Articolo 1606 del Codice civile
Articolo 1605Articolo 1607
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19 aprile 1942
Art. 1606.

(Estinzione del diritto del locatore).

Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purche' siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.

Sono salve le diverse disposizioni di legge.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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