Articolo 44 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 43Articolo 45
Versione
15 ottobre 1950
Art. 44. (Sospensione dell'esecuzione)

Il testo dell' art. 373 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 373. (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione".
"L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950
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