Articolo 2 bis della Legge 7 gennaio 2008, n. 10
Articolo 2Articolo 4
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23 luglio 2016
Art. 2-bis. (( (Adattamento dell'ordinamento interno). )) (( 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell' articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820 , e dell' articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146 , sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146 , a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti ))
Entrata in vigore il 23 luglio 2016
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