Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 204/2024 RGA tra:
con il patrocinio dell'avv. Michele MODESTI Parte_1 ricorrente in riassunzione e
, con il patrocinio dell'avv. Fabio CALLEGARI e dell'avv. Susanna Controparte_1 LOMBARDINI resistente in riassunzione
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
- ricorso in riassunzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 29/4/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nell'ordinanza rescindente, “la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello avverso la pronuncia di prime cure con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di affinché costui, titolare di ditta individuale,
[...] Controparte_1 fosse condannato al pagamento della somma di € 39.378,50 - o di quella diversa che fosse risultata di giustizia - quale corrispettivo delle prestazioni d'opera di ricondizionamento e trasporto di pallet in legno effettuate tra il 20 settembre 2013 ed il 10 maggio 2014; 2. la Corte, in sintesi, ha ritenuto che la precedente sentenza passata in giudicato, pronunciata tra le stesse parti, con cui era stata respinta la domanda di volta Pt_1
a conseguire le spettanze da rapporto di lavoro subordinato per gli stessi fatti,
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2. Ha riassunto il giudizio lo , riproponendo la ricostruzione dei fatti come Pt_1 dedotta in primo grado, ossia rappresentando una “giornata-tipo” di lavoro, da prendere a riferimento “sia per il luogo, sia per le mansioni svolte, sia per l'orario osservato, a modello delle successive 230 giornate di lavoro (domeniche comprese) per le quali si è protratto il rapporto negoziale intercorso fra le parti”, salve limitate eccezioni (pagg.
9-10 ricorso). Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. Il ricorso di è infondato e deve essere respinto. Esaminata nel Parte_1 merito la relativa domanda, svolta, come visto, ai sensi dell'art. 2222 c.c., difettano gli elementi minimi per ricostruire la volontà delle parti di dare vita a un contratto d'opera, noto che con lo stesso “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Nel caso di specie, non solo difetta prova di questo accordo, ma può persino dirsi che dalla condotta processuale del ricorrente e dallo stesso suo interrogatorio emerge una realtà di fatto incompatibile con la prospettazione ora offerta: innanzi tutto, lo ha agito in primis per rivendicare compensi quale lavoratore subordinato;
Pt_1 solo dopo il rigetto di quella domanda ha proposto quella ora in esame, in cui appunto deduce altra natura degli accordi con il . CP_1
pag. 2 di 4 Tuttavia dallo stesso suo interrogatorio libero emerge che i due avevano preso in esame la possibilità di costituire una società e si erano recati a questo scopo da un notaio, salvo desistere dal progetto per la sua onerosità1 Posto che il rapporto si colloca dal settembre 2013 al maggio 2014, il fatto che l'incontro con il notaio abbia avuto luogo nel febbraio 2014 fa pensare che – come dedotto dal convenuto in riassunzione – i due cugini abbiano collaborato per provare il reciproco gradimento e la fattibilità del progetto, senza assumere obblighi reciproci. Va infatti osservato che la stessa appartenenza dei due contraenti alla medesima famiglia e l'essere entrambi cittadini stranieri può costituire indizio di gratuità della collaborazione, anche se non vi era convivenza nè allegazione di partecipazione costante alla vita e agli interessi del gruppo familiare. Il precetto di Cassazione civile sez. lav., 14/12/1994, n.10664 (e di altre conformi),
- secondo cui Per negare che le prestazioni lavorative svolte nell'ambito di un gruppo parentale diano luogo ad un rapporto di lavoro subordinato o di parasubordinazione, occorre accertare l'esistenza di una partecipazione costante dei vari membri alla vita agli interessi del gruppo, ossia uno stato di mutua solidarietà e assistenza, dovendo in difetto di ciò, specie quando le prestazioni lavorative siano svolte al di fuori della comunità familiare, escludersi l'ipotesi del lavoro gratuito, la cui presunzione, peraltro, non opera quando i soggetti non sono conviventi sotto il medesimo tetto ma in unità abitative autonome e distinte – va infatti calato nella specifica realtà sociale che qui rileva, in cui è ragionevole supporre una maggiore solidarietà, proprio per la mancanza di una rete di relazioni in questo Paese e per la concorrente finalità di dar vita a un progetto imprenditoriale comune (di cui è prova anche la sostanziale parità di poteri direttivi rispetto ad altri lavoratori, di cui più persone hanno riferito – cfr. testi e , interrogati all'udienza del 19/5/2016 nel diverso Tes_1 Tes_2 giudizio RG 362/15 del Tribunale di Piacenza – doc. 8 di parte ricorrente). In altre parole, il vantaggio di questa collaborazione era di portare avanti un'attività a beneficio della costituenda società, non quello di ottenere un compenso a fronte del compimento di un servizio. E prova ulteriore, per così dire negativa o indiretta, si ricava dalla stessa prospettazione economica, che il ricorrente afferma di calcolare con riferimento alle tariffe della CCIAA, salvo poi discostarsene completamente, quantificando una somma di oltre 12mila€ inferiore al dovuto2, tanto da rendere il
pag. 3 di 4 parametro sostanzialmente irrilevante, sia pure al dichiarato scopo di trovare con la controparte una soluzione transattiva. Nè le prove assunte nell'altro giudizio – ovvero quelle qui articolate – possono indurre a diversa valutazione, perchè dimostrano solo (al più) lo svolgimento di un'attività, ma non ne qualificano in alcun modo la natura e la cornice sinallagmatica che deve ritenersi essenziale all'accertamento della pretesa creditoria. 5. Le spese processuali dei diversi gradi e fasi possono essere in grandissima parte compensate, per la difficoltà di ricostruire puntualmente la natura del rapporto inter partes, potendosi desumere, sia pure sommariamente, che il Libofsha ne abbia tratto un vantaggio superiore a quanto monetizzato a favore dello . Pt_1
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e , ogni diversa e contraria domanda o eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa, assorbita o respinta, 1. rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. lo condanna al pagamento di un sesto delle spese processuali, liquidate per l'intero
- in €.2.000,00 per compenso di primo grado,
- in €.2.500,00 per compenso del grado di appello,
- in €.2.500,00 per compenso del giudizio di cassazione,
- in €.2.000,00 per compenso del presente giudizio di rinvio oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge Bologna, 29-4-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per diventare socio di , lui mi chiedeva dei soldi che io non avevo;
ricordo che nel Febbraio CP_1 2014 io e eravamo andati da un notaio per informarci sui costi richiesti dalla costituzione di una CP_1 società; il notaio ci aveva detto che queste spese ammontavano ad euro 18.000 di cui 9000 a mio carico ed euro 9000 a carico di ” (udienza 30/6/2016) CP_1 2 afferma infatti il ricorrente di aver determinato l'ammontare “sulla base dei prezzi della mano d'opera degli “operai comuni” delle imprese artigiane stabiliti dagli usi e confermati dal tariffario della Camera di Commercio di Piacenza per l'anno 2013, ossia di € 27,93 (doc. n. 15). In proposito, si precisa quanto segue. Dividendo l'importo del corrispettivo preteso dal ricorrente - € 42.178,50 - per il prezzo orario della mano d'opera degli “operai comuni” delle imprese artigiane accertato come congruo, secondo gli usi, dalla Camera di Commercio di Piacenza per l'anno 2013 - € 27,93 - si ottiene un quoziente di 1.510 (circa) ore di lavoro. Un risultato sensibilmente inferiore a quello che si ottiene calcolando il monte delle ore di lavoro effettivamente svolte dal ricorrente, secondo quanto dallo stesso dichiarato e secondo quanto emerge per tabulas dall'istruttoria svolta. Avendo lavorato continuativamente dal 20 settembre 20132 al
10 maggio 2014, ossia per 232 giorni, per un (minimo) 9 (nove) ore al giorno, ad eccezione del sabato (34 giorni), in cui prestava la sua mano d'opera solo al mattino per 5 (cinque) ore, i.e. dalle 8:30 alle 13:30, il prodotto di tali fattori dà un monte di
1.952 ore lavorate. La differenza tra i due valori si giustifica con la ferma volontà del ricorrente, peraltro sempre manifestata a controparte, si veda, in proposito, il contenuto della intimazione di pagamento datata 11 agosto 2018, di trovare una composizione bonaria della controversia,... “ (pag. 19 ricorso in riassunzione)