riportata la proprietà dell'alloggio popolare ma viene indicato il credito nei confronti dell' della provincia di Napoli di £ 2.272.704. Parte_2
La normativa che regola i trasferimenti in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia popolare ed economica L.
8.8.1977 n. 513 prevede che, qualora siano in precedenza avvenute accettazione e comunicazione del prezzo da parte dell'amministrazione, debba seguire la stipula del contratto di compravendita e ciò va inteso non nel senso del trapasso in ogni caso della proprietà "ope legis", bensì in quello del definitivo ed incontestabile riconoscimento del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione tramite la stipula di contratto di compravendita, con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità di tale contratto è ostativa al verificarsi di detto trasferimento della proprietà, indipendentemente dell'invocabilità di quella disposizione (Cass. civ. I,
31.5.1986, n. 3689; cfr. anche Cass. civ. I, 18.6.1986, n. 4058).
I principi appena indicati valgono anche con riferimento alla posizione degli eredi.
Pertanto, qualora, dopo l'accettazione da parte dell'ente gestore dell'istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l'assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi dello stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, ma sono soltanto esonerati, ai sensi dell'art. 27 della predetta legge n. 513 del 1977, dall'onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto, che richiede agli effetti della cessione la verifica di determinati requisiti, non è trasmissibile "iure hereditatis" (Cass. civ. Sez. II, 26.9.2005, n. 18732).
Nel caso in esame, alla luce della normativa in materia, non Parte_1
risulta titolare di alcun diritto sul bene, né risulta averlo concesso in comodato all'odierno convenuto (e senz'altro inidoneo a tal fine sarebbe stato l'unico capo di pagina 4 di 6 prova al riguardo articolato nei seguenti termini: “A seguito del decesso del nonno...il sig. ...si allontanò dalla propria abitazione in Roccarainola Parte_1
(NA) alla Via L. D'Avanzo, 18 con cui aveva convissuto, luogo di sofferenza per la dipartita dei suoi congiunti, chiedendo al suo amico sig. di occuparla Controparte_1
temporaneamente con la sua Famiglia per impedire la malaugurata occupazione abusiva della stessa e danneggiamenti da terzi per consentirgli di essere curato dalla sorella ” ved memoria art 183 comma VI n. 2). Per_2
In particolare, l'istante, non potendo acquisire a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, avrebbe dovuto procedere ad una nuova richiesta di assegnazione, subordinata alla verifica di specifici requisiti.
Peraltro, l'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato, costituiscono condizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo altresì che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio.
Pertanto, in caso di morte dell'assegnatario, si determinano la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (cfr. Cass.,Sez. VI, Ord., 22 aprile 2021, n.
10587, Cass. 17/09/2004, n. 18738; Cass. 09/05/2017, n. 11230; Cass. 04/07/2017, n.
16466).
I componenti del nucleo familiare, infatti, sono certamente legittimati attivamente ad esercitare il diritto di subentro nell'assegnazione, ma non può esaurirsi in tale pagina 5 di 6 accertamento l'insorgenza e la titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa.
Alla luce delle argomentazioni di cui innanzi, la domanda va rigettata atteso che non ha provato alcuna titolarità rispetto all'alloggio di cui Parte_1
ha chiesto il rilascio, non risultando, allo stato degli atti, né proprietario né assegnatario, né comodante dell'alloggio sito in Roccarainola (NA) alla Via Luigi D'Avanzo, 18.
La peculiarità della controversia, induce questo Tribunale alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea perché infondata;
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Nola, 03.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 03.04.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Colucci Stefania, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via S. Massimo, n. 26
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Alfieri Sabato presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Saviano (NA) al Corso Italia n. 226
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio onde sentir dichiarare la detenzione sine titolo Controparte_1
dell'immobile sito in Roccarainola (NA) alla Via Luigi D'Avanzo, 18 e per l'effetto condannare al rilascio dello stesso. Controparte_1
pagina 2 di 6 L'attore assumeva di essere assegnatario a riscatto ai sensi della L. 1676 del 30.12.1960 dell'appartamento sito in Roccarainola e che lo stesso gli era pervenuto per successione testamentaria dalla madre . Persona_1
Aggiungeva ancora che era in corso il trasferimento della proprietà per il riscatto dell'immobile avendo provveduto al pagamento della somma richiesta dall'
[...]
Parte_2
Lamentava l'attore di aver concesso in comodato gratuito l'appartamento a CP_1
ma, trovandosi privo di alloggio, aveva necessità di rientrare nella
[...]
disponibilità del bene.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta eccependo la Controparte_1
carenza di legittimazione attiva di , non essendo lo stesso proprietario Parte_1
dell'immobile, né assegnatario né detentore. Chiedeva pertanto di rigettare la domanda in quanto infondata e non provata.
Mutato il rito e fissata udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., la causa è infine giunta alla odierna udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
La disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolata da una speciale normativa che subordina il godimento del beneficio a specifici presupposti e requisiti previsti dalla legge la cui verifica avviene da parte dell'amministrazione stessa attraverso idonee procedure. Ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 1035/1972 infatti, la detenzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è considerata legittima solo in presenza di un provvedimento formale di assegnazione emesso nel rispetto dei requisiti predetti.
Dalla documentazione in atti risulta che l'immobile sito in Roccarainola alla Via Luigi
D'Avanzo, 18 era stato assegnato con riscatto a , nonno di Controparte_2 [...]
, per il prezzo di £ 2.553,713 e lo stesso, alla data del decesso, avvenuto Parte_1
il 27.04.1991, aveva versato la somma di £ 2.272.704, quale quota capitale.
pagina 3 di 6 Pertanto, l'immobile in oggetto non era stato completamente riscattato da CP
, il quale decedeva senza procedere alla stipula dell'atto di trasferimento della
[...]
proprietà.
Nella dichiarazione di successione del de cuius, infatti, tra i cespiti ereditari non viene riportata la proprietà dell'alloggio popolare ma viene indicato il credito nei confronti dell' della provincia di Napoli di £ 2.272.704. Parte_2
La normativa che regola i trasferimenti in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia popolare ed economica L.
8.8.1977 n. 513 prevede che, qualora siano in precedenza avvenute accettazione e comunicazione del prezzo da parte dell'amministrazione, debba seguire la stipula del contratto di compravendita e ciò va inteso non nel senso del trapasso in ogni caso della proprietà "ope legis", bensì in quello del definitivo ed incontestabile riconoscimento del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione tramite la stipula di contratto di compravendita, con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità di tale contratto è ostativa al verificarsi di detto trasferimento della proprietà, indipendentemente dell'invocabilità di quella disposizione (Cass. civ. I,
31.5.1986, n. 3689; cfr. anche Cass. civ. I, 18.6.1986, n. 4058).
I principi appena indicati valgono anche con riferimento alla posizione degli eredi.
Pertanto, qualora, dopo l'accettazione da parte dell'ente gestore dell'istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l'assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi dello stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, ma sono soltanto esonerati, ai sensi dell'art. 27 della predetta legge n. 513 del 1977, dall'onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto, che richiede agli effetti della cessione la verifica di determinati requisiti, non è trasmissibile "iure hereditatis" (Cass. civ. Sez. II, 26.9.2005, n. 18732).
Nel caso in esame, alla luce della normativa in materia, non Parte_1
risulta titolare di alcun diritto sul bene, né risulta averlo concesso in comodato all'odierno convenuto (e senz'altro inidoneo a tal fine sarebbe stato l'unico capo di pagina 4 di 6 prova al riguardo articolato nei seguenti termini: “A seguito del decesso del nonno...il sig. ...si allontanò dalla propria abitazione in Roccarainola Parte_1
(NA) alla Via L. D'Avanzo, 18 con cui aveva convissuto, luogo di sofferenza per la dipartita dei suoi congiunti, chiedendo al suo amico sig. di occuparla Controparte_1
temporaneamente con la sua Famiglia per impedire la malaugurata occupazione abusiva della stessa e danneggiamenti da terzi per consentirgli di essere curato dalla sorella ” ved memoria art 183 comma VI n. 2). Per_2
In particolare, l'istante, non potendo acquisire a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, avrebbe dovuto procedere ad una nuova richiesta di assegnazione, subordinata alla verifica di specifici requisiti.
Peraltro, l'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato, costituiscono condizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo altresì che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio.
Pertanto, in caso di morte dell'assegnatario, si determinano la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (cfr. Cass.,Sez. VI, Ord., 22 aprile 2021, n.
10587, Cass. 17/09/2004, n. 18738; Cass. 09/05/2017, n. 11230; Cass. 04/07/2017, n.
16466).
I componenti del nucleo familiare, infatti, sono certamente legittimati attivamente ad esercitare il diritto di subentro nell'assegnazione, ma non può esaurirsi in tale pagina 5 di 6 accertamento l'insorgenza e la titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa.
Alla luce delle argomentazioni di cui innanzi, la domanda va rigettata atteso che non ha provato alcuna titolarità rispetto all'alloggio di cui Parte_1
ha chiesto il rilascio, non risultando, allo stato degli atti, né proprietario né assegnatario, né comodante dell'alloggio sito in Roccarainola (NA) alla Via Luigi D'Avanzo, 18.
La peculiarità della controversia, induce questo Tribunale alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea perché infondata;
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Nola, 03.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6