Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 11822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11822 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11822/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2752 del 2025, proposto da
GI GA, OS GA, MA SL, GI VI, TA AN, BR AN, OL AN, AN RI, CO OB, LM ER, NO EL, RI UI LO, RA VA, AN BI, LI FR, AU EB, AN EB, TA EB, CI AG, LE LU, RI AZ SI, DA SI, RI AR IA, RL IA, AN ON, RA ST, AT VA, AR FE, NN NA, AN NA, CO ER, AL TI, VA RR, IN AI, US ZU e AN FA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Joachim Lau, Giulio Arria e Aaron Jorgos Lau, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
LI AZ, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle istanze presentate dai ricorrenti di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 istituito ai sensi dell’art. 43 del d.l. 36/2022 (convertito con l. 29 giugno 2022, n. 79) e per la conseguente condanna dell'amministrazione ad emanare il provvedimento favorevole richiesto ai sensi dell’art. 31 comma 3, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, i ricorrenti propongono ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per sentire accertare l’illegittimità del contegno inerte serbato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (nel prosieguo “MEF” o “Ministero”) sulle istanze da costoro avanzate tra il 23 settembre ed il 4 ottobre 2023 di accesso al “ Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 ” (nel prosieguo semplicemente “Fondo”), istituito con l’art. 43 del d.l. n. 36/2022 (convertito con l. n. 79/2022) in continuità con le previsione dell’Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, con cui la Repubblica Italiana si è impegnata a tenere indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale proveniente da cittadini italiani vittime delle persecuzioni nazionalsocialiste.
Invocano, in particolare, i ricorrenti la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2375 del 27 luglio 2019 emessa a definizione della causa n.r.g. 19524/2016 – già passata in giudicato, come da relativa attestazione versata in giudizio – di condanna della Repubblica Federale di Germania al risarcimento del danno subito (tra l’altro) dagli odierni ricorrenti in quanto vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per l’internamento loro o dei loro rispettivi danti causa in campi di concentramento e l’impiego come forza lavoro gratuita in fabbriche belliche nel periodo 1943-1945, ivi liquidato per ciascuno deportato in euro 40.000,00, oltre interessi legali.
Il MEF riscontrava tali diffide. riferendo che “ nel caso di specie l’istruttoria è stata espletata con esito positivo ” e che “ l’Ufficio Scrivente è in attesa di conoscere modi e tempi per l'istituzione di un tavolo tecnico per verificare le modalità operative da seguire per i pagamenti ”.
I ricorrenti lamentano, comunque, che “ da circa un anno, ma ad oggi non è stata inviata comunicazione di accoglimento delle domande di accesso al Fondo né i ricorrenti hanno ricevuto il conseguente pagamento ”, chiedendo la condanna dell’amministrazione ad emanare il provvedimento di accoglimento delle domande di accesso al Fondo, con conseguente pagamento degli importi ad essi dovuti.
Il MEF si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo nonché, in ogni caso, l’infondatezza della pretesa azionata per essersi l’amministrazione “ prontamente attivata per istruire le domande di accesso al Fondo presentate dagli odierni ricorrenti ”, concludendola, peraltro, “ positivamente ”.
Parte ricorrente con successiva memoria, nel replicare all’eccezione in rito formulata dalla resistente, evidenziava di aver “ allora titolo per agire in ottemperanza nei confronti del MEF per ottenere il pagamento delle somme … dovute in forza della Sentenza del Tribunale di Brescia per cui si agisce ”, per l’effetto chiedendo di ordinare alla resistente “ previa conversione dell’azione ” l’esecuzione della citata pronuncia.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Come eccepito da parte resistente, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, in ossequio ad un orientamento – che il Collegio condivide - già espresso dalla Sezione (in tal senso, la sentenza n. 1144/2024).
Il legislatore nazionale, al fine di risolvere una annosa e complessa vicenda che involge profili di diritto internazionale, ha con l’art. 43 del d.l. n. 36/2022 istituito il Fondo in questione, al quale hanno diritto di accedere tutti coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni de quibus a seguito di azioni giudiziarie già avviate alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (nel caso di specie, si tratta di sentenza anteriore), la cui procedura di accesso e le relative modalità di erogazione sono state poi stabilite dal decreto interministeriale del 28 giugno 2023, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Giustizia.
Tale decreto, dopo aver prescritto le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione da allegare alla stessa (in tal senso, l’art. 3), prevede, in particolare, che “ La Direzione competente accerta la rispondenza della domanda ai requisiti di cui all'art. 3 e provvede alle verifiche istruttorie ed all'acquisizione degli elementi disponibili, in collaborazione con gli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato, nonché con le amministrazioni o soggetti pubblici competenti in relazione all'oggetto della verifica, nel rispetto della normativa vigente. La medesima Direzione, ove necessario, può formulare richieste di chiarimenti, di integrazione o supplemento istruttorio ai soggetti istanti ” (il successivo art. 4).
Ebbene, emerge già dalla sola lettura di tali previsioni come le condizioni per l’accesso al Fondo siano dettagliatamente previsti dalla legge e dai suoi atti applicativi, essendo demandata al Ministero la gestione della sola attività istruttoria finalizzata alla verifica del possesso di quei requisiti già stabiliti dal legislatore e alla successiva erogazione delle somme riconosciute come spettanti.
Come noto, secondo il condivisibile insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 6 del 29 gennaio 2014, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere, infatti, attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che - per quanto di specifico interesse in questa sede - sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il contributo è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è rimesso soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quid ed il quomodo dell’erogazione (in tal senso, anche Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150).
Ciò posto, nella fattispecie, i ricorrenti agiscono per conseguire il materiale pagamento dei ristori dovuti all’esito del positivo espletamento dell’istruttoria già condotta e conclusa dal MEF circa la sussistenza dei requisiti già a monte previsti dal legislatore, sicché la posizione giuridica da costoro fatta valere appare essere di diritto soggettivo – segnatamente di accesso al Fondo e, attraverso tale strumento, di risarcimento del danno subito mediante l’adempimento della menzionata obbligazione ex lege - rispetto alla quale il Ministero non ha esercitato, durante la fase istruttoria, alcun potere discrezionale, limitandosi a rilevare l’esito positivo della stessa per essere i ricorrenti in possesso dei requisiti a tal fine necessari.
Ne discende come non sia, dunque, rinvenibile in capo ai ricorrenti alcuna lesione di un interesse legittimo.
Tale conclusione trova, peraltro, conferma anche in quanto recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale “ l’accesso al Fondo “ristori” è … configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania ” (in tal senso, la sentenza n. 159/2023), con la conseguenza che ogni relativa contestazione non può che ritenersi, in ragione del richiamato criterio della posizione soggettiva azionata, sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e devoluta a quella del giudice ordinario.
Né può essere accolta l’istanza - avanzata dai ricorrenti nel solo tentativo di superare detta inammissibilità - di conversione ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. dell’azione da azione avverso il silenzio ad azione per l’ottemperanza della pronuncia del Tribunale di Brescia n. 2375/2019, in ragione della radicale inammissibilità di tale ultimo rimedio, rinvenendo i ricorrenti la loro legittimazione ad agire nei confronti del MEF nel citato art. 43 del d.l. n. 36/2022 e non anche (direttamente) nella già richiamata sentenza del Tribunale di Brescia.
Ben si comprende, infatti, come tale pronuncia, ben lungi dal rappresentare il titolo azionato, si atteggi quale mero presupposto di fatto idoneo a fondare l’iniziativa intrapresa dai ricorrenti nei confronti del Ministero, da costoro, infatti, azionata in forza di quelle previsioni speciali contenute all’art. 43, in virtù delle quali “ lo Stato si (è dunque fatto) carico – con una norma virtuosa, anche se onerosa – del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani ” (così, Corte Costituzione, 21 luglio 2023, n. 159, cit.).
Come accennato, infatti, i ricorrenti correttamente si sono rivolti al MEF nell’intento di ottenere la loro ammissione al Fondo nella misura del risarcimento del danno loro liquidato dal Tribunale di Brescia, in ragione di quanto stabilito dal più volte citato art. 43, ai sensi del quale “ Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo ” (comma 2).
A ciò si aggiunga, come tale art. 43 poi specifichi che “ In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti ” (comma 3), per l’effetto sostanzialmente precludendo ai titolari di crediti risarcitori derivanti dalla “ lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 ” di ottenere l’adempimento coattivo degli stessi attraverso le azioni esecutive.
Ebbene, il Collegio è dell’avviso che tale comma 3, nel vietare, in via generale, di iniziare o proseguire le procedure esecutive nonché nel disporre l’estinzione dei giudizi di esecuzione con riguardo alle decisioni condannatorie passate in giudicato, osti finanche all’esercizio dell’azione di ottemperanza (peraltro, rivolta a un soggetto passivo diverso rispetto al debitore condannato), data la sua natura di tutela giurisdizionale in executivis , in quanto rimedio concorrente rispetto all’esecuzione forzata in sede civile (in tal senso, T.A.R. Veneto, Sezione I, n. 201 del 10 febbraio 2025).
La normativa introdotta nel 2022 impone, dunque, di soddisfare in via esclusiva i crediti risarcitori “ a valere sul Fondo ”, ossia attraverso un procedimento amministrativo, le cui condizioni di accesso e modalità di erogazione degli importi sono state, come visto, già definite dal legislatore, sostanzialmente sottraendo l’adempimento dei crediti risarcitori fondati su un titolo esecutivo giudiziale dall’ambito delle procedure esecutive per ricondurlo nell’alveo di un procedimento amministrativo, attuando “ un meccanismo di traslazione dell’onere economico recato dall’obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato ” (così, Corte Costituzione n. 159/2023, cit.).
In conclusione, per quanto sin qui detto, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riproposto, secondo quanto previsto all’art. 11 del cod. proc. amm..
La peculiarità della vicenda processuale e la definizione della causa in rito giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
AN Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO