Articolo 817 bis del Codice di procedura civile
Articolo 717Articolo 719
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2 marzo 2006
Art. 817-bis.
(( (Compensazione).)) ((Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non e' compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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