Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026REG.PROV.COLL.
N. 00161/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2023, proposto da
AN OL LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corleone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. n. 2133 del 28 giugno 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Corleone e di IN NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. AN Lo ST e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente controversia trae origine da una complessa vicenda urbanistico-commerciale, sviluppatasi nell'arco di oltre un decennio, concernente l'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli esercitata dal sig. AN OL LA in via Francesco Bentivegna, nel Comune di Corleone. L'Amministrazione comunale, con delibera consiliare n. 68 del 27 aprile 2005, modificava il regolamento per il commercio su aree pubbliche, autorizzando l'installazione di un chiosco con struttura precaria di 24 mq sull'area già occupata dal sig. LA, così da consentire la prosecuzione dell'attività in un contesto più ordinato e igienico.
2. Tale delibera, unitamente ai provvedimenti autorizzativi conseguenti, veniva impugnata dal sig. IN NA, proprietario di un immobile prospiciente l'area. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza n. 818 del 23 marzo 2011, accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati. Il TAR fondava la propria decisione sulla violazione dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), ritenendo che il chiosco occupasse indebitamente il marciapiede, e sulla violazione dell'art. 5 della L.R. n. 37/1985, qualificando il manufatto come struttura non precaria, necessitante di permesso di costruire.
3. Investito dell'appello proposto dal Comune di Corleone, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, con sentenza n. 547 del 4 giugno 2013, pur respingendo il gravame, riteneva errata l'argomentazione del giudice di primo grado. In particolare, il Collegio esprimeva dubbi sulla classificazione della via Bentivegna come "strada urbana di scorrimento" (tipo "D"), ipotizzando che potesse piuttosto rientrare nelle tipologie "E" (strada urbana di quartiere) o "F" (strada locale), per le quali è consentita l'occupazione della carreggiata. Conseguentemente, il Consiglio sollecitava il Comune a un nuovo esercizio del potere amministrativo, facendo espressamente salvi "gli ulteriori provvedimenti della P.A. volti ad effettuare tali accertamenti, evidentemente necessari al fine di impartire le prescrizioni per la corretta esecuzione del giudicato e per stabilirne le modalità".
4. In ottemperanza a tale indicazione, il Comune di Corleone avviava una nuova istruttoria. Il Comando di Polizia Municipale, con note del 25 marzo 2014 e del 12 maggio 2014, accertava che la via Bentivegna presenta le caratteristiche di "Strada Locale" (tipo "F") e che il chiosco, insistendo su uno spazio laterale della carreggiata, non determinava intralcio alla circolazione.
Sulla base di tali risultanze, l'Amministrazione, con ordinanza dirigenziale n. 841 del 5 settembre 2014, revocava la precedente ordinanza di dismissione del chiosco e, con determinazione n. 865 del 16 settembre 2014, reiterava la validità del titolo autorizzativo.
5. Il sig. NA impugnava i nuovi provvedimenti del 2014.
Il TAR per la Sicilia, con la sentenza n. 2133 del 28 giugno 2022, oggi appellata, accoglieva i motivi aggiunti e annullava gli atti impugnati. Il Tribunale riteneva che il chiosco non avesse natura precaria, in quanto stabilmente infisso al suolo e destinato a soddisfare esigenze prolungate, e che la sua persistenza fosse illegittima per essere stata omessa l'acquisizione del parere dell'Ufficiale sanitario comunale, previsto dall'art. 31 del regolamento edilizio.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. LA, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma, con conseguente declaratoria di legittimità dei provvedimenti comunali del 2014.
Si è costituito in giudizio il sig. NA, chiedendo la reiezione dell'appello.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rileva che l'appello è stato ritualmente proposto e risulta ammissibile. L'appellante è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla riforma della sentenza impugnata, che incide sulla legittimità della sua attività commerciale.
2. La questione centrale sottoposta all'esame del Collegio attiene alla corretta interpretazione della portata del giudicato formatosi a seguito del primo ciclo giurisdizionale e, di conseguenza, alla legittimità dell'attività amministrativa posta in essere dal Comune di Corleone nel 2014.
La risoluzione della controversia impone, pertanto, di definire l'esatto perimetro degli effetti conformativi derivanti dalla sentenza di questo Consiglio n. 547/2013.
3. Come correttamente evidenziato dall'appellante, e come peraltro già riconosciuto dallo stesso TAR Palermo con l'ordinanza n. 1937/2014 (con cui sono stati dichiarati improcedibili gli incidenti di esecuzione promossi dal sig. NA), " la motivazione della sentenza n. 547/2013 del C.G.A. non ha il medesimo contenuto conformativo e dispositivo riscontrabile nella sentenza n. 818/2011 ".
Questo Consiglio, infatti, pur respingendo l'appello del Comune, aveva manifestato esplicite perplessità sulla fondatezza delle ragioni poste a base della decisione di primo grado, in particolare dubitando della corretta classificazione della strada interessata. La formula utilizzata in dispositivo, che faceva " salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A. volti ad effettuare tali accertamenti ", non costituisce una mera clausola di stile, ma reca una precisa indicazione procedimentale, volta a rimettere all'Amministrazione il compito di verificare, con un supplemento di istruttoria, la classificazione della strada e la compatibilità dell'opera con il Codice della Strada.
4. In tale prospettiva, l'operato del Comune di Corleone nel 2014 non può essere qualificato come elusivo del giudicato, ma, al contrario, quale puntuale ottemperanza alle indicazioni ricevute dal giudice d'appello. Gli accertamenti tecnici condotti dal Comando di Polizia Municipale, che hanno portato a classificare la via Bentivegna come "strada locale" (tipo "F"), costituiscono l'esito di quella attività istruttoria sollecitata da questo Consiglio e necessaria a definire il corretto assetto dei luoghi e degli interessi (ivi incluso il livello del titolo edilizio per il mantenimento del chiosco).
5. Ciò premesso, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta la statuizione del TAR sulla natura non precaria del manufatto.
La sentenza impugnata non può condividersi nella qualificazione del chiosco come struttura permanente, avendo omesso di considerare due elementi fattuali decisivi, emersi proprio a seguito della rinnovata istruttoria comunale.
In primo luogo, il manufatto non insiste sul marciapiede, bensì sulla carreggiata, in un'area laterale che non interferisce con la circolazione. Tale circostanza sposta il quadro normativo di riferimento dal comma 3 al comma 1 dell'art. 20 del Codice della Strada.
In secondo luogo, la valutazione sulla precarietà dell'opera deve fondarsi su criteri oggettivi, legati ai materiali e alle tecniche costruttive, piuttosto che sulla durata delle esigenze che essa è destinata a soddisfare: anche perché tale durata è intrinsecamente precaria, in quanto soggetta in ogni tempo a eventuale revoca della concessione di suolo pubblico ove ne sopravvenga l’esigenza. Come risulta dalla documentazione tecnica in atti, il chiosco è realizzato in legno lamellare con una struttura "facilmente scomponibile ", che ne consente la rimozione senza opere di demolizione, bensì a seguito di mero smontaggio. Tale caratteristica strutturale è sufficiente a integrare il requisito della precarietà, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.G.A., pareri nn. 105/2020 e 275/2020), rendendo l'opera assentibile con la procedura semplificata prevista dall'art. 5 della L.R. n. 37/1985.
Il TAR ha quindi errato nel ritenere necessario il permesso di costruire, basando la propria valutazione su un presupposto fattuale (la stabilità dell'opera) smentito dalle risultanze istruttorie che l'Amministrazione aveva legittimamente acquisito in esecuzione della precedente pronuncia di questo Consiglio.
6. È parimenti fondato il secondo motivo di appello, relativo alla ritenuta necessità del parere dell'Ufficiale sanitario.
La sentenza impugnata ha censurato i provvedimenti del 2014 per la mancata acquisizione del parere sanitario previsto dall'art. 31 del regolamento edilizio comunale. Tuttavia, tale valutazione non tiene conto del principio “tempus regit actum”, in base al quale la legittimità dell'azione amministrativa deve essere scrutinata alla luce della normativa vigente al momento della sua adozione.
I provvedimenti impugnati risalgono al 2014 e, a quella data, era già in vigore l'art. 96 della L.R. n. 11/2010, norma che consente di sostituire il parere dell'organo sanitario con appositi atti e asseverazioni redatti da un progettista abilitato. L'Amministrazione ha quindi legittimamente proceduto senza acquisire un parere non più richiesto come indefettibile dalla normativa sopravvenuta. La censura accolta dal primo giudice risulta, pertanto, infondata
7. In conclusione, la sentenza appellata merita di essere riformata. Essa si fonda su una non condivisibile interpretazione del giudicato del 2013, che non aveva un effetto meramente caducatorio, ma conteneva un impulso conformativo a cui l'Amministrazione ha dato corretta e legittima esecuzione. Gli atti adottati dal Comune di Corleone nel 2014, basati su un'istruttoria completa e conforme alle indicazioni del giudice amministrativo, risultano immuni dai vizi riscontrati dal TAR.
Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado, comprensivo dei motivi aggiunti, deve essere respinto.
Sussisto giusti motivi per compensare tra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado e i relativi motivi aggiunti.
Compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER de SC, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
AN Lo ST, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo ST | ER de SC |
IL SEGRETARIO