Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 22853/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 16/06/2023 promossa da
1) Parte_1
Nato il 03/02/1979 a ATRI (TE) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA SENOFONTE, N. 2/B, MILANO rappresentato e difeso dall'avv. LAURA COSSAR presso il cui studio a Milano, via Carlo Ravizza, 16
è elettivamente domiciliato
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 20/07/1980 a ATRI (TE) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA SENOFONTE, N. 2/B, MILANO rappresentata e difesa dagli avv.ti ADA ODINO e AMEDEO GIULIO GIANNOTTI presso il cui studio a Milano, via Pietro Mascagni, 7 è elettivamente domiciliata
Parte convenuta con i seguenti figli: nata l'[...] Per_1
pagina 1 di 17
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate da parte attrice in data 18.10.2024: dato atto dell'emissione della sentenza parziale n. 526/2024 pubbl. il 16/01/2024 con cui i coniugi sono stati dichiarati separati:
- accogliere la domanda di addebito per intervenuta violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della signora come confermato dall'investigatore privato che ha redatto la relazione in atti (cfr. CP_1 doc. 02 fascicolo ) e che ne ha confermato il contenuto in sede di audizione testimoniale, Parte_1 all'udienza del 22 maggio 2024;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 3, parte 2, Serie A, anno 2011) contratto dai coniugi il 30 luglio 2011 nel Comune di Castel di Sangro (AQ), in regime di separazione dei beni – matrimonio concordatario;
- confermare il regime di affido condiviso della figlia minore Per_1
- confermare la collocazione anagrafica di presso la casa coniugale, già assegnata in Per_1 godimento alla signora con rateo di locazione da mantenersi in capo al signor Controparte_1 [...]
(intestatario del contratto); Pt_1
- confermare le modalità ed i tempi di frequentazione tra padre e figlia, sia nei periodi ordinari sia nei periodi di vacanza scolastica, secondo il calendario della minore calendario già elaborato Per_1 dal Magistrato e osservato dai genitori da quasi un anno;
- confermare il dovere del signor di provvedere al mantenimento della figlia Parte_1 minore versando alla moglie, che con la minore convive, la somma mensile di 1.800 euro oltre Per_1
AT (prima rivalutazione: ottobre 2024) oltre al 70% delle voci di spesa extra-assegno così come dettagliate e disciplinate dalle Linee Guida in uso presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano e con esclusione delle spese scolastiche della medesima minore, che resteranno ad integrale carico del padre;
- respingere la richiesta di assegno di mantenimento in favore della signora per Controparte_1 insussistenza dei requisiti di legge;
- con vittoria di spese e competenze professionali.
rassegnate da parte convenuta in data 18.10.2024:
VOGLIA IL TRIBUNALE
Respinta ogni altra contraria eccezione, domanda e deduzione
Nel merito e in via principale pagina 2 di 17 1. Preso atto della Sentenza parziale n. 526/2024 pubblicata il 16/01/2024, addebitare la responsabilità della frattura coniugale al marito.
2. Affidare la figlia minore a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della figlia che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. In particolare, saranno sempre decisi congiuntamente: i percorsi scolastici e formativi, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi della figlia, l'indirizzo religioso, culturale e sportivo. I genitori si impegnano altresì, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse della figlia minori, a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e su quanto riguardi la sua vita. Per_1
Il tutto sul presupposto indefettibile di un serio e concreto impegno del padre ad allinearsi agli interessi della minore e al rispetto della figura materna secondo quanto indicato anche in atti.
3. Collocare la figlia minore presso la madre, Per_1 Controparte_1
4. Assegnare la casa coniugale di Milano, Via Senofonte n.2/B, alla madre con tutto quanto l'arreda unitamente al box e alla cantina.
5. Dare atto che il padre continuerà a tenere a proprio carico, come da lui stesso richiesto, il rateo della locazione rent-to-buy relativo all'immobile, casa coniugale di Milano, Via Senofonte n.2/B, con tutte le spese relative, connesse e accessorie.
6. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità disposte dal G.D. con l'ordinanza n. cronol. 538/2024 del 15/01/2024 da intendersi qui riportate.
7. Porre a carico del padre, , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 versando alla madre l'importo mensile di € 3.000,00; importo da versarsi entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese al domicilio bancario della creditrice e soggetto a rivalutazione annua ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
8. Porre a carico del padre l'80% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di
Appello di Milano che si richiamano integralmente. Con la precisazione che rimarranno esclusivamente a carico del padre tutte le spese sciistiche (attrezzature, skipass, lezioni, etc. comprese),
i costi della tata (attualmente o altra che dovesse eventualmente sostituirla), le cure dentistiche Pt_2 ortodontiche, la dotazione informatica (iPad/Mac) richiesta dalla scuola, qualsiasi tipo supporto psicologico di cui necessita Per_1
9. Porre a carico del padre, le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) della casa coniugale assegnata alla madre.
10. Dare atto che il padre continuerà a tenere a proprio carico come da lui stesso richiesto, la retta della scuola privata St. UI e tutte le spese connesse alla frequenza fino alla fine del ciclo in corso (e comunque sino alla fine del liceo garantendo la continuità del percorso scolastico della minore).
11. Dare atto che, secondo quanto previsto con l'ordinanza n. cronol. 538/2024 del 15/01/2024,
l'assegno unico universale per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre con cui Per_1 vive.
pagina 3 di 17 12. Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1 versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo di € 3.000,00, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, comprensivi del contributo per la locazione di un immobile a Pescara in caso di mancata condivisione dell'immobile di proprietà del marito.
13. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria
– Ammettere i mezzi istruttori dedotti in atti e non ammessi, da intendersi qui integralmente ritrascritti.
– Non ammettere i mezzi istruttori ex adverso dedotti per i motivi indicati in atti.
Gli scriventi difensori si oppongono a eventuali domande nuove ex adverso dedotte dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle stesse.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Castel Di Sangro in data 30/07/2011 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel Di Sangro nell'anno 2011, n. 3, Parte II, S. A).
Dal matrimonio è nata in data [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 15.6.2023 ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione con addebito alla moglie, nonché l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso e con la mamma e frequentazioni padre/figlia come meglio dettagliate in ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale a parte convenuta con pagamento del relativo canone di locazione a proprio carico. Parte ricorrente ha domandato, altresì, di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento dell'importo mensile di Per_1 euro 1.000,00, oltre al 70% delle spese extra assegno.
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 2.10.2023 e, aderendo alla domanda di separazione, ha formulato domanda di addebito. Ha, inoltre, chiesto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento della stessa presso di sé e frequentazioni padre/figlia come meglio dettagliate in memoria;
l'assegnazione a sé della casa coniugale e che il relativo canone di locazione e le relative spese (ordinarie e straordinarie) vengano posti a carico del marito;
porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento dell'importo di euro Per_1
3.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese sciistiche, dei costi della tata, delle cure odontoiatriche e dentistiche, della dotazione informatica, della retta della St UI e degli eventuali supporti psicologici per oltre all'80% delle altre spese extra assegno;
un mantenimento per sé da porsi a carico del Per_1 marito pari a euro 3.000,00 mensili.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 30.11.2023, presenti entrambi i coniugi, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti hanno insistito nelle domande ed istanze e parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status. Il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, si è riservato.
pagina 4 di 17 Con ordinanza ex art. 472bis.22 c.p.c. il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2023, ha così provveduto: Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale ed all'assegnazione della casa famigliare
Le allegazioni della moglie di comportamenti violenti e maltrattanti del marito non sono supportate da alcun riscontro probatorio: la donna ha dichiarato di aver depositato una denuncia per maltrattamenti nei confronti del marito – non depositata in atti – e, nel descrivere i comportamenti “violenti” tenuti dal , ha articolato i capitoli di prova dai numeri 37 a 51. Le condotte descritte in detti Parte_1 capitoli (non ammissibili in quanto generici, valutativi e non rilevanti ai fini della decisione) per quanto non edificanti non integrano il concetto logico ancor prima di giuridico di violenza domestica che, solo, giustifica ed impone, l'applicazione della normativa di cui agli artt. 473 bis.40 ss c.p.c. con conseguenti ripercussioni anche sulla responsabilità genitoriale.
Tanto premesso, in difetto di ragioni ostative, deve essere disposto l'affido condiviso della minore
[...]
nata in SVIZZERA [...] ad [...] i genitori -come peraltro richiesto da Persona_2 entrambe le parti-.
Dall'uscita di casa del padre a febbraio 2023 – nove mesi fa-- i genitori hanno, insieme, organizzato le tempistiche di permanenza di con entrambi secondo una scansione che deve trovare in questa Per_1 sede conferma: da un lato, infatti, la bambina si è abituata a questa nuova dimensione relazionale della separazione e dall'altro lato gli accordo raggiunto sono coerenti con i (significativi) impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Tanto premesso e salvo ogni e diverso accordo dei genitori – anche tramite l'applicativo di cui si sono serviti fino ad ora- Per_1
- continuerà ad abitare anche ai fini della residenza anagrafica con la mamma in via Via Senofonte
n.2/B
- vedrà il papà a fine settimana alternati con la mamma dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
Pers
- nelle settimane che si concludono con il paterno starà con il papà il giovedì pomeriggio Per_1 dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il WE materno starà con il papà il mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- i periodi di sospensione scolastica infrannuale trascorrerà metà del periodo con il padre e Per_1 metà con la madre, secondo accordi diretti da perfezionarsi tra genitori con anticipo nel rispetto degli impegni reciproci In caso di disaccordo negli anni pari la prima metà di detto periodo sarà trascorsa con il padre e, negli anni dispari, con la madre:
- le vacanze di Natale trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con Per_1
l'altro, ad anni alterni. Il periodo di vacanza verrà invece suddiviso tra genitori, indicativamente come di seguito: ad anni alterni dal 26 dicembre al 2 gennaio ore 17.00, e dal 2 gennaio ore 17.00 alla ripresa delle lezioni scolastiche (natale 2024 il primo periodo con il padre pagina 5 di 17 - nel mese di agosto, i genitori terranno con sé per quindici giorni ciascuno, e cioè dall'1 al 15 Per_1 agosto compresi o dal 16 al 31 agosto compresi, ad anni alterni. Per l'estate 2024 la bambina sarà con il padre i primi quindici giorni del mese e con la madre i secondi quindici;
l'inverso l'anno successivo. Il tutto salvo miglior e diverso accordo da perfezionarsi tra le parti per iscritto entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno
In difetto di accordo nessun decisione può essere presa con riferimento al primo periodo delle vacanze estive quando, troverà applicazione la scansione ordinaria. Si auspica che il dichiarato obiettivo di entrambi i genitori di preservare le abitudini di si concretizzi in accordi anche con riferimento Per_1 alla permanenza a Pescara della minore.
Anche a tale fine occorre invitare i genitori ad intraprendere un percorso congiunto di supporto nella genitorialità per meglio gestire nell'interesse di Per_1
Come richiesto da entrambi i genitori l'immobile di Milano in via Senofonte n. 2/B, di proprietà del padre deve essere assegnato alla madre perché continui ad abitarlo con Per_1
Con riferimento al mantenimento della minore
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., Sez. I, 12.01.2017, n. 605;
Cass., Sez. I 5.11.2007, n. 23051).
Ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori, in attesa del deposito da parte dei genitori delle
Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale per i minorenni di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, oltre che dalla e ad come specificato in dispositivo CP_3 CP_4 anche ex art 473 bis. 2, II c.p.c. occorre tenere presente i seguenti dati :
- la madre: collabora con con il ruolo di associate professor of practice;
nel 2023 ha CP_5 percepito emolumenti netti mensili pari a 5700, 00 euro netti mesi su 12 nel 2022 circa 7300,00 euro.
La retribuzione dipende dalle ore di docenza ed alle attività correlata che la svolgerà CP_1 nell'anno in considerazione anche delle disponibilità manifestate.
È socia al 30% della società Agricola amministrata e gestita dalla sorella Parte_3 CP_6 titolare delle restanti maggiori quote: Nel 2015 le due sorelle hanno costituito detta società
[...] con partecipazione paritetica: non è noto quando si avvenuta la cessione da parte di Controparte_1 alla sorella di parte delle proprie quote. CP_6
Detiene il 49,5 % delle quote della Lux Invest S.r.l.
Non risulta essere proprietaria di beni immobili.
È assegnataria della casa famigliare di proprietà del marito per la quale il deve sostenere Parte_1
l'importo di .3.700,00 euro al mese di canone di locazione rent to buy;
pagina 6 di 17 - il padre: è amministratore Delegato e Consigliere di IA PA, consigliere della YO RL e
Presidente del consiglio di amministrazione della LM RL è socio della LO SA (società svizzera) è azionista della IA Holdco SA, società lussemburghese che detiene il controllo della
IA PA (in cui il ricorrente ricopre il ruolo di Amministratore Delegato) nonché controllante della LM RL in cui il ricorrente ricopre il ruolo di Presidente. Come ha riferito in Sono diventato azionista dell IA Holdo ad aprile 2023 e quindi in dichiarazione risulterà l'anno prossimo.
Quanto al doc 31 depositato dal mio avvocato preciso che più o meno la somma degli sahers indicati è pari a circa a 1.250.000,00. Io ne ho acquistato il 2,69% ed ho pagato 700.000,00 euro. Partendo dalla mia quota parte si dovrebbe arrivare al valore dell'intero capitale azionario.
Ha una retribuzione netta mensile pari a 19.000,00 euro su 12 mensilità al netto di bonus non riconosciuti nel 2022.
Ha importanti risparmi vedi doc
E proprietario della casa famigliare e di un immobile a Pescara. Sostiene un canone di locazione per la sua abitazione di Milano in cui si è trasferito a febbraio 2023 in via Pontaccio pari a 3450,00 euro mensili.
Si è detto disponibile a continuare a sostenere per intero i costi della scuola privata St Luiss a cui
è iscritta per accordo dei genitori pari a circa a 2.000,00 euro mensili di base oltre extra. Per_1
Dalla sua uscita di casa – febbraio 2023- ha sostenuto per intero i costi della colf sig. ra per Pt_2 circa 1600/1700 euro al mese – aiuto impiegato solo presso la madre e che vive con lei durante la settimana ad eccezione dei WE-. È d'accordo con la prosecuzione del rapporto di collaborazione domestica e si è detto disponibile a sostenerne il 70% dei costi
Tanto premesso tenuto conto dei tempi di permanenza di presso i genitori come sopra scanditi, Per_1 delle capacità economiche e patrimoniali delle parti, del fatto che le spese condominiali ordinarie della casa famigliare saranno sostenute dalla assegnataria e delle esigenze di una bambina di sette anni - che se è innegabile non mangi pepite d'oro (espressione utilizzata dai genitori) , altrettanto innegabile è che anche nella separazione debba continuare a godere, in entrambi i contesti abitativi, di quel tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo-, deve, pertanto, essere posto a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo perequativo per alla madre entro il 20 di ogni mese con Per_1 decorrenza dalla mensilità di ottobre 2023 l'importo di 1.800,00 euro mensili oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione ottobre 2024.
Il padre sosterrà per intero le spese scolastiche per come da Linee guida, e nella misura del Per_1
70% le restanti spese extra come da Linee guida.
Con riferimento all'assegno di mantenimento del coniuge.
Tenuto conte delle capacità economico reddituali della moglie, dei vantaggi economici che le derivano dall'assegnazione della casa famigliare di proprietà del marito e della pendenza di domanda di addebito della separazione formulata dal marito, nessun assegno di mantenimento può essere in questa sede riconosciuto.
Con riferimento all'ulteriore corso del giudizio. pagina 7 di 17 Tutte le richieste relative all'approfondimento delle capacità economiche delle parti devono essere respinte in quanto superate dall'attivazione ex art 473 bis, 2, II c.p.c. con l'ordine di deposito dettagliato in dispositivo.
Le istanze di prova costituenda del marito attore sono ammissibili con riferimento ai capitoli
,25, 26 -28 atto introduttivo con il teste Tes_1
a) e b) ella memoria ex art 473 bis. 17, 1, c.p.c. con il teste Tes_2 tutte le altre istanze di prova costituenda non sono ammissibili in quanto, irrilevanti, generiche valutative e non circostanziate
Le istanze di prova costituenda della moglie convenuta.
Le istanze di cui ai capitoli 37- 51 sono già state dichiarate inammissibili.
i capitoli
1 – 8 sono irrilevanti ai fini della decisione e relativi a circostanze non contestate
9-12 di contenuto generico e contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni
13 relativo a circostanza non contestate
14 contenuto generico e contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni
15-18 sono irrilevanti ai fini della decisione e relativi a circostanza non contestate
19- 27 sono irrilevanti ai fini della decisione
37- 51 sono già state dichiarate inammissibili
52 -53 sono irrilevanti ai fini della decisione e contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni
54-56 sono irrilevanti ai fini della decisione: Dall'esito della relazione emerge infatti che il Parte_1
a gennaio 2023 stava cercando ed arredando un immobile per trasferirvisi L'asserito approccio in ascensore con una collaboratrice dell'investigatore non meglio specificata, anche se confermato sarebbe irrilevante ai fini della decisione visto il ruolo professionale ricoperto dalla investigatrice volto proprio alla scoperta di una relazione adulterina del Parte_1
57- 63 vertenti su circostanze generiche e non contestate
Sui capitoli ammessi 25 -28 non può essere ammessa la prova contraria diversamente su capitoli a) e b) parte convenuta è ammessa alla prova contraria con il teste CP_6
[...]
Con riferimento alla richiesta di pronuncia sullo status.
La causa deve essere rimessa al Collegio per la decisione con riferimento alla pronuncia di separazione
P.Q.M.
1) Da atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto in data
30 novembre 2023;
2) Dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con prevalente permanenza anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma in Milano in via Senofonte n. 2/B,
3) ogni e diverso accordo dei genitori – anche tramite l'applicativo di cui si sono serviti fino ad CP_7 ora- Per_1
pagina 8 di 17 - continuerà ad abitare anche ai fini della residenza anagrafica con la mamma in via Via Senofonte
n.2/B
- vedrà il papà a fine settimana alternati con la mamma dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
Pers
- nelle settimane che si concludono con il paterno starà con il papà il giovedì pomeriggio Per_1 dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il WE materno starà con il papà il mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- i periodi di sospensione scolastica infrannuale trascorrerà metà del periodo con il padre e Per_1 metà con la madre, secondo accordi diretti da perfezionarsi tra genitori con anticipo nel rispetto degli impegni reciproci In caso di disaccordo negli anni pari la prima metà di detto periodo sarà trascorsa con il padre e, negli anni dispari, con la madre:
- le vacanze di Natale trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con Per_1
l'altro, ad anni alterni. Il periodo di vacanza verrà invece suddiviso tra genitori, indicativamente come di seguito: ad anni alterni dal 26 dicembre al 2 gennaio ore 17.00, e dal 2 gennaio ore 17.00 alla ripresa delle lezioni scolastiche (natale 2024 il primo periodo con il padre
- nel mese di agosto, i genitori terranno con sé per quindici giorni ciascuno, e cioè dall'1 al 15 Per_1 agosto compresi o dal 16 al 31 agosto compresi, ad anni alterni. Per l'estate 2024 la bambina sarà con il padre i primi quindici giorni del mese e con la madre i secondi quindici;
l'inverso l'anno successivo. Il tutto salvo miglior e diverso accordo da perfezionarsi tra le parti per iscritto entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno
4) Invita i genitori ad intraprendere un percorso di supporto nella genitorialità:
5) Assegna la casa famigliare di Milano in via Senofonte n. 2/B di proprietà del padre alla madre perché continui ad abitarla con Per_1
6) Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza da ottobre 2023 nel Parte_1 mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di 1.800,00 euro al mese oltre rivalutazione di legge automatica ed annuale prima rivalutazione (ottobre 2024).
7) Pone con decorrenza da ottobre 2023 a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del
70% il padre e del 30% la madre nelle spese extra assegno ad esclusione delle spese scolastiche che sono ad integrale carico del padre come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: (…)
8) L'assegno unico universale per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre con cui vive;
Per_1
9) Respinge la domanda di assegno di mantenimento di parte convenuta
10) respinte le istanze di prova costituenda come indicato in parte motiva.
- onera entrambe le parti di depositare entro il 30 aprile 2024 Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni
Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di pagina 9 di 17 Milano, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale per i minorenni di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, oltre che dalla CP_3
e ad . CP_4
- rinvia per l'escussione dei testi ammessi (sia a prova diretta che a prova contraria) che verranno citati a cura delle parti all'udienza del 22 maggio 2024 ore 11.30
11) rimette la causa al Collegio con riferimento alla pronuncia di status.
In data 10 gennaio 2024 il Tribunale ha pronunciato la sentenza non definitiva di separazione n.
526/2024 e con separata ordinanza, emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Chiara Delmonte, e ha rinviato il procedimento all'udienza del 22.5.2024. A tale udienza, l'avvocato di parte attrice ha dato atto che il teste di parte attrice ha Tes_2 comunicato di essere impedito a presenziare alla udienza e il procuratore di parte convenuta ha dato atto che anche la teste di parte convenuta è impedita a partecipare. Si è proceduto, Controparte_6 dunque, alla escussione del testimone di parte attrice (investigatore privato) sui Testimone_3 capitoli di prova n. 25), 26) e 28) del ricorso introduttivo. All'esito, il Giudice delegato, a parziale modifica dell'ordinanza istruttoria, ha revocato l'ammissione degli altri testi indicati posto che quanto in atti è sufficiente ai fini della decisione. Il Giudice delegato, quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria, ha rinviato il procedimento per la rimessione della causa in decisione disponendo la sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. con termine fino al 18 dicembre 2023 per il deposito di note scritte e ha assegnato alle parti i termini di legge di cui all'art 473 bis. 28 c.p.c. lettere a, b., e c. per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
***
Il compendio probatorio in atti.
Il Collegio ritiene, facendo proprie le valutazioni del Giudice Istruttore, che il materiale probatorio in atti sia sufficiente per fondare la decisione senza alcuna necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi.
Con riferimento alle reciproche domande di addebito della separazione.
Il marito, a fondamento della domanda di addebito, ha allegato di aver scoperto che la moglie intratteneva una relazione adulterina con il signor e che detta scoperta è stata causa Parte_4 della frattura dell'unione coniugale.
La relazione della convenuta con il signor ha trovato conferma nella relazione investigativa Tes_2 depositata da parte attrice (che è stata oggetto di conferma probatoria mediante escussione testimoniale): il marito ha prodotto il report della “Falco Investigation” (cfr. doc. 2) da lui incaricata il
16.1.2023 (cfr. doc. 36) in cui sono presenti diverse fotografie (scattate tra il 17 gennaio 2023 e il 26 gennaio 2023) che ritraggono la signora con un uomo (che viene identificato dal signor CP_1 [...]
nella persona del signor ). In particolare, alcune foto ritraggono la signora Pt_1 Parte_4 che porge la mano al signor che gliela tiene per qualche secondo, altre foto CP_1 Tes_2
pagina 10 di 17 ritraggono la signora e il signor in macchina (sulla smart della signora CP_1 Tes_2
che si scambiano baci e altre ancora ritraggono la signora che entra e esce dal CP_1 CP_1 condominio di via Pietro Colletta, n. 6 (condominio che l'investigatore privato incaricato ha affermato coincidere con la dimora del signor sia sulla base delle indicazioni fornite dal sia Tes_2 Parte_1 considerato che il signor in molte giornate viene ritratto mentre esce dal condominio di via Tes_2
Pietro Colletta, n. 6).
Il compendio probatorio in atti comprova non solo la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, ma anche che detta violazione sia stata la causa della intollerabilità della convivenza tenuto conto del fatto che il marito a dicembre 2022 ha iniziato ad avere il sospetto che la moglie lo stesso tradendo con il signor , a gennaio 2023 ha incaricato una agenzia investigativa di Tes_2 pedinare la moglie al fine di accertare l'esistenza della relazione extraconiugale e subito dopo aver ricevuto il report, a febbraio 2023, è uscito definitivamente dalla casa famigliare e il presente giudizio è stato incardinato a giugno 2023.
Quanto sopra comprova che la scoperta da parte del marito della violazione del dovere di fedeltà della moglie è stata la causa della lacerazione del ménage famigliare e, pertanto, la domanda di addebito formulata da parte attrice deve essere accolta.
La moglie, invece, a fondamento della domanda di addebito, ha allegato:
- che il marito durante una vacanza in Croazia nel giugno 2022 la avrebbe tradita;
- che a gennaio 2023 il marito durante una trasferta lavorativa avrebbe tentato un approccio nell'ascensore dell'hotel in cui dimorava con una collaboratrice della agenzia investigativa
“Vigilar Group” (incaricata dalla moglie di pedinare il marito – cfr. doc. 6) “salutandola e chiedendole, con una certa sfrontatezza, se volesse recarsi a cena a Treviso insieme a lui e ai suoi amici”;
- che, a partire dalla metà del 2022, periodo nel quale il marito si era convinto che la moglie lo tradiva, lo stesso avrebbe chiesto alla stessa rapporti intimi con modalità inconsuete (in particolare, la moglie riporta che a gennaio 2023 si sarebbe svegliata “con il marito in piedi di fianco al letto e con il suo membro posizionato davanti alla bocca che pretendeva un rapporto sessuale”, che la moglie avrebbe rifiutato ed il marito, a fronte del rifiuto, si sarebbe allontanato), la avrebbe sottoposta a sfiancanti e persecutori interrogatori e avrebbe tenuto nei suoi confronti condotte minacciose, motivi per cui nell'estate 2023 avrebbe sporto denuncia per i maltrattamenti subiti dal marito a partire da novembre 2022.
La domanda di addebito formulata da parte della moglie deve essere respinta, atteso che:
- le condotte maltrattanti allegate da parte convenuta non trovano riscontro positivo negli atti di causa e la denuncia querela per maltrattamenti che la moglie avrebbe sporto nei confronti del marito nell'estate del 2023 non è stata prodotta in giudizio;
- le allegazioni della moglie circa le richieste di rapporti intimi con modalità inconsuete in assenza di coartazioni o condotte illecite- escluse dalla stessa parte convenuta-, non possono essere qualificate come violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio ma quali modalità definitorie della relazione coniugale tra i coniugi;
pagina 11 di 17 - non è stata fornita la prova della condotta infedele di parte attrice (che, a detta della moglie, risalirebbe alla vacanza in Croazia che il marito ha fatto nel giugno 2022): le richieste istruttorie di parte convenuta in merito (cfr. capitoli di prova n. 52 e 53), infatti, sono state respinte in quanto i capitoli di prova formulati sul punto contenevano valutazioni non demandabili a testimoni. Inoltre, si evidenzia, che dopo il presunto tradimento del marito (a giugno 2022), i coniugi hanno continuato a convivere fino al 2023 quando il ha abbondano la casa Parte_1 coniugale con conseguente esclusione del nesso di causalità tra l'asserito tradimento e la intollerabilità della convivenza.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale e la assegnazione della casa coniugale.
Deve essere confermato l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, nonché il Per_1 suo collocamento prevalente presso la madre nella casa famigliare sita in Milano, via Senofonte, n. 2/B
a lei assegnata e il regime di visite indicato nella ordinanza del 30.12.2023, attesa la convergente richiesta delle parti sul punto e tenuto conto del preminente interesse della minore, non essendo emersi, in epoca successiva alla ordinanza del 30.12.2023, elementi che giustificano una modifica di tale assetto.
Con riferimento al mantenimento della prole.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo: pagina 12 di 17 1. alle capacità economiche dei genitori;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una bambina di 9 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Ciò detto dalla documentazione versata in atti emerge che:
La madre collabora dal 2018 con con il ruolo di associate professor of practice;
nel CP_5
2022 ha percepito emolumenti netti mensili pari a 7.982,00 euro (cfr. PF 2023 – doc. 33 parte convenuta) e nel 2023 pari a euro 5.485,00 (cfr. CU 2024 – doc. A allegato alla nota di deposito di parte convenuta del 30.4.2024). Dal PF 2023 emerge che i redditi da partecipazioni in società percepiti da parte convenuta nel 2022 sono pari a euro 7.232,00 , non sappiamo, invece, a quanto ammontino i redditi da partecipazioni in società percepiti da parte convenuta nel 2023 dal momento che quest'ultima ha prodotto in atti soltanto il CU2024 e non anche il PF 2024; è, altresì, titolare di un conto corrente bancario Allianz il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta pari a euro 2.500,00, al 31.12.2022 pari a euro
2.481,00 e al 31.12.2023 pari a euro 2.481,00 e di un conto corrente Banca Popolare di Sondrio il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta pari a euro 25.985,15, al 31.12.2022 pari a euro 49.489,57 e al
31.12.2023 pari a euro 31.470,99; è titolare di un conto corrente deposito Allianz il cui valore al
31.12.2021 risulta pari a euro 60.262, 92, al 31.12.2022 pari a euro 49.748,24 e al 31.12.2023 pari a euro 52.504,20 (cfr. doc.doc. 22 e doc. A, B, C, D di parte convenuta); è socia al 30% della società
Agricola Emme s.n.c. amministrata e gestita dalla sorella titolare delle restanti Controparte_6 maggiori quote, e detiene il 49,5 % delle quote della Lux Invest S.r.l. (doc. 13 e doc. 14).
Non risulta essere proprietaria di beni immobili ed è assegnataria della casa famigliare, di proprietà del marito, il cui canone di locazione rent-to-buy pari a euro 3.700,00 mensili è sostenuto integralmente da parte attrice.
Il padre è amministratore Delegato e Consigliere di IA PA, consigliere e socio al 99% della
YO RL (doc. 25), Presidente del consiglio di amministrazione della LM RL, socio al 100% della
LO SA (società svizzera), azionista (detiene il 2,69 % delle quote, pari a 700.000,00 euro) della
IA Holdco SA, società lussemburghese che detiene il controllo della IA PA (in cui il ricorrente ricopre il ruolo di Amministratore Delegato), nonché controllante della LM RL (in cui il ricorrente ricopre il ruolo di Presidente); dal modello disclosure depositato in data 29.4.2024 risulta che nel 2021 ha prodotto un reddito netto mensile da lavoro dipendente pari a euro 179.564,91, nel 2022 pari a euro 240.982,67 e nel 2023 pari a euro 230.870,81. Tuttavia non sono stati depositati i PF 2023 e
2024 e non sono stati indicati in disclosure i redditi da partecipazione societarie;
è, altresì, titolare di n.
5 conti correnti (RE , Allianz, Fineco, Credit Agricole, Banco BPM) il cui saldo attivo complessivo al 31.12.2021 risulta pari a euro 222.160,00, al 31.12.2022 pari a euro 953.134,00 e al
31.12.2023 pari a euro 41.780,00; è titolare di un conto deposito Allianz il cui valore al 31.12.2021 risulta pari a euro 272.158,00, al 31.12.2022 pari a euro 458.180,00 e al 31.12.2023 pari a euro
412.251,00 e di un conto deposito Fineco il cui valore al 31.12.2021 risulta pari a euro 12.232,00, al pagina 13 di 17 31.12.2022 pari a euro 100.034,00 e al 31.12.2023 pari a euro 11.887,00; è proprietario al 100% di un appartamento a Pescara, acquistato nel 2016 e utilizzato come casa vacanze, su cui grava un mutuo di circa 700,00 euro mensili e di un immobile a Pescara e di un terreno a Manoppello ereditati a seguito del decesso del padre nel 2021.
Sostiene un canone di locazione per la sua abitazione di Milano, sita in via Pontaccio, n. 19, dove si è trasferito a febbraio 2023, pari a 3.450,00 euro mensili.
Si è detto disponibile a continuare a sostenere per intero i costi della scuola privata St UI a cui
è iscritta per accordo dei genitori pari a circa a 2.000,00 euro mensili di base oltre extra. Per_1
Dalla sua uscita di casa – febbraio 2023 - ha sostenuto per intero i costi della colf sig.ra per Pt_2 circa 1600/1700 euro al mese – aiuto impiegato solo presso la madre e che vive con lei durante la settimana ad eccezione dei weekend ed è d'accordo con la prosecuzione del rapporto di collaborazione domestica e si è detto disponibile a sostenerne il 70% dei costi.
Considerato quanto sin qui esposto e tenuto conto del collocamento prevalente di presso e con Per_1 la mamma e degli ampi i tempi di frequentazioni padre/figlia, occorre verificare l'ultimo dei presupposti sopra indicati tra quelli rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo in favore dei figli.
In proposito, è una bambina di 9 anni che frequenta la scuola privata St UI e che, in Per_1 conformità alle capacità economico patrimoniali dei genitori gode di un elevato tenore di vita.
Tenuto conto della valutazione di tutti i criteri sopra esposti, considerata la condizione economico/reddituale di entrambe le parti come emersa (che è rimasta pressocché invariata rispetto all'epoca della ordinanza ex art. 473bis.22 cpc) e la disposta assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla signora considerato che il canone mensile dovuto per la casa CP_1 famigliare rent yo buy , pari a euro 3.700,00, è sostenuto integralmente dal padre che il padre sostiene al 70% i costi della colf/tata (la quale lavora solo presso la abitazione di parte convenuta) pari a circa
1.600,00/1.700,00 euro mensili, deve essere confermato il contributo paterno dovuto per il mantenimento della figlia minore pari a euro 1.800,00 al mese, importo da versarsi in via Per_1 anticipata alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT.
Conferma, inoltre, a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 70% il padre e del 30% la madre nelle spese extra assegno ad esclusione delle spese scolastiche che sono ad integrale carico del padre.
L'intero AUU dovrà continuare ad essere percepito dalla madre con cui la bambina convive.
Con riferimento al mantenimento della moglie.
La domanda deve essere respinta posto che è stata accolta la domanda di addebito formulata da parte attrice nei confronti della moglie e che l'art. 156 c.c. prevede che soltanto il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Con riferimento alle spese di lite.
Vista soccombenza di parte convenuta in ordine alle domande economiche e alla domanda di addebito e visto l'accordo delle parti in ordine alla responsabilità genitoriale e alla assegnazione della casa pagina 14 di 17 famigliare, deve essere condannata a corrispondere a 1/2 delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, da calcolarsi sulla liquidazione complessiva di 7.200,00 euro oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge, con compensazione del restante 1/2.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e , richiamata la Sentenza non definitiva n. Parte_1 Controparte_1
526/2024 pubblicata il 16/01/2024 con cui è stata dichiarata la separazione personale delle parti ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede:
1. Dichiara la separazione addebitabile a;
Controparte_1
2. Respinge la domanda di addebito formulata da parte convenuta;
3. Conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_1 stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
4. Conferma l'assegnazione della casa famigliare sita in Milano, VIA SENOFONTE N. 2/B a
[...]
CP_1
5. Conferma che, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, la figlia minore potrà Per_1 vedere il padre:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il weekend paterno starà con il papà il giovedì Per_1 pomeriggio dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il weekend materno starà con il papà il mercoledì Per_1 dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- i periodi di sospensione scolastica infrannuale trascorrerà metà del periodo con il padre e Per_1 metà con la madre, secondo accordi diretti da perfezionarsi tra genitori con anticipo nel rispetto degli impegni reciproci. In caso di disaccordo, negli anni pari la prima metà di detto periodo sarà trascorsa con il padre e, negli anni dispari, con la madre:
- le vacanze di Natale trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con Per_1
l'altro, ad anni alterni. Il periodo di vacanza verrà invece suddiviso tra genitori, indicativamente come di seguito: ad anni alterni dal 26 dicembre al 2 gennaio ore 17.00 con un genitore, e dal 2 gennaio ore
17.00 alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
- nel mese di agosto, i genitori terranno con sé per quindici giorni ciascuno, e cioè dall'1 al 15 Per_1 agosto compresi o dal 16 al 31 agosto compresi, ad anni alterni.
6. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di € 1.800,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2024);
7. Conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 70% il padre e del 30% la madre nelle spese extra assegno ad esclusione di tutte le spese scolastiche che sono ad integrale carico del padre come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al pagina 15 di 17 Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Dà atto che il padre sta sostenendo nella misura del 70% le spese della tata della figlia;
9. Conferma che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito integralmente dalla madre con cui vive;
Per_1
10. Respinge la domanda di mantenimento formulata dalla moglie;
11. Condanna a corrispondere a 1/2 delle spese di lite, per Controparte_1 Parte_1
l'importo di 3.600,00 euro, oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge, con compensazione del restante 1/2.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, l' 8 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato
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