Art. 547. Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le attivita' connesse 1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con il regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le consistenze e il valore di tali apporti nonche' le relative norme d'uso. 2. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 1, l'Amministrazione della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di cui al comma 1, oppure a enti e terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure in economia applicabili alla Difesa e con le modalita' che sono stabilite con il regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. Pignoramento mobiliarehttps://www.studiocataldi.it/
Pignoramento mobiliare: cos'è L'atto di pignoramento, secondo l'art. 491 c.p.c., è la prima formalità con cui ha inizio l'esecuzione forzata. Il successivo art. 492 c.p.c. definisce e descrive i requisiti formali dell'atto di pignoramento in generale, poiché l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore è requisito costante di tutti i tipi di pignoramento a cui aggiungere il requisito variabile, che: nel pignoramento mobiliare, è il verbale previsto dall'art. 518 c.p.c.; nel pignoramento di autoveicoli è la notifica al debitore e la successiva trascrizione secondo quanto previsto dall'art. 521 bis c.p.c; nel pignoramento mobiliare presso terzi è la notifica dell'atto di …
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Giurisprudenza • 27
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 15/01/2026, n. 78Provvedimento: […] Il Ministero dalla lettura dell'art. 547 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) in combinato disposto con l'art. 464 comma 5 del d.P.R. n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) ritiene superate le conclusioni rassegnate da Consiglio di Stato nel parere 3345/05, secondo cui «in tutti i casi in cui l'Amministrazione della difesa incardini gli organismi di protezione sociale nel proprio ambito, oppure quando provveda alla gestione diretta delle attività, l'uso dei beni dello Sato non può che essere gratuita, non potendosi evidentemente prevedere l'obbligo di pagamento di un canone a carico di una Amministrazione statale. […]Leggi di più...