Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1991, n. 46
Articolo 2
Versione
28 dicembre 2007
Art. 1. 1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1989, n. 184 , ivi comprese quelle per la formazione del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge 16 maggio 1989, n. 184 , e' autorizzata la spesa di lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 14,5 miliardi per l'anno 1992, di lire 19,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annui a regime a decorrere dal 1994.
2. I criteri e le modalita' di spesa per i compiti affidati alla CIRA S.p.a. per l'attuazione e la gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), nonche' i rapporti finanziari scaturenti dalla susseguente gestione delle opere realizzate, sono fissati con convenzione da stipulare con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184 .
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, a lire 14,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 19,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 312) che "Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46 , e' incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2007