TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1410 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. LO MONACO CLAUDIO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. ZISA FRANCESCO;
Controparte_1 P.IVA_1
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.03.2017 svolge opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2017 (R.G. 336/2017), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28-31.01.2017, con il quale gli è stato ingiunto di pagare alla società la somma di € 61.660,58 quale corrispettivo Controparte_1
complessivo per numerose cessioni di carni macellate varie, oltre interessi come richiesti in domanda e compensi professionali relativi alla procedura per € 2.135,00 ed oltre spese, i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Parte opponente deduce in particolare l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria dalla parte convenuta per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c.. L'opponente rileva altresì di non aver mai ricevuto le fatture azionate dalla società opposta;
inoltre, la produzione documentale di cui al fascicolo monitorio non attesterebbe in alcun modo la consegna della merce da parte dell'opposta, il cui onere incombe sul creditore il quale avrebbe omesso di produrre le bolle attestanti l'avvenuta consegna. Viene infine evidenziata la genericità delle pretese creditorie della società opposta.
Si costituiva la società rilevato la tardività dell'opposizione e Controparte_1
comunque chiedendone il rigetto.
***
Dopo la prima udienza del 12.09.2017 la causa veniva rinviata al 7.11.2017, e successivamente al 20.02.2018, con invito all'opponente di documentare la rituale notificazione dell'opposizione a mezzo PEC e la validità del certificato di firma digitale. Come dimostrato dagli atti di causa, la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo risultava avvenuta tempestivamente, essendo stata ritualmente effettuata in data 27.03.2017 a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo risalente al 15.2.2017; l'eccezione di tardività è quindi infondata.
La società opposta ha dedotto un credito nei confronti della opponente quale corrispettivo derivante dalla fornitura di carni.
Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019).
Inoltre, è principio consolidato quello per cui “gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, quale sono i registri delle fatture preveduti dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, possono costituire, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. civ., idonee prove scritte per la emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti di persone che non esercitano l'attività commerciale, ponendosi la citata disposizione dell'art. 634 come norma speciale rispetto a quella dell'art. 2720 cod. civ.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11613 del 26/10/1992).
Ciò posto, va pertanto innanzitutto evidenziata la sussistenza dei presupposti di legge ex artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. L'opposta ha infatti prodotto l'estratto del registro fatture di vendita relativo alla posizione debitoria di autenticato dal professionista e le fatture azionate Parte_1
(cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio), come richiesto dalla normativa citata.
Nel merito, va premesso che ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Va anzitutto premesso che mentre la stipulazione dei contratti integra fatto costitutivo della pretesa attorea, lo stesso non vale per l'avvenuta consegna della merce, perché il diritto al pagamento del corrispettivo non presuppone l'avvenuta consegna: è invece la mancata consegna, ossia l'inadempimento del venditore, a costituire un fatto impeditivo del diritto azionato dal creditore, per il tramite dell'eccezione di inadempimento (C. 23759/2016), con la conseguenza che il relativo onere assertivo grava sul debitore.
Nella fattispecie per cui è causa si evidenzia che l'opponente non ha contestato specificatamente nei propri scritti difensivi né l'esistenza dei contratti di fornitura né la consegna della relativa merce, limitandosi solamente a rilevare la mancanza di prova da parte dell'opposta della traditio della merce di cui si richiede il pagamento;
né l'affermazione di aver acquistato carne da altri fornitori costituisce in alcun modo contestazione dei contratti, perché l'acquisto da altri non esclude che l'opponente abbia acquistato anche dall'opposta.
Tale argomentazione difensiva è irrilevante, perché l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato sorge in capo al creditore solo a fronte della specifica contestazione di tali fatti da parte del debitore: nel caso di specie, mancando, come si è visto, questa contestazione, l'opposta è esonerata dalla prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e pertanto l'eventuale inidoneità probatoria dei documenti forniti dal creditore è irrilevante.
Devono quindi darsi per pacifiche tanto la stipulazione dei contratti quanto la consegna della merce.
Peraltro, dalla documentazione agli atti, ed in particolare dall'analisi del registro acquisti prodotto dall'opponente in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., risulta che le fatture azionate dall'opposta (ad eccezione della fattura n.
608 del 19.02.2013 di € 1.684,75) risultano regolarmente annotate nel registro iva dell'opponente il che integra piena prova dell'esistenza del rapporto (C.
3581/2024).
Ma anche a voler ritenere che l'opponente abbia efficacemente contestato la stipulazione e la consegna, quest'ultima tramite l'eccezione di inadempimento, si tratterebbe di difese incompatibili sul piano logico giuridico: infatti l'eccezione di inadempimento presuppone l'esistenza del contratto da cui sarebbe sorta l'obbligazione inadempiuta dall'attore; essa è quindi incompatibile, sul piano logico-giuridico, con la negazione dell'esistenza di tale contratto, quantomeno ove, come nel caso di specie, il debitore non operi alcuna graduazione o subordinazione tra le proprie difese, sostenendole entrambe contestualmente. Tale incompatibilità non può che comportare o il rigetto di entrambe le difese, non potendo il giudice operare una scelta rimessa alla parte (cfr. Tribunale di Torino sentenza 21.11.2013) ovvero quantomeno di quella logicamente subordinata ossia, nel caso di specie, quella relativa alla mancata consegna.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, della giurisprudenza sopra citata, della documentazione prodotta in atti e delle difese delle parti;
atteso che deve ritenersi pacifico il rapporto di fornitura e la consegna della merce dall'opposta in favore dell'opponente di cui si richiede il pagamento (il che rende irrilevante il fatto che la fattura n. 608 del 19.02.2013 non risulti dalle scritture dell'opponente) l'opposizione va rigettata e le spese seguono la soccombenza.
La proposizione di un'opposizione non sostenuta nemmeno dalla specifica contestazione dei fatti costitutivi dedotti dall'opposta, ma esclusivamente da difese generiche e tra loro incompatibili, peraltro in gran parte (ossia per tutte le fatture azionate tranne una) smentite dalla documentazione dell'opponente stesso, evidenziano la temerarietà dell'opposizione ed impongono quindi la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. nella misura della metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il proprio decreto ingiuntivo n. 129/2017;
- condanna a rifondere alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 8.000, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
- condanna a pagare alla la somma di € Parte_1 Controparte_1
4.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Ragusa, 02/01/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1410 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. LO MONACO CLAUDIO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. ZISA FRANCESCO;
Controparte_1 P.IVA_1
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.03.2017 svolge opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2017 (R.G. 336/2017), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28-31.01.2017, con il quale gli è stato ingiunto di pagare alla società la somma di € 61.660,58 quale corrispettivo Controparte_1
complessivo per numerose cessioni di carni macellate varie, oltre interessi come richiesti in domanda e compensi professionali relativi alla procedura per € 2.135,00 ed oltre spese, i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Parte opponente deduce in particolare l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria dalla parte convenuta per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c.. L'opponente rileva altresì di non aver mai ricevuto le fatture azionate dalla società opposta;
inoltre, la produzione documentale di cui al fascicolo monitorio non attesterebbe in alcun modo la consegna della merce da parte dell'opposta, il cui onere incombe sul creditore il quale avrebbe omesso di produrre le bolle attestanti l'avvenuta consegna. Viene infine evidenziata la genericità delle pretese creditorie della società opposta.
Si costituiva la società rilevato la tardività dell'opposizione e Controparte_1
comunque chiedendone il rigetto.
***
Dopo la prima udienza del 12.09.2017 la causa veniva rinviata al 7.11.2017, e successivamente al 20.02.2018, con invito all'opponente di documentare la rituale notificazione dell'opposizione a mezzo PEC e la validità del certificato di firma digitale. Come dimostrato dagli atti di causa, la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo risultava avvenuta tempestivamente, essendo stata ritualmente effettuata in data 27.03.2017 a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo risalente al 15.2.2017; l'eccezione di tardività è quindi infondata.
La società opposta ha dedotto un credito nei confronti della opponente quale corrispettivo derivante dalla fornitura di carni.
Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019).
Inoltre, è principio consolidato quello per cui “gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, quale sono i registri delle fatture preveduti dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, possono costituire, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. civ., idonee prove scritte per la emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti di persone che non esercitano l'attività commerciale, ponendosi la citata disposizione dell'art. 634 come norma speciale rispetto a quella dell'art. 2720 cod. civ.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11613 del 26/10/1992).
Ciò posto, va pertanto innanzitutto evidenziata la sussistenza dei presupposti di legge ex artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. L'opposta ha infatti prodotto l'estratto del registro fatture di vendita relativo alla posizione debitoria di autenticato dal professionista e le fatture azionate Parte_1
(cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio), come richiesto dalla normativa citata.
Nel merito, va premesso che ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Va anzitutto premesso che mentre la stipulazione dei contratti integra fatto costitutivo della pretesa attorea, lo stesso non vale per l'avvenuta consegna della merce, perché il diritto al pagamento del corrispettivo non presuppone l'avvenuta consegna: è invece la mancata consegna, ossia l'inadempimento del venditore, a costituire un fatto impeditivo del diritto azionato dal creditore, per il tramite dell'eccezione di inadempimento (C. 23759/2016), con la conseguenza che il relativo onere assertivo grava sul debitore.
Nella fattispecie per cui è causa si evidenzia che l'opponente non ha contestato specificatamente nei propri scritti difensivi né l'esistenza dei contratti di fornitura né la consegna della relativa merce, limitandosi solamente a rilevare la mancanza di prova da parte dell'opposta della traditio della merce di cui si richiede il pagamento;
né l'affermazione di aver acquistato carne da altri fornitori costituisce in alcun modo contestazione dei contratti, perché l'acquisto da altri non esclude che l'opponente abbia acquistato anche dall'opposta.
Tale argomentazione difensiva è irrilevante, perché l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato sorge in capo al creditore solo a fronte della specifica contestazione di tali fatti da parte del debitore: nel caso di specie, mancando, come si è visto, questa contestazione, l'opposta è esonerata dalla prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e pertanto l'eventuale inidoneità probatoria dei documenti forniti dal creditore è irrilevante.
Devono quindi darsi per pacifiche tanto la stipulazione dei contratti quanto la consegna della merce.
Peraltro, dalla documentazione agli atti, ed in particolare dall'analisi del registro acquisti prodotto dall'opponente in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., risulta che le fatture azionate dall'opposta (ad eccezione della fattura n.
608 del 19.02.2013 di € 1.684,75) risultano regolarmente annotate nel registro iva dell'opponente il che integra piena prova dell'esistenza del rapporto (C.
3581/2024).
Ma anche a voler ritenere che l'opponente abbia efficacemente contestato la stipulazione e la consegna, quest'ultima tramite l'eccezione di inadempimento, si tratterebbe di difese incompatibili sul piano logico giuridico: infatti l'eccezione di inadempimento presuppone l'esistenza del contratto da cui sarebbe sorta l'obbligazione inadempiuta dall'attore; essa è quindi incompatibile, sul piano logico-giuridico, con la negazione dell'esistenza di tale contratto, quantomeno ove, come nel caso di specie, il debitore non operi alcuna graduazione o subordinazione tra le proprie difese, sostenendole entrambe contestualmente. Tale incompatibilità non può che comportare o il rigetto di entrambe le difese, non potendo il giudice operare una scelta rimessa alla parte (cfr. Tribunale di Torino sentenza 21.11.2013) ovvero quantomeno di quella logicamente subordinata ossia, nel caso di specie, quella relativa alla mancata consegna.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, della giurisprudenza sopra citata, della documentazione prodotta in atti e delle difese delle parti;
atteso che deve ritenersi pacifico il rapporto di fornitura e la consegna della merce dall'opposta in favore dell'opponente di cui si richiede il pagamento (il che rende irrilevante il fatto che la fattura n. 608 del 19.02.2013 non risulti dalle scritture dell'opponente) l'opposizione va rigettata e le spese seguono la soccombenza.
La proposizione di un'opposizione non sostenuta nemmeno dalla specifica contestazione dei fatti costitutivi dedotti dall'opposta, ma esclusivamente da difese generiche e tra loro incompatibili, peraltro in gran parte (ossia per tutte le fatture azionate tranne una) smentite dalla documentazione dell'opponente stesso, evidenziano la temerarietà dell'opposizione ed impongono quindi la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. nella misura della metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il proprio decreto ingiuntivo n. 129/2017;
- condanna a rifondere alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 8.000, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
- condanna a pagare alla la somma di € Parte_1 Controparte_1
4.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Ragusa, 02/01/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)