Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 3
In tema di cessione di credito, e diversamente da quanto si verifica nella cessione del contratto, il cessionario di un credito nascente da un contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto; viceversa, quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.
La sentenza non definitiva, con la quale il giudice di primo grado si sia limitato ad affermare la propria competenza, è impugnabile esclusivamente ed immediatamente con il regolamento necessario di competenza, nei modi e nei termini di cui all'art.47 cod. proc. civ.; pertanto, l'appello proposto contro tale sentenza, al pari di quello avanzato contro la decisione definitiva a seguito di riserva di impugnazione differita, è inammissibile, e tale inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
Commentario • 1
- 1. Direzione e coordinamento e infruttuosa escussione del patrimonio della società controllataGiuseppe Spataro · https://www.iusinitinere.it/
Cassazione civile sez. I, 05/12/2017, n. 29139. Pres. Ambrosio. Rel. Nazzicone Direzione e coordinamento – Azione di responsabilità del socio- Condizione di procedibilità per l'azione contro la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento – Infruttuosa escussione del patrimonio della controllata – Esclusione L'art. 2497 c.c., comma 3, c.c. non prevede una condizione di procedibilità dell'azione contro la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, costituita dalla infruttuosa escussione, da parte del socio della società controllata, del patrimonio di questa o dalla previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivolta, avendo il legislatore posto …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/11/2006, n. 24681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24681 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
24681/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 11086/03 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 24681 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rep 5869 Rel. Consigliere Ud. 03/10/06 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: SRL, in persona degli Amministratori ZZ TE E NI NZ, TECNOSTUDI LPA, in persona CC degli omonimi titolari ZZ CC e NI NZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 33, presso 10 studio dell'avvocato ILARIO VINCENZO GIANNANDREA,LEONINO, difesi dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrenti contro 2006 ESPROSTUDIO SRL, in persona del legale rappresentante Dott.MARIO CERISANO, elettivamente domiciliato in ROMA 1645 -- 5 VIA G BETTOLO 6, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA TITONE, difeso dall'avvocato GIANNI CERISANO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 182/02 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 26/02/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/06 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato GIANNANDREA Vincenzo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. . - -2- E - Svolgimento del processo Con ricorso del 28/1/1985 la s.r.l. Es.Ter e la ST 1.p.a. assume- vano: che svolgevano in collaborazione la medesima attività professionale;
che avevano stipulato con la s.r.l. TU il contratto di cui alla scrittura privata 15/3/1984 avente ad oggetto l'esecuzione di operazioni concernenti rilievi planimetrici;
che, in adempimento di detta scrittura e in forza dell'incarico loro conferito con lettera del 20/3/1984, avevano provveduto ad effettuare prestazioni riguardanti i lavori di completamento degli acque- dotti Pertusillo senza ricevere il pattuito compenso. Le istanti chiedevano quindi al presidente del tribunale di Bari di essere autorizzate ad eseguire sequestro conservativo dei beni mobili e dei crediti in danno della Esprostu- dio. La misura cautelare veniva concessa fino alla concorrenza di £ 37.000.000 per cui le ricorrenti convenivano in giudizio la TU per conseguire la convalida dell'operato sequestro e per ottenere la condanna della convenuta al pagamento in loro favore delle rispettive somme di £ 6.207.295 e di £ 28.778.053. La s.r.l. TU, costituitasi, eccepiva l'incompetenza territoriale e l'improponibilità della domanda in virtù della clausola di cui all'articolo 14 della scrittura privata 15/3/1984 che prevedeva la devoluzione ad un colle- gio arbitrale di ogni controversia relativa all'esecuzione della medesima. Nel merito la convenuta sosteneva l'infondatezza della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna delle attrici al risarcimento dei danni subiti dall'esecuzione della misura cautelare. 3 : Con sentenza non definitiva 24/51988, riservata di gravame dalla TU, il tribunale di Bari rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e, con sentenza definitiva 3/8/1999, convalidava il concesso sequestro e condannava la convenuta al pagamento delle somme richieste dallevateso. le dette sentenze la s.r.l. TU proponeva appello al quale resistevano la ES e la ST. Con sentenza 26/2/2002 la corte di appello di Bari, in accoglimento del gravame e ritenuta assorbita l'impugnazione della sentenza non definitiva, dichiarava improponibile la domanda della ES e della ST. La cor- te di merito osservava: che erano fondati i primi tre motivi di gravame rela- tivi all'asserito errore che il tribunale avrebbe commesso nell'affermare che la controversia in esame non rientrava nell'ambito di operatività della clau- sola compromissoria di cui all'articolo 14 della scrittura privata 15/3/1984 e che tale scrittura era stata novata dalla successiva lettera del 20/3/1984 di conferimento dell'incarico e, comunque, non era opponibile alla ST;
che, secondo l'appellante, il tribunale sarebbe incorso in un'insanabile con- traddizione per aver sancito che la ST era succeduta all'altra appel- lata in forza di cessione del contratto disciplinato dalla citata scrittura priva- ta;
che, in relazione alla ritenuta cessione del contratto, le due appellate non si erano dolute con il rimedio dell'appello incidentale ed avevano espressa- mente fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado chiedendone "l'integrale conferma"; che le appellate avevano sostenuto di aver entrambe svolto il medesimo incarico loro conferito, in esecuzione della detta scrittu- ra, con la lettera del 20/3/1984; che pertanto la fattispecie in esame doveva essere valutata alla stregua di un rapporto unico alla luce della disciplina " - 4 : pattizia di cui alla scrittura 15/3/1984; che la ST, pur non avendo sottoscritto detta scrittura, se ne era avvalsa nel giudizio facendola propria mediante la firma del mandato a margine del ricorso per sequestro conserva- tivo;
che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, la lettera del 20/3/1984 non conteneva la novazione della scrittura 15/3/1984 posto che tale lettera non soltanto richiamava la convenzione del marzo 1984 ma, lun- gi dal novarla, la riconfermava appieno;
che del pari il primo giudice aveva errato nel ritenere la questione concernente il pagamento dei compensi non rientrante nell'ambito della clausola compromissoria in esame prevista dall'art. 14 della scrittura 15/3/1984; che infatti la materia relativa ai com- pensi risultava disciplinata dagli art. 10 e 11 ai quali faceva espressamente riferimento l'art. 14; che si trattava di un arbitrato irrituale al cui fallimento era subordinata l'azione giudiziaria;
che tale azione, essendo stata esercitata in mancanza di tale presupposto negativo, andava dichiarata improponibile con assorbimento di ogni altro profilo di lagnanza il cui esame era super- fluo. La cassazione della sentenza della corte di appello di Bari è stata chiesta dalla s.r.l. ES e dalla ST 1.p.a. con ricorso affidato a cinque moti- vi. La s.r.l. TU ha resistito con controricorso. Motivi della decisione In via preliminare la resistente società TU ha eccepito l'inammissibilità del ricorso deducendo: a) che la s.r.l. ES è stata posta in liquidazione in data 16/6/1987 e cessata in data 4/1/1992; b) la ST 1.p.a. ha cessato la sua esistenza in data 31/12/1985 in coincidenza con la 5 soppressione della partita Iva. Pertanto, secondo la TU, le ricorrenti difettano di capacità processuale. La detta eccezione preliminare è inammissibile posto che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, nel giudizio di cassazione non può dichia- rarsi il difetto di capacità processuale di una delle parti se esso non risulta dagli atti e se la controparte abbia svolto le proprie difese nelle precedenti fasi del processo senza eccepire nulla al riguardo: in particolare la legittima- zione processuale non contestata nel giudizio di merito deve presumersi nel susseguente giudizio di legittimità ( tra le ultime, sentenza 13/8/2004 n. 15854). Nella fattispecie in esame dalla lettura della sentenza impugnata non ri- sulta (né è stato dedotto dalla resistente ) che nei giudizi di merito siano stati mossi rilievi di sorta in ordine alla capacità processuale delle società ricorrenti implicitamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e di se- condo grado e per la prima volta contestata dalla TU nel controri- corso. Pertanto, non essendo nella fase del merito insorta contestazione sulla le- gittimazione processuale dei soggetti qualificatisi legali rappresentanti delle ricorrenti e non risultando dagli atti acquisiti ritualmente al processo e con- sultabili da questa Corte, alcun elemento che valga ad escluderla, la questio- ne sollevata dalla società controricorrente deve ritenersi inammissibile. Ciò posto la Corte, prima ancora di passare allo scrutinio dei motivi di ri- corso, deve rilevare di ufficio l'errore commesso dalla corte di merito nell'aver in via prioritaria esaminato e accolto i primi tre motivi dell'appello proposto dalla s.r.l. TU relativi alla operatività o mento della - 6 clausola compromissoria di cui all'articolo 14 della scrittura privata 15/3/1984 ritenendo poi assorbiti tutti gli altri motivi di gravame, ivi com- - preso quello posto a base dell'impugnativa della sentenza non definitiva del 24/5/1988 con la quale il tribunale di Bari aveva rigettato l'eccezione di in- competenza territoriale sollevata dalla società convenuta-appellante. E' evidente che la corte di appello avrebbe dovuto innanzitutto esaminare l'impugnativa avverso la detta sentenza non definitiva ( avverso la quale la TU aveva formulato riserva di gravame ) e affrontare prima la pre- liminare questione della competenza per territorio costituendo la relativa so- luzione un antecedente logico rispetto al merito della controversia. Al riguardo è appena il caso di osservare che nella giurisprudenza di le- gittimità ( a partire dalla sentenza 3/8/2000 n. 527 delle sezioni unite) è or- mai pacifico il principio secondo cui, in materia di arbitrato, la questione conseguente all'eccezione di arbitrato rituale o irrituale sollevata innanzi al giudice ordinario adito nonostante che la controversia fosse stata deferita ad arbitri i quali, anche nell'arbitrato rituale, non svolgono comunque una www forma sostitutiva della giurisdizione nè sono qualificabili come organi giuri- sdizionali dello Stato - attiene al merito e non alla giurisdizione o alla com- petenza in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria;
ne deriva che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un'eccezione d'incompetenza, la deci- sione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risol- vendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sè 7 va riguardata come decisione pronunziata su questione preliminare di merito perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria ( nei sensi suddetti, sentenze 27/5//2005 n. 11315; 28/7/2004 n. 14234; 30/12/2003 n. 19865; 3/10/2003 n. 14223; 3/9/2003 n. 12855 ). All'errore commesso dalla corte di merito va posto rimedio in questa se- de rilevando l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definiti- va del tribunale di Bari del 24/5/1988 e ciò in applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la sentenza non definitiva con la quale il giudice di primo grado si sia limitato ad affermare la propria competenza, pur esaminando a tal fine le risultanze di causa relative alla co- stituzione ed alle modalità di svolgimento del rapporto dedotto in giudizio, è impugnabile unicamente ed immediatamente con il regolamento necessario di competenza, da proporsi nei modi e nel termine di cui all'art. 47 c.p.c., non essendo contro detta decisione ammessa riserva d'impugnazione differi- ta. Pertanto, l'appello contro tale sentenza proposto a seguito della indicata riserva, insieme con quello avverso la successiva decisione definitiva del merito, è inammissibile e tale inammissibilità, ove non dichiarata dal giudi- ce di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, re- stando l'esame della questione della competenza precluso dal giudicato in- terno formatosi al riguardo ( sentenze 23/8/2002 n. 12425; 9/10/1998 n. 10025; 15/6/1995 n. 6776; 6/6/1990 n. 5414). Consegue da quanto sopra esposto che, alla data della proposizione del- l'appello della s.r.l. TU avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva, si era ormai formato il giudicato interno in relazione alla afferma- 8 0 0 ta competenza territoriale del tribunale di Bari, sicché il giudice di secondo grado si sarebbe dovuto limitare a rilevare preliminarmente d'ufficio ed a di- chiarare l'inammissibilità dell'impugnazione su tale questione, anziché rite- nerla assorbita. Non avendo a ciò provveduto il giudice a quo, l'anzidetta causa d'inam- missibilità dell'appello va rilevata da questa Corte, indipendentemente dalle eccezioni e deduzioni delle parti, per essere stata la questione di competenza risolta con sentenza passata in giudicato. Peraltro, poiché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al di- ritto (per le ragioni che saranno di seguito esposte), la decisione può rimane- re ferma, contenendo unicamente statuizioni di merito che presuppongono la competenza territoriale del giudice adito in primo grado e sono perciò coe- renti con il predetto giudicato. Possono quindi essere esaminati i motivi di ricorso. Con il primo articolato motivo di ricorso la ES e la ST denun- ciano l'omesso rilievo da parte della corte di appello del giudicato interno (desumibile dal raffronto tra l'atto di appello e la sentenza di primo grado e dall'esame degli atti processuali ) in relazione alle questioni concernenti: a) l'inestensibilità alla ST della clausola compromissoria;
b) l'assorbimento della competenza del tribunale di Bari per la domanda pro- posta dalla ST rispetto alla competenza arbitrale. Infatti, secondo le ricorrenti, la TU nel corso del giudizio di primo grado aveva dedot- to che la convenzione 15/3/1984 era stata conclusa solo con la ES e non con la ST per cui la clausola compromissoria non era estensibile a quest'ultima. Il tribunale aveva poi rigettato l'eccezione di improponibilità 9 della domanda ed aveva ritenuto inapplicabile la clausola compromissoria perché: a) la controversia aveva ad oggetto il mancato pagamento di onorari e non era relativa all'applicabilità o meno della clausole contrattuali;
b) la TU, dopo la convenzione del marzo 1984, aveva concluso vari con- tratti senza riferimento a detta convenzione;
c) sussisteva nella specie un'ipotesi di connessione tra le domande della ES e della ST la quale non aveva sottoscritto alcuna convenzione con conseguente compe- tenza (per "vis actrativa") del giudice ordinario. Quindi con la sentenza di primo grado era stato ritenuto punto fermo la mancata sottoscrizione della convenzione 15/3/1984 da parte della ST per cui la questione circa l'estensibilità a quest'ultima della clausola compromissoria integrava in ap- pello una circostanza nuova sicché la corte di merito poteva accertare la competenza arbitrale solo per la ES e non per la ST. Inoltre l'asserita cessione verbale del contratto del marzo 1984 dalla ES alla Tec- nostudi non poteva includere la clausola compromissoria in mancanza della necessaria approvazione ed accettazione per iscritto di tale clausola da parte della ST. Il giudicato interno si è altresì formato anche in relazione al punto concernente il ritenuto assorbimento nella competenza del tribunale di Bari (per la domanda della ST ) della competenza degli arbitri (per la domanda della ES ): al riguardo la ES con l'atto di appello si era limitata a contestare l'esistenza di un'ipotesi di connessione. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli articoli 2697 c.c., 112, 113, 342, 345 e 5 c.p.c., nonché vizi di motivazione, dedu- cendo che la corte di merito non solo non ha considerato le ragioni in fatto e in diritto addotte dalla TU a sostegno delle censure mosse con l'atto 10 " di appello, ma addirittura ha fatto riferimento ad elementi in fatto e in diritto (ricavati dal contenuto del ricorso per sequestro conservativo) in contrasto con quanto esposto dalla TU in primo ed in secondo grado circa la mancata sottoscrizione della convenzione del marzo 1984 da parte della ST alla quale non poteva estendersi l'eccezione di improponibilità della domanda anche per la duplicità ed autonomia dei contratti stipulati dal- le parti. La corte di appello ha pertanto elaborato una motivazione basata di ufficio su un fatto nuovo, ossia l'unicità del rapporto contrattuale. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragio- ni di ordine logico, possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse ed interdipendenti. Occorre premettere che, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di merito - dopo aver rilevato che le appellate non avevano contestato l'affermazione del primo giudice in merito alla ritenuta cessione del contratto dalla ES alla ST e dopo aver evidenziato che le dette appellate in primo grado avevano dedotto di aver firmato la scrittura 15/3/1985 e di aver svolto il medesimo incarico - ha poi coerentemente rav- visato un rapporto unico sia perché il contratto del 15/3/1984 era stato stipu- lato da tutte le parti in causa, sia perché era stata effettuata una cessione del detto contratto. Al riguardo le critiche mosse dalle ricorrenti con le censure in esame si basano sostanzialmente su una non corretta e non attenta lettura degli atti processuali e, in particolare, delle tesi difensive sviluppate dalla TU in primo e in secondo grado. 11 Va innanzitutto segnalato che dalla lettura degli atti processuali - attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo ) dei vizi denunciati con le censure in esame - la Esprostudi, al contrario di quan- to dedotto dalle ricorrenti, nel giudizio di primo grado non aveva categori- camente escluso l'estensibilità alla ST della clausola compromisso- ria. Infatti nella comparsa di costituzione ( alla pagina 11 ) la società resi- stente aveva espressamente dedotto, sia pur in via subordinata, che: "uguale motivo di improponibilità si configurerebbe rispetto alla domanda della TECNOSTUDI 1.p.a. nel caso meramente teorico che si ritenesse estensibile a quest'ultima la validità della convenzione del 15/3/1984”. Da ciò deriva logicamente l'insussistenza dell'asserita violazione dell'articolo 345 c.p.c. che le ricorrenti hanno denunciato sul rilievo della inammissibilità del secondo motivo di appello con il quale la TU aveva dedotto "l'estensibilità della clausola compromissoria alla Tecnostu- di" sostenendo che il tribunale aveva errato nell'escludere tale estensibilità. Del pari insussistente è la violazione dell'articolo 112 c.p.c. denunciata dalle ricorrenti sul rilievo che la corte di appello avrebbe deciso in base ad elementi in fatto e in diritto ( unicità del rapporto contrattuale ) rilevati di ufficio in quanto non dedotti dalla TU nei motivi di gravame e ad- dirittura in contrasto con tali motivi. Come si è rilevato la società resistente sia in primo grado ( sia pur in via subordinata ) e poi in appello aveva ritenuto estensibile alla ST la clausola compromissoria con conseguente infondatezza della tesi della con- nessione e della attrazione della giurisdizione ordinaria ( con riferimento al- 12 la domanda della ST) rispetto alla competenza degli arbitri ( in re- lazione alla domanda della ES. Va poi aggiunto che la corte territoriale ha ravvisato nella specie un rap- porto unico non solo in base a quanto esposto dalle ricorrenti nel ricorso per sequestro conservativo, ma anche per l'autonomo motivo ( idoneo autono- mamente a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione impugnata ) relativo alla ravvisata cessione del contratto. Soccorre al riguardo il noto principio secondo cui se una sentenza è sor- retta da una molteplicità di ragioni giuridiche, tra loro indipendenti, è suffi- ciente che una sola di esse sia valida a giustificare la decisione, sicché l'im- pugnazione inerente alle altre deve ritenersi inammissibile per carenza di in- teresse posto che anche la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire al pronuncia di cui si chiede l'annullamento. È pertanto sufficiente che sia respinta la censura relativa ad una delle predette ragioni come appunto nel caso di specie - perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, con l'ulteriore conseguenza che i motivi di doglianza relativi alle altre ragio- ni divengono inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano vizi di motivazione soste- nendo che la corte di appello ha errato nel valutare le risultanze processuali e, in particolare, il contenuto del ricorso per sequestro conservativo nel qua- le esse ricorrenti si erano limitate al affermare di aver stipulato il 15/3/1984 un contratto con la TU senza alcun riferimento ad un contratto "scritto" e senza affermare di aver svolto il medesimo incarico in virtù della scrittura 15/3/1984. Inoltre dal contenuto del menzionato ricorso non era possibile evincere alcun riferimento alla sottoscrizione della clausola com- 13 promissoria. Peraltro la corte barese non ha tenuto conto del principio giuri- sprudenziale pacifico secondo cui la successione a titolo particolare nel rap- porto sostanziale per effetto della cessione del contratto contenente la clau- sola compromissoria non comporta l'automatica successione nel negozio compromissorio occorrendo a tal fine una specifica volontà di tutte le parti. Il motivo è manifestamente infondato risolvendosi essenzialmente da un lato in una diversa lettura ed interpretazione del contenuto del ricorso per sequestro conservativo e, da altro lato, in un errato richiamo a precedenti giurisprudenziali di questa Corte. Sotto il primo aspetto va segnalato che, secondo un copioso indirizzo di questa Corte, l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni conte- nute negli scritti difensivi delle parti è compito riservato in via esclusiva al giudice del merito e come tale sottratta, se congruamente motivata, al sinda- cato di legittimità. Nella specie la corte di appello ha evidenziato che in primo grado le attri- ci ( attuali ricorrenti ) avevano sostenuto di aver entrambe sottoscritto il contratto 15/3/1985 ed in proposito il giudice di secondo grado ha espres- samente fatto riferimento a quanto testualmente riportato nel ricorso per se- questro conservativo e trascritto nella sentenza impugnata. Si tratta quindi motivazione ineccepibile ed insindacabile in quanto adeguata e congrua ol- tre che immune da vizi logici e giuridici. Sotto l'altro profilo va segnalato che, al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti, nella giurisprudenza di legittimità si è precisato che la ces- sione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rap- porto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto 14 (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impe- gnate a deferire ad arbitri ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto ( sentenza 21/6/1996 n. 5761 ). In particolare il cessionario ( nella specie la Tecnostu- di) del credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola com- promissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto;
tuttavia quest'ultimo (nel caso in esame la TU) può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra ce- dente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo ( sentenza 19/9/2003 n. 13893). Infatti in tema di cessione di crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola compromissoria, non com- portando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene tra- sferito al cessionario con gli stessi elementi individuatori e perciò con la stessa causa e le eccezioni causali ( sentenza 17/3/1999 n. 2394). Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano vizi della motivazione con la quale la corte di appello ha sostenuto di poter equiparare al consenso scritto da parte della ST, in ordine alla clausola compromissoria, la circostanza che quest'ultima in sede di ricorso per sequestro conservativo aveva ammesso di aver concluso il contratto 15/3/1984 ed aveva fatto pro- 15 99 prio tale contratto avvalendosene nel giudizio mediante la sottoscrizione del mandato a margine del detto ricorso. La corte di merito non ha considerato che la scrittura 15/3/1984 non era stata prodotta da esse ricorrenti per cui la procura al difensore rilasciata a margine del ricorso non poteva comportare la riferibilità alla parte del consenso formale richiesto per la conclusione del contratto richiedente la forma scritta a pena di nullità. Il motivo è inammissibile in quanto, come risulta dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, relativo ad una questione non rile- vante e priva del requisito della decisività riguardando un tema - accettazio- ne da parte della ST del contratto 15/3/1984 contenente la clausola compromissoria per effetto della sottoscrizione del mandato a margine del ricorso per sequestro conservativo - che il giudice di appello ha trattato per trarne un argomento complementare ed ulteriore rispetto a tutte le altre de- duzioni ed osservazioni ( sopra riportate e concernenti la stipula di un con- tratto unico sottoscritto da entrambe le ricorrenti e l'avvenuta cessione del contratto 15/3/1984 ) idonee da sole a sorreggere la decisione impugnata. Trattasi di motivazione aggiuntiva che ben potrebbe essere espunta dalla detta decisione senza incidere in alcun modo sulla saldezza delle conclusio- ni raggiunte dalla corte di appello e giustificate in modo esauriente da altre valide ragioni giuridiche e da altri ineccepibili rilievi. Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano vizi di motivazione e viola- zione degli articolo 1362 e seguenti c.c. sostenendo che la corte di appello ha errato nel riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribu- nale aveva ritenuto di escludere la possibilità di far rientrare la questione concernente il pagamento dei compensi nell'ambito di operatività della 16 clausola compromissoria di cui all'articolo 14 del contratto 15/3/1984. Al riguardo la motivazione della sentenza impugnata è apodittica e l'interpretazione degli articoli 10, 11 e 14 del detto contratto è in contrasto con i criteri di ermeneutica contrattuale. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimen- to atteso che, come è noto, l'interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito: tale accer- tamento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrat- tuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. L'identificazione della volontà contrattuale che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, concreta un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della deci- sione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. Inoltre la parte che denuncia la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ha l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimo- strazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito ab- bia deviato da tali regole. Le ricorrenti si sono invece limitate a contestare l'interpretazione data dalla corte di appello al contratto 15/3/1984 ( e, in particolare, agli articoli 10, 11 e 14 di tale contratto ) ed a richiamare genericamente i canoni inter- pretativi che sarebbero stati violati senza fornire alcun chiarimento in ordine agli specifici errori (con indicazione dei rispettivi motivi) al riguardo com- 17 messi dal giudice del merito e senza neanche riportare il contenuto dell'articolo 14 del contratto contenente la clausola compromissoria. Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali ( signi- ficato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali ) siano insuf- ficienti all'individuazione della comune intenzione stessa. Nella specie la corte di appello ha proceduto all'interpretazione degli ar- ticoli 10, 11 e 14 del contratto 15/3/1984 - e in particolare delle espressioni letterali contenute nella clausola compromissoria ed alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni utilizzate dai contraenti, giun- gendo alla sopra riportata conclusione criticata dalle ricorrenti. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del contenuto del contratto in que- stione è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata ed immune dai vizi denun- ciati. Le argomentazioni al riguardo svolte nell'impugnata decisione sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di secondo grado, è evidente che le censure in propo- sito mosse dalle ricorrenti devono ritenersi rivolte non alla base del convin- 18 cimento del giudice, ma al convincimento stesso e, cioè, all'interpretazione del contratto e delle clausole contrattuali in modo difforme da quello auspi- cato. Pertanto, anche se le ricorrenti lamentano la violazione dei principi rela- tivi all'interpretazione degli atti negoziali, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni e senza evidenziare il modo in cui la corte di appello si sa- rebbe discostata dai canoni interpretatativi legali,, la rilevata coerente appli- cazione dei canoni interpretativi da parte del giudice di appello, rende mani- festo che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto, il che è i- nammissibile in questa sede. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Sussistono giusti motivi – in considerazione, tra l'altro, della natura delle numerose questioni trattate e della difformità tra le pronunzie rese nei gradi di merito per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 3 ottobre 2006 Frames Janfonies Il consigliere estensore Il presidente 1 19 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Michele Taranto DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 NOV. 2006 Roma IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Michele Taranto