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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16234 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54158 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/07/1986), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IL VI e dell'avv. SCROCCA GIULIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 10/01/1972), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. STRAMACCIONI MATTEO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica condizioni di affidamento di figli minori non matrimoniali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 03/11/2025;
letto il ricorso depositato in data 18/12/2025 con cui - Parte_1
premesso che dalla relazione con sono nati i figli Controparte_1 [...]
(28/05/2011), (16/11/2012) e Per_1 Persona_2 Persona_3
(02/05/2015) e che con decreto del 13/07/2020 il Tribunale di Roma,
recependo le condizioni congiuntamente indicate dalle parti, ha disposto l'affidamento condiviso dei tre figli minori ad entrambi i genitori, con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli la somma mensile di euro 800,00, poi ridotta ad euro 600,00 giusta decreto n.
4858/2022 dell'intestato Tribunale, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra – ha chiesto di volere affidare in via esclusiva i figli a sé stante il disinteresse paterno, autorizzandola da subito ad un eventuale cambio di residenza dei figli pure in altra città per motivi lavorativi, con aumento ad euro 700,00 mensili del contributo dovuto mensilmente dal padre per il mantenimento dei tre figli;
letta la memoria difensiva depositata da che ha Controparte_1
concluso per il rigetto del ricorso ed ha chiesto la riduzione ad euro 450,00
mensili della misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto per i tre figli (euro 150,00 ciascuno); 3
esaminati gli atti, inclusa la relazione del Servizio Sociale di Roma
Capitale Municipio XIV e la relazione del G.I.L. (Gruppo Integrato di
Lavoro) del ridetto Municipio e della ASL Roma 1;
sentite le parti e l'assistente sociale del Municipio XIV, comparsa personalmente in udienza;
preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione;
ritenuta l'infondatezza della richiesta di modifica, non essendo emersi elementi di pregiudizio per i minori e ostativi all'applicazione e al mantenimento dell'attuale ordinario regime di affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori;
rilevato, in particolare, che dalle predette relazioni dei servizi socio-
sanitari, incaricati dal giudice delegato di svolgere un'indagine psico-socio-
ambientale in vista della prima udienza del 03/11/2025, è emerso che: il tornato a vivere presso l'abitazione della di lui madre non potendo CP_1
permettersi una autonoma soluzione alloggiativa, oltre a nutrire un forte affetto per i figli, manifesta attenzione costante verso i loro bisogni materiali e psicologici, oltre ad una adeguata capacità di riflettere e pensare con consapevolezza alla sua storia personale e di coppia;
la dal canto Pt_1
suo, ha riferito agli operatori che il padre ha un ottimo rapporto con i figli,
anche se non è puntuale nella corresponsione del mantenimento, ma legato ai figli che nutrono verso il padre affetto e un sano attaccamento;
la stessa ha manifestato l'intenzione di attuare un significativo cambiamento della propria vita trasferendosi in Spagna senza, tuttavia, tenere in adeguata considerazione la relazione tra il padre e i figli e le conseguenze che questo distacco causerebbe ai ragazzi;
ella mostra attaccamento e amore verso i figli ma scarsa capacità di tutelarli dal conflitto con l'altro genitore;
i 4 ragazzi, dal canto loro, hanno una buona relazione affettiva con entrambi i genitori, buone capacità adattive e di resilienza e un quadro positivo di personalità, pur nella sofferenza, allo stato attuale repressa, per il conflitto genitoriale;
rilevato ulteriormente che gli operatori socio-sanitari hanno conclusivamente affermato la necessità ed utilità per tutti e tre i minori di uno spazio psicologico, atteso che tutti mostrano di esercitare un rigido controllo sulle proprie emozioni, tanto da essere scarsamente reattivi alle esperienze sia negative che positive, per proteggersi dai disagi cui la vita può esporli, con il rischio di somatizzare quanto represso, e, relativamente ai genitori, l'utilità di un percorso di coordinazione genitoriale al fine di aiutarli e sostenerli a collaborare in maniera più funzionale ed adeguata nella gestione dei figli, riconoscendosi reciprocamente quali genitori e figure necessarie per la crescita dei minori, nonché a gestire il conflitto;
rilevato che all'udienza di prima comparizione le parti hanno dichiarato di essere d'accordo ad intraprendere tale percorso di coordinazione genitoriale;
ritenuta l'infondatezza delle domande di contenuto economico svolte da ambo le parti non essendo intervenuti significativi mutamenti della complessiva situazione economico-patrimoniale rispetto al 2022, allorché la ricorrente svolgeva, come oggi, l'attività di impiegata bancaria con contratto a tempo indeterminato e reddito mensile netto pari ad euro
1.500,00, oltre assegni familiari, inferiore a quello dichiarato all'udienza del
03/11/2025 pari ad euro 2.000,00 netti mensili oltre tredicesima mensilità e agevolazioni aziendali, mentre il resistente, all'epoca percettore di Naspi di euro 880,00 mensili circa, allo stato attuale svolge l'attività di autista per 5 una ditta con contratto a tempo indeterminato e part time e reddito mensile netto di euro 800,00 oltre tredicesima mensilità, oltre a svolgere lavori non in regola da cui ricava la somma mensile di euro 200,00/300,00 circa;
ritenuto che per tutti i motivi sopra esposti si impone il rigetto del ricorso e della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta dal resistente, con conferma delle vigenti statuizioni, salva e impregiudicata la facoltà delle parti di accordarsi diversamente in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e con le ulteriori prescrizioni di cui in dispositivo;
che, infine, la natura e l'oggetto del giudizio in una con la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54158/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta il ricorso e le domande proposte dal con conferma CP_1
delle vigenti statuizioni, salva e impregiudicata la possibilità delle parti di accordarsi diversamente in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, tenuto conto degli impegni di entrambi e di quelli dei figli;
manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV di continuare a seguire il caso in raccordo e collaborazione con i competenti servizi specialistici della ASL Roma1 al fine di:
avviare i minori (28/05/2011), Persona_1 Persona_2
(16/11/2012) e (02/05/2015) ad un percorso di sostegno Persona_3
psicologico presso un centro pubblico o del così detto privato sociale;
6 avviare i genitori, consenzienti, ad un percorso di coordinazione genitoriale presso centri pubblici o del così detto privato sociale;
segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità
giudiziaria;
manda alle parti di contattare il predetto Servizio Sociale entro sette giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54158 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/07/1986), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IL VI e dell'avv. SCROCCA GIULIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 10/01/1972), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. STRAMACCIONI MATTEO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica condizioni di affidamento di figli minori non matrimoniali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 03/11/2025;
letto il ricorso depositato in data 18/12/2025 con cui - Parte_1
premesso che dalla relazione con sono nati i figli Controparte_1 [...]
(28/05/2011), (16/11/2012) e Per_1 Persona_2 Persona_3
(02/05/2015) e che con decreto del 13/07/2020 il Tribunale di Roma,
recependo le condizioni congiuntamente indicate dalle parti, ha disposto l'affidamento condiviso dei tre figli minori ad entrambi i genitori, con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli la somma mensile di euro 800,00, poi ridotta ad euro 600,00 giusta decreto n.
4858/2022 dell'intestato Tribunale, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra – ha chiesto di volere affidare in via esclusiva i figli a sé stante il disinteresse paterno, autorizzandola da subito ad un eventuale cambio di residenza dei figli pure in altra città per motivi lavorativi, con aumento ad euro 700,00 mensili del contributo dovuto mensilmente dal padre per il mantenimento dei tre figli;
letta la memoria difensiva depositata da che ha Controparte_1
concluso per il rigetto del ricorso ed ha chiesto la riduzione ad euro 450,00
mensili della misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto per i tre figli (euro 150,00 ciascuno); 3
esaminati gli atti, inclusa la relazione del Servizio Sociale di Roma
Capitale Municipio XIV e la relazione del G.I.L. (Gruppo Integrato di
Lavoro) del ridetto Municipio e della ASL Roma 1;
sentite le parti e l'assistente sociale del Municipio XIV, comparsa personalmente in udienza;
preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione;
ritenuta l'infondatezza della richiesta di modifica, non essendo emersi elementi di pregiudizio per i minori e ostativi all'applicazione e al mantenimento dell'attuale ordinario regime di affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori;
rilevato, in particolare, che dalle predette relazioni dei servizi socio-
sanitari, incaricati dal giudice delegato di svolgere un'indagine psico-socio-
ambientale in vista della prima udienza del 03/11/2025, è emerso che: il tornato a vivere presso l'abitazione della di lui madre non potendo CP_1
permettersi una autonoma soluzione alloggiativa, oltre a nutrire un forte affetto per i figli, manifesta attenzione costante verso i loro bisogni materiali e psicologici, oltre ad una adeguata capacità di riflettere e pensare con consapevolezza alla sua storia personale e di coppia;
la dal canto Pt_1
suo, ha riferito agli operatori che il padre ha un ottimo rapporto con i figli,
anche se non è puntuale nella corresponsione del mantenimento, ma legato ai figli che nutrono verso il padre affetto e un sano attaccamento;
la stessa ha manifestato l'intenzione di attuare un significativo cambiamento della propria vita trasferendosi in Spagna senza, tuttavia, tenere in adeguata considerazione la relazione tra il padre e i figli e le conseguenze che questo distacco causerebbe ai ragazzi;
ella mostra attaccamento e amore verso i figli ma scarsa capacità di tutelarli dal conflitto con l'altro genitore;
i 4 ragazzi, dal canto loro, hanno una buona relazione affettiva con entrambi i genitori, buone capacità adattive e di resilienza e un quadro positivo di personalità, pur nella sofferenza, allo stato attuale repressa, per il conflitto genitoriale;
rilevato ulteriormente che gli operatori socio-sanitari hanno conclusivamente affermato la necessità ed utilità per tutti e tre i minori di uno spazio psicologico, atteso che tutti mostrano di esercitare un rigido controllo sulle proprie emozioni, tanto da essere scarsamente reattivi alle esperienze sia negative che positive, per proteggersi dai disagi cui la vita può esporli, con il rischio di somatizzare quanto represso, e, relativamente ai genitori, l'utilità di un percorso di coordinazione genitoriale al fine di aiutarli e sostenerli a collaborare in maniera più funzionale ed adeguata nella gestione dei figli, riconoscendosi reciprocamente quali genitori e figure necessarie per la crescita dei minori, nonché a gestire il conflitto;
rilevato che all'udienza di prima comparizione le parti hanno dichiarato di essere d'accordo ad intraprendere tale percorso di coordinazione genitoriale;
ritenuta l'infondatezza delle domande di contenuto economico svolte da ambo le parti non essendo intervenuti significativi mutamenti della complessiva situazione economico-patrimoniale rispetto al 2022, allorché la ricorrente svolgeva, come oggi, l'attività di impiegata bancaria con contratto a tempo indeterminato e reddito mensile netto pari ad euro
1.500,00, oltre assegni familiari, inferiore a quello dichiarato all'udienza del
03/11/2025 pari ad euro 2.000,00 netti mensili oltre tredicesima mensilità e agevolazioni aziendali, mentre il resistente, all'epoca percettore di Naspi di euro 880,00 mensili circa, allo stato attuale svolge l'attività di autista per 5 una ditta con contratto a tempo indeterminato e part time e reddito mensile netto di euro 800,00 oltre tredicesima mensilità, oltre a svolgere lavori non in regola da cui ricava la somma mensile di euro 200,00/300,00 circa;
ritenuto che per tutti i motivi sopra esposti si impone il rigetto del ricorso e della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta dal resistente, con conferma delle vigenti statuizioni, salva e impregiudicata la facoltà delle parti di accordarsi diversamente in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e con le ulteriori prescrizioni di cui in dispositivo;
che, infine, la natura e l'oggetto del giudizio in una con la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54158/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta il ricorso e le domande proposte dal con conferma CP_1
delle vigenti statuizioni, salva e impregiudicata la possibilità delle parti di accordarsi diversamente in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, tenuto conto degli impegni di entrambi e di quelli dei figli;
manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV di continuare a seguire il caso in raccordo e collaborazione con i competenti servizi specialistici della ASL Roma1 al fine di:
avviare i minori (28/05/2011), Persona_1 Persona_2
(16/11/2012) e (02/05/2015) ad un percorso di sostegno Persona_3
psicologico presso un centro pubblico o del così detto privato sociale;
6 avviare i genitori, consenzienti, ad un percorso di coordinazione genitoriale presso centri pubblici o del così detto privato sociale;
segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità
giudiziaria;
manda alle parti di contattare il predetto Servizio Sociale entro sette giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi