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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1462 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], C.da Lazzaretto n.73, rappresentata e difesa dall'avv. Francecso Terra, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] l'[...], e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Pignataro, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 7 maggio
2025, tenutasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto che sia pronunciata la separazione Parte_1 personale dal coniuge, il resistente , con addebito allo stesso, allegando la Controparte_1
rottura definitiva del vincolo coniugale a causa di gravi condotte disfunzionali, protrattesi negli ultimi anni della convivenza.
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con il resistente il 1° ottobre
2017, con rito concordatario, a Francavilla al Mare, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dalla loro unione è nata, il 29 aprile 2018, la figlia Secondo Per_1
quanto esposto, dopo un iniziale periodo di serena convivenza, il resistente avrebbe progressivamente abbandonato la vita familiare, intraprendendo relazioni extraconiugali e assumendo comportamenti contrari ai doveri coniugali, sino a trasferirsi nel 2023 presso l'abitazione materna. Tentativi bonari di composizione della crisi, anche mediante contatti diretti e indiretti tra i coniugi, non hanno avuto esito.
La ricorrente ha pertanto chiesto che, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, sia dichiarata la separazione con addebito al marito, e siano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ritenuti opportuni, formulando in particolare le seguenti richieste: l'autorizzazione a vivere separatamente;
l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del resistente, alla
[...]
, con permanenza della figlia minore e obbligo per il marito di continuare a sostenere il Pt_1 mutuo ipotecario acceso sull'immobile fino alla scadenza (2036), ovvero di garantire in alternativa un'idonea sistemazione abitativa in caso di rilascio;
l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, stante l'impossibilità del padre di occuparsi Per_1
delle esigenze quotidiane della figlia per motivi lavorativi;
la regolamentazione del diritto di visita paterno con previsione di frequentazione a fine settimana alternati, rotazione delle festività e periodo di vacanza estiva;
il contributo mensile di mantenimento di € 450,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, e alla ripartizione paritaria di detrazioni fiscali
2 e dell'assegno unico INPS;
la previsione di un assegno integrativo pari a € 700,00 mensili, in favore della madre, solo nell'eventualità di perdita del posto di lavoro presso la società di proprietà del coniuge (Yes Professional S.r.l.); l'autorizzazione reciproca al rilascio e rinnovo dei documenti di espatrio e del passaporto della minore;
la rifusione delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, il resistente si è associato alla domanda di Controparte_1
dichiarazione della separazione personale, chiedendo, però, che la separazione venga pronunciata senza addebito, con regolamentazione condivisa dell'affidamento della figlia minore Per_1
Il resistente ha esposto che la crisi coniugale sarebbe sopraggiunta dopo la nascita della figlia, a causa del crescente disinteresse affettivo e relazionale manifestato dalla moglie, la quale - a suo dire - si sarebbe chiusa progressivamente al dialogo e al confronto, fino a rendere insostenibile la convivenza. Ha sostenuto di essersi adoperato in ogni modo per supportare la moglie e la figlia, anche sul piano materiale, provvedendo alla cura quotidiana della bambina e agli impegni domestici dopo il rientro dal lavoro.
Il D'TI ha negato l'esistenza di relazioni extraconiugali e ha attribuito la decisione di trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori, nel settembre 2023, all'irrimediabile deterioramento del legame affettivo. Ha inoltre precisato che entrambi i coniugi intrattengono attualmente nuove relazioni sentimentali.
Con riferimento alla mancata separazione consensuale, il resistente ha dichiarato di aver manifestato, fin dall'inizio, disponibilità al dialogo, ma di non aver potuto accogliere le richieste economiche ritenute eccessive e non commisurate alla propria effettiva capacità
contributiva, pur continuando a sostenere regolarmente le spese ordinarie e straordinarie della figlia.
In merito alla situazione economica, ha riferito di essere imprenditore e socio in tre distinte società operanti nel settore della disinfestazione e della distribuzione di prodotti per la pulizia, con reddito annuo di circa € 2.800,00/3.000,00 netti mensili. La , attualmente Parte_1
impiegata presso una delle società di cui egli stesso è socio, percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.200,00/1.300,00. Entrambi, quindi, sono economicamente autosufficienti.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, il resistente ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e un diritto di visita esteso, comprensivo di frequentazioni infrasettimanali e periodi prolungati durante le
3 vacanze scolastiche. Ha sottolineato la qualità del rapporto con la figlia, il suo costante coinvolgimento nella vita della minore e la disponibilità ad adattarsi alle esigenze della madre, favorendo la flessibilità nella gestione dei tempi di visita.
Ha chiesto inoltre che la figlia continui a vivere nella casa familiare, di proprietà del resistente, assumendosi l'onere della rata del mutuo gravante sull'immobile e delle relative utenze, nonché un contributo al mantenimento della figlia di € 250,00 mensili oltre il 70% delle spese straordinarie.
Ha infine chiesto che venga rigettata la richiesta di un assegno integrativo in favore della madre in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trattandosi di misura condizionata e non attuale, e ha espresso disponibilità a mantenere attiva la collaborazione genitoriale in tutte le decisioni rilevanti per la crescita della minore.
Nelle more del giudizio, in data 6 maggio 2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione personale, formalizzando un'intesa che è stata depositata agli atti del procedimento.
In particolare, hanno convenuto quanto segue: che la separazione sia pronunciata senza addebito;
che la figlia minore resti affidata ad entrambi i genitori in regime di Per_1
affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
che il padre potrà
frequentare la figlia nei fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) e un pomeriggio infrasettimanale da concordare di volta in volta, oltre alla rotazione delle festività e alla suddivisione paritaria delle vacanze estive;
che il padre versi a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00, oltre al 70% delle spese straordinarie documentate, restando a carico della madre la quota residua del 30%; che la casa familiare, di proprietà del padre, resti assegnata alla madre e alla minore, con obbligo a carico del padre di continuare a sostenere la rata del mutuo e le utenze principali (energia elettrica, acqua, gas, condominio); che entrambi i genitori autorizzino reciprocamente il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità e di espatrio della figlia minore, nonché il rilascio del passaporto, anche in forma disgiunta.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, in riferimento alla domanda di separazione,
essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può
4 evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Passando alle questioni riguardanti le condizioni di separazione, le parti, come detto,
hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, il quale prevede, oltre alla rinuncia della domanda di addebito della separazione, che la figlia minore sia affidata in modo condiviso da entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione materna. Le condizioni previste dalle parti sono conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, con la conseguenza che il Tribunale ritiene di poterle fare proprie. Ne consegue che le condizioni di separazione tra le parti possono essere disciplinate secondo quanto stabilito nell'accordo sottoscritto in data 6 maggio 2025.
Le spese della presente procedura vanno compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] l'[...]; C.F._2
- dispone che le condizioni di separazione siano regolamentate secondo quanto stabilito dall'accordo sottoscritto in data 6 maggio 2025 ;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
5 Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1462 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], C.da Lazzaretto n.73, rappresentata e difesa dall'avv. Francecso Terra, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] l'[...], e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Pignataro, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 7 maggio
2025, tenutasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto che sia pronunciata la separazione Parte_1 personale dal coniuge, il resistente , con addebito allo stesso, allegando la Controparte_1
rottura definitiva del vincolo coniugale a causa di gravi condotte disfunzionali, protrattesi negli ultimi anni della convivenza.
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con il resistente il 1° ottobre
2017, con rito concordatario, a Francavilla al Mare, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dalla loro unione è nata, il 29 aprile 2018, la figlia Secondo Per_1
quanto esposto, dopo un iniziale periodo di serena convivenza, il resistente avrebbe progressivamente abbandonato la vita familiare, intraprendendo relazioni extraconiugali e assumendo comportamenti contrari ai doveri coniugali, sino a trasferirsi nel 2023 presso l'abitazione materna. Tentativi bonari di composizione della crisi, anche mediante contatti diretti e indiretti tra i coniugi, non hanno avuto esito.
La ricorrente ha pertanto chiesto che, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, sia dichiarata la separazione con addebito al marito, e siano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ritenuti opportuni, formulando in particolare le seguenti richieste: l'autorizzazione a vivere separatamente;
l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del resistente, alla
[...]
, con permanenza della figlia minore e obbligo per il marito di continuare a sostenere il Pt_1 mutuo ipotecario acceso sull'immobile fino alla scadenza (2036), ovvero di garantire in alternativa un'idonea sistemazione abitativa in caso di rilascio;
l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, stante l'impossibilità del padre di occuparsi Per_1
delle esigenze quotidiane della figlia per motivi lavorativi;
la regolamentazione del diritto di visita paterno con previsione di frequentazione a fine settimana alternati, rotazione delle festività e periodo di vacanza estiva;
il contributo mensile di mantenimento di € 450,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, e alla ripartizione paritaria di detrazioni fiscali
2 e dell'assegno unico INPS;
la previsione di un assegno integrativo pari a € 700,00 mensili, in favore della madre, solo nell'eventualità di perdita del posto di lavoro presso la società di proprietà del coniuge (Yes Professional S.r.l.); l'autorizzazione reciproca al rilascio e rinnovo dei documenti di espatrio e del passaporto della minore;
la rifusione delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, il resistente si è associato alla domanda di Controparte_1
dichiarazione della separazione personale, chiedendo, però, che la separazione venga pronunciata senza addebito, con regolamentazione condivisa dell'affidamento della figlia minore Per_1
Il resistente ha esposto che la crisi coniugale sarebbe sopraggiunta dopo la nascita della figlia, a causa del crescente disinteresse affettivo e relazionale manifestato dalla moglie, la quale - a suo dire - si sarebbe chiusa progressivamente al dialogo e al confronto, fino a rendere insostenibile la convivenza. Ha sostenuto di essersi adoperato in ogni modo per supportare la moglie e la figlia, anche sul piano materiale, provvedendo alla cura quotidiana della bambina e agli impegni domestici dopo il rientro dal lavoro.
Il D'TI ha negato l'esistenza di relazioni extraconiugali e ha attribuito la decisione di trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori, nel settembre 2023, all'irrimediabile deterioramento del legame affettivo. Ha inoltre precisato che entrambi i coniugi intrattengono attualmente nuove relazioni sentimentali.
Con riferimento alla mancata separazione consensuale, il resistente ha dichiarato di aver manifestato, fin dall'inizio, disponibilità al dialogo, ma di non aver potuto accogliere le richieste economiche ritenute eccessive e non commisurate alla propria effettiva capacità
contributiva, pur continuando a sostenere regolarmente le spese ordinarie e straordinarie della figlia.
In merito alla situazione economica, ha riferito di essere imprenditore e socio in tre distinte società operanti nel settore della disinfestazione e della distribuzione di prodotti per la pulizia, con reddito annuo di circa € 2.800,00/3.000,00 netti mensili. La , attualmente Parte_1
impiegata presso una delle società di cui egli stesso è socio, percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.200,00/1.300,00. Entrambi, quindi, sono economicamente autosufficienti.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, il resistente ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e un diritto di visita esteso, comprensivo di frequentazioni infrasettimanali e periodi prolungati durante le
3 vacanze scolastiche. Ha sottolineato la qualità del rapporto con la figlia, il suo costante coinvolgimento nella vita della minore e la disponibilità ad adattarsi alle esigenze della madre, favorendo la flessibilità nella gestione dei tempi di visita.
Ha chiesto inoltre che la figlia continui a vivere nella casa familiare, di proprietà del resistente, assumendosi l'onere della rata del mutuo gravante sull'immobile e delle relative utenze, nonché un contributo al mantenimento della figlia di € 250,00 mensili oltre il 70% delle spese straordinarie.
Ha infine chiesto che venga rigettata la richiesta di un assegno integrativo in favore della madre in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trattandosi di misura condizionata e non attuale, e ha espresso disponibilità a mantenere attiva la collaborazione genitoriale in tutte le decisioni rilevanti per la crescita della minore.
Nelle more del giudizio, in data 6 maggio 2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione personale, formalizzando un'intesa che è stata depositata agli atti del procedimento.
In particolare, hanno convenuto quanto segue: che la separazione sia pronunciata senza addebito;
che la figlia minore resti affidata ad entrambi i genitori in regime di Per_1
affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
che il padre potrà
frequentare la figlia nei fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) e un pomeriggio infrasettimanale da concordare di volta in volta, oltre alla rotazione delle festività e alla suddivisione paritaria delle vacanze estive;
che il padre versi a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00, oltre al 70% delle spese straordinarie documentate, restando a carico della madre la quota residua del 30%; che la casa familiare, di proprietà del padre, resti assegnata alla madre e alla minore, con obbligo a carico del padre di continuare a sostenere la rata del mutuo e le utenze principali (energia elettrica, acqua, gas, condominio); che entrambi i genitori autorizzino reciprocamente il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità e di espatrio della figlia minore, nonché il rilascio del passaporto, anche in forma disgiunta.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, in riferimento alla domanda di separazione,
essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può
4 evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Passando alle questioni riguardanti le condizioni di separazione, le parti, come detto,
hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, il quale prevede, oltre alla rinuncia della domanda di addebito della separazione, che la figlia minore sia affidata in modo condiviso da entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione materna. Le condizioni previste dalle parti sono conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, con la conseguenza che il Tribunale ritiene di poterle fare proprie. Ne consegue che le condizioni di separazione tra le parti possono essere disciplinate secondo quanto stabilito nell'accordo sottoscritto in data 6 maggio 2025.
Le spese della presente procedura vanno compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] l'[...]; C.F._2
- dispone che le condizioni di separazione siano regolamentate secondo quanto stabilito dall'accordo sottoscritto in data 6 maggio 2025 ;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
5 Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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