Art. 7.
Sono abrogate le norme di cui al regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643 , ed al regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876 , che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Sono abrogate le norme di cui al regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643 , ed al regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876 , che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.