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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6001 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4821/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 4 giugno 2025 e vertente
TRA
C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
Avv. Luca Giusti (C.F. ) C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Avv. Filomena Conte (C.F. C.F._3
PARTE APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
Avv. Daniela Scatena (C.F. ) C.F._5
PARTE APPELLATA E
(C.F. ) Controparte_3 C.F._6
Avv. Giuseppe Giovanni Romito (C.F. ) C.F._7
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 330/2019 emessa dal Tribunale di Rieti
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 330/2019 il Tribunale di Rieti, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da e dall'intervenuto CP_1 Controparte_2 CP_3
ha così statuito:
[...]
“- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro 7.369,69 oltre interessi legali e rivalutazione CP_1
dal 10.9.2011, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 7.369,69 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1
di della somma di euro 800,00 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_2
dal 10.9.2011, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 800,00 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1
di della somma di euro 8.431,81 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_3
dal 10.9.2011, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 8.431,81 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
- condanna in persona del l.r.p.t., a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese di giudizio che si liquidano in € 4.835,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge ed in € 250,0 per esborsi;
- condanna in persona del l.r.p.t., a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di giudizio che si liquidano in € 630,00 per compensi oltre spese CP_2
generali e accessori come per legge ed in € 100,0 per esborsi;
- condanna in persona del l.r.p.t., a rifondere a Parte_1 Parte_1 CP_3
le spese di giudizio che si liquidano in € 4.835,00 per compensi oltre spese
[...]
generali e accessori come per legge ed in € 250,0 per esborsi.”
Avverso la citata sentenza la ha proposto appello e Parte_1
ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis:
1) in accoglimento delle critiche e delle proposte di modifica di cui nel primo e secondo articolato motivo di impugnazione, in integrale riforma della Sentenza impugnata, respingere le domande risarcitorie da ciascuna parte formulate nei confronti della convenuta , essendo l'evento per cui è causa ascrivibile al Parte_1
caso fortuito esimente la responsabilità di cui agli artt.2051 e/o 2043 e/o 1218 c.c., per
l'effetto,
2) condannare gli appellati alla restituzione in favore di , Parte_1
rispettivamente: il Sig. della somma di € 15.740,30 oltre interessi di legge;
CP_1
il Sig. della somma di € 15.683,84 oltre interessi di legge;
il Sig. Controparte_3
della somma di € 1.769,19 oltre interessi di legge;
Controparte_2
3) con vittoria delle spese e compensi di lite del doppio grado a carico degli attori/appellati, in solido o ciascuno per quanto di ragione, oltre accessori di legge.”
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti, con separate comparse,
[...] e che hanno contestato la fondatezza del Controparte_4 Controparte_3
gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese di lite, da Cont distrarsi limitatamente al Difensore del dichiaratosi antistatario.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
29 maggio 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da CP_1
e dall'intervenuto nei confronti della Controparte_2 Controparte_3 [...]
in relazione ai danni materiali subiti a seguito di un sinistro avvenuto Parte_1
il 10 settembre 2011 alle ore 05.30 circa sul tratto autostradale A1 Km 515, direzione
Nord, in località Ceprano (FR).
Nei rispettivi scritti difensivi, i fatti risultano ricostruiti come segue:
a) proprietario del veicolo BMW tg. EB889XE, ha dedotto che CP_1
il quale stava percorrendo il tratto autostradale alla guida del veicolo Parte_2
suindicato, si era improvvisamente visto sbucare davanti un cavallo, che non era riuscito ad evitare;
b) ha esposto che, mentre era alla guida del proprio Controparte_2
autoveicolo Opel Corsa tg. CS212EP, si era trovato davanti all'improvviso parti di un cavallo smembrato provenienti dalla carreggiata opposta (quella sud) e che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto;
c) ha rappresentato che, mentre si trovava alla guida del Controparte_3
proprio auto funebre Mercedes tg. AJ057PA, era stato colpito da un grosso animale
(rilevatosi essere un cavallo) proveniente dalla corsia di marcia opposta e che l'impatto era stato inevitabile. Il Tribunale di Rieti ha accolto le domande, ritenendo sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. della che non aveva fornito Parte_1
la prova liberatoria del caso fortuito, e ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni materiali in favore, rispettivamente, di e CP_1 Controparte_2
dell'intervenuto nel giudizio nonché alla rifusione delle spese di Controparte_3
lite.
L'appello non è fondato e va respinto.
I motivi di doglianza, che ruotano tutti intorno all'asserita “violazione/ falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.” e alla dedotta sussistenza di circostanze integranti il caso fortuito, quale esimente della responsabilità, possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione logica che li lega, e vanno disattesi.
Risulta pacifico che il 10 settembre 2011 le vetture di proprietà di CP_1
e sono state coinvolte in un incidente lungo il Controparte_2 Controparte_3
tratto autostradale A1 Km 515, direzione Nord, in località Ceprano (FR); un cavallo dopo aver fatto ingresso nella carreggiata sud della A1 è stato colpito da un automobilista (rimasto estraneo al presente contenzioso) al Km 515 e poi sbalzato nella carreggiata opposta, direzione nord, sulla traiettoria di marcia dei sopraggiungenti veicoli delle parti appellate che, a loro volta, hanno urtato l'animale e parti del corpo dello stesso, riportando danni materiali.
La dinamica del sinistro prospettata dalle parti appellate ha trovato riscontro nel verbale della Polizia Stradale A.s.D. Roma intervenuta sul posto dal quale è emerso che: “Dai rilievi effettuati e dagli oggetti rivenuti, il sinistro si è così verificato: alla guida del veicolo “A” targato DM574YX, percorreva la A1 con Parte_3
direzione Firenze Napoli sulla 3° corsia di marcia. Giunto nei pressi del Km 515+100 investiva un cavallo vacante sulla corsia da lui percorsa sbalzandolo sulla carreggiata opposta dove veniva investito da altri veicoli. Dopo l'urto il veicolo proseguiva la marcia per altri 100 mt arrestandosi sulla corsia di emergenza in attesa dei soccorsi.
La carcassa dell'animale veniva rimossa da apposita ditta autorizzata, ma date le condizioni, non è stato possibile risalire al proprietario del cavallo. Nell'occorso 2 passeggeri riportavano lesioni e venivano trasportate all'ospedale di Civita
Castellana. Si precisa che alcuni minuti prima dell'investimento numerosi utenti avevano segnalato al C.O.A. presenza del cavallo … sulla carreggiata.”
Ciò posto e acclarata l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo denunciato, la parte appellante assume che il Tribunale ha errato nella ponderazione dell'attendibilità/ammissibilità delle dichiarazioni testimoniali - in merito allo stato dei luoghi (condizioni della rete di recinzione) e alle attività di controllo e di contrasto del pericolo attuate al momento del sinistro - e nella conseguente esclusione del caso fortuito.
Al riguardo va, innanzitutto, richiamato il costante principio dettato dalla
Cassazione secondo cui “Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.” (Cass. n.9610/2022; cfr. Cass. n. 11785/2017).
Nel caso in esame, la non ha fornito la prova del Parte_1
caso fortuito, quale esimente della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto non ha dimostrato che l'ingresso del cavallo sulla carreggiata autostradale era dipeso da un fattore imprevedibile e inevitabile, non assumendo rilevanza al riguardo la circostanza che, dopo gli impatti, la situazione di pericolo sia stata tempestivamente segnalata.
Quanto alle cautele adottate ab origine, dall'istruttoria espletata è emerso un quadro non univoco sulle condizioni della rete di recinzione nel tratto autostradale interessato dall'incidente, in quanto le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado in merito all'effettiva integrità della recinzione sono risultate discordanti. In particolare, prescindendo dalla deposizione resa dal teste , Testimone_1
che avendo subito a sua volta danni in esito all'evento risulta portatore di un interesse
(Cass. 19121/19), il teste dipendente di Testimone_2 Parte_1
ha dichiarato di aver controllato personalmente, dopo l'incidente, la rete di separazione laterale delle carreggiate, riscontrandone la continuità per circa un chilometro a valle e a monte del luogo dell'investimento; il teste Testimone_3
escusso in prova delegata innanzi al Tribunale di Torino, ha invece affermato che “in alcuni tratti a circa 100/150 metri dal luogo dell'incidente la recinzione era danneggiata e sembrava fosse stata ribaltata. Ricordo anche che era alta solo un metro da terra. Preciso che ricordo tali circostanze perché bloccato lì per circa 9 ore ho potuto osservare attentamente la zona circostante e parlare con chi era lì anche con un ausiliario del traffico, giunto sul luogo, che mi disse che non era la prima volta che un cavallo invadeva la corsia. ADR Posso dire che la recinzione era danneggiata e mal sistemata su entrambe le carreggiate (direzione sia nord che sud) ma la recinzione in direzione nord in cui mi trovavo era messa peggio della recinzione direzione sud.
ADR Mi trovavo a circa 20 metri dalla recinzione carreggiata direzione sud ed a circa
4 metri dalla recinzione della carreggiata direzione nord ”.
Il contrasto tra le risultanze suindicate va risolto alla stregua del consolidato orientamento della Corte di Cassazione per cui l'insufficienza del quadro probatorio in merito agli elementi costitutivi della fattispecie ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, nel caso in esame sulla tenuta a Parte_1
dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'accaduto (Cass.
4773/15).
Inoltre, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, è più verosimile che la rete presentasse dei varchi (piuttosto che il contrario), in quanto non vi sarebbe altro modo per spiegare plausibilmente l'ingresso dell'animale nella sede autostradale. L'assunto sostenuto dalla parte appellante, secondo cui la presenza stessa del cavallo costituisce un fattore dannoso eccezionale ed imprevedibile, a fronte del quale non era doveroso per l'ente gestore adottare specifiche cautele preventive, diverse da quelle ordinarie e regolamentari, così da azzerare il potenziale nocivo della situazione, non può essere condiviso.
Come è noto, l'obbligo di apporre recinzioni ai margini delle carreggiate autostradali, così come previsto dalla legge, ha come scopo proprio quello di tutelare gli utenti, sia scongiurando la fuoriuscita delle auto dal margine stradale che impedendo l'invasione dei tratti autostradali, in particolare da parte degli animali.
Pur non pretendendosi che la recinzione raggiunga altezze così elevate da non poter essere sormontata, è di certo indispensabile che la stessa sia integra, al fine di evitare il passaggio degli animali, poiché in caso contrario deve ritenersi che la protezione non sia efficace e sufficiente per la tutela degli automobilisti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, la decisione del
Tribunale, che ha riconosciuto la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. risulta corretta, atteso che l'appellante non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Infine, non essendo stata sollevata alcuna censura in ordine al quantum dei danni materiali liquidati con la sentenza gravata, peraltro, già versati dalla Parte_1
restano confermati gli importi risarcitori accordati dal Tribunale.
[...]
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari - attesa la non particolare complessità della vicenda - e con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in complessivi €
1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore antistatario Avv. Filomena Conte;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4821/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 4 giugno 2025 e vertente
TRA
C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
Avv. Luca Giusti (C.F. ) C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Avv. Filomena Conte (C.F. C.F._3
PARTE APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
Avv. Daniela Scatena (C.F. ) C.F._5
PARTE APPELLATA E
(C.F. ) Controparte_3 C.F._6
Avv. Giuseppe Giovanni Romito (C.F. ) C.F._7
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 330/2019 emessa dal Tribunale di Rieti
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 330/2019 il Tribunale di Rieti, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da e dall'intervenuto CP_1 Controparte_2 CP_3
ha così statuito:
[...]
“- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro 7.369,69 oltre interessi legali e rivalutazione CP_1
dal 10.9.2011, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 7.369,69 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1
di della somma di euro 800,00 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_2
dal 10.9.2011, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 800,00 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1
di della somma di euro 8.431,81 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_3
dal 10.9.2011, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 8.431,81 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
- condanna in persona del l.r.p.t., a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese di giudizio che si liquidano in € 4.835,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge ed in € 250,0 per esborsi;
- condanna in persona del l.r.p.t., a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di giudizio che si liquidano in € 630,00 per compensi oltre spese CP_2
generali e accessori come per legge ed in € 100,0 per esborsi;
- condanna in persona del l.r.p.t., a rifondere a Parte_1 Parte_1 CP_3
le spese di giudizio che si liquidano in € 4.835,00 per compensi oltre spese
[...]
generali e accessori come per legge ed in € 250,0 per esborsi.”
Avverso la citata sentenza la ha proposto appello e Parte_1
ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis:
1) in accoglimento delle critiche e delle proposte di modifica di cui nel primo e secondo articolato motivo di impugnazione, in integrale riforma della Sentenza impugnata, respingere le domande risarcitorie da ciascuna parte formulate nei confronti della convenuta , essendo l'evento per cui è causa ascrivibile al Parte_1
caso fortuito esimente la responsabilità di cui agli artt.2051 e/o 2043 e/o 1218 c.c., per
l'effetto,
2) condannare gli appellati alla restituzione in favore di , Parte_1
rispettivamente: il Sig. della somma di € 15.740,30 oltre interessi di legge;
CP_1
il Sig. della somma di € 15.683,84 oltre interessi di legge;
il Sig. Controparte_3
della somma di € 1.769,19 oltre interessi di legge;
Controparte_2
3) con vittoria delle spese e compensi di lite del doppio grado a carico degli attori/appellati, in solido o ciascuno per quanto di ragione, oltre accessori di legge.”
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti, con separate comparse,
[...] e che hanno contestato la fondatezza del Controparte_4 Controparte_3
gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese di lite, da Cont distrarsi limitatamente al Difensore del dichiaratosi antistatario.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
29 maggio 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da CP_1
e dall'intervenuto nei confronti della Controparte_2 Controparte_3 [...]
in relazione ai danni materiali subiti a seguito di un sinistro avvenuto Parte_1
il 10 settembre 2011 alle ore 05.30 circa sul tratto autostradale A1 Km 515, direzione
Nord, in località Ceprano (FR).
Nei rispettivi scritti difensivi, i fatti risultano ricostruiti come segue:
a) proprietario del veicolo BMW tg. EB889XE, ha dedotto che CP_1
il quale stava percorrendo il tratto autostradale alla guida del veicolo Parte_2
suindicato, si era improvvisamente visto sbucare davanti un cavallo, che non era riuscito ad evitare;
b) ha esposto che, mentre era alla guida del proprio Controparte_2
autoveicolo Opel Corsa tg. CS212EP, si era trovato davanti all'improvviso parti di un cavallo smembrato provenienti dalla carreggiata opposta (quella sud) e che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto;
c) ha rappresentato che, mentre si trovava alla guida del Controparte_3
proprio auto funebre Mercedes tg. AJ057PA, era stato colpito da un grosso animale
(rilevatosi essere un cavallo) proveniente dalla corsia di marcia opposta e che l'impatto era stato inevitabile. Il Tribunale di Rieti ha accolto le domande, ritenendo sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. della che non aveva fornito Parte_1
la prova liberatoria del caso fortuito, e ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni materiali in favore, rispettivamente, di e CP_1 Controparte_2
dell'intervenuto nel giudizio nonché alla rifusione delle spese di Controparte_3
lite.
L'appello non è fondato e va respinto.
I motivi di doglianza, che ruotano tutti intorno all'asserita “violazione/ falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.” e alla dedotta sussistenza di circostanze integranti il caso fortuito, quale esimente della responsabilità, possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione logica che li lega, e vanno disattesi.
Risulta pacifico che il 10 settembre 2011 le vetture di proprietà di CP_1
e sono state coinvolte in un incidente lungo il Controparte_2 Controparte_3
tratto autostradale A1 Km 515, direzione Nord, in località Ceprano (FR); un cavallo dopo aver fatto ingresso nella carreggiata sud della A1 è stato colpito da un automobilista (rimasto estraneo al presente contenzioso) al Km 515 e poi sbalzato nella carreggiata opposta, direzione nord, sulla traiettoria di marcia dei sopraggiungenti veicoli delle parti appellate che, a loro volta, hanno urtato l'animale e parti del corpo dello stesso, riportando danni materiali.
La dinamica del sinistro prospettata dalle parti appellate ha trovato riscontro nel verbale della Polizia Stradale A.s.D. Roma intervenuta sul posto dal quale è emerso che: “Dai rilievi effettuati e dagli oggetti rivenuti, il sinistro si è così verificato: alla guida del veicolo “A” targato DM574YX, percorreva la A1 con Parte_3
direzione Firenze Napoli sulla 3° corsia di marcia. Giunto nei pressi del Km 515+100 investiva un cavallo vacante sulla corsia da lui percorsa sbalzandolo sulla carreggiata opposta dove veniva investito da altri veicoli. Dopo l'urto il veicolo proseguiva la marcia per altri 100 mt arrestandosi sulla corsia di emergenza in attesa dei soccorsi.
La carcassa dell'animale veniva rimossa da apposita ditta autorizzata, ma date le condizioni, non è stato possibile risalire al proprietario del cavallo. Nell'occorso 2 passeggeri riportavano lesioni e venivano trasportate all'ospedale di Civita
Castellana. Si precisa che alcuni minuti prima dell'investimento numerosi utenti avevano segnalato al C.O.A. presenza del cavallo … sulla carreggiata.”
Ciò posto e acclarata l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo denunciato, la parte appellante assume che il Tribunale ha errato nella ponderazione dell'attendibilità/ammissibilità delle dichiarazioni testimoniali - in merito allo stato dei luoghi (condizioni della rete di recinzione) e alle attività di controllo e di contrasto del pericolo attuate al momento del sinistro - e nella conseguente esclusione del caso fortuito.
Al riguardo va, innanzitutto, richiamato il costante principio dettato dalla
Cassazione secondo cui “Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.” (Cass. n.9610/2022; cfr. Cass. n. 11785/2017).
Nel caso in esame, la non ha fornito la prova del Parte_1
caso fortuito, quale esimente della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto non ha dimostrato che l'ingresso del cavallo sulla carreggiata autostradale era dipeso da un fattore imprevedibile e inevitabile, non assumendo rilevanza al riguardo la circostanza che, dopo gli impatti, la situazione di pericolo sia stata tempestivamente segnalata.
Quanto alle cautele adottate ab origine, dall'istruttoria espletata è emerso un quadro non univoco sulle condizioni della rete di recinzione nel tratto autostradale interessato dall'incidente, in quanto le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado in merito all'effettiva integrità della recinzione sono risultate discordanti. In particolare, prescindendo dalla deposizione resa dal teste , Testimone_1
che avendo subito a sua volta danni in esito all'evento risulta portatore di un interesse
(Cass. 19121/19), il teste dipendente di Testimone_2 Parte_1
ha dichiarato di aver controllato personalmente, dopo l'incidente, la rete di separazione laterale delle carreggiate, riscontrandone la continuità per circa un chilometro a valle e a monte del luogo dell'investimento; il teste Testimone_3
escusso in prova delegata innanzi al Tribunale di Torino, ha invece affermato che “in alcuni tratti a circa 100/150 metri dal luogo dell'incidente la recinzione era danneggiata e sembrava fosse stata ribaltata. Ricordo anche che era alta solo un metro da terra. Preciso che ricordo tali circostanze perché bloccato lì per circa 9 ore ho potuto osservare attentamente la zona circostante e parlare con chi era lì anche con un ausiliario del traffico, giunto sul luogo, che mi disse che non era la prima volta che un cavallo invadeva la corsia. ADR Posso dire che la recinzione era danneggiata e mal sistemata su entrambe le carreggiate (direzione sia nord che sud) ma la recinzione in direzione nord in cui mi trovavo era messa peggio della recinzione direzione sud.
ADR Mi trovavo a circa 20 metri dalla recinzione carreggiata direzione sud ed a circa
4 metri dalla recinzione della carreggiata direzione nord ”.
Il contrasto tra le risultanze suindicate va risolto alla stregua del consolidato orientamento della Corte di Cassazione per cui l'insufficienza del quadro probatorio in merito agli elementi costitutivi della fattispecie ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, nel caso in esame sulla tenuta a Parte_1
dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'accaduto (Cass.
4773/15).
Inoltre, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, è più verosimile che la rete presentasse dei varchi (piuttosto che il contrario), in quanto non vi sarebbe altro modo per spiegare plausibilmente l'ingresso dell'animale nella sede autostradale. L'assunto sostenuto dalla parte appellante, secondo cui la presenza stessa del cavallo costituisce un fattore dannoso eccezionale ed imprevedibile, a fronte del quale non era doveroso per l'ente gestore adottare specifiche cautele preventive, diverse da quelle ordinarie e regolamentari, così da azzerare il potenziale nocivo della situazione, non può essere condiviso.
Come è noto, l'obbligo di apporre recinzioni ai margini delle carreggiate autostradali, così come previsto dalla legge, ha come scopo proprio quello di tutelare gli utenti, sia scongiurando la fuoriuscita delle auto dal margine stradale che impedendo l'invasione dei tratti autostradali, in particolare da parte degli animali.
Pur non pretendendosi che la recinzione raggiunga altezze così elevate da non poter essere sormontata, è di certo indispensabile che la stessa sia integra, al fine di evitare il passaggio degli animali, poiché in caso contrario deve ritenersi che la protezione non sia efficace e sufficiente per la tutela degli automobilisti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, la decisione del
Tribunale, che ha riconosciuto la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. risulta corretta, atteso che l'appellante non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Infine, non essendo stata sollevata alcuna censura in ordine al quantum dei danni materiali liquidati con la sentenza gravata, peraltro, già versati dalla Parte_1
restano confermati gli importi risarcitori accordati dal Tribunale.
[...]
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari - attesa la non particolare complessità della vicenda - e con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in complessivi €
1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore antistatario Avv. Filomena Conte;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino