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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2024, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1048/2019 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giuste procure Parte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Daniela Liguori e Angelo Mastrandrea, unitamente ai quali è
elettivamente domiciliato come in atti;
- Attore -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._2
medesimo e domiciliato presso il suo studio, in Salerno alla via Michele De Angelis n. 1;
- Convenuto –
NONCHE'
(p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonio Stoppani, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Sapri (Sa) alla Via dei Brasiliani n. 5;
- Terza chiamata –
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 31.10.2023, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi,
chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2019, , conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno, l'avv. esponendo: di avere ricevuto in Controparte_1
data 18.5.2009 la notifica del decreto ingiuntivo n. 1791/09, reso dal Tribunale di Salerno il
21.4.2009, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 23.558,11, corrisposta,
in sua vece, dalla ricorrente alla in relazione al Parte_2 Organizzazione_1
mutuo dallo stesso contratto per l'importo complessivo di € 39.744,00 e che l'attore non provvedeva a saldare integralmente a causa della interruzione del suo rapporto di lavoro con il , cui il mutuo era stato notificato ai fini del perfezionamento della Org_2
cessione del quinto dello stipendio;
che avverso l'ingiunzione di pagamento egli proponeva opposizione a mezzo del patrocinio dell'avv. il cui giudizio (R.G.N. Controparte_1
7502/09) si concludeva con la sentenza n. 1832/15, con la quale l'opposizione veniva rigettata e l'opponente veniva condannato altresì alla refusione delle spese di lite nella misura di
2.370,00 oltre oneri accessori;
che, nel corso del giudizio, l'avv. non Controparte_1
provvedeva a depositare la documentazione a supporto delle eccezioni proposte, quanto, in particolare, ai documenti attestanti il reddito percepito dal all'atto della Pt_1
sottoscrizione del contratto di mutuo e che a dire del legale avrebbe determinato la nullità
del finanziamento;
che, inoltre, l'avv. avrebbe omesso di chiedere la revoca del CP_1
d.i., con condanna del proprio cliente alla minore somma risultata in corso di causa a seguito dell'intervenuto pagamento della somma di € 2.900,00 circa, come riconosciuto dalla Società
creditrice nelle proprie memorie 183 c.p.c. e come richiamato dal C.T.U.; che, in data
30.6.2017, la predetta sentenza gli veniva notificata allorquando era già divenuta definitiva,
senza che previamente egli fosse stato informato dal proprio legale della emissione del provvedimento e della eventuale possibilità di proporre appello.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi la responsabilità professionale dell'avv. Parte_1
e, per l'effetto, condannarsi lo stesso, eventualmente in solido alla propria CP_1
2 compagnia assicurativa, alla refusione a titolo di risarcimento del danno in proprio favore della somma complessiva di € 16.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta, depositata il 10.4.2019, si costituiva l'avv. il Controparte_1
quale contestava quanto dedotto da controparte, in quanto nessuna responsabilità poteva essergli ascritta, e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese giudiziali. In via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia per la responsabilità civile professionale, ossia la , al fine di essere da questa manlevato in caso Controparte_2
di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzatane la chiamata in garanzia, si costituiva, con comparsa di risposta depositata il
18.10.2019, la , la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità della Controparte_2
chiamata in causa per sua assoluta indeterminatezza, essendosi limitato il convenuto a trascrivere unicamente la propria comparsa di costituzione e risposta, senza riportare,
nemmeno per sommi capi, le ragioni di fatto e di diritto esposte dall'attore a sostegno della propria domanda, nonché la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di prova dell'operatività della garanzia attivata;
eccepiva, inoltre, la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo per omesso avviso di sinistro nel termine concordato, la previsione di uno scoperto di polizza debitamente sottoscritto dalle parti, la violazione del patto di gestione lite nonché, in ultima analisi, l'assenza di ogni responsabilità in capo al proprio assicurato.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda principale e di quella di manleva e, in subordine, per l'accoglimento della domanda di garanzia nei limiti dello scoperto stabilito all'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 31.10.2023 le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il giudice rimetteva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Occorre premettere che, come tradizionalmente sostenutosi in giurisprudenza, le obbligazioni che l'avvocato assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e
3 non di risultato, poiché l'inadempimento dell'avvocato non può desumersi dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 3566/95).
L'inadempimento dell'avvocato è, dunque, ancorato alla violazione del dovere di diligenza,
per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, co. 2,
c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 7618/97, n. 5617/96, n.
5325/93).
L'avvocato deve, quindi, in linea di principio, ritenersi responsabile nei confronti del cliente,
ai sensi degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge;
qualora per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio;
in caso di adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente (Cass. n. 3463/88), con la precisazione che, in tale ipotesi, la responsabilità non è esclusa o ridotta dalla circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale
(Cass. n. 20869/04); nonché in caso di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili che si riveli dannosa per il cliente, purchè l'avvocato abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n. 16846/05, n. 10068/96).
Invero, il professionista deve assolvere anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, essendo tenuto, in particolare, a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, a richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, nonchè a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
Si è, altresì, precisato che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno,
ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa
4 azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più
vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (Cass. n. 16846/05).
Analogamente, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (ad es., violazione del dovere di informazione), va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso causale tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (Cass. n. 11901/02).
Tali principi vanno integrati, più in generale, con quanto affermato dalle Sezioni Unite in materia di prova dell'inadempimento nelle obbligazioni contrattuali, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, atteso che, anche in tale ipotesi, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (ad es., per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative e qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/01).
Sotto il profilo della quantificazione del danno, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è
ravvisabile se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. n. 12354/09, n. 6967/06).
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi come, pur essendo pacifico il rapporto negoziale derivante dal mandato professionale che conferì all'avv. Parte_1
ai fini della proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
5 1791/2009, reso dall'intestato Tribunale il 21.4.2009, l'impianto difensivo dell'attore è
caratterizzato da evidenti lacune allegatorie e probatorie quanto, in particolare, all'eccepito mancato deposito, ad opera del convenuto, della documentazione reddituale necessaria per sostenere l'opposizione proposta e la mancata richiesta, ad opera dello stesso, della revoca del d.i. opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma risultata in corso di causa.
Invero, per quanto concerne la prima eccezione, al netto della circostanza per cui parte attrice nemmeno specifica in cosa consistesse la documentazione reddituale di cui l'avv.
ometteva di curare il deposito in giudizio, il non prova di avere CP_1 Pt_1
provveduto, previamente, a fornire la predetta documentazione al proprio legale, il quale,
certamente, non poteva provvedere al deposito di documenti di cui non fosse in possesso.
Né, tantomeno, risulta fondata la doglianza secondo cui l'avv. avrebbe omesso di CP_1
chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto a seguito del deposito della CTU espletata in corso di causa, dalla quale sarebbe risultato un minor importo a carico dell'attore, la quale, risulta, a ben vedere, smentita per tabulas, avendo il convenuto provveduto a richiedere, sin dal primo atto utile (cfr. atto di citazione in opposizione all. 4 alla stessa produzione di parte attrice) disporsi CTU al fine di determinare gli importi effettivamente dovuti in base al contratto di mutuo, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle somme illegittimamente versate dal . Pt_1
Il lamenta, infine, che l'avv. avrebbe fatto decorrere il termine per Pt_1 CP_1
proporre appello avverso la sentenza n. 1832/15 del Tribunale di Salerno, senza informare l'attore della possibilità di proporre gravame avverso tale pronuncia, della quale l'attore veniva a conoscenza solo a seguito del suo passaggio in giudicato.
Ebbene, avendo parte attrice allegato tale grave inadempimento, sarebbe stato onere dell'avv. in ossequio ai richiamati principi normativi e giurisprudenziali, CP_1
dimostrare il proprio diligente adempimento ovvero la non imputabilità del proprio inadempimento.
6 Tale prova non è stata fornita, atteso che, parte convenuta si è limitata genericamente a disconoscere qualsivoglia responsabilità a proprio carico, senza addurre concrete giustificazioni rispetto alle mancanze contestate dall'attore.
Tuttavia, l'evidente ed ingiustificabile omissione in cui è incorso l'avv. non è CP_1
sufficiente per configurarne la responsabilità professionale.
In proposito, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza, accertata l'omissione in cui è incorso l'avvocato nell'espletamento della propria attività professionale, per pervenire ad un'affermazione di responsabilità per colpa deve, come già detto, operarsi una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del giudizio, qualora fosse stata tenuta una diligente condotta professionale.
Ed invero, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone. Ciò in quanto, con riguardo specifico all'ultimo dei presupposti sopra indicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito
(Cass. n. 2638/13).
In particolare, poi, in fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, si è ritenuto che il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni che egli assume subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello di tale pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il
7 gravame, se proposto, sarebbe stato accolto (Cass. n. 722/99, n. 2222/84). Invero, il cliente è
tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista;
pertanto - poiché l'art. 1223 c.c.
postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (Cass.
n. 12354/09, n. 20828/09, n. 2836/02, nonché, più recentemente, Cass. n. 2638/13).
In ordine ai criteri eziologici da porre a base di siffatto accertamento, si è più volte ribadito che l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la “certezza morale” che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente, in quanto al criterio della certezza della condotta può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (cfr., ex multis, Cass. n. 9238/07).
In definitiva, applicando tali principi al caso di specie, occorrerebbe valutare quante
“chances” avrebbe avuto il di vedere accolta l'impugnazione eventualmente Pt_1
spiegata avverso la sentenza di primo grado.
In ordine a tale accertamento, tuttavia, le allegazioni di parte attrice sono del tutto deficitarie.
L'attore, infatti, avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di elementi, in fatto e/o in diritto, idonei a determinare un esito favorevole nel giudizio d'appello. Tale onere di allegazione e prova è stato, però, del tutto disatteso, in quanto il si è soffermato, nel Pt_1
corso del giudizio, sulla sola negligenza professionale del convenuto, senza mai specificare i profili di impugnazione, né nell'atto di citazione, né nella prima memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., che, segnando la definizione del “thema decidendum”, consente alle parti, per l'appunto, di precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
8 E tale lacuna è tanto più evidente se si considera che la Compagnia assicurativa chiamata in causa dal convenuto aveva, fin dall'atto di costituzione e risposta, eccepito la carenza di prova in ordine alle ragioni che, in base ad un criterio di probabilità, avrebbero potuto determinare un ribaltamento della decisione di primo grado. Sicchè il , a fronte di Pt_1
tale contestazione, avrebbe dovuto, in prima udienza di trattazione o nella prima memoria istruttoria, indicare in maniera dettagliata i profili di criticità della contestata statuizione di primo grado e precisare quali argomentazioni sarebbero state contrapponibili a quelle della motivazione della sentenza a sé sfavorevole.
Parte attrice, in sostanza, ha del tutto genericamente lamentato la lesione del proprio diritto di difesa, senza fornire però elementi idonei a comprovare la sussistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento dell'avv. ed il danno asseritamente subito, CP_1
quanto, in particolare, alla eccepita erroneità della somma ingiunta, la quale, a detta di parte attrice, sarebbe dovuta essere decurtata della somma di € 2.900,00 circa per stessa ammissione della società creditrice, come dalla stessa affermato nelle proprie memorie 183
c.p.c., le quali, tuttavia, non sono neppure state versate in atti dall'attore.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, la domanda risarcitoria di parte attrice non può che essere rigettata.
Considerato, però, l'accertamento del parziale inadempimento del convenuto, le spese giudiziali vanno interamente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando nel proc. n. 1048/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
2) compensa le spese giudiziali.
Così deciso in Salerno il 19 febbraio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1048/2019 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giuste procure Parte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Daniela Liguori e Angelo Mastrandrea, unitamente ai quali è
elettivamente domiciliato come in atti;
- Attore -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._2
medesimo e domiciliato presso il suo studio, in Salerno alla via Michele De Angelis n. 1;
- Convenuto –
NONCHE'
(p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonio Stoppani, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Sapri (Sa) alla Via dei Brasiliani n. 5;
- Terza chiamata –
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 31.10.2023, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi,
chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2019, , conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno, l'avv. esponendo: di avere ricevuto in Controparte_1
data 18.5.2009 la notifica del decreto ingiuntivo n. 1791/09, reso dal Tribunale di Salerno il
21.4.2009, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 23.558,11, corrisposta,
in sua vece, dalla ricorrente alla in relazione al Parte_2 Organizzazione_1
mutuo dallo stesso contratto per l'importo complessivo di € 39.744,00 e che l'attore non provvedeva a saldare integralmente a causa della interruzione del suo rapporto di lavoro con il , cui il mutuo era stato notificato ai fini del perfezionamento della Org_2
cessione del quinto dello stipendio;
che avverso l'ingiunzione di pagamento egli proponeva opposizione a mezzo del patrocinio dell'avv. il cui giudizio (R.G.N. Controparte_1
7502/09) si concludeva con la sentenza n. 1832/15, con la quale l'opposizione veniva rigettata e l'opponente veniva condannato altresì alla refusione delle spese di lite nella misura di
2.370,00 oltre oneri accessori;
che, nel corso del giudizio, l'avv. non Controparte_1
provvedeva a depositare la documentazione a supporto delle eccezioni proposte, quanto, in particolare, ai documenti attestanti il reddito percepito dal all'atto della Pt_1
sottoscrizione del contratto di mutuo e che a dire del legale avrebbe determinato la nullità
del finanziamento;
che, inoltre, l'avv. avrebbe omesso di chiedere la revoca del CP_1
d.i., con condanna del proprio cliente alla minore somma risultata in corso di causa a seguito dell'intervenuto pagamento della somma di € 2.900,00 circa, come riconosciuto dalla Società
creditrice nelle proprie memorie 183 c.p.c. e come richiamato dal C.T.U.; che, in data
30.6.2017, la predetta sentenza gli veniva notificata allorquando era già divenuta definitiva,
senza che previamente egli fosse stato informato dal proprio legale della emissione del provvedimento e della eventuale possibilità di proporre appello.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi la responsabilità professionale dell'avv. Parte_1
e, per l'effetto, condannarsi lo stesso, eventualmente in solido alla propria CP_1
2 compagnia assicurativa, alla refusione a titolo di risarcimento del danno in proprio favore della somma complessiva di € 16.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta, depositata il 10.4.2019, si costituiva l'avv. il Controparte_1
quale contestava quanto dedotto da controparte, in quanto nessuna responsabilità poteva essergli ascritta, e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese giudiziali. In via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia per la responsabilità civile professionale, ossia la , al fine di essere da questa manlevato in caso Controparte_2
di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzatane la chiamata in garanzia, si costituiva, con comparsa di risposta depositata il
18.10.2019, la , la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità della Controparte_2
chiamata in causa per sua assoluta indeterminatezza, essendosi limitato il convenuto a trascrivere unicamente la propria comparsa di costituzione e risposta, senza riportare,
nemmeno per sommi capi, le ragioni di fatto e di diritto esposte dall'attore a sostegno della propria domanda, nonché la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di prova dell'operatività della garanzia attivata;
eccepiva, inoltre, la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo per omesso avviso di sinistro nel termine concordato, la previsione di uno scoperto di polizza debitamente sottoscritto dalle parti, la violazione del patto di gestione lite nonché, in ultima analisi, l'assenza di ogni responsabilità in capo al proprio assicurato.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda principale e di quella di manleva e, in subordine, per l'accoglimento della domanda di garanzia nei limiti dello scoperto stabilito all'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 31.10.2023 le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il giudice rimetteva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Occorre premettere che, come tradizionalmente sostenutosi in giurisprudenza, le obbligazioni che l'avvocato assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e
3 non di risultato, poiché l'inadempimento dell'avvocato non può desumersi dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 3566/95).
L'inadempimento dell'avvocato è, dunque, ancorato alla violazione del dovere di diligenza,
per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, co. 2,
c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 7618/97, n. 5617/96, n.
5325/93).
L'avvocato deve, quindi, in linea di principio, ritenersi responsabile nei confronti del cliente,
ai sensi degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge;
qualora per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio;
in caso di adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente (Cass. n. 3463/88), con la precisazione che, in tale ipotesi, la responsabilità non è esclusa o ridotta dalla circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale
(Cass. n. 20869/04); nonché in caso di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili che si riveli dannosa per il cliente, purchè l'avvocato abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n. 16846/05, n. 10068/96).
Invero, il professionista deve assolvere anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, essendo tenuto, in particolare, a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, a richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, nonchè a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
Si è, altresì, precisato che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno,
ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa
4 azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più
vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (Cass. n. 16846/05).
Analogamente, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (ad es., violazione del dovere di informazione), va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso causale tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (Cass. n. 11901/02).
Tali principi vanno integrati, più in generale, con quanto affermato dalle Sezioni Unite in materia di prova dell'inadempimento nelle obbligazioni contrattuali, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, atteso che, anche in tale ipotesi, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (ad es., per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative e qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/01).
Sotto il profilo della quantificazione del danno, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è
ravvisabile se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. n. 12354/09, n. 6967/06).
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi come, pur essendo pacifico il rapporto negoziale derivante dal mandato professionale che conferì all'avv. Parte_1
ai fini della proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
5 1791/2009, reso dall'intestato Tribunale il 21.4.2009, l'impianto difensivo dell'attore è
caratterizzato da evidenti lacune allegatorie e probatorie quanto, in particolare, all'eccepito mancato deposito, ad opera del convenuto, della documentazione reddituale necessaria per sostenere l'opposizione proposta e la mancata richiesta, ad opera dello stesso, della revoca del d.i. opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma risultata in corso di causa.
Invero, per quanto concerne la prima eccezione, al netto della circostanza per cui parte attrice nemmeno specifica in cosa consistesse la documentazione reddituale di cui l'avv.
ometteva di curare il deposito in giudizio, il non prova di avere CP_1 Pt_1
provveduto, previamente, a fornire la predetta documentazione al proprio legale, il quale,
certamente, non poteva provvedere al deposito di documenti di cui non fosse in possesso.
Né, tantomeno, risulta fondata la doglianza secondo cui l'avv. avrebbe omesso di CP_1
chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto a seguito del deposito della CTU espletata in corso di causa, dalla quale sarebbe risultato un minor importo a carico dell'attore, la quale, risulta, a ben vedere, smentita per tabulas, avendo il convenuto provveduto a richiedere, sin dal primo atto utile (cfr. atto di citazione in opposizione all. 4 alla stessa produzione di parte attrice) disporsi CTU al fine di determinare gli importi effettivamente dovuti in base al contratto di mutuo, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle somme illegittimamente versate dal . Pt_1
Il lamenta, infine, che l'avv. avrebbe fatto decorrere il termine per Pt_1 CP_1
proporre appello avverso la sentenza n. 1832/15 del Tribunale di Salerno, senza informare l'attore della possibilità di proporre gravame avverso tale pronuncia, della quale l'attore veniva a conoscenza solo a seguito del suo passaggio in giudicato.
Ebbene, avendo parte attrice allegato tale grave inadempimento, sarebbe stato onere dell'avv. in ossequio ai richiamati principi normativi e giurisprudenziali, CP_1
dimostrare il proprio diligente adempimento ovvero la non imputabilità del proprio inadempimento.
6 Tale prova non è stata fornita, atteso che, parte convenuta si è limitata genericamente a disconoscere qualsivoglia responsabilità a proprio carico, senza addurre concrete giustificazioni rispetto alle mancanze contestate dall'attore.
Tuttavia, l'evidente ed ingiustificabile omissione in cui è incorso l'avv. non è CP_1
sufficiente per configurarne la responsabilità professionale.
In proposito, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza, accertata l'omissione in cui è incorso l'avvocato nell'espletamento della propria attività professionale, per pervenire ad un'affermazione di responsabilità per colpa deve, come già detto, operarsi una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del giudizio, qualora fosse stata tenuta una diligente condotta professionale.
Ed invero, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone. Ciò in quanto, con riguardo specifico all'ultimo dei presupposti sopra indicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito
(Cass. n. 2638/13).
In particolare, poi, in fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, si è ritenuto che il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni che egli assume subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello di tale pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il
7 gravame, se proposto, sarebbe stato accolto (Cass. n. 722/99, n. 2222/84). Invero, il cliente è
tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista;
pertanto - poiché l'art. 1223 c.c.
postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (Cass.
n. 12354/09, n. 20828/09, n. 2836/02, nonché, più recentemente, Cass. n. 2638/13).
In ordine ai criteri eziologici da porre a base di siffatto accertamento, si è più volte ribadito che l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la “certezza morale” che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente, in quanto al criterio della certezza della condotta può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (cfr., ex multis, Cass. n. 9238/07).
In definitiva, applicando tali principi al caso di specie, occorrerebbe valutare quante
“chances” avrebbe avuto il di vedere accolta l'impugnazione eventualmente Pt_1
spiegata avverso la sentenza di primo grado.
In ordine a tale accertamento, tuttavia, le allegazioni di parte attrice sono del tutto deficitarie.
L'attore, infatti, avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di elementi, in fatto e/o in diritto, idonei a determinare un esito favorevole nel giudizio d'appello. Tale onere di allegazione e prova è stato, però, del tutto disatteso, in quanto il si è soffermato, nel Pt_1
corso del giudizio, sulla sola negligenza professionale del convenuto, senza mai specificare i profili di impugnazione, né nell'atto di citazione, né nella prima memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., che, segnando la definizione del “thema decidendum”, consente alle parti, per l'appunto, di precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
8 E tale lacuna è tanto più evidente se si considera che la Compagnia assicurativa chiamata in causa dal convenuto aveva, fin dall'atto di costituzione e risposta, eccepito la carenza di prova in ordine alle ragioni che, in base ad un criterio di probabilità, avrebbero potuto determinare un ribaltamento della decisione di primo grado. Sicchè il , a fronte di Pt_1
tale contestazione, avrebbe dovuto, in prima udienza di trattazione o nella prima memoria istruttoria, indicare in maniera dettagliata i profili di criticità della contestata statuizione di primo grado e precisare quali argomentazioni sarebbero state contrapponibili a quelle della motivazione della sentenza a sé sfavorevole.
Parte attrice, in sostanza, ha del tutto genericamente lamentato la lesione del proprio diritto di difesa, senza fornire però elementi idonei a comprovare la sussistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento dell'avv. ed il danno asseritamente subito, CP_1
quanto, in particolare, alla eccepita erroneità della somma ingiunta, la quale, a detta di parte attrice, sarebbe dovuta essere decurtata della somma di € 2.900,00 circa per stessa ammissione della società creditrice, come dalla stessa affermato nelle proprie memorie 183
c.p.c., le quali, tuttavia, non sono neppure state versate in atti dall'attore.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, la domanda risarcitoria di parte attrice non può che essere rigettata.
Considerato, però, l'accertamento del parziale inadempimento del convenuto, le spese giudiziali vanno interamente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando nel proc. n. 1048/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
2) compensa le spese giudiziali.
Così deciso in Salerno il 19 febbraio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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