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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14240/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott.ssa Stefania Cannavale Giudice relatore
Dott.ssa Silvia Rossi Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g.14240/2024 promosso da:
(CUI 05D1PSC) nato in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Pier Francesco Uselli del Foro di Bologna, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “...In via incidentale e cautelare: ordinare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato e dei provvedimenti consequenziali;
in via principale: accertare il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TUI 286/98, con ogni conseguenza.... Con vittoria di competenza e spese di lite. VI RI .....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 14 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 30 marzo 2024 dalla
Questura di Modena, notificatogli il 13 settembre 2025.
1.1. Il provvedimento reiettivo riferito al ricorrente si fonda sul parere, ritenuto sfavorevole e non notificato al ricorrente né versato in atti, adottato a seguito della seduta del 16.10.2023 dalla competente Commissione territoriale, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai
Pagina 1 commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale nonché lo svolgimento di lavoro regolare a tempo indeterminato.
1.3. In data 15 ottobre 2024, ritenuta la sussistenza dei presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità delle Controparte_2 comunicazioni/notificazioni, e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha fissato, per la discussione, l'udienza del 13 novembre 2025, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la ha negato il rilascio del titolo richiesto, CP_3 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_3 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, sebbene il primo permesso rechi la data del 14 luglio 2023, può ritenersi che il richiedente abbia ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023). Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in
Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché alla
Pagina 2 stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n.
130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Pagina 3 Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà, tuttavia, tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.3 Orbene, venendo al caso di specie, si deve osservare come nei nove anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
Il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, parte resistente, rimasta contumace, ha fatto pervenire o ha segnalato), dopo aver più volte tentato di regolare la propria permanenza sul territorio nazionale, (dal provvedimento impugnato si evincono una prima istanza di protezione internazionale presentata presso la Questura di Potenza, rigettata, sia in sede amministrativa dalla competente Commissione Territoriale, sia in sede giudiziale, dal Tribunale di Bari;
una seconda
(reiterata) istanza di asilo nel 2020 dichiarata inammissibile dalla Ct di Foggia e confermata dal competente Tribunale;
una terza domanda di asilo nel 2021 respinta dalla Commissione Territoriale di
Foggia e non impugnata) ha attualmente in corso di svolgimento un regolare lavoro come operaio- metalmeccanico con contratto inizialmente a tempo pieno determinato a far data dal 29.6.2020, poi, trasformato a tempo indeterminato dall'1.10.2020 presso l'agenzia per il lavoro con sede a CP_4
RE (BO), riuscendo a percepire discreti guadagni come da documentazione in atti (v. allegati nota di deposito del 12.11.2025: estratto conto previdenziale del 31.10.2025, contratto a tempo indeterminato, buste paga relative ai mesi giugno-settembre 2025). Appare, dunque, particolarmente
Pagina 4 significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato contratti in regola e da ultimo trasformati a tempo indeterminato.
Quanto, poi, alla sistemazione abitativa, il ricorrente ha dimostrato di risiedere in un immobile di cui è conduttore un connazionale, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale (v. allegato al ricorso).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (nove anni) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la eventuale presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge, dunque, alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Sotto tale profilo, giova ribadire, nulla è emerso a carico del ricorrente.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pagina 5 accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Cannavale
Il Presidente
Dott. Marco Gattuso
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott.ssa Stefania Cannavale Giudice relatore
Dott.ssa Silvia Rossi Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g.14240/2024 promosso da:
(CUI 05D1PSC) nato in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Pier Francesco Uselli del Foro di Bologna, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “...In via incidentale e cautelare: ordinare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato e dei provvedimenti consequenziali;
in via principale: accertare il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TUI 286/98, con ogni conseguenza.... Con vittoria di competenza e spese di lite. VI RI .....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 14 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 30 marzo 2024 dalla
Questura di Modena, notificatogli il 13 settembre 2025.
1.1. Il provvedimento reiettivo riferito al ricorrente si fonda sul parere, ritenuto sfavorevole e non notificato al ricorrente né versato in atti, adottato a seguito della seduta del 16.10.2023 dalla competente Commissione territoriale, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai
Pagina 1 commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale nonché lo svolgimento di lavoro regolare a tempo indeterminato.
1.3. In data 15 ottobre 2024, ritenuta la sussistenza dei presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità delle Controparte_2 comunicazioni/notificazioni, e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha fissato, per la discussione, l'udienza del 13 novembre 2025, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la ha negato il rilascio del titolo richiesto, CP_3 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_3 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, sebbene il primo permesso rechi la data del 14 luglio 2023, può ritenersi che il richiedente abbia ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023). Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in
Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché alla
Pagina 2 stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n.
130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Pagina 3 Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà, tuttavia, tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.3 Orbene, venendo al caso di specie, si deve osservare come nei nove anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
Il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, parte resistente, rimasta contumace, ha fatto pervenire o ha segnalato), dopo aver più volte tentato di regolare la propria permanenza sul territorio nazionale, (dal provvedimento impugnato si evincono una prima istanza di protezione internazionale presentata presso la Questura di Potenza, rigettata, sia in sede amministrativa dalla competente Commissione Territoriale, sia in sede giudiziale, dal Tribunale di Bari;
una seconda
(reiterata) istanza di asilo nel 2020 dichiarata inammissibile dalla Ct di Foggia e confermata dal competente Tribunale;
una terza domanda di asilo nel 2021 respinta dalla Commissione Territoriale di
Foggia e non impugnata) ha attualmente in corso di svolgimento un regolare lavoro come operaio- metalmeccanico con contratto inizialmente a tempo pieno determinato a far data dal 29.6.2020, poi, trasformato a tempo indeterminato dall'1.10.2020 presso l'agenzia per il lavoro con sede a CP_4
RE (BO), riuscendo a percepire discreti guadagni come da documentazione in atti (v. allegati nota di deposito del 12.11.2025: estratto conto previdenziale del 31.10.2025, contratto a tempo indeterminato, buste paga relative ai mesi giugno-settembre 2025). Appare, dunque, particolarmente
Pagina 4 significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato contratti in regola e da ultimo trasformati a tempo indeterminato.
Quanto, poi, alla sistemazione abitativa, il ricorrente ha dimostrato di risiedere in un immobile di cui è conduttore un connazionale, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale (v. allegato al ricorso).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (nove anni) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la eventuale presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge, dunque, alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Sotto tale profilo, giova ribadire, nulla è emerso a carico del ricorrente.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pagina 5 accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Cannavale
Il Presidente
Dott. Marco Gattuso
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