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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2179/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 02.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 17.09.2024 da , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
CARLA SGARIGLIA, e , rappresentato e difeso dall'avv.to AMALIA PANTANO, Parte_2
dalla cui unione è nato, il 27.06.2012, il figlio , tendente ad ottenere la cessazione degli Per_1
effetti civili del matrimonio contratto in Vico Equense (NA) in data 25.05.2010; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza passata in giudicato n. 4132/2014 del 06/10/2014; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vico Equense atto n. del 2010;
Dichiarare l'affidamento congiunto del minore , con collocazione presso la di lui Persona_2
madre con diritto di visita del di lui padre come da piano Parte_1 Parte_2
genitoriale allegato ovvero due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore
20:00 oltre gli eventuali pernottamenti, ed i fine settimana alternati con la Sig.ra trascorrere Pt_1
ad anni alterni le principali festività (Vigilia di natale, Natale, Viglia di capodanno, Capodanno,
Epifania, Domenica di Pasqua, Lunedì dell'Angelo) da concordarsi di volta in volta tra i genitori, trascorrere nel periodo estivo (luglio e/o agosto) 15 giorni consecutivi con collocazione temporanea presso il Sig. , sempre da concordarsi tra i genitori;
Parte_2
Dichiarare l'obbligo per i coniugi, entrambi indipendenti economicamente, di contribuire al mantenimento economico della prole in identico modo ed entità economiche, stabilendo a carico del
Sig. assegno mensile in favore del di lui figlio nella misura pari ad euro Parte_2 Per_1
300,00 e partecipazione del Sig. alle spese straordinarie nella misura pari al 50% Parte_2
preventivamente concordate tra le parti come da sentenza di separazione”.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vico Equense (NA) il
25.05.2010 da , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Portici (NA) il 30.05.1977, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Equense (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
2 D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 44, parte II, serie A, anno
2010);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 05.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2179/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 02.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 17.09.2024 da , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
CARLA SGARIGLIA, e , rappresentato e difeso dall'avv.to AMALIA PANTANO, Parte_2
dalla cui unione è nato, il 27.06.2012, il figlio , tendente ad ottenere la cessazione degli Per_1
effetti civili del matrimonio contratto in Vico Equense (NA) in data 25.05.2010; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza passata in giudicato n. 4132/2014 del 06/10/2014; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vico Equense atto n. del 2010;
Dichiarare l'affidamento congiunto del minore , con collocazione presso la di lui Persona_2
madre con diritto di visita del di lui padre come da piano Parte_1 Parte_2
genitoriale allegato ovvero due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore
20:00 oltre gli eventuali pernottamenti, ed i fine settimana alternati con la Sig.ra trascorrere Pt_1
ad anni alterni le principali festività (Vigilia di natale, Natale, Viglia di capodanno, Capodanno,
Epifania, Domenica di Pasqua, Lunedì dell'Angelo) da concordarsi di volta in volta tra i genitori, trascorrere nel periodo estivo (luglio e/o agosto) 15 giorni consecutivi con collocazione temporanea presso il Sig. , sempre da concordarsi tra i genitori;
Parte_2
Dichiarare l'obbligo per i coniugi, entrambi indipendenti economicamente, di contribuire al mantenimento economico della prole in identico modo ed entità economiche, stabilendo a carico del
Sig. assegno mensile in favore del di lui figlio nella misura pari ad euro Parte_2 Per_1
300,00 e partecipazione del Sig. alle spese straordinarie nella misura pari al 50% Parte_2
preventivamente concordate tra le parti come da sentenza di separazione”.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vico Equense (NA) il
25.05.2010 da , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Portici (NA) il 30.05.1977, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Equense (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
2 D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 44, parte II, serie A, anno
2010);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 05.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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