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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione sostituita dal deposito di note scritte di udienza, lette le note scritte depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2752/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Termini Imerese via P. Mattarella n. 21, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Debora Sansone, che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellante
contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Termini Imerese via Falcone e Borsellino n.55, presso lo studio dell'Avv.
Claudio Merlino, che la rappresenta e difende per mandato in atti appellata
pagina 1 di 5 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 162/2020 del Giudice di Pace di Termini Imerese pubblicata il 12.02.2020
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del
04.06.2025 al contenuto delle quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione regolarmente notificato, ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 162/2020, del Giudice di Pace di Termini Parte_1
Imerese, che ha rigettato l'opposizione avanzata in primo grado dall'odierno appellante al decreto ingiuntivo n. 482/2019, dell'importo di €. 3.500,00, chiesto e ottenuto in primo grado dall'odierna appellata, condannandolo al pagamento delle spese legali.
A sostegno dell'appello proposto, l'appellante ha enucleato due motivi di appello che di seguito si riassumono.
L'appellante, in particolare, ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare la prova testimoniale richiesta in primo grado, diretta ad accertare l'avvenuto adempimento, tramite pagamento in contanti, dell'obbligazione sottesa al decreto ingiuntivo relativa all'acquisto di una autovettura. Inoltre, è stato evidenziato come il giudice di primo grado non avrebbe accuratamente valutato tutte le risultanze istruttorie, in particolare la ricevuta di pagamento allegata in primo grado, dalla quale si evincerebbe la corresponsione di parte della complessiva somma ingiunta.
Infine, l'appellante ha contestato la propria condanna alle spese, derivante dall'erronea statuizione del giudice di prime cure.
Si è costituita regolarmente in giudizio , la quale, in via preliminare, ha rilevato Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per irragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348-bis c.p.c.
Nel merito, ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
Rigettata la richiesta di prova per testi avanzata dall'appellante, la causa è stata istruita a mezzo produzione documentale.
Infine, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 – sexies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe
***
In via preliminare, in relazione alla eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., va evidenziato che il giudice competente a decidere dell'appello, laddove ritenga che esso non abbia una pagina 2 di 5 ragionevole probabilità di essere accolto, in sede di prima udienza, sentite le parti, dichiara inammissibile l'impugnazione proposta, con ordinanza succintamente motivata. Tale facoltà, pertanto, risulta preclusa ove, come nel caso in esame, siano stati svolti degli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 350
c.p.c., quali, a titolo esemplificativo, l'aver dato atto della presenza delle parti e della costituzione della parte appellata, con rinvio ad una successiva udienza di trattazione (Cass, Civ. N. 14696/2016).
Al riguardo, è stato osservato che “l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cassazione civile, sez. lav., 01/06/2020, n. 10409)
Passando all'esame del merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato nei termini che seguono.
L'appellante censura la decisione del giudice di prime cure in relazione alla mancata ammissione della prova per testi, chiesta in primo grado e riproposta in grado di appello, e lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado, sulla scorta di una errata valutazione delle risultanze istruttorie, ritenuto non provato l'adempimento dell'obbligazione sottesa al decreto ingiuntivo opposto.
In punto di diritto deve essere osservato che, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n. 13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova, contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997), si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Orbene, questo giudice ritiene corretta la decisione del giudice di prime cure di non dare ulteriore corso all'istruttoria e, quindi, di non ammettere la prova orale, dedotta dall'odierno appellante in primo grado e riproposta nel presente giudizio con la medesima teste e sui medesimi capitoli. Invero, seppure in astratto, in applicazione dei principi giurisprudenziali che ammettono una deroga ai limiti di cui all'art. 2721 c.c., sia ammissibile la prova per testi con riferimento alle dazioni di denaro, nel caso di specie, i pagina 3 di 5 capitoli di prova offerti, per come proposti, sono formulati in maniera generica, senza alcun riferimento circostanziato ad una precisa dazione di denaro, asseritamente riferibile alla compravendita avvenuta tra le parti;
inoltre, lo status della teste indicata, coniuge del sig. induce a ritenere Parte_1
potenzialmente inammissibile la testimonianza richiesta, non essendo stata fornita alcuna prova, dalla parte istante, in merito al regime patrimoniale dei coniugi. Si osserva, infatti, che in presenza di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora la controversia verta sull'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., stante la sua facoltà di intervenire nel processo.
Con riferimento alle doglianze dell'attore circa l'erronea valutazione da parte del primo giudice della documentazione allegata in primo grado, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il documento, nella specie un bigliettino riportante il riferimento ad alcune date e annotazioni di pagamento, recante l'apposizione di una firma (rectius sigla) illeggibile, non può in alcun modo assurgere a valore di prova legale, tanto più in assenza di ulteriori risultanze probatorie, assimilabili ad elementi indiziari, che consentano di ritenere verosimili le argomentazioni dell'appellante.
Infine, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di non potere attribuire valore equiparabile ad una quietanza di pagamento alla documentazione attestante il passaggio di proprietà dell'automobile oggetto di compravendita;
invero, la stessa si riferisce ad una procedura legalmente prevista al fine di attestare, con effetti tipici della pubblicità, l'avvenuto passaggio da un proprietario ad un altro, ma non contiene alcuna indicazione circa l'avvenuto pagamento delle somme concordate.
Il rigetto dell'appello rende superfluo l'esame del motivo concernente la presunta erroneità della condanna alle spese di parte appellante, da parte del Giudice di primo grado.
L'appello come formulato va, pertanto, rigettato.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da 1.101,00 a 5.200,00) e dell'attività defensionale effettuata. Si ritiene equo mantenere la quantificazione nei parametri minimi con riferimento alle fasi di trattazione e decisione, stante l'assenza di attività istruttoria e la discussione orale.
Parte appellante è altresì tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del dpr 115/2002, il quale prevede che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 4 di 5 impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 162/2020, del Giudice di Pace di Termini Imerese, pubblicata il 12.02.2020, che conferma per le ragioni indicate in parte motiva;
-condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 1.702,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Così deciso in Termini Imerese il 04.06.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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