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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 9199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9199/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ROSSINI ANNA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti e
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. NANNI ELENA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 26/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1156/2023 resa dal Tribunale di Bologna in data
25.05.2023, passata in giudicato e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove pagina 1 di 5 condizioni:
1) fermo l'affidamento condiviso di e e la collocazione delle stesse presso la madre, insieme Per_1 Per_2 alla quale manterranno la residenza, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie:
- a fine settimana alternati, dal sabato indicativamente alle ore 14:30 circa (quando le preleverà presso la zona fiera a Bologna, ove verranno accompagnate dalla madre) fino alla domenica sera alle ore 19:00
(quando le riaccompagnerà, sempre presso la zona fiera a Bologna, ove verranno prelevate dalla madre);
- in occasione di festività infrasettimanali (esemplificativamente, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, l'8 dicembre) quando le preleverà - in orario da concordarsi di volta in volta con l'altro genitore - con le medesime modalità sopra indicate;
- nel periodo natalizio, le figlie staranno con ciascun genitore per tre giorni consecutivi;
periodo che comprenderà ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero di Capodanno;
- nel periodo pasquale, le figlie staranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il
Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo il padre trascorrerà con le figlie quindici giorni (preferibilmente per almeno dieci consecutivi ed i restanti cinque giorni invece non consecutivi), in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
in ragione delle rispettive esigenze di lavoro dei genitori, alla IG.ra sarà riservata Pt_2
la prima settimana del mese di agosto ed al IG. spetterà la seconda, salvo diverso accordo. Pt_1
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, con espresso impegno da parte della madre ad agevolare i rapporti tra le figlie ed il padre, consentendo allo stesso - ove vi sia la possibilità - di trascorrere ulteriori giornate in compagnia delle figlie.
Al fine di costruire e cercare di mantenere un rapporto pieno e completo con le figlie, nonostante la lontananza delle rispettive abitazioni, dando così piena attuazione al principio di bigenitorialità, il IGnor
si impegna a recuperare gradualmente i tempi di visita persi, per qualsiasi motivo e/o ragione, con Pt_1
e , previo accordo con la madre. Per_1 Per_2
2) Resta fermo l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie e Per_1
fino a quando le stesse non avranno raggiunto la loro autosufficienza economica, mediante il Per_2 versamento della somma indicata al punto e) della sentenza n. 1156/23 del 29.05.2023 - proc. n. 2736/23
R.G. Trib. Bologna, somma pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli in-dici Istat e da versarsi a mezzo bonifico bancario in favore della madre entro il giorno dieci (10) di ogni mese.
3) La IG.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico universale per IA e LE, con Pt_2 rinuncia del IG. (anche per il futuro) a percepire la quota allo stesso spettante e tutto il pregresso. Pt_1
4) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (ivi inclusa la mensa scolastica di , come già concordato ed avviene a far data dalla sentenza n. 1156/23 del Per_2
pagina 2 di 5 29.05.2023 - proc. n. 2736/23 R.G. Trib. Bologna), come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna, con obbligo di provvedere al rimborso entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta completa dei documenti giustificativi di spesa.
Per_ 5) In ragione del raggiungimento da parte del figlio dell'autonomia economica, dovrà intendersi cessato - con decorrenza dall'effettivo trasferimento del ragazzo presso l'abitazione del padre e comunque a partire dal mese di luglio 2024 - l'obbligo di contribuzione dei genitori.
Per_ 6) Sempre in considerazione del raggiungimento da parte di dell'autonomia economica, a far data dall'effettivo trasferimento del ragazzo presso l'abitazione del padre, cesserà per il IG. l'obbligo di Pt_1 provvedere al versamento a favore dello stesso della “paghetta” settimanale, delle ricariche telefoniche e del versamento mensile di € 25,00 (venticinque/00) sul librettino Emil Banca Credito Coop. anche allo stesso intestato, come previsto ai punti i), j) ed n) della citata sentenza di divorzio.
7) Resta fermo e confermato l'impegno del padre a provvedere per intero a sostenere le spese della ricarica telefonica di nonché l'obbligo di versare per e , nel librettino intestato alle figlie ed Per_1 Per_1 Per_2 acceso presso Emil Banca Credito Coop., dell'importo di € 25,00 (venticinque/00) mensili.
8) La polizza assicurativa sanitaria UniSalute S.p.a. stipulata dai IGnori e a favore dei figli Pt_1 Pt_2 verrà mantenuta in essere, con oneri a carico dei genitori nella misura del 50%; il IG. provvederà a Pt_1
rimborsare alla IG.ra il 50% di propria competenza. Pt_2
9) Le spese del procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1156/2023 resa dal Tribunale di Bologna in data 25.05.2023, passata in giudicato, così provvede:
1 - fermo l'affidamento condiviso di e e la collocazione delle stesse presso la madre, Per_1 Per_2
insieme alla quale manterranno la residenza, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie:
- a fine settimana alternati, dal sabato indicativamente alle ore 14:30 circa (quando le preleverà presso la zona fiera a Bologna, ove verranno accompagnate dalla madre) fino alla domenica sera alle ore pagina 3 di 5 19:00 (quando le riaccompagnerà, sempre presso la zona fiera a Bologna, ove verranno prelevate dalla madre);
- in occasione di festività infrasettimanali (esemplificativamente, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno,
l'8 dicembre) quando le preleverà - in orario da concordarsi di volta in volta con l'altro genitore - con le medesime modalità sopra indicate;
- nel periodo natalizio, le figlie staranno con ciascun genitore per tre giorni consecutivi;
periodo che comprenderà ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero di Capodanno;
- nel periodo pasquale, le figlie staranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo il padre trascorrerà con le figlie quindici giorni (preferibilmente per almeno dieci consecutivi ed i restanti cinque giorni invece non consecutivi), in periodi da concordarsi entro il
31 maggio di ciascun anno;
in ragione delle rispettive esigenze di lavoro dei genitori, alla IG.ra Pt_2
sarà riservata la prima settimana del mese di agosto ed al IG. spetterà la seconda, salvo Pt_1
diverso accordo;
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, con espresso impegno da parte della madre a agevolare i rapporti tra le figlie ed il padre, consentendo allo stesso - ove vi sia la possibilità - di trascorrere ulteriori giornate in compagnia delle figlie.
Al fine di costruire e cercare di mantenere un rapporto pieno e completo con le figlie, nonostante la lontananza delle rispettive abitazioni, dando così piena attuazione al principio di bigenitorialità, il
IGnor si impegna a recuperare gradualmente i tempi di visita persi, per qualsiasi motivo e/o Pt_1
ragione, con e previo accordo con la madre. Per_1 Per_2
2 - Resta fermo l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie e Per_1
fino a quando le stesse non avranno raggiunto la loro autosufficienza economica, mediante il Per_2
versamento della somma indicata al punto e) della sentenza n. 1156/23 del 29.05.2023 - proc. n.
2736/23 R.G. Trib. Bologna, somma pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi a mezzo bonifico bancario in favore della madre entro il giorno dieci (10) di ogni mese.
3 - La IG.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico universale per IA e LE, Pt_2
con rinuncia del IG. (anche per il futuro) a percepire la quota allo stesso spettante. Rinunciato Pt_1
anche tutto il pregresso.
4 - Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (ivi inclusa la mensa scolastica di come già concordato ed avviene a far data dalla sentenza n. Per_2
1156/23 del 29.05.2023 - proc. n. 2736/23 R.G. Trib. Bologna), come da protocollo in uso presso il pagina 4 di 5 Tribunale di Bologna, con obbligo di provvedere al rimborso entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta completa dei documenti giustificativi di spesa.
5 - In ragione del raggiungimento da parte del figlio dell'autonomia economica, dovrà intendersi Per_3
cessato - con decorrenza dall'effettivo trasferimento del ragazzo presso l'abitazione del padre e comunque a partire dal mese di luglio 2024 - l'obbligo di contribuzione dei genitori.
6 - Sempre in considerazione del raggiungimento da parte di dell'autonomia economica, a far data Per_3 dall'effettivo trasferimento del ragazzo presso l'abitazione del padre, cesserà per il IG. Pt_1
l'obbligo di provvedere al versamento a favore dello stesso della “paghetta” settimanale, delle ricariche telefoniche e del versamento mensile di € 25,00 (venticinque/00) sul librettino Emil Banca Credito
Coop. anche allo stesso intestato, come previsto ai punti i), j) ed n) della citata sentenza di divorzio.
7 – Resta fermo e confermato l'impegno del padre a provvedere per intero a sostenere le spese della ricarica telefonica di nonché l'obbligo di versare per e nel librettino intestato alle Per_1 Per_1 Per_2 figlie ed acceso presso Emil Banca Credito Coop., dell'importo di € 25,00 (venticinque/00) mensili.
8 – La polizza assicurativa sanitaria UniSalute S.p.a. stipulata dai IGnori e a favore dei Pt_1 Pt_2
figli verrà mantenuta in essere, con oneri a carico dei genitori nella misura del 50%; il IG. Pt_1
provvederà a rimborsare alla IG.ra il 50% di propria competenza entro 30 (trenta) giorni Pt_2 dall'esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso.
9 - Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna in data 02.10.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Arianna D'Addabbo Dott. Bruno Perla
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