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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 2280/2024 Collegiale definitiva
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I SEZIONE CIVILE FAMIGLIA E PERSONE
In composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 2280/2024 RG
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] della Stazione n. 53/A, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Bacchio C.F._1 del Foro di Terni, che ha dichiarato di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni all'indirizzo
PEC e domiciliato presso il suo domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
Email_1
RICORRENTE
E
nata ad [...], il [...], residente in [...]
36, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rondoni del Foro di Perugia – il C.F._2 quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni ai seguenti recapiti: pec
- elettivamente domiciliata presso lo Studio legale dell'Avv. Marco Email_2
Rondoni sito in Perugia (PG), Via Cacciatori delle Alpi 28
NONCHE' pagina 1 di 7 il P.M. presso il Tribunale di Perugia
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto : modifica condizioni di divorzio artt. 473 bis nr.47 c.p.c. e 12 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
SINETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio il 28.5.2000 ad Assisi e dalla Parte_1 Parte_2
relazione matrimoniale è nato, il 3.9.2001, il figlio . La coppia si è separata consensualmente Per_1
nel 2014; instaurato successivamente divorzio contenzioso con sentenza del mese di ottobre del 2021 ( resa nel procedimento nr. 4730/2017) il Tribunale di Perugia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo assegno divorzile di euro 200,00 mensili in favore di Parte_2
e contributo di mantenimento a carico del padre per il figlio ( maggiorenne ma non
[...] Per_1
economicamente autosufficiente) di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione annuale ISTAT.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio e, segnatamente, la revoca del contributo di mantenimento disposto a suo carico per il figlio e dell'assegno divorzile in favore della moglie. Per_1
Ha esposto, quanto alla domanda di revoca del contributo di mantenimento per il figlio che il Per_1
ragazzo, da circa due anni, lavora stabilmente a Bastia Umbra, presso la stazione di servizio Q8 di
Cioccoloni&C , dopo aver svolto anche altri lavori occasionali ed è, pertanto, economicamente autosufficiente.
Con riguardo alla richiesta di revoca/riduzione dell'assegno divorzile disposto in favore della moglie ha sostenuto che, rispetto, alla separazione, le sue condizioni reddituali e personali sono peggiorate. In particolare ha sostenuto ( e documentato) di aver contratto, nel 2022, mutuo per l'acquisto dell'abitazione dove vive attualmente con la compagna ( con la quale ha costituito sin dal 2013 un nuovo nucleo familiare con la nascita anche della figlia minore , nata nel mese di settembre del Per_2
2014) con una rata mensile di oltre 700,00 euro che gravano sul suo stipendio ( pari a circa 1800,00
pagina 2 di 7 euro mensili) di dipendente della Guardia di Finanza ed ulteriori prestiti e finanziamenti necessari per esigenze familiari;
la compagna, che sino allo scorso anno lavorava come impiegata in un supermercato, è attualmente disoccupata con oneri di mantenimento suoi e della figlia interamente a carico del ricorrente;
le sue condizioni di salute sono peggiorate essendogli stata diagnostica, nel 2023, patologia cardiaca degenerativa per la quale è stato anche sottoposto ad intervento chirurgico e che comporta spese per accertamenti e visite specialistiche e gli preclude la possibilità di partecipare a missioni ed esercitazioni, con contrazione, dunque dei suoi redditi.
Ha, inoltre, sostenuto che appare inverosimile che la ex moglie, che vive in abitazione di proprietà dei genitori con il figlio e che, comunque, nel corso della vita matrimoniale ha svolto attività Per_1 lavorativa occasionale, disponga, per il suo mantenimento, esclusivamente dell'assegno divorzile, risultando anche titolare di veicolo;
che la stessa ha comunque ricevuto, per la vendita dell'abitazione familiare, la somma di euro 17.000,00 e che, inoltre, ha convissuto stabilmente per circa due anni con altra persona ( poi allontanata a seguito di intervento delle forze dell'ordine). Ha contestato la persistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e chiesto la revoca o la riduzione ad euro 100,00 dello stesso.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha contestato la Parte_2
sussistenza di fatti sopravvenuti idonei a giustificare le invocate modifiche.
Rispetto alle condizioni economiche (e di salute) palesate dal sig. , risulta dagli atti che lo Pt_3
stesso percepisca sempre lo stesso stipendio e che abbia sostituito il pagamento del mutuo e dei finanziamenti che aveva a suo tempo sottoscritto con la con un altro mutuo e finanziamenti CP_1
vari, di importo sostanzialmente analogo;
la costituzione di una nuova famiglia e la nascita della figlia sono circostanze già valutate in sede di sentenza di divorzio;
per quanto riguarda le condizioni di salute la patologia cardiaca è stata diagnosticata da quando il aveva 19 anni e non costituisce fatto “ Pt_3 sopravvenuto” rispetto all'epoca della separazione e del divorzio e, anzi, l'impianto di defribillatore sottocutaneo consente un miglioramento di condizioni di salute note da anni e che, comunque, dalla stessa documentazione clinica depositata dal ricorrente risulta che “ .. “non sussistono controindicazioni cardiologiche all'attività del paziente..”.
Quanto alle sue proprie condizioni personali e patrimoniali ha esposto di essere stata dichiarata invalida civile al 75% percependo a titolo di pensione di invalidità una modesta pensione di euro 343,00; è stata sottoposta ad interventi chirurgici per stenosi dell'uretere terminale destro ed ha anche chiesto l'aggravamento dell'invalidità con domanda diretta all' ; vive con il figlio all'interno di un CP_2 Per_1 piccolo monolocale ricavato nell'abitazione dei genitori e con i proventi della vendita dell'abitazione pagina 3 di 7 familiare;
non è titolare di veicoli ( risultando la Fiat Punto di cui parla il ricorrente rottamata da anni) e non gode di aiuti da parte dei genitori, ormai anziani e , a loro volta, in precarie condizioni di salute.
Ha contestato di aver avuto una stabile convivenza con la persona indicata dal ricorrente sostenendo di averlo frequentato per un brevissimo periodo e in modo del tutto sporadico.
Quanto alla situazione del figlio ha ammesso che il ragazzo attualmente lavora ma con contratto Per_1
a tempo determinato la cui scadenza è prevista alla data del 31.12.2025 e dunque non ha ancora raggiunto una stabile condizione di autonomia.
Ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero in via subordinata l'accoglimento della sola revoca del contributo di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio e conferma della spettanza, in suo favore, di assegno divorzile nella misura riconosciuta con la sentenza di divorzio. Ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero in via subordinata l'accoglimento della sola revoca del contributo di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio e conferma della spettanza, in suo favore, di assegno divorzile nella misura riconosciuta con la sentenza di divorzio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si è proceduto alla loro audizione e al tentativo di conciliazione ( non riuscito).
All'esito, ritenuta superflua l'assunzione di prove orali ovvero di accertamenti patrimoniali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via generale si ricorda che i provvedimenti adottati in sede di separazione, divorzio o regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essi contenuti, passano in giudicato “ rebus sic stantibus” e possono, dunque, essere modificati laddove sopravvengono fatti nuovi, successivi alla loro pronuncia. E' tuttavia necessario a tal fine che siano allegati fatti “ nuovi”, essendo altrimenti preclusa la rivalutazione degli stessi fatti già posti a fondamento del provvedimento di cui si invoca la modifica e, inoltre, che i fatti sopravvenuti siano realmente incidenti sull'assetto degli interessi delle parti non essendo di per sé sola, la sopravvenienza di fatti nuovi, elemento idoneo ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di natura patrimoniale recate dal provvedimento coperto dal giudicato ( cfr. da ultimo in tale senso, tra le altre, Cass. Civ. sez. III 4170/2024).
Tanto premesso costituisce fatto sopravvenuto la circostanza che il figlio maggiorenne della coppia,
, come ammesso anche dalla madre, svolga da circa due attività lavorativa continuativa, Per_1
percependo uno stipendio di circa 1000,00 euro mensili ( cfr. allegati al ricorso introduttivo) e per quanto documentato ( cfr. all.12 comparsa di costituzione della signora ) attualmente è titolare Pt_1
di contratto di lavoro a tempo determinato prorogato sino al 31.12.2025 con uno stipendio loro pari ad pagina 4 di 7 euro 1600,00. L'acquisizione di tale posizione lavorativa, ancorchè a tempo determinato, appare, considerando l'età raggiunta dal ragazzo ( 24 anni) e la mancata allegazione di eventuali percorsi di studio universitario “ in itenere” , sintomatica della capacità raggiunta dal figlio di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di mantenimento e giustifica, pertanto, la revoca del contributo di mantenimento posto a carico del padre con la pronuncia di divorzio.
Per quanto riguarda la domanda relativa alla revoca dell'assegno divorzile la stessa deve essere rigettata.
Non costituiscono fatti nuovi, trattandosi di circostanze già valutate nella pronuncia di divorzio la costituzione di nuovo nucleo familiare e la nascita di altra figlia del sig. né si può procedere Pt_1 ad una rivalutazione dei presupposti relativi all'an dell'assegno divorzile.
Procedendo alla comparazione dei redditi attuali di cui dispongono rispettivamente il sig. e la Pt_1
ex moglie non si ravvisano sostanziali mutamenti : le dichiarazioni dei redditi del triennio 2021 – 2023 evidenziano redditi complessivi del ricorrente ( che si attestano su un reddito imponibile annuo pari a circa 35.000,00 in media) non dissimili da quelli del triennio precedente alla pronuncia di divorzio. Il ricorrente non ha documentato l'impossibilità di continuare a svolgere attività di lavoro dipendente né specifiche riduzioni di reddito derivanti da patologie da cui era affetto da epoca risalente ( circostanza non contestata) né specifiche spese da sostenersi non coperte dal SSN per le sue cure o per quelle della figlia minore ( per la quale nel ricorso si fa riferimento ad allegato contraddistinto al nr. 18 che, Per_2
tuttavia, non risulta depositato in giudizio).
La signora continua a versare in precarie condizioni di salute, risultando a tutt'oggi invalida CP_1 civile al 74% e percepisce, come all'epoca del divorzio, di modesta pensione di invalidità. Non è titolare di beni immobili e la modesta somma ricavata dalla vendita dell'abitazione coniugale ( peraltro percepita, pro – quota, anche dal ricorrente) verosimilmente è stata utilizzata per la ristrutturazione dell'immobile dove vive con il figlio. Non risultano, in sostanza, quanto alla sua posizione reddituale ed economica fatti nuovi rispetto a quelli già valutati nella pronuncia di divorzio.
Non costituisce fatto sopravvenuto rilevante ai fini della modifica la circostanza che il ricorrente abbia deciso di acquistare una nuova casa di abitazione trattandosi di assunzione volontaria di onere economico funzionale a soddisfare le esigenze del nucleo familiare costituito dopo la fine della convivenza matrimoniale con la signora e che, dunque, non possono andare a detrimento Pt_2 dell'assegno divorzile che le è stato riconosciuto in sede di pronuncia di divorzio che, si ripete, ha già valutato l'incidenza della costituzione di nuovo nucleo familiare.
pagina 5 di 7 Il ricorrente ha sostenuto che attualmente la sua compagna è disoccupata e, tuttavia, non ha documentato tale circostanza né la perdita della capacità lavorativa della stessa o la mancata corresponsione della NASPI e delle provvidenze previste dalla normativa nazionale e locale.
Quanto, infine, alla circostanza che la signora avrebbe instaurato una stabile convivenza con CP_1
altra persona si tratta di circostanza priva di specifico riscontro, contestata dalla ricorrente che ha ammesso una breve frequentazione ora interrotta e che appare di per sé ininfluente ai fini della revoca dell'assegno divorzile in assenza di prova non solo sull'effettiva coabitazione ( peraltro cessata secondo lo stesso ricorrente per l'intervento delle forze dell'ordine che avrebbero allontanato il “ nuovo” compagno della ex moglie dall'abitazione familiare) ma, soprattutto, sulla condivisione di un progetto di vita comune del beneficiario dell'assegno con il nuovo partner, da cui possono discendere reciproche contribuzioni economiche e la cui prova, si ricorda, deve essere fornita dalla parte che neghi il diritto all'assegno ( cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Civ. Sez.I, 3645/2023).
Va dunque confermata, conclusivamente, la spettanza dell'assegno divorzile in favore della signora come statuito nella sentenza di divorzio del 2021. CP_1
Le spese di lite, in ragione della reciproca parziale soccombenza, vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede :
1) Revoca, a far data dalla domanda, il contributo di mantenimento disposto in sede di divorzio a carico del ricorrente per il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
2) Rigetta la domanda di revoca e/o riduzione dell'assegno divorzile in favore di CP_1
con conferma delle statuizioni emesse con la sentenza di divorzio.
[...]
Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 26.4.2025 Il Presidente est.
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