Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 1957/2022
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1957/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 744/2022, pubblicata in data
24/1/2022, vertente
TRA
(C.F. )), in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1
rapp.ti p.t. difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanni Re (C.F.
C.F._1
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv.
Marialuigia Passariello (C.F. ) C.F._2
APPELLATA
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), difesi, come da procura in CP_3 C.F._4
atti, dagli avv.ti Aurelio Marino (C.F. ) e C.F._5
Marialuigia Passariello (C.F. ) C.F._2
R.G. n. 1957/2022
APPELLATI
E
(C.F. ), difeso, come da CP_2 C.F._6
procura in atti, dall'avv. Raffaele Sasso, (C.F. ) C.F._7
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22/1/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 744/2022 pubblicata in data 24/1/2022, il Tribunale di
Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dalla società
[...]
nei confronti della volta Controparte_2 Parte_1
ad ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 132725, che presentava un saldo a debito di € 38.893,88, previa espunzione di tutti gli addebiti applicati dalla banca per interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati, ovvero in virtù di pattuizioni nulle, nonché sulla riconvenzionale formulata dalla banca nei confronti dell'attrice e dei fideiussori della stessa chiamati in causa, signori e CP_2 CP_2 Controparte_3
espletata CTU, ha così deciso la causa:
“a) ACCERTA la nullità, per violazione, degli artt. 117 TUB nonché degli artt.
1284 3° comma cc, 1346 cc e dell'art. 1283 cc, delle clausole di determinazione dei tassi d'interesse ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto e degli altri oneri per la messa a disposizione di fondi, degli ulteriori oneri e spese non previste dalla legge nonché delle clausole di determinazione delle valute e delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nel contratto che ha regolamentato il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 132725 aperto dalla presso la Controparte_2 Parte_1
agenzia n.490 di Napoli;
[...]
b) ACCERTA e DICHIARA la nullità relativa di tutte le pattuizioni che, stabilendo il tasso di interesse e gli altri oneri hanno avuto come effetto quello di determinare nei seguenti trimestri: 1) III trimestre 2010; 2) I trimestre 2011; 3) I,
II, III e IV trimestre 2012; 4) I, II, III e IV trimestre 2013 una remunerazione usuraria del capitale messo a disposizione dalla in favore Parte_1 3
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della nel rapporto di conto Controparte_2
corrente di corrispondenza 132725.
c) RIGETTA l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Parte_1
d) RIDETERMINA il saldo alla data dell'ultimo estratto conto in atti del
30/9/2014, del conto corrente di corrispondenza n. 132725 aperto dalla
[...]
presso la agenzia Controparte_2 Parte_1
n.490 di Napoli in € 37.937,63 a credito della Controparte_2 in luogo del saldo a debito per la correntista pari ad € 38.893,88
[...]
risultante dalle scritture contabili della alla medesima data CP_4
CONDANNANDO la alla relativa rettifica del saldo;
Parte_1
e) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
f) CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'avv. Marialuigia Passariello quale procuratore antistatario della
che liquida in complessivi € Controparte_2
8.946,12 (di cui € 604,02 per spese vive;
€ 7.254,00 per compensi di avvocato ed
€ 1.088,10 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55) oltre
Iva e Cpa come per legge e se dovute;
g) CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'avv. Aurelio Marino quale procuratore antistatario di CP_2
e che liquida in complessivi € 10.010,52 (di cui € 8.704,80 per Controparte_3 compensi di avvocato ed € 1.305,72 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55) oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute;
h) CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'avv. quale procuratore antistatario di Controparte_5
che liquida in complessivi € 8.860,10 (di cui € 518,00 per spese CP_2 vive;
€ 7.254,00 per compensi di avvocato ed € 1.088,10 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55) oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute;
i) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, definitivamente a carico della parte convenuta”
§ 2. Ha proposto appello, avverso la suindicata decisione, la Parte_1
convenendo in giudizio le controparti dinanzi a questa Corte e deducendo,
[...]
quali motivi di appello, che il primo Giudice aveva:
1) erroneamente rigettato la proposta eccezione di nullità della domanda;
4
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2) del tutto obliterato la circostanza che l'attrice non avesse dimostrato l'inesistenza di contratti scritti regolanti il rapporto dedotto in lite;
3) erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione;
4) illegittimamente rideterminato il saldo del conto corrente, che era a debito dell'attrice per l'importo di € 38.893,88., in saldo a credito della stessa per l'importo di € 37.937,63, nonostante la mancanza di estratti conto per rilevanti periodi di tempo, adeguandosi alle risultanze della CTU in ordine al criterio del cd. saldo iniziale zero e del cd. saldo di raccordo;
5) ingiustamente rideterminato il saldo, depurandolo dagli addebiti a titolo di interessi superiori al tasso soglia;
6) accertato l'esistenza di un'apertura di credito regolata in c/c, nonostante la mancanza agli atti del giudizio del contratto costitutivo dell'affidamento, errando nell'individuazione del tasso soglia relativo ad aperture di credito in conto corrente di importo superiore ad € 5.000,00;
7) ingiustamente governato le spese di lite, ponendo le stesse a proprio carico.
§ 3. Costituitisi in giudizio, la società correntista, e CP_2 [...]
chiedevano, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del CP_3 gravame, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., perché privo di ragionevole probabilità di essere accolto, ovvero rigettarsi lo stesso nel merito, in ragione della sua dedotta infondatezza.
§ 3.1. Anche si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello, ovvero in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese della Deustche condannarsi in favore della predetta Parte_1 direttamente , oppure condannarsi quest'ultimo a tenere indenne CP_2
esso esponente dalle conseguenze della soccombenza nella lite.
§ 4. Così riassunti i termini della controversia, occorre in via preliminare disattendere l'eccezione, sollevata da di inammissibilità del CP_2
gravame perché privo di ragionevole probabilità di essere accolto, nella prospettiva ex art. 648-bis c.p.c.
Sul punto, va detto che, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice 5
R.G. n. 1957/2022 non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo
o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
§ 5. Nel merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 6. La questione relativa alla nullità della domanda.
Il motivo è infondato, dovendosi escludere che la domanda attorea fosse affetta da nullità in quanto:
- a norma dell'art. 164, comma 4, c.p.c. (nella sua formulazione applicabile ratione temporis), la citazione è nulla “se è omesso o risulta assolutamente incerto” il requisito stabilito nell'art. 163, numero 3) - il petitum, ossia “la determinazione della cosa oggetto della domanda” - ovvero se “manca”
l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del medesimo articolo;
- avendo il legislatore, nell'ambito della stessa disposizione, diversificato in modo netto le ipotesi di nullità per vizio di editio actionis fra quelle relative alla causa petendi e quelle relative al petitum, è evidente come nel primo caso l'invalidità formale della citazione sussista solo ove sia del tutto mancante la suindicata esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda;
- ne deriva che, come affermato da autorevole dottrina, la generica descrizione della causa petendi potrebbe, semmai, riverberarsi sul piano non della validità dell'atto, bensì del merito della pretesa azionata;
- nella specie, va certamente esclusa ogni incertezza rispetto ai fatti posti a fondamento dell'azione di accertamento formulata nel giudizio di prime cure, avendo la società attrice, così come anche i fideiussori chiamati in causa dalla banca, svolto in modo analitico e circostanziato la descrizione degli elementi in fatto relativi ai vari capi della domanda di nullità delle pattuizioni contrattuali e della conseguente illegittimità delle somme addebitate sul conto corrente della società ; CP_2
- come correttamente affermato dal primo Giudice, l'attrice ha specificamente indicato nell'atto di citazione il numero del conto corrente bancario, allegando 6
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l'intera durata del rapporto in modo da consentire alla ogni Parte_1
adeguata difesa sulla base dei contratti e degli estratti conto in suo possesso;
- ciò, peraltro, esclude ogni eventuale profilo di nullità derivante dalla mancata quantificazione, nell'atto introduttivo del giudizio, della pretesa fatta valere, essendo, come detto, la banca in possesso della documentazione del rapporto idonea ad apprestare un'adeguata linea difensiva, e ben potendosi, come poi effettivamente accaduto, ricorrere all'espletamento di un'indagine tecnica al fine di procedere, in concreto, sulla scorta di calcoli articolati, all'effettiva rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente.
§ 7. La questione della prospettata mancanza di prova dell'inesistenza del contratto e del disciplinare economico.
Anche tale doglianza non merita condivisione alcuna.
La società attrice ha prospettato in citazione l'esistenza del rapporto contrattuale con la allegando però che lo stesso non trovava titolo in Parte_1
pattuizioni rispondenti al rigore della forma scritta, in quanto successive all'entrata in vigore del D. lgs. n. 385/1993, e ciò in relazione sia al conto corrente di corrispondenza che al contratto posto a base delle linee di credito concesse dal predetto istituto bancario.
A fronte di tale posizione processuale, l'istante, avendo provveduto a depositare gli estratti del rapporto di conto corrente, comprensivi dei fogli scalari, nulla avrebbe dovuto ulteriormente dimostrare, essendo al contrario onere della banca, che, peraltro, aveva avanzato domanda riconvenzionale, dimostrare la sussistenza di valiti titoli contrattuali a sostegno della legittimità giuridica degli addebiti praticati alla correntista nel corso del rapporto.
Del resto, giammai potrebbe ritenersi che la correntista fosse gravata dell'onere di provare circostanze di fatto ontologicamente negative, quali la mancata stipulazione di accordi per iscritto con la controparte.
Non può che ribadirsi che la prospettazione attorea era la mancata determinazione scritta dei tassi ultralegali, dell'anatocismo, delle CMS, con conseguente onere della attrice in riconvenzionale, di provare per iscritto tali Parte_1
pattuizioni.
Del resto, come affermato dalla Corte regolatrice, nel caso di contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad substantiam e la domanda basata sul mancato perfezionamento nella forma scritta del contratto di conto corrente e di 7
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concessione di linee di credito sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio) non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (cfr. Cass.
9/3/2021, n. 6480);
- inoltre, è dirimente considerare che la doglianza dell'attrice era la mancata determinazione scritta dei tassi ultralegali, dell'anatocismo, delle CMS ecc., sicché era la attrice in riconvenzionale, a dover provare per iscritto tali CP_4
pattuizioni.
§ 8. Questione prescrizione.
Il Tribunale ha correttamente rigettato l'eccezione di prescrizione, in quanto:
- in primo luogo, premesso che la banca ha eccepito la prescrizione rispetto al periodo di tempo che va dal 24/1/1997 al 24/1/2007 (in realtà bisogna partire dal
24/1/1997 per arrivare ai dieci anni precedenti la notificazione dell'atto di citazione, che si è perfezionata il 30/1/2015, e quindi al 30/1/2005), la stessa è priva d'interesse rispetto a tale eccezione, posto che la rideterminazione del saldo
è stata operata dal CTU a partire dal 28/3/2006;
- in secondo luogo, la banca critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'affidamento di fatto costituisse circostanza non contestata;
- sul punto, la questione è superata perché, comunque, la pronuncia contiene espressa motivazione anche circa la sussistenza in concreto di indici denotanti univocamente la circostanza dell'affidamento di fatto;
- tale motivazione, però, non è stata attinta da specifica censura;
- infatti, il primo Giudice ha ampiamente argomentato circa la sussistenza di un quadro presuntivo caratterizzato da gravità, precisione e concordanza, nella prospettiva di cui all'art. 2729, comma 1, c.c., da cui emerge l'affidamento in questione, quali: a) le diverse aliquote degli interessi risultanti dagli estratti conto, nonché il costante addebito di commissioni legate all'affidamento; b) il CTU ha evidenziato che nel periodo oggetto di verifica il fido concesso, come emerge dagli estratti conto dei mesi di aprile 1999 ed aprile 2000, risultava pari ad €
50.000,00; c) il consulente ha, altresì, accertato che “Anteriormente al
30/01/2005… sono presenti solo i due citati estratti conto relativi ai mesi di aprile
1999 ed aprile 2000. In relazione a queste due mensilità lo scrivente ha provveduto ad elaborare un prospetto di calcolo - a cui si allegano anche i 8
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relativi estratti conto - (Allegato n. 8) nel quale ha riportato tutti i movimenti di conto corrente determinando così i saldi del conto giorno per giorno. Dall'analisi dei singoli versamenti eseguiti dalla correntista nei due mesi in questione, non si evince la presenza di alcuna rimessa solutoria in quanto il saldo del conto corrente è stato sempre inferiore al fido concesso che, come si può evincere dagli stessi estratti conto, per entrambi i mesi di aprile 1999 ed aprile 2000, risulta essere pari ad € 50.000,00. Tutto ciò premesso, si rappresenta che non si evincono rimesse solutorie nel rapporto di conto corrente oggetto di causa”;
- ebbene, a fronte di tale ordito motivazionale, la banca si è dilungata, richiamando numerose pronunce di merito e di legittimità che precisano quali siano le rimesse solutorie e quali, invece, quelle ripristinatorie, senza confrontarsi affatto con la suindicata motivazione della sentenza appellata;
- inoltre, se è vero che, come precisato dalla nota pronuncia della Suprema Corte in composizione allargata, l'onere di allegazione gravante sulla banca che, convenuta in giudizio, voglia eccepire la prescrizione al correntista, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza altra indicazione (v. Cass. sez. un. 13/6/2019, n. 15895), è pur vero che ciò non vale ove, come nella specie, la banca sia appellante, con conseguente onere per la stessa, nella prospettiva di cui all'art. 342 c.p.c., di specificare in modo circostanziato quali fossero, in concreto, le rimesse in funzione solutoria (cfr. Cass. 23/4/2021, n. 10847).
§ 9. La dedotta erroneità della rideterminazione del saldo.
In particolare, tale doglianza attiene, per un verso, alla lamentata carenza di estratti conto nel periodo dall'inizio del rapporto sino al mese di marzo 2006 e, per altro verso, alla carenza di tali estratti nei periodi 30/11/2006 – 31/12/2006,
1/5/2012 – 31/05/2012, 1/01/2014 – 28/2/2014, nonché della carenza di estratti scalare nei periodi: IV trimestre 2006, III trimestre 2007, III trimestre 2009, I trimestre 2010, II trimestre 2014 e III trimestre 2014.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
§ 9.1. Quanto al primo, è opportuno notare che, come affermato dai giudici di legittimità, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della 9
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prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cass. 9/2/2023, n. 4083;
Cass. 7/12/2022, n. 35979).
Come pure ritenuto dalla Suprema Corte, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (così Cass. 2/5/2024, n. 11735; nello stesso senso, cfr. Cass.
29/10/2020, n. 23852).
Ne deriva che, nella specie, correttamente il primo Giudice, sulla scorta della formulata ipotesi n. 2 dal CTU, ha proceduto, previo azzeramento del saldo alla data di inizio del rapporto, alla rideterminazione di quest'ultimo (secondo l'ipotesi di calcolo n. 13) stante la presenza di domande contrapposte avanzate dalle parti in lite (v. relazione tecnica depositata in data 16/4/2019, pagg. 29 e 32).
§ 9.2. Quanto al secondo profilo, la doglianza dell'appellante, per un verso, non è specifica ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, per altro verso, è infondata.
§ 9.2.A. Il difetto di specificità emerge in forza delle seguenti considerazioni:
- come precisato dal primo Giudice, in relazione ai periodi per i quali la documentazione contabile è risultata incompleta, il CTU ha utilizzato il criterio del cd. saldo di raccordo, in quanto all'esito dei conteggi elaborati, detta metodologia di ricostruzione del saldo non è risultata tale da alterare significativamente il risultato contabile, con conseguente attendibilità delle 10
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operazioni contabili, perché basate su dati desunti dalla documentazione versata in atti, oltre che su criteri presuntivi del tutto ragionevoli e coerenti con i principi in materia di onere probatorio, considerando cioè il conto come non movimentato nei periodi intermedi carenti di riscontro documentale e raccordando i rispettivi saldi risultanti prima e dopo tali periodi;
- nell'impugnata decisione risulta inoltre evidenziato come, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, non sia vietato al giudice del merito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del contro corrente in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio, il tutto secondo una valutazione concreta circa l'attendibilità dell'esito della CTU;
- ebbene, a fronte del riportato percorso motivazionale, l'appellante non ha svolto alcun rilievo critico finalizzato a porne in discussione la tenuta logico-giuridica, con particolare riguardo alle eventuali ragioni per cui la mancanza di alcuni estratti del conto corrente sarebbe tale da inficiare le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice sulla base dei criteri di calcolo utilizzati dal consulente.
§ 9.2.B. Circa l'infondatezza del motivo di appello de quo, è opportuno richiamare analiticamente quanto affermato dalla Suprema Corte in varie pronunce che hanno affrontato il tema in discussione:
- laddove il correntista - come nella specie - pretenda di rideterminare il saldo, depurato dagli importi asseritamente non dovuti (per capitalizzazione indebita, interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto etc.), e di ripetere l'indebito pagamento eseguito con rimesse sul conto passivo (o extrafido), ove sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass.
25/7/2023, n. 22290; Cass. 18/4/2023, n. 10293);
- gli estratti conto, infatti, che non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, consentono sì di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
- tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri 11
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strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, sicché il giudice del merito può affidare ad un consulente tecnico esperto in materia contabile il compito della rideterminazione del saldo del conto (cfr. Cass. n. 14074/ 2018;
Cass. n. 5091/ 2016; nel medesimo senso, si vedano pure Cass. n. 31187/ 2018;
Cass. n. 11543/ 2019), fatta salva la concreta valutazione di idoneità degli estratti a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie in caso di incompletezza degli estratti (cfr. Cass. 30/6/2020, n. 13186), potendosi attribuire rilevanza anche alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova (cfr. Cass. 17/1/2024, n. 1763, in motivazione).
- ove il correntista lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne domandi la restituzione, chiedendo la rideterminazione del saldo,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque, di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto - tra l'altro - che laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, se il correntista sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione, ma, in mancanza di tale prova,
l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto (cfr., ancora, Cass. 17/1/2024, n.
1763, in motivazione);
- pertanto, non è richiesto necessariamente che siano prodotti tutti gli estratti conto, ma che quelli prodotti unitamente ed altre risultanze di causa - ivi compresa la condotta processuale delle parti - li sorreggano adeguatamente secondo una valutazione che spetta al giudice di merito, eventualmente ausiliato dall'esperto contabile nominato;
- in definitiva, è ben possibile, in presenza di periodi intermedi in cui le movimentazioni non sono documentate, effettuare un raccordo che sia ritenuto dal giudice - con l'ausilio dell'esperto - attendibile e idoneo a dare certezza della pretesa restitutoria invocata (cfr. Cass. 19/3/2025, n. 7374);
- pertanto, nella vicenda per cui è causa, il Tribunale di Napoli, sulla scorta dell'operato del CTU, ha correttamente fatto fronte alla carenza di alcuni estratti 12
R.G. n. 1957/2022 conto mediante il descritto criterio del saldo di raccordo, consistente nell'azzerare i soli saldi intermedi, nel senso di non considerare quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, e ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (cfr., oltre alla già citata Cass. 17/1/2024, n. 1763, anche, fra le più recenti, Cass. 11/5/2025, n. 12471, Cass. 4/4/2025, n. 8912; Cass.
3/3/2025, n. 5577).
§ 10. Questione relativa all'espunzione, dal ricalcolo del saldo, di quanto addebitato dalla a titolo di interessi superiori al tasso soglia. CP_4
Il motivo di appello è così strutturato:
… “la CTU è errata nella parte in cui non si è tenuto conto, per quanto riguarda il superamento della soglia usura nel corso del rapporto, della sentenza a SSUU della S.C. n. 24675/2017 che ha escluso qualsiasi ipotesi di usura sopravvenuta nel corso del rapporto e che ha definitivamente stabilito il principio che, ai fini di tale indagine, rileva il momento della pattuizione (cfr. anche Cass n. 2311/2018).
Il CTU peraltro ha adoperato tassi soglia errati sia per la natura dell'operazione che per la classe di importo. Ed invero, rilevata l'assenza del contratto di affidamento il CTU avrebbe dovuto adoperare i tassi soglia previsti per le c.d. operazioni “scoperti senza affidamento” per la classe di importo fino a euro
1500,00”.
Quindi, la doglianza in esame si articola su due profili:
A) secondo l'orientamento della Corte regolatrice a partire dalla suindicata pronuncia, ciò che rileva è soltanto l'usura eventualmente sussistente al momento della pattuizione della clausola determinativa degli interessi;
B) il CTU e, quindi, sulla scorta delle sue conclusioni, il Giudice di prime cure, ha individuato tassi soglia errati in relazione sia alla natura dell'operazione che all'importo: lo stesso avrebbe dovuto considerare le operazioni di scoperto senza affidamento e la classe di importo fino ad € 1.500,00.
§ 10.1. Quanto al primo profilo, il motivo di appello non attinge la ratio decidendi.
Infatti, il Tribunale ha così motivato:
Va altresì puntualizzato, per evitare confusioni concettuali, che l'usura genetica o contrattuale è quella esistente, in epoca successiva alla L. 108/1996, al momento della conclusione del contratto o delle sue eventuali variazioni in corso di 13
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rapporto nel caso di esercizio dello ius variandi da parte della banca;
la c.d. usura sopravvenuta è invece quella che si caratterizza per pattuizioni, che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente siano venute a trovarsi disallineate rispetto ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia.
Ne deriva che, in un rapporto di conto corrente, l'usura sopravvenuta non è semplicemente quella che si verifica in corso di rapporto, posto che quando in corso di rapporto si verifica un superamento del tasso soglia occorrerà verificare se: a) il superamento nel trimestre si verifichi per effetto della variazione del TEG dovuta alla variazione (anche unilaterale per effetto del pattuito ius variandi) delle pattuizioni contrattuali, nel quale caso devono considerarsi gli interessi e le commissioni non dovuti ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c.; b) il superamento nel trimestre si verifichi solo per effetto di una variazione dei tassi-soglia a parità di TEG nel trimestre antecedente, nel quale caso il superamento dovrà considerarsi riconducibile alla c.d. “usura sopravvenuta”, come tale non rilevante, con la conseguenza che gli interessi e le commissioni vanno ritenuti legittimamente addebitati nel trimestre di riferimento” (v. pag. 38);
E ancora:
“Venendo infine alla verifica della usurarietà delle condizioni applicate nel presente rapporto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio tesa a tale verifica secondo la formula di calcolo del TEG indicata nelle Istruzioni della Banca
d'Italia [(Interessi Debitori * 36500)/Numeri Debitori] + [(Oneri su base annua/trimestrale (secondo le Istruzioni B.I. tempo per tempo vigenti) *
100)/Accordato] e secondo il c.d. “criterio del margine” affermato da Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303, con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009).
L'istruttoria espletata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (cfr. CTU depositata in data 16/04/2019) ha accertato il superamento delle soglie usurarie
“in 11 trimestri su 27 analizzati… Il tutto è descritto analiticamente nei due prospetti allegati con il numero 11, nel quale si evincono i succitati sforamenti del
TEG rispetto al tasso soglia per i seguenti trimestri: 1) III trimestre 2010; 2) I trimestre 2011; 3) I, II, III e IV trimestre 2012; 4) I, II, III e IV trimestre 2013”. 14
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L'ausiliare ha altresì verificato che “Tutti gli sforamenti analizzati si sono verificati a causa delle variazioni peggiorative dei tassi d'interesse applicati dall'istituto di credito al conto corrente oggetto e non a causa dell'aumento dei tassi soglia rilevati dai Decreti Ministeriali che, sebbene in alcuni periodi siano aumentati rispetto al trimestre precedente, sono sempre stati inferiori al TEG calcolato nel trimestre oggetto di analisi e nel trimestre immediatamente precedente” (v. pagg. 41-42 della sentenza impugnata).
Ora, in presenza di tale articolato quadro argomentativo, la ha Parte_1
omesso ogni pertinente rilievo critico volto a confutarne il fondamento.
§ 10.2. Quanto al secondo profilo, il CTU ha correttamente fatto riferimento, per ciascuno degli 11 mesi in cui è stato superato il tasso soglia, ad un'esposizione debitoria costantemente superiore ad € 5.000,00.
Né coglie nel segno la recriminazione secondo cui il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto considerare la categoria relativa alle operazioni di scoperto senza affidamento.
In proposito, la correttezza delle ragioni della sussistenza, in concreto, dell'affidamento sono già state illustrate in precedenza (v. § 8.)
Va aggiunto che nell'estratto in data 30/4/2000 risulta indicata la voce “Fido”, con la precisazione dell'importo di € 50.000,00, con interessi passivi diversificati a seconda della debitoria entro tale importo, ovvero superiore allo stesso, e nel conto scalare in data 31/3/2005 viene fatto riferimento a diversi tassi entro il fido o extrafido (analoghe risultanze sono contenute nel conto scalare in data
31/12/2012 e nell'estratto scalare in pari data).
§ 11. Il motivo di appello relativo al governo delle spese.
La , con l'ultimo motivo di gravame, rimprovera al primo Giudice Parte_1
di non aver compensato le spese, deducendo al riguardo:
- in particolare, di non aver disposto tale compensazione a causa della mancata adesione, da parte di essa appellante, alla proposta conciliativa formulata nel corso del giudizio dal magistrato in ragione di un importo inferiore alla rideterminazione del saldo contenuta in sentenza;
- che il Tribunale, però, non ha considerato che essa banca, all'udienza del
15/10/2019, rifiutata la proposta conciliativa del Giudice, aveva formulato una controproposta di pagamento della somma di € 11.000,00, che però non era stata accolta dalle controparti. 15
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Il motivo è infondato in quanto:
- rispetto alla controproposta, non può trovare applicazione la norma dell'art. 91, comma 1, c.p.c., perché l'esito della lite è stato più favorevole alle parti odierne appellate;
- pertanto, a fronte dell'accoglimento della domanda della società di CP_2
rideterminazione del saldo e del rigetto della riconvenzionale della banca nei confronti della predetta società e dei fideiussori, si è verificata una situazione di totale soccombenza, sicché, in assenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c., il primo Giudice ha correttamente posto le spese interamente a carico della
Banca.
§ 12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma integrale della gravata decisione.
§ 13. Le spese processuali del grado seguono la piena soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione, quanto alla posizione della società all'avv. Marialuigia Controparte_1
Passariello, quanto alla posizione di e , agli CP_2 Controparte_3
avv.ti Aurelio Marino e Marialuigia Passariello, in ragione del 50% ciascuno, non presumendosi ex lege la solidarietà attiva e, quanto alla posizione di CP_2
all'avv. Raffaele Sasso, tenuto conto delle dichiarazioni rese ai sensi
[...] dell'art. 93 c.p.c. dai predetti difensori nelle rispettive comparse di costituzione.
Detta liquidazione viene effettata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione di valore intercettato dal quantum del saldo accertato, riduzione al 50% del parametro relativo all'istruzione, la quale non ha avuto luogo, e determinazione, quanto alle altre voci, di un compenso prossimo alla metà fra parametri medi e parametri minimi.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di appello notificato in data Parte_1
2/5/2022, nei confronti di (già Controparte_1 [...]
, e Controparte_2 CP_2 Controparte_3 16
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avverso la sentenza n. 744/2022 del Tribunale di Napoli, CP_2
pubblicata in data 24/1/2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida
- in favore della in € 6.800,00 per Controparte_1 compensi professionali ed € 1.020,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marialuigia Passariello;
- in favore di e in € 6.800,00 per compensi CP_2 Controparte_3 professionali ed € 1.020,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Marino Aurelio e Marialuigia Passariello, in ragione del 50% ciascuno;
- in favore di in € 6.800,00 per compensi professionali ed € CP_2
1.020,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele
Sasso.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 11/6/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.