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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1502 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Agamennone ed elettivamente domiciliato in
Fiumefreddo ZI (Cs) alla via Nazionale n. 30 presso lo studio dell'avv. Luciano Vincenzo
Vommaro, come da procura in calce dell'atto di citazione depositato il 22.10.2018; attore
E
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), e CP C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), entrambe rappresentate CP_2 C.F._3
e difese dall'avv. Elisabetta Prato ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma alla via Balduina n. 187, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.10.2019; convenute
NONCHE'
CP_3
, Controparte_4
, Controparte_5
, Controparte_6
, Controparte_7
Controparte_8
CP_9
convenuti contumaci
Oggetto: azione di accertamento di usucapione. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato il 22.10.2018, ha evocato in giudizio Parte_1 CP
e , quali eredi della defunta
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_1
nonché ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e quali eredi della defunta al fine di ottenere CP_8 CP_9 Persona_2
l'accertamento dell'avvenuto acquisto in suo favore per usucapione della proprietà di alcuni lotti di terreno siti nel Comune di Fiumefreddo ZI e riportati in catasto al foglio n. 7, particelle nn.
336, 337, 338 e 339. Ha rilevato di possedere tali fondi (catastalmente intestati ai convenuti) da oltre vent'anni (precisamente dal 1970) in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto, sicché, attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., ha proposto domanda di usucapione, con vittoria di spese e competenze solo in caso di opposizione.
Con comparsa, depositata il 4.10.2019, si sono costituite in giudizio e CP [...]
, le quali hanno aderito integralmente alla domanda attorea, avendo CP_2 Parte_1 posseduto in modo continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto i terreni oggetto di causa.
Con ordinanze del 18.02.2021 e 26.10.2021, verificata la regolare evocazione in giudizio dei convenuti non costituiti, è stata dichiarata la loro contumacia.
Nel corso del giudizio è stata assunta la prova testimoniale chiesta dall'attore.
Quindi, esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.02.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti costituite, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta da è fondata e, come tale, Parte_1 suscettibile di accoglimento.
Come noto, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano ai sensi dell'art. 1158 c.c. in ragione del possesso continuato per almeno venti anni.
L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di tale potere soddisfano, infatti, il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr., in ordine alla funzione dell'istituto ed ai presupposti che ne legittimano l'applicazione, tra le altre, Cass. civ. n.
4807/1992). Invero, affinché si abbia un possesso utile ai fini dell'usucapione è necessario accertare la sussistenza di un comportamento, connotato dalla continuità, che renda palese l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero una signoria sulla cosa che permanga ininterrottamente per il tempo indispensabile per usucapire, caratterizzata dall'animus e dal corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr., in ordine all'esercizio del potere di fatto richiesto ad usucapionem ed ai requisiti dell'animus e del corpus, Cass. civ. n. 4092/1992). Tali requisiti si manifestano, per un verso, nell'esplicazione di detto potere di fatto, corrispondente al diritto reale esercitato coram populo con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa (cfr., in ordine all'esternazione del potere di fatto ed alla natura ed al contenuto degli atti che ne devono essere l'esplicazione, Cass. civ. n. 10652/1994), e, per altro verso, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, non essendo, invece, richiesto lo stato soggettivo di buona fede (cfr., in ordine al requisito soggettivo chiesto ai fini dell'usucapione ed ai criteri ai quali l'autorità giudiziaria adita è legittimata a ricorrere nella prospettiva di accertarne la sussistenza, Cass. civ. n. 5964/1996 e Cass. civ. n. 9671/2014). Colui che agisce in giudizio è, dunque, onerato di fornire congrua prova della ricorrenza nella fattispecie concreta dei suddetti elementi posti a fondamento del diritto azionato, in quanto, con la sentenza di accoglimento della domanda, l'autorità giudiziaria accerta due fenomeni che investono la sfera giuridica sia del soggetto che perde il diritto di proprietà del bene, sia di quello che corrispondentemente lo acquisisce (cfr., in ordine all'onere probatorio incombente su colui che agisce in giudizio per sentirsi dichiarare proprietario di uno o più beni acquisiti per usucapione,
Cass. civ. n. 15755/2001 e Cass. civ. n. 18215/2013).
Tanto premesso, dalla prova testimoniale assunta nel corso del giudizio è effettivamente emerso che ha posseduto, in modo pacifico, esclusivo, pubblico ed ininterrotto, da Parte_1 oltre quarant'anni, i fondi per cui è causa, occupandosi, anche mediante operai all'uopo incaricati, della loro manutenzione, pulizia e coltivazione (così da provvedere, tra l'altro, ad eliminare arbusti, canne ed altra vegetazione per evitare possibili incendi e adoperarsi per costruire un muro sul lato mare a protezione dei terreni de quibus, poi danneggiato dalle mareggiate e sostituito con un secondo muro in cemento armato), senza che mai nessuno abbia sollevato contestazioni o mosso obiezioni. Tali circostanze, infatti, (oltre che riconosciute dalle convenute costitute) sono state riferite, in modo chiaro, preciso e concordante, dai testi escussi in corso di causa (della cui attendibilità non vi è alcuna ragione per dubitare), abituali frequentatori dei luoghi di causa (cfr. le deposizioni rese da , e escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del 14.05.2024). Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per dichiarare l'intervenuto acquisto in favore dell'attore per usucapione della proprietà degli lotti di terreno siti in Fiumefreddo ZI e indicati nel catasto di tale Comune al foglio n. 7, particelle nn. 336, 337,
338, 339.
In ordine al regolamento delle spese di lite, si ritiene opportuno disporre la loro integrale compensazione. Invero, posto che l'attore ha chiesto la condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese processuali solo in caso di opposizione delle stesse (non configuratasi), va, altresì, considerato che, con la proposizione di una domanda di usucapione si intende ottenere una pronuncia giudiziale volta ad accertare l'intervenuto acquisto della proprietà di un bene a titolo originario già perfezionatosi ex lege al verificarsi dei presupposti all'uopo richiesti, senza la necessità di una pronuncia costitutiva. Dunque, la parte convenuta in un giudizio di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione non può, in ogni caso, sostituirsi a tale attività dichiarativa del giudice, tanto più se si considera che, anche un eventuale spontaneo riconoscimento per atto pubblico dell'altrui possesso, potrebbe valere soltanto come confessione stragiudiziale utilizzabile ai fini probatori nello stesso giudizio, senza sostituirsi, comunque, all'accertamento demandato alla sola autorità giudiziaria. Pertanto, considerata la necessità da parte dell'attore di instaurare il presente giudizio al fine di dare certezza giudiziale ad un acquisto già verificatosi e rilevata l'assenza di contestazioni mosse dai convenuti, è opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1502/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di usucapione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione ultraventennale della proprietà dei terreni siti in Fiumefreddo ZI (Cs) e riportati nel catasto di tale Comune al foglio n. 7, particelle nn. 336,
337, 338, 339;
- ordina alla competente ex Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti volture;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, 27.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto