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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 36654 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e vertente tra
, nella qualità di Comandante dell'imbarcazione SEA- Parte_1
WATCH 5, nonché quale proprietaria del natante SEA-WATCH CP_1
5 in persona del rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma via Oslavia n. 30, presso e nello studio degli Avv. Lucia Gennari,
Cristina Laura Cecchini e Ginevra Maccarrone, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura ex art. 83 c.p.c. attori opponenti
e
Controparte_2
[...] [...]
, in persona dei Controparte_3 rispettivi Ministri e rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato convenute opposte
Fatto e Diritto
1. Con il ricorso introduttivo della lite, le parti opponenti indicate in epigrafe hanno impugnato il provvedimento di fermo amministrativo di natante irrogato,
a titolo di sanzione accessoria, dalla di , a Controparte_2 CP_2 motivo della contestata violazione di cui all'art. 1, comma 2-bis lett. f) e comma
2-sexies, d.l. 130/2020, nella formulazione vigente alla data del 3 settembre
2024.
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In particolare, si legge nel verbale nel verbale di accertamento e contestazione amministrativa n. 104/2024 (all. 2 al ricorso) che il Comandante del natante
Sea-Watch 5 avrebbe operato quattro interventi di soccorso (in dettaglio eventi
1738-1742-1743-1744 imm) “per il recupero di migranti da natanti in area SAR
Libica senza alcun permesso o coordinamento con l'autorità libica”.
Alla stregua delle disposizioni nominate nel provvedimento (art. 1, d.l. n.
130/2020, così come modificato dalla legge n. 15/2023):
- comma “
2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge
l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006,
n. 146. Ai fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: [omissis] f) le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco”;
- comma “
2-sexies. Fuori dei casi in cui è stato adottato il provvedimento di limitazione o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o
l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro
10.000. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione”.
Tra i diversi motivi di opposizione, le parti attrici hanno recisamente contestato di avere consumato il fatto illecito (amministrativo) così come descritto nel provvedimento sanzionatorio, deducendo di avere tempestivamente interpellato, oltre a tutte le altre Autorità nazionali potenzialmente interessate dagli eventi SAR in dettaglio indicati in ricorso, anche l'Autorità libica, senza
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però ottenere risposta da quest'ultima, e di avere – piuttosto – rispettato le indicazioni dell'Autorità italiana ( , che, assumendo il CP_4 coordinamento delle operazioni di salvataggio, aveva indicato nello stesso porto di il luogo ove operare lo sbarco;
ancora, hanno segnalato che le CP_2 contestazioni levate dagli Ufficiali della , così come Controparte_2 formulate, fossero talmente generiche da non consentire di individuare la condotta alternativa lecita che avrebbe dovuto essere osservata, nel caso di specie. Infine, hanno recisamente contestato che le modalità di soccorso osservate avessero cagionato o contribuito a cagionare delle situazioni di pericolo a bordo, o impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
2. In linea pregiudiziale, va premesso che, ad avviso del tribunale, la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di fermo impugnato non ha privato le parti opponenti dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), né configura un motivo di cessazione del contendere: difatti, è tuttora in potere-dovere dell'Autorità
Amministrativa di irrogare la sanzione principale (ordinanza-ingiunzione) correlata, dalla norma di riferimento, allo stesso illecito amministrativo controverso nell'odierno giudizio;
ragione per cui, persiste l'interesse (attuale, concreto e giuridicamente rilevante) delle parti opponenti ad ottenere una sentenza che, nel merito e con attitudine al giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), accerti l'insussistenza dell'illecito amministrativo già contestato ai fini dell'irrogazione della sanzione accessoria, onde evitare l'irrogazione della sanzione principale (pecuniaria).
3. Tanto premesso, i motivi di opposizione sopra sinteticamente indicati e descritti sono fondati, e ciascuno di essi vale di per sé all'accoglimento dell'opposizione, senza necessità che il tribunale si soffermi sulle ulteriori ragioni di contestazione e questioni controverse.
È principio unanimemente acquisito, nonché tradotto in norma positiva (art. 6, comma 11, d. lgs. n. 150/2011) quello secondo cui, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di dimostrare l'effettiva consumazione dell'illecito amministrativo, ove il fatto sia contestato, gravi integralmente sull'Autorità amministrativa irrogante ex art 2697 c.c. (“Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697
c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze
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negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”: in tali termini, ex plurimis Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30148 del 22/11/2024).
Orbene, l'onere in questione non può dirsi assolto nel caso di specie, alla stregua dell'istruttoria esperita, sostanzialmente consistente nell'acquisizione della documentazione versata in atti da entrambi i litiganti.
In particolare, l'Avvocatura non ha dato la benché minima dimostrazione che
(a) l'Autorità libica, tra il 30 agosto 2024 (data della prima segnalazione di un natante in distress) e il 3 settembre 2024 (data dello sbarco) abbia dato indicazioni alla Sea-Watch 5, cui quest'ultima (in persona del suo Comandante) non si sarebbe attenuta;
(b) l'Autorità libica abbia dato qualsivoglia risposta alle segnalazioni che, viceversa, è documentato in atti (v. all. 5 al ricorso) la
[...]
5 le aveva puntualmente inviato;
(c) l'intervento della Sea-Watch 5 abbia CP_1 in alcun modo creato “situazioni di pericolo a bordo” (per la verità, neppure concretamente descritte) o abbia ostacolato o rallentato fino al porto di sbarco, che la stessa Autorità italiana ha indicato nel porto di . CP_2
Ancora:
- a ben vedere l'Amministrazione irrogante, come correttamente segnalato dalla difesa delle opponenti, non è stata in grado di riportare e dettagliare nel presente giudizio le prescrizioni a cui, in tesi, la Sea-Watch 5 non si sarebbe attenuta, e per via della cui (ipotizzata) inottemperanza veniva irrogata la sanzione accessoria per cui è contendere;
- a tale scopo non possono bastare le missive (e-mail) pervenute, all'Autorità italiana, dall'Autorità libica, di tenore invero scarsamente intellegibile e da cui, comunque, non è dato evincere alcuna concreta prescrizione, né indicazione utile al coordinamento delle operazioni di salvataggio;
- piuttosto, è documentato e per vero sostanzialmente ammesso dall'Amministrazione convenuta, che la abbia (quantomeno di fatto) CP_4 assunto il coordinamento delle operazioni di salvataggio, e che lo abbia portato a termine fino allo sbarco, interloquendo con tutte le Autorità nazionali potenzialmente interessate, anche per la gestione dei casi connotati da un rischio sanitario (v. pagine 6-10 della comparsa di costituzione in giudizio delle parti convenute opposte);
- in breve, la condotta tenuta nella fattispecie dal natante Sea-Watch 5 risulta conforme alle (uniche) indicazioni pervenute (quali inviate dalla , e CP_4 tanto rileva (anche) ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo del fatto illecito, potendosi dire dimostrato (in questo caso, a cura delle opponenti) che il
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Comandante della Sea-Watch 5 abbia agito (quantomeno) senza colpa (anche non volendo considerare le ulteriori cause di giustificazione di cui all'art. 4, legge n. 689/1981).
Infine: in virtù del principio di legalità sancito, per le sanzioni amministrative, all'art. 1, legge n. 689/1981, la contestazione dell'illecito amministrativo deve essere sufficientemente specifica e, pertanto, deve lasciare comprendere quale sia la condotta alternativa lecita che, in concreto, avrebbe dovuto essere tenuta e che invece non sia stata osservata: nella fattispecie, lo stesso verbale di
“accertamento e constatazione”, si fonda esclusivamente sulla narrativa sequenziale delle comunicazioni pervenute (o inviate) dalla (o alla) Sea Watch-5, nonché di quelle pervenute (o inviate) dalla (ovvero alla) Roma, tra il 30 CP_4 agosto e la data dello sbarco;
la stessa narrativa è sostanzialmente riprodotta e trascritta sia nel ricorso in opposizione, sia nella memoria di costituzione delle
Amministrazioni convenute;
non risulta con ciò possibile comprendere quale condotta avrebbe dovuto tenere, in concreto, il natante della Controparte_5
4. In ciò ragioni sufficienti di accoglimento dell'opposizione; le spese seguono
[...] la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, considerando il valore indeterminato della controversia (di media complessità).
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalle parti attrici in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo ed affidamento in custodia della nave Sea-Watch 5, n. 15/2024 in data 3 settembre 2024, adottato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di
, dalla Questura di Roma – Squadra Mobile e dal Ministero CP_2 dell'Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza – Stazione Navale di
Civitavecchia – Sezione Operativa, nei confronti della e.V.; CP_1
- condanna le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle parti opponenti in solido, delle spese del grado, che liquida in €
518,00 per esborsi, € 8.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 7 febbraio 2025 Il Giudice
Alessandra Imposimato
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Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 36654 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e vertente tra
, nella qualità di Comandante dell'imbarcazione SEA- Parte_1
WATCH 5, nonché quale proprietaria del natante SEA-WATCH CP_1
5 in persona del rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma via Oslavia n. 30, presso e nello studio degli Avv. Lucia Gennari,
Cristina Laura Cecchini e Ginevra Maccarrone, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura ex art. 83 c.p.c. attori opponenti
e
Controparte_2
[...] [...]
, in persona dei Controparte_3 rispettivi Ministri e rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato convenute opposte
Fatto e Diritto
1. Con il ricorso introduttivo della lite, le parti opponenti indicate in epigrafe hanno impugnato il provvedimento di fermo amministrativo di natante irrogato,
a titolo di sanzione accessoria, dalla di , a Controparte_2 CP_2 motivo della contestata violazione di cui all'art. 1, comma 2-bis lett. f) e comma
2-sexies, d.l. 130/2020, nella formulazione vigente alla data del 3 settembre
2024.
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In particolare, si legge nel verbale nel verbale di accertamento e contestazione amministrativa n. 104/2024 (all. 2 al ricorso) che il Comandante del natante
Sea-Watch 5 avrebbe operato quattro interventi di soccorso (in dettaglio eventi
1738-1742-1743-1744 imm) “per il recupero di migranti da natanti in area SAR
Libica senza alcun permesso o coordinamento con l'autorità libica”.
Alla stregua delle disposizioni nominate nel provvedimento (art. 1, d.l. n.
130/2020, così come modificato dalla legge n. 15/2023):
- comma “
2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge
l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006,
n. 146. Ai fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: [omissis] f) le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco”;
- comma “
2-sexies. Fuori dei casi in cui è stato adottato il provvedimento di limitazione o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o
l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro
10.000. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione”.
Tra i diversi motivi di opposizione, le parti attrici hanno recisamente contestato di avere consumato il fatto illecito (amministrativo) così come descritto nel provvedimento sanzionatorio, deducendo di avere tempestivamente interpellato, oltre a tutte le altre Autorità nazionali potenzialmente interessate dagli eventi SAR in dettaglio indicati in ricorso, anche l'Autorità libica, senza
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però ottenere risposta da quest'ultima, e di avere – piuttosto – rispettato le indicazioni dell'Autorità italiana ( , che, assumendo il CP_4 coordinamento delle operazioni di salvataggio, aveva indicato nello stesso porto di il luogo ove operare lo sbarco;
ancora, hanno segnalato che le CP_2 contestazioni levate dagli Ufficiali della , così come Controparte_2 formulate, fossero talmente generiche da non consentire di individuare la condotta alternativa lecita che avrebbe dovuto essere osservata, nel caso di specie. Infine, hanno recisamente contestato che le modalità di soccorso osservate avessero cagionato o contribuito a cagionare delle situazioni di pericolo a bordo, o impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
2. In linea pregiudiziale, va premesso che, ad avviso del tribunale, la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di fermo impugnato non ha privato le parti opponenti dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), né configura un motivo di cessazione del contendere: difatti, è tuttora in potere-dovere dell'Autorità
Amministrativa di irrogare la sanzione principale (ordinanza-ingiunzione) correlata, dalla norma di riferimento, allo stesso illecito amministrativo controverso nell'odierno giudizio;
ragione per cui, persiste l'interesse (attuale, concreto e giuridicamente rilevante) delle parti opponenti ad ottenere una sentenza che, nel merito e con attitudine al giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), accerti l'insussistenza dell'illecito amministrativo già contestato ai fini dell'irrogazione della sanzione accessoria, onde evitare l'irrogazione della sanzione principale (pecuniaria).
3. Tanto premesso, i motivi di opposizione sopra sinteticamente indicati e descritti sono fondati, e ciascuno di essi vale di per sé all'accoglimento dell'opposizione, senza necessità che il tribunale si soffermi sulle ulteriori ragioni di contestazione e questioni controverse.
È principio unanimemente acquisito, nonché tradotto in norma positiva (art. 6, comma 11, d. lgs. n. 150/2011) quello secondo cui, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di dimostrare l'effettiva consumazione dell'illecito amministrativo, ove il fatto sia contestato, gravi integralmente sull'Autorità amministrativa irrogante ex art 2697 c.c. (“Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697
c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze
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negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”: in tali termini, ex plurimis Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30148 del 22/11/2024).
Orbene, l'onere in questione non può dirsi assolto nel caso di specie, alla stregua dell'istruttoria esperita, sostanzialmente consistente nell'acquisizione della documentazione versata in atti da entrambi i litiganti.
In particolare, l'Avvocatura non ha dato la benché minima dimostrazione che
(a) l'Autorità libica, tra il 30 agosto 2024 (data della prima segnalazione di un natante in distress) e il 3 settembre 2024 (data dello sbarco) abbia dato indicazioni alla Sea-Watch 5, cui quest'ultima (in persona del suo Comandante) non si sarebbe attenuta;
(b) l'Autorità libica abbia dato qualsivoglia risposta alle segnalazioni che, viceversa, è documentato in atti (v. all. 5 al ricorso) la
[...]
5 le aveva puntualmente inviato;
(c) l'intervento della Sea-Watch 5 abbia CP_1 in alcun modo creato “situazioni di pericolo a bordo” (per la verità, neppure concretamente descritte) o abbia ostacolato o rallentato fino al porto di sbarco, che la stessa Autorità italiana ha indicato nel porto di . CP_2
Ancora:
- a ben vedere l'Amministrazione irrogante, come correttamente segnalato dalla difesa delle opponenti, non è stata in grado di riportare e dettagliare nel presente giudizio le prescrizioni a cui, in tesi, la Sea-Watch 5 non si sarebbe attenuta, e per via della cui (ipotizzata) inottemperanza veniva irrogata la sanzione accessoria per cui è contendere;
- a tale scopo non possono bastare le missive (e-mail) pervenute, all'Autorità italiana, dall'Autorità libica, di tenore invero scarsamente intellegibile e da cui, comunque, non è dato evincere alcuna concreta prescrizione, né indicazione utile al coordinamento delle operazioni di salvataggio;
- piuttosto, è documentato e per vero sostanzialmente ammesso dall'Amministrazione convenuta, che la abbia (quantomeno di fatto) CP_4 assunto il coordinamento delle operazioni di salvataggio, e che lo abbia portato a termine fino allo sbarco, interloquendo con tutte le Autorità nazionali potenzialmente interessate, anche per la gestione dei casi connotati da un rischio sanitario (v. pagine 6-10 della comparsa di costituzione in giudizio delle parti convenute opposte);
- in breve, la condotta tenuta nella fattispecie dal natante Sea-Watch 5 risulta conforme alle (uniche) indicazioni pervenute (quali inviate dalla , e CP_4 tanto rileva (anche) ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo del fatto illecito, potendosi dire dimostrato (in questo caso, a cura delle opponenti) che il
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Comandante della Sea-Watch 5 abbia agito (quantomeno) senza colpa (anche non volendo considerare le ulteriori cause di giustificazione di cui all'art. 4, legge n. 689/1981).
Infine: in virtù del principio di legalità sancito, per le sanzioni amministrative, all'art. 1, legge n. 689/1981, la contestazione dell'illecito amministrativo deve essere sufficientemente specifica e, pertanto, deve lasciare comprendere quale sia la condotta alternativa lecita che, in concreto, avrebbe dovuto essere tenuta e che invece non sia stata osservata: nella fattispecie, lo stesso verbale di
“accertamento e constatazione”, si fonda esclusivamente sulla narrativa sequenziale delle comunicazioni pervenute (o inviate) dalla (o alla) Sea Watch-5, nonché di quelle pervenute (o inviate) dalla (ovvero alla) Roma, tra il 30 CP_4 agosto e la data dello sbarco;
la stessa narrativa è sostanzialmente riprodotta e trascritta sia nel ricorso in opposizione, sia nella memoria di costituzione delle
Amministrazioni convenute;
non risulta con ciò possibile comprendere quale condotta avrebbe dovuto tenere, in concreto, il natante della Controparte_5
4. In ciò ragioni sufficienti di accoglimento dell'opposizione; le spese seguono
[...] la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, considerando il valore indeterminato della controversia (di media complessità).
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalle parti attrici in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo ed affidamento in custodia della nave Sea-Watch 5, n. 15/2024 in data 3 settembre 2024, adottato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di
, dalla Questura di Roma – Squadra Mobile e dal Ministero CP_2 dell'Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza – Stazione Navale di
Civitavecchia – Sezione Operativa, nei confronti della e.V.; CP_1
- condanna le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle parti opponenti in solido, delle spese del grado, che liquida in €
518,00 per esborsi, € 8.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 7 febbraio 2025 Il Giudice
Alessandra Imposimato
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