Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 10/07/2025, n. 13622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13622 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13622/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09761/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9761 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, Gianna Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n. -OMISSIS- (causa n. -OMISSIS- RG), con specifico riferimento al pagamento delle somme con essa liquidate a titolo di Gradone, all’adozione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente nella Scuola statale con riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2013/2014 ed al conseguente pagamento degli arretrati dovuti, oltre regolarizzazione contributiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto previdenziale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede che sia data esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Roma:
- ha accolto la domanda e, per l’effetto, ha accertato il suo “diritto, durante l’intero servizio di pre-ruolo effettuato a partire dall’anno scolastico 2006/2007, alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato” ed ha condannato “ il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla stessa ricorrente la somma complessiva di € 1.022,93 (così calcolati gli arretrati fino alla fine dell’anno scolastico 2013/2014), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”, dichiarando “ altresì il diritto di AB NE di vedersi riconosciuta, al momento della ricostruzione della carriera dopo l’assunzione a tempo indeterminato, l’intera anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo” dovendo corrispondere “ alla stessa ricorrente la somma complessiva di € 1.882,34 (così calcolati gli arretrati dall’anno scolastico 2014/2015 e fino all’1.3.2020), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”, nonché ha condannato “il Ministero dell’Istruzione a versare in favore dell’Inps, sulla posizione della ricorrente, i contributi previdenziali ed assistenziali conseguenti alle riconosciute differenze stipendiali, esclusi quelli precedenti il quinquennio antecedente la data di notifica dell’atto di chiamata in causa dell’Inps” ed “a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa”.
1.2. La sentenza n. -OMISSIS- (causa n. -OMISSIS- RG) veniva notificata al Ministero resistente in data 9 agosto 2022 e ne veniva certificato il passaggio in giudicato in data 30 ottobre 2023.
1.3. La parte ricorrente ha rappresentato nel presente giudizio che l’amministrazione soccombente, nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non ha ottemperato nemmeno parzialmente alla suddetta pronuncia, rispetto alla quale risulta inadempiente.
2. La parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso ha esperito l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., lamentando l’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato.
La parte ricorrente, quindi, ha chiesto tanto l’accertamento dell’inottemperanza della amministrazione resistente, quanto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia nell’esecuzione della predetta sentenza.
2.1. Il Ministero dell’istruzione e del merito si costituiva in giudizio solo formalmente, mentre l’Istituto previdenziale illustrava che la sentenza da ottemperare “ è relativa ad un giudizio proposto anche nei confronti dell’INPS ma con condanna nei soli confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, segnatamente sotto l’aspetto contributivo, alla regolarizzazione della posizione contributiva ”.
2.2. All’udienza camerale del 21 maggio 2025 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento atteso che il Ministero non ha fornito nell’ambito del presente giudizio alcun elemento dal quale desumere che sia stata data esecuzione alla citata sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato. Infatti, in considerazione del fatto che l’amministrazione pur essendosi costituita in giudizio non ha spiegato alcuna difesa, risultano non contestati tra le parti i fatti rappresentati dalla ricorrente in ordine al mancato pagamento, da parte dell’amministrazione ministeriale, delle somme liquidate con la sentenza di cui in questa sede di chiede l’ottemperanza.
3.1. Nel caso di specie, pertanto, l’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito integra il presupposto dell’inottemperanza (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023).
3.2. Giova evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ Il giudizio di ottemperanza, infatti, ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento – apertamente o velatamente – omissivo, incombendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi ad essa e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e, art. 112, co. 1, c.p.a.; v. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; sez. IV, 15 novembre 2010, n. 8053), essendo l’amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie), sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439) ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015).
3.3. Nel caso di specie, la puntuale verifica da parte del Collegio dell’esatto adempimento dell’amministrazione ministeriale resistente all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale recato dalla sentenza ottemperanda ha dato esito negativo, stante l’inerzia del Ministero resistente nei termini sopra indicati.
4. Il Collegio, per le suddette ragioni, accoglie il ricorso in esame e ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esatta esecuzione alla citata sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, con riferimento al pagamento delle somme liquidate a titolo di Gradone , all’adozione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente nella scuola statale con riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2013/2014 ed al conseguente pagamento degli arretrati dovuti, oltre regolarizzazione contributiva ed al pagamento delle somme liquidate in sentenza – sempre che le stesse non siano già state corrisposte – maggiorate degli accessori specificati nella decisione oggetto di ottemperanza.
In particolare, il Ministero dell’istruzione e del merito dovrà dare esecuzione alla anzidetta sentenza entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
5. Il Collegio, in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte ricorrente, ritiene di stabilire che, alla scadenza del suddetto termine di trenta giorni, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito si insedi il Commissario ad acta individuato, sin da ora, nel Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito, senza diritto al compenso e con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, anche al di fuori della propria Direzione Generale.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere ad istanza di parte entro i successivi ulteriori trenta giorni, salvo preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ancorché successivo al termine assegnato da questo giudice.
6. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
7. Stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa.
In particolare, come affermato dal Consiglio di Stato in un pronunciamento al quale il Collegio intende dare continuità, “ per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Consiglio Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798). Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo […] le questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l’esistenza di un diffuso contenzioso in materia […] Il TAR può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato […] che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza o di estinzione del giudizio per improcedibilità o per cessazione della materia del contendere - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 8517 del 30 dicembre 2020; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 2718 del 12 febbraio 2024; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 8217 del 13 maggio 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione, se anteriore, alla sentenza del Tribunale di Roma n. -OMISSIS-, passata in giudicato;
- dispone che, in caso di persistente inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, protrattasi oltre il predetto termine di trenta giorni, all’esecuzione provveda, nel termine di ulteriori trenta giorni, in qualità di Commissario ad acta , il Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito, senza diritto al compenso e con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, anche al di fuori della propria Direzione Generale;
- condanna l’Amministrazione resistente (il Ministero dell’Istruzione e del Merito) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione.
Spese compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.