Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 37/2023
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 37/2023 R. G., promossa da
, nata ad [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Aldo Lombardo (con pec indicata), presso il cui studio in Messina, Via Cesare Battisti n. 175, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore (P. IVA ) rappresentata e difesa, per procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Monica Nicoletta (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Via XXVII Luglio n. 103, è elettivamente domiciliata;
Appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1987/2022, emessa, in data 24 novembre 2022, dal Tribunale di Messina, CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 19 febbraio 2014, citava in giudizio, davanti il Parte_1
Tribunale di Messina, la esponendo: che, in data 7 settembre 2012, alle Controparte_2 ore 22,45 circa, mentre percorreva, a bordo del ciclomotore Honda SH targato CP19153, la Via Taormina, in direzione nord-sud, all'altezza dello stadio G. Celeste, era stata violentemente investita dall'autovettura Fiat Punto, targata BA210AZ, che, percorrendo la medesima Via Taormina, con direzione inversa al ciclomotore, aveva omesso di dare precedenza al ciclomotore, svoltando repentinamente verso sinistra, per immettersi sul Viale Gazzi;
che, a seguito dall'incidente, aveva riportato molteplici traumi fisici;
che, a seguito della richiesta di risarcimento danni, la
[...]
, dopo avere effettuato perizia medico-legale, le aveva inviato assegno bancario Controparte_2 recante una somma pari ad € 50.000,00, comprensiva di spese e competenze, che l'attrice aveva trattenuto a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta. Aggiungeva di avere promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo, in esito al quale il c.t.u. aveva accertato: un danno biologico permanente pari al 19%, un danno biologico temporaneo assoluto di giorni 30, un danno
2) disporre l'acquisizione del fascicolo processuale, con tutta la documentazione ivi contenuta, recante n. 3878/13 e concernente il procedimento civile espletato innanzi il Tribunale di Messina avente ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo sulla persona della SI.ra ; 3) Ritenere e dichiarare che l'incidente Parte_1 per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura Fiat Punto targata BA210AZ; 4) Per l'effetto condannare la società in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istate oltre interessi e rivalutazione della domanda al soddisfo detraendo ipso iure la somma pari ad euro 50.000,00 trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore dovuta;
5) Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente giudizio; 6) Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario concernenti sia l'odierno giudizio sia il proc. civ. n. 3878/13 R.G. già espletato innanzi il Tribunale di Messina ed avente ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo”. Si costituiva in giudizio (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza delle domande proposte, segnatamente quelle intese ad ottenere il pagamento di una provvisionale e il rimborso delle spese mediche, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese processuali. Disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1987/2022 del 24 novembre 2022, così provvedeva: “
1. Condanna la al risarcimento del danno subito da nella Controparte_1 Parte_1 misura di complessivi euro 13.875,99 oltre interessi come in parte motiva;
2. Condanna, altresì, essa convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.031,24 (di cui euro 477,00 nel presente giudizio ed euro 554,24 oltre oneri fiscali come per legge per ctu nel procedimento per atp) per esborsi, ed euro 2.870,00 (di cui euro 1.170,00 per il procedimento di istruzione preventiva ad euro 1.700,00 per il presente giudizio) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Aldo Lombardo che ha reso la relativa dichiarazione”. Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo: “a. Riformare l'impugnata Parte_1 sentenza in ordine alla declaratoria di parziale accoglimento;
b. Ritenere e dichiarare dovuto quanto richiesto ed ingiunto nel primo grado dell'odierno giudizio e comunque nella parte motiva del presente atto oltre che nelle allegazioni a codesto in favore dell'odierna appellante, oltre interessi e rivalutazione della domanda al soddisfo”. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto, nonché l'inammissibilità delle domande nuove e della nuova produzione documentale. Ha chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata;
con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, il difensore ha censurato la “declaratoria di parziale accoglimento dell'attorea domanda”, deducendo che, detratto l'importo già versato all'attrice, pari a € 50.000,00, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere, come minimo, la somma di € 114.259,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, “dovuta per legge e giurisprudenza costante nella materia dedicata”. Inoltre, tenuto conto degli “elementi circostanziali rilevanti e probanti gli ulteriori danni nonché l'intensità e la durata della sofferenza psichica”, il giudice avrebbe dovuto riconoscere una
“personalizzazione della liquidazione”. La doglianza, formulata ai limiti della inammissibilità, è infondata. Il Tribunale ha tenuto conto delle valutazioni espresse, in sede di ATP, dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha accertato un danno biologico permanente in misura del 19%, una inabilità temporanea assoluta di trenta giorni, una inabilità temporanea parziale di complessivi sessantacinque giorni, di cui quindici al 75%, venticinque al 50% ed altrettanti al 25%. Inoltre, ai fini della liquidazione equitativa del danno, ha correttamente applicato i parametri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano. Pur non formulando specifiche censure, il difensore si è limitato ad asserire, in modo generico, che, detratto l'importo già versato all'attrice, pari a € 50.000,00, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere, come minimo, la somma di € 114.259,00, “dovuta per legge e giurisprudenza costante nella materia dedicata”. Quanto alla lamentata omessa personalizzazione del danno, costituisce orientamento costante e pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 07/02/2025, n. 3114). La personalizzazione del danno può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice, mediante una motivazione specifica e analitica, solo in base a prove che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/07/2024, n. 21409). Nel caso in esame, l'attrice ha omesso di allegare tempestivamente, e provare, la sussistenza di conseguenze peculiari che - incidendo sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che avessero sofferto postumi di identica misura - potessero giustificare una personalizzazione in aumento. Solo in grado di appello, il difensore ha fatto riferimento, del tutto generico e privo di specificità, a comprovati “ulteriori danni nonché l'intensità e la durata della sofferenza psichica”, senza, peraltro, precisare quali allegazioni, presunzioni e prove, fatte valere tempestivamente in giudizio, avrebbero dovuto condurre ad una liquidazione maggiore del danno. Ne segue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
****** Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 1987/2022, emessa, in data 24 novembre 2022, dal Tribunale di Parte_1
Messina, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025. Il Consigliere est Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)