Decreto cautelare 19 luglio 2017
Ordinanza cautelare 18 settembre 2017
Decreto cautelare 9 giugno 2022
Ordinanza cautelare 6 luglio 2022
Sentenza 2 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza 19 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 28 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 9890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9890 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09890/2025REG.PROV.COLL.
N. 09864/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9864 del 2022, proposto dai signori CO D’IO, AN D’IO, NN D’IO e IA LU D'IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Bonelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Anas Gruppo FS Italiane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori IA D'IO, NA D'IO, IO GI D'IO, EN D'IO, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della società Salerno Pompei Napoli S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati RA Saverio Cantella e Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47;
per la riforma
della sentenza n. 2431 del 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, Sezione Prima, che ha respinto il ricorso n. 94/2012 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento:
a) del provvedimento 3 giugno 2009 prot. n. 83110, conosciuto in data imprecisata, con il quale Anas S.p.a. ha disposto la proroga di 24 mesi della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori relativi al nuovo svincolo e alla nuova stazione di Angri sull’autostrada A3 Salerno Pompei Napoli;
b) del decreto 3 agosto 2011 prot. n. 4269, notificato a partire dal giorno 8 novembre 2011, con il quale l’amministratore delegato di Autostrade Meridionali S.p.a. quale dirigente dell’ufficio espropriazioni ha disposto l’esproprio di parte dei terreni di proprietà dei ricorrenti, distinti al catasto del Comune di Angri al foglio 13 mappali 1269, 1270, 35, 37 e 428 per complessivi mq 9623 in quanto necessari al progetto di cui sopra;
e di ogni atto anteriore, connesso o conseguente;
e per la condanna
delle amministrazioni intimate Anas S.p.a. e Autostrade Meridionali S.p.a., in solido tra loro, al risarcimento del danno in forma specifica e in subordine per equivalente monetario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Anas Gruppo FS Italiane e della Salerno Pompei Napoli S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il Cons. IO CH e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, i signori CO, AN, NN e IA LU D’IO hanno impugnato la sentenza n. 2431 del 2022 del T.a.r. Campania - Salerno, che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti dai medesimi proposti per l’annullamento del provvedimento con cui Anas S.p.a. ha “ prorogato di 24 mesi con scadenza al 03.08.2010 ” il termine di ultimazione delle procedure espropriative relative alla realizzazione, sul fondo di proprietà dei ricorrenti, del nuovo svincolo e della stazione di Angri dell’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, nonché del successivo decreto di esproprio n. 4269 del 3 agosto 2011 di Autostrade Meridionali S.p.a., oltre al risarcimento dei danni “ da liquidarsi secondo i criteri di cui all'art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ” e alla restituzione dell’area previa riduzione in pristino.
2. In punto di fatto, occorre premettere che i ricorrenti e odierni appellanti erano proprietari del fondo agricolo sito nel Comune di Angri, alle falde dei Monti Lattari, catastalmente distinto al foglio 13 mappali 1269, 1270, 35, 37 e 428, oggetto del procedimento espropriativo sopra indicato, finalizzato alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale e del nuovo casello di Angri e che, con il provvedimento di proroga dell’Anas S.p.a. n. 83110 del 3 giugno 2009 è stato modificato l’originario termine stabilito dal provvedimento del Direttore Generale dell’Anas S.p.a., DAT/seam/Prot. n. 5647/03 del 4 agosto 2004, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, che aveva fissato in 240 giorni il termine per l’inizio dei lavori e delle espropriazioni, prevedendo 900 giorni per l’ultimazione dei lavori e 1.825 giorni per il completamento delle procedure espropriative.
3. A fronte dell’adozione dell’anzidetto provvedimento di proroga e del conseguente decreto di esproprio emesso dalla società Autostrade Meridionali S.p.a. n. 4269 del 3 agosto 2011, i signori CO, AN, NN e IA LU D’IO hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio. Secondo i ricorrenti, più precisamente, la menzionata proroga di ventiquattro mesi sarebbe illegittima, da un lato, in quanto priva di adeguata motivazione e, dall’altro lato, poiché adottata in violazione delle garanzie procedimentali.
Col medesimo ricorso è stata contestata la legittimità del decreto di esproprio n. 4269 del 3 agosto 2011, avente ad oggetto la complessiva superficie di 9.623 mq, superiore a quella indicata nel verbale di immissione in possesso del 26 gennaio 2005 e nel piano particellare di esproprio contemplato nel provvedimento del Direttore Generale dell’ANAS prot. n. 5647 del 4 febbraio 2004, nei quali era indicata una superficie complessiva di 8416 mq.
4. Il T.a.r. Campania - Salerno, con la sentenza n. 2431 del 22 settembre 2022, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo infondati nel merito tutti i motivi proposti e, nelle more della definizione del giudizio di primo grado, è intervenuta la sentenza n. 6080 del 2018, resa dalla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 2719 del 2013 della Corte d’Appello di Salerno, che, nell’ambito del giudizio di opposizione alla stima, aveva riconosciuto in favore dei ricorrenti la complessiva somma di euro 686.356,65, parametrando l’indennizzo all’intera superficie indicata del decreto di esproprio.
A tale proposito, peraltro, gli appellanti hanno rilevato che il pagamento dell’indennità di occupazione e di espropriazione avrebbe “ assolto alle finalità sue proprie di semplice “indennizzo”, mentre gli odierni appellanti hanno pieno ed integrale interesse all’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi del presente appello, anche e soprattutto ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni ad essi spettante in virtù dell’illegittimità della procedura espropriativa ”.
5. Avverso la citata sentenza n. 2431 del 2022 hanno proposto appello i signori CO, AN, NN e IA LU D’IO, formulando sei distinti motivi di gravame.
5.1. Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto non fondati i profili di illegittimità del provvedimento dell’Anas S.p.a. n. 83110 del 3 giugno 2009, recante la proroga di ventiquattro mesi del termine per la “ ultimazione delle procedure espropriative ”. Secondo gli appellanti, infatti, si tratterebbe di una proroga priva di motivazione e quindi generica e che, comunque, non troverebbe riscontro nella documentazione in atti, sicché dovrebbero, a loro dire, essere accolti il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti, con conseguente annullamento del provvedimento di proroga n. 83110 del 2009 e accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza insistendo nel sostenere che siano state violate le garanzie di partecipazione al procedimento per l’adozione del provvedimento di proroga. La pronuncia del T.a.r., sul punto, sarebbe “ stringata e elusiva ” e il giudice di primo grado avrebbe errato a respingere tale motivo sulla scorta della considerazione che i privati non avevano indicato il contributo che avrebbero potuto dare all’istruttoria se avessero ricevuto l’avviso di avvio del procedimento, posto che essi avevano evidenziato che, se avessero avuto conoscenza del procedimento, “ ben avrebbero potuto dedurre e contestare in sede partecipativa (eventualmente previo accesso agli atti del sub-procedimento di proroga), l’insussistenza degli elementi addotti a sostegno ”.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha respinto la censura relativa all’inclusione nel decreto di espropriazione della maggiore superficie di 1.333 mq, rispetto al piano particellare di esproprio di cui all’atto dell’Anas S.p.a, prot. n. 5647/03 del 4 agosto 2004 e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che prevedeva l’espropriazione di soli 8.416 mq. Conseguentemente, nella prospettazione degli appellanti, essi avrebbero diritto al risarcimento dei danni quanto meno con riferimento all’anzidetta differenza di 1333 mq, pur avendo ricevuto l’indennità di esproprio anche per la maggior superficie. A tale proposito, infatti, gli appellanti hanno evidenziato che: “ Spetta agli odierni appellanti il risarcimento dei danni per tutto il periodo di occupazione illegittima sine titulo, se ab origine illecita quanto alla detta superficie di 1333 mq., ovvero per tutto il periodo di detenzione del bene da parte della p.a., successivo alla scadenza del termine originario, ovvero posteriore all'annullamento del provvedimento di proroga, in conformità di quanto richiesto per la restante superficie oggetto di occupazione prima e di esproprio poi ”.
5.4. Con il quarto motivo, è stato prospettato il vizio di omessa pronuncia con riferimento alle asserite occupazioni sine titulo di mq 88 in relazione alla particella 2350 e di mq 89 per la particella 2352. Sul punto, gli appellanti hanno fatto presente che “ in prime cure, con memoria depositata in data 29.10.21, venivano indicate dagli appellanti, come accertate ”, sulla base dell’ordinanza n. 2719 del 2013 della Corte di Appello di Salerno, “ ulteriori occupazioni sine titulo eseguite dagli stessi enti resistenti ”.
5.5. Con il quinto motivo di gravame, è stato chiesto il risarcimento del danno, articolato in tre diverse domande, ossia: A) quella relativa all’accoglimento dei primi due motivi di appello concernente l’annullamento integrale del decreto di esproprio; B) quella relativa all’espropriazione della maggiore superficie rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità; C) quella relativa alle occupazioni sine titulo oggetto del quarto motivo di appello, relative a porzioni delle particelle 2350 e 2352.
Inoltre, gli appellanti hanno chiesto il riconoscimento di un “ indennizzo per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nella misura almeno del 20% del valore venale del bene prevista dal richiamato art. 42bis, comma 5, D.P.R. cit. o, subordinatamente, del 10% in applicazione del co. 1, art. 42bis cit. ”, chiedendo in ogni caso l’applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001 nella quantificazione del risarcimento.
5.6. Con il sesto motivo di gravame, infine, è stato impugnato il capo relativo alle spese di lite.
6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Anas Gruppo FS Italiane, limitandosi al deposito di un mero atto di costituzione formale e senza poi svolgere ulteriori difese.
7. Si è costituita in giudizio anche la società Salerno Pompei Napoli S.p.a., subentrata alla Società Autostrade Meridionali S.p.a., attraverso il deposito di una memoria di costituzione anche a valere quale atto di intervento ex art. 111 c.p.c., eccependo l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo gli appellanti già incassato l’indennità di esproprio e replicando poi nel merito alle censure proposte.
In particolare, con riferimento all’asserita illegittimità della proroga (oggetto del primo e del secondo motivo di appello), la società Salerno Pompei Napoli S.p.a. ha osservato che tale proroga era stata motivata ed era comunque giustificata e, a tale proposito, ha fatto riferimento alla documentazione dalla medesima depositata nel corso di questo grado di giudizio, osservando che, non essendo stata parte del giudizio di primo grado, aveva potuto provvedere al deposito soltanto nel grado di appello, trattandosi, in ogni caso, di documenti decisivi ai fini della decisione ex art. 104, comma 2, c.p.a.. Più precisamente, la società ha osservato che la proroga risulterebbe giustificata in quanto la concessionaria stava effettivamente procedendo alla predisposizione di due perizie di variante tecnica, una relativa alla riduzione dell’intervento (Allegato A), l’altra di natura tecnico-suppletiva (Allegato B) e a tali atti è poi succeduta un’ulteriore perizia (Allegato C).
In merito alla violazione delle garanzie partecipative, ha evidenziato che gli appellanti non avrebbero potuto dare alcun apporto concreto all’istruttoria, mentre, a proposito delle maggiori dimensioni dell’area espropriata rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità, ha osservato come l’accertamento dello stato di consistenza abbia del tutto legittimamente rimodulato i calcoli dell’area oggetto di esproprio, posto che sarebbe “ proprio questa la finalità di tale atto ”, senza che ciò possa in alcun modo inficiare la legittimità della procedura di esproprio, fermo restando, dall’altro lato, che gli appellanti hanno ricevuto in sede civile l’indennità di esproprio con riferimento alla totalità dei 9623 mq e non solo rispetto a 8416 mq.
Sotto un altro profilo, ha evidenziato che, come emerge dalla relazione depositata in primo grado in data 27 giugno 2022, la maggiore estensione dell’area oggetto di esproprio è dovuta all’inclusione della particella corrispondente alla strada che collegherebbe le proprietà degli appellanti alla viabilità generale e che sarebbe da sempre nella disponibilità di questi ultimi.
8. Con la memoria del 30 gennaio 2024, gli appellanti hanno eccepito la violazione dell’art. 104 c.p.a. con riferimento ai documenti depositati soltanto nel grado di appello e la società Salerno Pompei Napoli, sul punto, ha replicato che non avrebbe potuto provvedere al deposito non essendo stata parte del giudizio di primo grado in quanto subentrata ad Autostrade Meridionali S.p.a. solo nel 2022.
9. Con ordinanza n. 1859 del 2024, la Sezione ha preso atto della discrasia tra l’area menzionata nel decreto di esproprio (pari a 9623 mq) e quella indicata nel verbale di immissione in possesso del 26 gennaio 2005 e nel piano particellare di esproprio (pari a mq. 8416) e, tenuto altresì conto del fatto che gli appellanti avevano rilevato che vi erano state “ ulteriori occupazioni sine titulo eseguite dagli stessi enti resistenti” (per mq 88 della particella 2350 e per mq 89 della particella 2352), ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, formulando i quesiti che seguono: “ i) chiarisca il verificatore se sussistono le discrasie indicate in premessa in merito alla superficie oggetto del decreto di esproprio e quella indicata nel verbale di immissione in possesso del 26 gennaio 2005 e nel piano particellare di esproprio e se si sono effettivamente verificate le ulteriori occupazioni sine titulo in relazione alla particella 2350 e alla particella 2352, procedendo alla relativa quantificazione;
ii) dica il verificatore quando si è in concreto realizzata l’occupazione sine titulo delle aree non comprese nel verbale di immissione in possesso del 26 gennaio 2005 e nel piano particellare di esproprio, precisando, altresì, per quanto tempo detta occupazione si è protratta;
iii) dica il verificatore se le superfici non ricomprese nel piano particellare di esproprio sono state oggetto di irreversibile trasformazione ai fini dell’applicabilità dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e se sono attualmente destinate a servizio dell’infrastruttura autostradale, indicando altresì quando detta irreversibile trasformazione si è in concreto verificata;
iv) segnali il verificatore qualsiasi altra circostanza che ritiene possa essere di interesse ai fini della causa, in relazione all’oggetto della presente verificazione ”.
10. In data 27 settembre 2024, il verificatore ha depositato la verificazione e la Sezione, con l’ulteriore ordinanza n. 3588 del 2025, ha chiesto un chiarimento, invitandolo a “ descrivere i manufatti presenti sulle aree oggetto del presente giudizio e precisare se le opere realizzate sui terreni di proprietà degli odierni appellanti e in particolare la strada di accesso oggetto di contestazione siano o meno parte dell’infrastruttura autostradale o se, invece, siano di esclusiva utilità (anche se non di stretta necessità) per il fondo degli appellanti medesimi, in quanto tali da rendere più agevole l’accesso a quest’ultimo ”. In data 23 giugno 2025, il verificatore ha adempiuto all’incombente rendendo i chiarimenti richiesti dalla Sezione, precisando che: “ 1) i manufatti presenti sulle aree oggetto del presente giudizio, individuati nella strada carrabile, nel cancello carrabile e nel contiguo tratto di muro di recinzione, insistono su area esterna all’infrastruttura autostradale e non presentano alcuna utilità per quest’ultima; 2) I predetti manufatti hanno una esclusiva utilità per gli appellanti; in relazione all’osservazione mossa dal CTP della parte appellante, si evidenzia che della stessa ne potrebbero trarre utilità anche gli eredi D’IO AN, ma si ribadisce che detto aspetto esuli dal giudizio non essendo detti eredi parti in causa ”.
11. Con le ulteriori memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive e, in particolare, la società Salerno Pompei Napoli S.p.a. ha chiesto quanto segue: “ Nell’ottica di definire i futuri rapporti giuridici tra le parti, quindi, si auspica che codesta Sezione, qualora accertasse l’illegittimità del decreto di esproprio nella parte in cui ricomprende una maggiore superfice, oltre che rigettare la correlata domanda risarcitoria, voglia chiarire, anche in sede di obiter dictum, quanto meno la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 47 TU espropri in materia di retrocessione parziale delle aree non utilizzate per l’opera pubblica ”.
12. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 – reputa che l’appello sia parzialmente fondato nei termini che di seguito si precisano.
12.1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prospettata dalla società Salerno Pompei Napoli S.p.a., persistendo l’interesse dei ricorrenti e odierni appellanti a ottenere una pronuncia di nullità del decreto di esproprio.
Del pari, sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione, sollevata dagli appellanti, secondo cui sussisterebbe violazione dell’art. 104 c.p.a. in relazione ai documenti depositati solo nel grado di appello, dal momento che la società Salerno Pompei Napoli S.p.a. non ha partecipato al giudizio di primo grado essendo subentrata alla società Autostrade Meridionali S.p.a. solo in epoca successiva.
12.2. Nel merito, il primo e il secondo motivo di gravame sono infondati, con conseguente legittimità dell’atto con cui è stata disposta la proroga del termine del procedimento espropriativo.
Da un lato, infatti, la motivazione della proroga, pur non essendo analitica, non risulta del tutto omessa, essendo stato dato atto dell’esistenza “ di problematiche che hanno determinato la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori e che hanno altresì comportato rallentamenti allo svolgimento degli stessi, tanto che la società ha in corso la predisposizione di una perizia di Variante Tecnica Amministrativa ” e trova comunque riscontro negli atti del procedimento, tenuto conto anche della necessità di rendere “ compatibile il progetto con lo spostamento di un’importante condotta di 900 ml dell’acquedotto campano ” e fermo restando che, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione in questione può esaurirsi nella “ prospettazione della necessità di avere a disposizione un maggiore tempo per il perfezionamento della procedura espropriativa ”; in questo senso, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5520, secondo cui: “ Essendo il decreto di occupazione d'urgenza un atto meramente attuativo rispetto al provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dei lavori, l'urgenza e l'indifferibilità degli stessi sono qualità conseguenti all'approvazione del progetto definitivo (ed alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) e non vengono meno neppure nell'ipotesi in cui intercorra un elevato lasso di tempo fra l'approvazione del progetto e l'emanazione del decreto di occupazione d'urgenza. Inoltre non sussiste un obbligo di particolare motivazione in ordine ai provvedimenti di proroga della occupazione d' urgenza, essendo sufficiente la prospettazione della necessità di avere a disposizione un maggiore tempo per il perfezionamento della procedura espropriativa, coerentemente del resto con il principio secondo cui il carattere latamente discrezionale della fissazione del termine massimo di occupazione del bene soggetto ad esproprio esonera l'amministrazione procedente dal dovere di una specifica motivazione ”.
Dall’altro lato, con riferimento alla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dal T.a.r., non è stato indicato quale apprezzabile apporto avrebbero potuto dare gli appellanti al fine di escludere l’adozione della proroga, avuto riguardo, peraltro, alla circostanza che la ragioni che hanno giustificato la proroga esulano dalla sfera degli appellanti medesimi; sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3248, secondo cui: “ Se è vero che la proroga dei termini fissati dalla dichiarazione di p.u. richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, è altrettanto vero che occorre verificare, in concreto, quali avrebbero potuto essere gli apporti partecipativi dei privati e, dunque, un eventuale, diverso contenuto del provvedimento, con ciò evitando di validare una rilevanza meramente formale dell'omissione di comunicazione ”.
12.3. Il terzo motivo di gravame è parzialmente fondato poiché, come accertato dal verificatore, il decreto di esproprio ha ricompreso parti eccedenti quelle oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente nullità dell’anzidetto decreto in parte qua ; cfr. pag. 17 della relazione finale, ove il verificatore ha affermato che “ alla prima parte del quesito si può rispondere che, rispetto ai 6.431 mq, di cui al decreto di occupazione della sola porzione delle appellanti, sono stati espropriati 7.701 mq con una differenza in più pari a 770 mq ”.
Accertata la nullità del decreto di esproprio, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, resta tuttavia ferma la possibilità per l’amministrazione di scegliere tra la restituzione delle aree previa rimessione in pristino e l’adozione del provvedimento ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
12.4. Il quarto motivo di gravame è infondato poiché la domanda concernente la superficie di 88 mq e 89 mq di cui alle particelle n. 2350 e 2352 è extra petita , non essendo stata oggetto della domanda originariamente proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, ma solo successivamente con la memoria depositata in data 29 ottobre 2021 (cfr. pag. 30 dell’appello).
12.5. Il quinto motivo di gravame, concernente la domanda risarcitoria, non può essere accolto, fermo restando che gli appellanti medesimi hanno già ottenuto l’indennità di espropriazione a seguito del giudicato formatosi sul giudizio di opposizione alla stima a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia della Corte di Appello di Salerno n. 2719 del 2013.
In primo luogo, non è stata data prova del pregiudizio asseritamente subito e, in ogni caso, per quanto riguarda le domande attinenti all’asserita illegittimità del decreto di esproprio prospettata con i primi due motivi di gravame, come già rilevato, si tratta di censure infondate, sicché va respinta anche la relativa domanda risarcitoria.
Del pari infondata è la domanda risarcitoria concernente l’occupazione sine titulo degli ulteriori 177 mq di cui al quarto motivo di gravame, trattandosi di motivo respinto poiché extra petita .
Da ultimo, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria relativa all’espropriazione delle aree non previste dalla dichiarazione di pubblica utilità, poiché resta ferma la possibilità per l’amministrazione di scegliere tra la restituzione del fondo e l’adozione del provvedimento ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sicché la domanda risarcitoria formulata dagli appellanti non può essere accolta, fermo restando che – in ogni caso – si dovrà tenere conto, anche ai fini restitutori da indebito oggettivo, della circostanza che gli appellanti hanno ottenuto l’indennizzo anche per tali aree.
12.6. Infine, è da reputarsi infondato il sesto e ultimo motivo di gravame, con cui è stata censurata la decisione del giudice di primo grado in relazione alle spese del giudizio, in quanto, da un lato, il ricorso era solo parzialmente fondato e, dall’altro lato, risulta necessario rammentare i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato con riferimento agli ampi poteri discrezionali del giudice di primo grado rispetto alle spese del giudizio. Sul punto, cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2023, n. 9791, secondo cui: “ La statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale … come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate ”; nonché, nel medesimo senso, Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2023, n. 3407; Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2023, n. 2543; Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2022, n. 10680; Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2022, n. 6036.
13. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento solo parziale dell’appello e del ricorso di primo grado con conseguente nullità del decreto di esproprio limitatamente alla parte del fondo dei ricorrenti non oggetto della dichiarazione di pubblica utilità.
14. In ragione dell’accoglimento solo parziale dell’appello, le spese processuali del presente grado di giudizio sono integralmente compensate e il compenso del verificatore, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado e annulla il decreto di esproprio n. 4269 del 3 agosto 2011 in parte qua .
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio e pone il compenso del verificatore, da liquidarsi con separato decreto, a carico solidale delle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA AM AN, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
IO CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CH | RA AM AN |
IL SEGRETARIO