Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 9890
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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato l'appello proposto dai signori Nicola, Alessandra, Annapia e Maria Luisa D'Antonio avverso la sentenza del TAR Campania - Salerno, che aveva respinto il loro ricorso volto all'annullamento del provvedimento di proroga di 24 mesi del termine per le procedure espropriative emesso da Anas S.p.a. (prot. n. 83110 del 3 giugno 2009) e del successivo decreto di esproprio emesso da Autostrade Meridionali S.p.a. (n. 4269 del 3 agosto 2011), nonché alla richiesta di risarcimento danni. Gli appellanti lamentavano l'illegittimità della proroga per difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative, nonché l'illegittimità del decreto di esproprio per l'inclusione di una superficie maggiore rispetto a quella indicata nel piano particellare di esproprio e nella dichiarazione di pubblica utilità. Contestavano altresì l'omessa pronuncia su ulteriori occupazioni sine titulo e chiedevano il risarcimento dei danni, anche in applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, oltre all'impugnazione delle spese di lite. Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas Gruppo FS Italiane, limitandosi a un atto formale, e la società Salerno Pompei Napoli S.p.a., che ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse e contestato nel merito le censure, sostenendo la legittimità della proroga e la correttezza della quantificazione dell'area espropriata.

Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società resistente e l'eccezione di violazione dell'art. 104 c.p.a. relativa al deposito di documenti in appello. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo di gravame, confermando la legittimità della proroga del termine espropriativo, motivata dalla necessità di apportare modifiche al progetto e dalla compatibilità con lo spostamento di una condotta acquedottistica, e ritenendo non provata una sostanziale lesione delle garanzie partecipative. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo, dichiarando nullo il decreto di esproprio limitatamente alla superficie eccedente quella indicata nella dichiarazione di pubblica utilità, come accertato dalla verificazione disposta. Ha rigettato il quarto motivo, ritenendo la domanda relativa a ulteriori occupazioni sine titulo extra petita. Ha respinto il quinto motivo relativo alla domanda risarcitoria, poiché gli appellanti avevano già percepito l'indennità di esproprio per l'intera area e le censure sull'illegittimità del decreto erano state in parte respinte o comunque l'amministrazione poteva optare per la restituzione o l'applicazione dell'art. 42-bis. Infine, ha ritenuto infondato il sesto motivo relativo alle spese di lite, confermando la discrezionalità del giudice di primo grado. Le spese del presente grado sono state compensate, ponendo il compenso del verificatore a carico solidale delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 9890
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 9890
    Data del deposito : 15 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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