Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa iscritta al n. 1005 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2023,
promossa da:
, C.F. nat a SVIZZERA il 20/05/1975, residente in Parte_1 C.F._1
Altavilla Vicentina (VI), via Trieste n. 34, rappresentato e difeso dall'avvocato BISINELLA
ROBERTA COVINI CARLO ( ) LARGO PAROLINI N. 61 36061 C.F._2
BASSANO DEL GRAPPA;
contro
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
il 07/08/1987, residente in [...] , rappresentata e difesa dall'avvocato ANNI' GABRIELE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
1
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni
Per parte ricorrente: affidare il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico Per_1
presso gli stessi articolato secondo il calendario dei turni di responsabilità “2+2+3”, formulato dal CTU, - ogni genitore si dovrà far carico di tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino nei propri giorni di competenza, favorendo una continuità delle attività che vengono intraprese;
- le vacanze estive dovranno essere concordate entro la fine di Aprile. In caso di sovrapposizione del periodo vacanziero individuato dai genitori sarà data priorità alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
I giorni singoli di vacanza saranno gestiti secondo il calendario ordinario. –
In caso di assenza di un genitore per un tempo superiore ad un giorno, la gestione di Per_1
dovrà essere delegata all'altro genitore e, solo in caso di indisponibilità di quest'ultimo, a persone terze di fiducia;
- le visite mediche saranno fissate con un certo anticipo dando così ad entrambi i genitori la possibilità di essere presenti. In caso di impossibilità di uno dei due a partecipare, il genitore presente darà comunicazione dell'esito della visita all'altro in modo tempestivo (entro un paio di giorni), fornendo altresì eventuali referti rilasciati. - Per_1 continuerà il proprio iter scolastico presso l'istituto attualmente frequentato. –
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore nei giorni di Per_1
competenza. - le spese straordinarie necessarie per il figlio minore , saranno divise al Per_1
50% tra i genitori così come disposto dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Per parte resistente:
1) Disporsi il regime di affidamento che verrà ritenuto di interesse del minore Persona_2 confermando l'attuale regolamentazione del diritto dovere di visita paterno, prevedendo tuttavia che il week-end lungo paterno, che ora è previsto dal giovedì alla domenica sera, si svolga dal giovedì (uscita di scuola) al lunedì mattina.
2) Disporre che il Signor con decorrenza dal giorno della domanda, sia obbligato a Pt_1
2 concorrere al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla madre, Per_1 prevalentemente convivente, di un somma mensile pari ad €500,00, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi in via automatica annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 del mese, nonché a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo adottato dal
Per il Pubblico Ministero: disporsi una pronuncia conforme alle conclusioni del CTU
FATTO E DIRITTO
Premesso che: con ricorso depositato in data 28/02/2023 ha chiesto la regolamentazione del Parte_1
regime di affidamento, collocamento e mantenimento del minore nato il Persona_2
16.11.2016 dalla relazione con;
Controparte_1
a sostegno della domanda, posto che la relazione dei genitori era entrata in crisi dal 2018 e che dall'autunno del 2019 la resistente aveva lasciato la casa familiare assieme al minore, ha allegato che la coppia, a seguito di un percorso di mediazione familiare, aveva sottoscritto un protocollo, volto a stabilire le condizioni di affido e mantenimento, con frequentazione del figlio sostanzialmente paritetica;
Il ricorrente ha dedotto che l'osservanza del protocollo da parte della madre sarebbe stata non sempre puntuale, da un lato perché la madre, nei periodi di sua competenza, al pomeriggio, era solita affidare i minori ai nonni materni, d'altro canto perché il figlio, dopo l'orario scolastico, era solito frequentare il doposcuola “Oroblu” solo nei periodi di permanenza presso il padre;
ha chiesto una parziale modifica dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, con estensione del periodo di permanenza del minore alla domenica notte, fino al mattino seguente, nella settimana in cui è prevista la collocazione del minore presso il ricorrente da giovedì; ha chiesto infine di corrispondere un contributo mensile per il figlio nella misura di euro
225,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la resistente si è costituita evidenziando a propria volta una serie di inadempienze da parte del
3 padre, per avere egli eliminato le videochiamate concordate, averla screditata agli occhi del figlio, avere corrisposto in ritardo il contributo al mantenimento, senza adeguarlo secondo gli indici Istat, non avere esercitato adeguato controllo sui tempi di fruizione della televisione e degli strumenti informatici;
la causa è stata istruita a mezzo CTU;
con note scritte conclusive il ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo il mantenimento diretto del minore, con esclusione pertanto del contyributo al mantenimento a suo carico;
Osserva:
Le parti dell'odierno giudizio, come detto, avevano intrapreso un percorso di mediazione a seguito del quale avevano sottoscritto un protocollo, loro proposto dal Parte_2
[...]
Solo con l'instaurazione del presente giudizio, tuttavia, le stesse chiedono all'autorità giudiziaria la disciplina del regime di affido del minore. In tale prospettiva, se da un lato non si controverte di una modifica di condizioni già disciplinate per via giurisdizionale, ciò non ostante non potrà non tenersi conto degli accordi già raggiunti, quanto meno per le parti rispetto alle quali non vi è richiesta di modifica e che siano suscettibili di formare oggetto di dispositivo.
In primo luogo, non vi è contestazione in merito all'affido condiviso, che costituisce la modalità ordinaria di esercizio della responsabilità genitoriale, rispetto alla quale non emergono criticità. La CTU espletata dà contezza di adeguata capacità genitoriale da parte di entrambi i genitori, ai quali il bambino è molto legato e dal cui rapporto trae benessere e gratificazione. Non può peraltro sottacersi come l'unico fattore di destabilizzazione del minore sia costituito dal conflitto tra i genitori, ai quali il minore cerca di sottrarsi, proprio al fine di preservare la propria serenità e il rapporto con entrambi gli adulti. I genitori, pur in possesso, secondo la CTU, di buona capacità accuditiva, tuttavia mantengono col figlio un legame proiettivo molto forte (cf. pag. 33 della relazione in atti), sono ancora avviluppati nel conflitto che, evidentemente, non riescono a posporre ai bisogni del minore, primo tra i quali l'esigenza di non essere coinvolto nelle incomprensioni dei genitori.
Ciò posto, le parti hanno inteso aderire alla disciplina dei tempi di permanenza presso ciascun
4 genitore indicata in sede di CTU (la quale, si osserva, è parzialmente diversa da quella proposta in sede di mediazione), la resistente, in particolare, ha aderito alla richiesta del padre di prolungare la permanenza del bambino presso di sè anche la domenica notte, fino al mattino seguente, nella settimana che compete a padre da giovedì pomeriggio, soluzione che realizza di fatto tempi del tutto paritetici.
Reputa il Collegio che il calendario proposto sia confacente all'interesse del minore, il quale, come detto, prescindendo dal disagio connesso al conflitto tra i genitori, ha un rapporto del tutto proficuo con ciascuno di essi.
Quanto ai periodi di vacanza, l'accordo in allora raggiunto (tre settimane in estate, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali) appare anch'esso consono all'interesse del minore e può pertanto essere disposto anche dal Tribunale.
Analogamente, era previsto che ciascun genitore potesse svolgere una videochiamata con il figlio tutti i giorni dalle ore 19,15 alle ore 20,15; la resistente ha lamentato il fatto che il padre abbia unilateralmente sospeso questi contatti, il ricorrente ha riproposto la statuizione in sede di conclusioni: dovendosi interpretare l'atteggiamento delle parti nel senso che le stesse la vogliano mantenere, il Tribunale provvederà in tal senso.
Come sopra accennato, il protocollo sottoscritto dalle parti contiene anche una serie di valutazioni, considerazioni, raccomandazioni, auspici afferenti alla crescita del minore, che sono incompatibili con la natura dispositiva di una decisione giudiziaria (si vedano, ad esempio, le accortezze suggerite per l'ipotesi in cui il genitore intraprenda nuove relazioni o la previsione, in caso di impossibilità per un genitore di stare con il figlio per più di mezza giornata, di rivolgersi all'altro genitore e, solo in caso di rifiuto, a persone terze); reputa il
Collegio che tali indicazioni, sicuramente condivisibili sul piano del merito, poggino inevitabilmente sulla collaborazione delle parti che le hanno sottoscritte, né le parti le hanno riprodotte negli scritti conclusivi.
Il padre ha chiesto infine che il figlio frequenti il doposcuola anche quando il minore permane presso la madre;
la richiesta non appare accoglibile, posto che la permanenza presso i nonni materni non appare contraria al suo interesse, atteso il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambe le famiglie dei genitori.
Passando alle domande a contenuto patrimoniale, va ricordato che, a fronte del protocollo che suggeriva un contributo mensile a carico del padre di euro 225, il ricorrente chiede ora che
5 ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio in via diretta, mentre la madre chiede un contributo di euro 500,00.
A tal proposito, va considerato che il ricorrente, che ha prodotto solo il CU e non anche il modello 730,00 per l'anno 2019, ha dichiarato un reddito imponibile di euro 38.846,00, con detrazioni per euro 10.142,00, per l'anno 2020 un reddito imponibile di euro 36.137 con detrazioni per euro 7.804 e per l'anno 2021 un reddito imponibile di euro 35.280 con detrazioni per euro 7.805; egli percepisce dunque un reddito mensile netto di circa euro
2.300,00 e ha documentato di avere contratto un mutuo per euro 70.000,00 con rata di circa
440,00, il quale, verosimilmente, o è estinto o è prossimo all'estinzione posto che, alla data del 1.12.2023, residuava in capitale da restituire di euro 9.876,00.
La madre, dal canto proprio, ha prodotto la sola dichiarazione del redditi relativa all'anno d'imposta 2019, dalla quale risulta un reddito imponibile di euro 8.674, con un'imposta di euro 1.850,00. La medesima ha poi documentato di avere acquistato la piena proprietà di un appartamento, nell'anno 2020, per la quale ha pagato il prezzo di euro 120.000,00 né ha allegato di avere contratto un mutuo per sostenere la spesa, sicché deve ritenersi che la stessa disponga di sostanze ulteriori e diverse dal reddito documentato.
Alcuno dei genitori ha ritenuto di produrre dichiarazioni dei redditi più recenti.
In tale contesto, va considerato che la madre ha chiesto un contributo al mantenimento del figlio alla stregua non già della disparità reddituale tra i genitori, ma in considerazione del fatto che ella trascorrerebbe con il figlio 20 giorni al mese, mentre il padre solo 10 giorni.
L'assunto non è fondato perché, alla stregue del calendario redatto in sede peritale, che il
Tribunale, come detto, condivide, i tempi di permanenza presso i genitori sono articolati su due settimane: nella prima al padre spettano i giorni di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre nella seconda settimana i giorni di mercoledì e giovedì, mentre alla madre spettano gli stesi giorni specularmente, sicché entrambe le parti rimangono con il figlio sette giorni su 14.
Conseguentemente, può trovare accoglimento la domanda del padre volta a che ciascun genitore provveda al mantenimento del minore nel periodo in cui permane presso il medesimo, salvo il concorso paritario alle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
Le spese processuali possono essere compensate per metà, da un lato in considerazione
6 dell'adesione della resistente alla richiesta di modifica, per una notte, sui tempi di permanenza,
d'altro canto perché perché l'attuale assetto, del tutto paritetico, è disposto a seguito di una
CTU resasi necessaria al fine di dirimere il conflitto dei genitori e richiesta da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) affida il minore ad entrambi i genitori in via condivisa;
Persona_2
b) il figlio rimarrà con i genitori, nell'arco di due settimane, come segue: la prima settimana starà con il padre al lunedì e al martedì, compresi i pernotti, nonché al venerdì, al sabato e alla domenica, compresi i pernotti, mentre rimarrà con la madre al mercoledì e al giovedì, compresi i pernotti;
la settimana seguente la madre starà con il figlio al lunedì e al martedì, compresi i pernotti , nonché al venerdì, al sabato e alla domenica compresi i pernotti, mentre il padre starà col minore al mercoledì e al giovedì, compresi i pernotti;
c) durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro la metà del mese di maggio, una settimana durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale al giorno di
Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua al
Lunedì dell'Angelo;
d) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore nei periodi di permanenza presso di sé e concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza;
e) compensa le spese processuali e pone le spese di CTU a carico di entrambi i genitori,
ciascuno nella misura di metà.
Così deciso in Vicenza, il 18.2.2025
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
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