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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/03/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere all'esito della discussione della causa nell'udienza del giorno 20/02/2025 ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6042 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2
( Parte_3 C.F._3
( ) Parte_4 C.F._4
( ) Parte_5 C.F._5
( ) Parte_6 C.F._6
( ) Parte_7 C.F._7
( ) Parte_8 C.F._8
( ) Parte_9 C.F._9
( e Parte_10 C.F._10 Parte_11
( ) in qualità di eredi del Dott. C.F._11 Persona_1
( C.F._12
( ) Parte_12 C.F._13
( ) Parte_13 C.F._14
( ) Parte_14 C.F._15 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella ( che ne C.F._16
r.g. n. «numero_ruolo»/« » 1 Parte_15 cura rappresentanza e difesa
APPELLANTI
E
( ) domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO ( , che la rappresenta e difende C.F._17
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6723/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 28/04/2023.
FATTO E DIRITTO
I dottori in epigrafe, iscritti a corsi di specializzazione in area medica tra il 1979 ed il 1993 - lamentando il mancato recepimento nell'ordinamento interno delle Direttive
362/75 CEE e 363/75 CEE, come modificate dalla Direttiva 82/76 CEE, e la mancata fruizione della borsa di studio ex d. lgs. 257/1991 – hanno convenuto la
[...]
innanzi al Tribunale di Roma per ivi sentir: i) condannare Controparte_1
l'Amministrazione statale al pagamento di € 11.103,82 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, oltre maggior danno ed interessi;
ii) accertare il diritto al riconoscimento dei titoli e dei punteggi spettanti in base alle Direttive;
nonché iii) – in via subordinata ed in applicazione dell'art. 11 della l. 370/1999 – condannare la al pagamento della somma di € 6.713,94 per ogni anno di frequenza del CP_1
corso di specializzazione svolto, oltre il maggior danno ed, iv) in via alternativa, condannare l'Amministrazione statale al risarcimento dei danni subiti, individuati nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borse di studio dalle Direttive
e nella mancata attribuzione dei relativi punteggi.
La si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_1 prescrizione delle avverse pretese e l'infondatezza ed inammissibilità delle domande.
Con sentenza n. 6723/2023 il Tribunale di Roma ha rigettato le domande attoree per intervenuta prescrizione dei diritti azionati.
Avverso tale provvedimento hanno proposto gravame gli odierni Appellanti lamentando l'erronea individuazione, da parte del primo Giudice, del dies a quo del r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 termine decennale di prescrizione. Veniva anche segnalato un errore materiale con riguardo all'appellante il cui nominativo Parte_14
presente nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza impugnata non risulta invece indicato nel dispositivo.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato, con vittoria di spese e compensi del grado anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'appello è stato discusso e deciso all'udienza del giorno 20/02/2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello è manifestamente infondato.
In ordine alla prescrizione del diritto, ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6606/2014, secondo cui: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”.
In senso conforme si è pronunziata la Corte di Cassazione da ultimo, con le sentenze nn.
16452/2019, 17629/2022 e 18640/2022.
D'altronde, come precisato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza
35571/2023: “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”.
Non condivisibile è quindi la tesi degli appellanti a mente della quale il termine prescrizionale non potrebbe decorrere in considerazione della natura permanente dell'illecito, o comunque non decorrerebbe prima del 20.10.2007, data di cessazione di efficacia della direttiva 93/16/CE, o prima della emanazione dei DPCM attuativi del
D.Lgs. n. 368/1999 oppure sarebbe legato all'evoluzione normativa o giurisprudenziale, sia in ambito eurounitario che interno, sulle varie questioni affrontate in tema di risarcimento dei medici specializzandi.
Tali assunti, infatti, sono contrari sia al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio di ordine generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una Direttiva, deve decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della Direttiva.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, le domande degli Appellanti devono ritenersi tutte infondate perché prescritte, non avendo coloro i quali hanno frequentato i corsi di specializzazione prima del 1991 posto in essere atti interruttivi della prescrizione antecedenti al 27.10.2009.
La natura consolidata dell'ordinamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulle questioni oggetto di causa.
Tenuto conto dell'epoca di proposizione del gravame non sono emersi elementi di malafede o colpa grave a supporto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Va disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata emessa anche nei confronti di Parte_14
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispetto all'appello proposto avverso la sentenza n. 6723/2023 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Dispone la correzione della sentenza impugnata nel senso che nel suo dispositivo deve essere aggiunto il nominativo di dopo quello Parte_14 di Tes_1
B) Condanna gli appellanti al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €
[...]
26.000,00 per compensi e spese generali, oltre accessori di legge se dovuti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 20/02/2025.
Il Presidente Estensore Dr. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5