Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 951/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in data 11.10.2024 da
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Maria Parte_1
Grandi del foro di Milano e Francesca Mazzoleni del foro di Bergamo appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. RI De Vellis Controparte_1 del foro di Milano appellato con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 660/2024 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 12.3.2024 pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 1607/2019 in punto: separazione coniugale.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma dell'impugnata sentenza n. 660/2024 Tribunale di Bergamo, contrariis rejectis,
Nel merito:
1. dichiarare che la separazione tra i signori e è addebitabile al marito Parte_1 Controparte_1 per violazione dei doveri coniugali di fedeltà e di assistenza morale e materiale, così come sanciti dagli artt. 143 e 151 c.c.;
2. determinare l'assegno di separazione in € 50.000,00 mensili (lordi -ovvero € 25.000,00 mensili netti-
), o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente secondo istat, a far data dal deposito del ricorso per separazione (21/02/2019) sino alla data della ordinanza presidenziale di divorzio (03/06/2022);
3. condannare il sig. alla refusione delle spese del procedimento RG n. 1607/2019 Controparte_1 (Tribunale di Bergamo), nonché di quelle del procedimento RG n. 77/2020 (Corte d'Appello di Brescia);
4. condannare, in fine, il sig. alla refusione delle spese del presente giudizio di impugnazione. CP pagina 1 di 17
1. Premessa la copiosità delle prove fornite avanti al Tribunale e non compiutamente valutate, sebbene già sufficienti a provare la fondatezza delle domande di parte ricorrente, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse opportuno o necessario procedere all'istruttoria, richiesta in primo grado ma immotivatamente non ammessa, disporre l'assunzione delle prove per testi già dedotte in primo grado in merito alle circostanze poste a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito, circostanze che di seguito vengono ritrascritte con i testi indicati, lasciando invariata la numerazione indicata in primo grado:
7) Vero che nel periodo compreso fra il 2013/2014 e il 2018 il dott. ha effettuato delle Controparte_1 sedute specialistiche presso il suo studio (teste ); Testimone_1
8) Vero che il dott. ha fatto sedute in coppia con la sig.ra (teste Controparte_1 Testimone_2
); Testimone_1
9) Vero che nel periodo compreso fra il gennaio 2019 e il dicembre 2019 il dott. ha Controparte_1 effettuato delle sedute specialistiche presso il suo studio (teste ; Testimone_3
10) Vero che il dott. alle predette sedute veniva con la sig.ra in Controparte_1 Testimone_2 particolare alla prima seduta del 14 gennaio 2019. (teste ; Testimone_3
11) Vero che in data 28/01/2018 alle ore 17.00 circa lei si trovava a Milano alla mostra del Caravaggio a Palazzo Reale (teste ; Testimone_4
12) Vero che a detta mostra vedeva il signor in compagnia di una donna (teste ; CP Testimone_4
13) Vero che parlandone con la signora la stessa le mostrava la foto di una donna Parte_1 reperita da internet che corrispondeva al nominativo della signora teste;
Tes_2 Testimone_4
14) Vero che lei riconosceva nella foto la signora che era in compagnia del sig. alla Controparte_1 mostra del Caravaggio (teste ; Testimone_4
20) Vero che lei vedeva i coniugi condurre un ménage ordinario (teste ; CP Testimone_5
21) Vero che lei vedeva i coniugi parlarsi e condividere la casa come una coppia ordinaria (teste
[...]
; Tes_5
22) Vero che lei ha trascorso il capodanno 2014-2015 assieme ai coniugi presso la Controparte_2 sua abitazione in Albino (teste ; Testimone_6
23) Vero che in quella occasione c'erano anche altre coppie (teste ; Testimone_6
24) Vero che le conversazioni e gli scambi erano allegri e sereni (teste ; Testimone_6
25) Vero che lei era collega della dott.ssa docente al Politecnico di Milano nel periodo 2013- Parte_1
2017 (teste ); Testimone_7
26) Vero che al termine delle lezioni, lei e la dott.ssa percorrevate un tratto di strada insieme Parte_1 per andare a prendere la metropolitana (teste ); Testimone_7
27) Vero che la dott.ssa le diceva talvolta che sarebbe passato a prenderla suo marito e in Parte_1 coincidenza con tali affermazioni vedeva all'uscita del Politecnico un'auto in attesa della dott.ssa (teste ); Parte_1 Testimone_7
28) Vero che vedeva la dott.ssa salire su tale auto in attesa (teste ); Parte_1 Testimone_7
29) Vero che talvolta succedeva che ci fosse l'auto ad attendere, senza preavviso (teste ); Testimone_7
2. Disporre accertamenti di carattere fiscale e tributario sui redditi del sig. al fine di Controparte_1 accertare la consistenza del patrimonio immobiliare dello stesso, anche se intestato a soggetti diversi, accertare la misura dei redditi dichiarati, accertare la partecipazione del medesimo in imprese o società commerciali, acquisire informazioni specifiche attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, Servizio Anagrafe Tributaria in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti nella medesima anagrafe ed intrattenuti da sia personalmente sia quale cointestatario Controparte_1 sia quale semplice delegato o legale rappresentante, acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari nel quinquenni o precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, verificare l'eventuale titolarità e disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat) di carte di credito eventualmente collegate con conti correnti intestati a soggetti terzi o in
pagina 2 di 17 possesso di soggetti terzi, segnalare ogni altro elemento utile per la determinazione delle esatte capacità patrimoniali.
3. In subordine, acquisire al presente procedimento le risultanze delle indagini di polizia tributaria svolte nel giudizio di divorzio (causa Tribunale di Bergamo n. 1298/2022 R.G.).
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: in via principale e in rito:
1. dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Bergamo RG n. 660/2024, pubblicata in data 12.03.2024, per violazione dell'art. 342 c.p.c. In via principale e nel merito:
2. rigettare l'appello proposto dalla signora in quanto infondato in fatto ed in diritto, e Parte_1 tutte le domande ivi contenute
3.dichiararsi inammissibile, o, in subordine, rigettare la nuova istanza formulata da parte della
(in subordine, acquisire al presente procedimento le risultanze delle indagini di polizia Parte_1 tributaria svolte nel giudizio di divorzio (causa Tribunale di Bergamo RG n.1298/2022)
4.con vittoria di spese, del giudizio di primo e di secondo grado, oltre accessori come per legge.
In via incidentale:
5. revocare l'obbligo a carico del signor di versare l'assegno di mantenimento a favore Controparte_1 della Signora a far data dalla domanda e sino all'emissione dei provvedimenti Parte_1 provvisori di divorzio (3.6.2022) esonerando il Signor da qualsiasi obbligo di contribuzione in CP favore di Parte_1
In via istruttoria:
6. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. depositata dalla difesa in data 12 maggio 2021, dal CP
n. 1) al n. 4), n. 7) e n. 8), dal n. 11) al n. 40), con tutti i testi ivi indicati;
7. dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1,2 e 3 c.p.c., depositate dalla difesa;
Parte_1 Parte_1
8. dichiararsi inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e comunque non ammettere i capitoli di prova formulati da parte nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. datata 11 Parte_1 maggio 2021, per tutti i motivi di cui in atti;
9. dichiarare inammissibile o comunque non ammettere l'escussione testimoniale della Dott.
[...]
e della Dott. , per tutte le ragioni esposte in atti;
Tes_1 Testimone_8
10. ammettersi, in ogni caso, il Signor a prova contraria sui capitoli di prova avversari CP eventualmente ammessi, con i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte depositata in data 12 maggio 2021; CP
11. ammettersi, anche a prova contraria, i capitoli di prova nn. da 5) a 15), per interpello, per interrogatorio formale e per testi, già formulati a prova diretta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. e ritrascritti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte depositata in data 12 maggio 2021; CP
12. dichiarare inammissibili e comunque rigettare la richiesta di ordini di esibizione e di indagini fiscali/tributarie formulate da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., datata
11 maggio 2021; nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ammettere tali richieste istruttorie nonostante siano già state rigettate dal Presidente e dal Tribunale in quanto palesemente esplorative, la difesa chiede sin d'ora che tali indagini patrimoniali siano estese anche alla Signora CP Parte_1
e che i relativi costi siano posti, anche in via provvisoria, a carico della stessa.
PROCURATORE GENERALE: Ritenendo di condividere le argomentazioni della sentenza impugnata relative all'addebito della separazione, si chiede il rigetto dell'appello in ordine al punto indicato
.Quanto alla determinazione del contributo di mantenimento da porre a carico del resistente a favore
pagina 3 di 17 della moglie, ritenuta la particolare complessità della situazione patrimoniale del resistente, e premesso che si riterrebbe – già alla luce di quanto agli atti – giustificato un innalzamento almeno fino ad euro 10.000,00 mensili della quota stabilita in sentenza, si reputa tuttavia opportuno chiedere che venga disposto da Codesta Corte l'espletamento di apposita CTU in ordine alla rispettiva ed effettiva posizione reddituale (o comunque un approfondimento attraverso le integrazioni istruttorie richieste in appello), sull'esito della quale modulare le conseguenti decisioni sul punto, anche in relazione alle spese del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio con rito concordatario in data 25.10.1987 Controparte_1 Parte_1 optando per il regime della separazione dei beni e dall'unione nascevano i figli (30.1.1994) e Per_1
RI (14.2.1996).
Con ricorso depositato in data 12.2.2019 la sig.ra adiva il Tribunale di Bergamo chiedendo: Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge con addebito a carico del marito;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
porre a carico del marito, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e per il proprio, una somma proporzionata alla comprovata disparità reddituale, previ ordini di esibizione documentali in relazione alla situazione patrimoniale del sig. e oltre a indagini fiscali e tributarie. CP
In data 29.11.2019 si costituiva in giudizio chiedendo l'addebito della separazione alla Controparte_1 moglie, l'assegnazione a sé della casa coniugale, che fosse posta a proprio carico per il mantenimento dei figli la somma mensile di 1.000 euro ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie concordate con gli stessi, mentre nessun contributo riconoscere alla Parte_1
Il Presidente del Tribunale di Bergamo con ordinanza in data 6.2.2020 disponeva:
a) assegna la casa coniugale alla sig.ra Parte_1 b) pone a carico del sig. un contributo al mantenimento di pari a euro 2.000,00 al mese, CP Per_1 da versarsi direttamente a , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT decorrente da Per_1 febbraio 2021; c) pone a carico della sig.ra un contributo al mantenimento di , pari a euro 500,00 Parte_1 Per_1 mensili, da versarsi direttamente a , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT Per_1 decorrente da febbraio 2021; d) pone a carico del sig. un contributo al mantenimento di RI pari a euro 2.500,00 al mese, CP da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT decorrente da Parte_1 febbraio 2021; e) pone a carico del sig. a titolo di assegno di mantenimento, in favore della sig.ra CP Parte_1 l'importo di euro 7.500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT decorrente da febbraio 2021; f) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, necessarie per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In data 24.2.2020 il sig. proponeva reclamo ex art. 708 comma IV CPC avverso l'ordinanza CP presidenziale e con decreto in data 18.6.2020 la Corte di Appello di Brescia rigettava il reclamo.
pagina 4 di 17 In data 12.3.2021 il Tribunale di Bergamo, con sentenza parziale, dichiarava la separazione personale dei coniugi.
In data 14.6.2021 il sig. nella causa separativa depositava istanza per la modifica dei CP provvedimenti presidenziali ex art. 709 ter comma IV CPC chiedendo di essere esonerato dal versamento del contributo al mantenimento dei figli, divenuti economicamente autosufficienti, e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie. In data 13.7.2021 la si costituiva Parte_1 opponendosi alle domande del marito e il 30.9.2021 il Giudice Istruttore rigettava l'istanza del CP
Nelle more il sig. chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP
(procedimento RG n. 1298/2022, ancora pendente dinnanzi al Tribunale di Bergamo).
In data 3.6.2022, nell'ambito del giudizio divorzile, il Presidente con provvedimenti provvisori e urgenti disponeva:
1. revoca il contributo posto a carico del sig. a titolo di mantenimento di entrambi i figli a CP decorrere dalla data dell'udienza presidenziale;
2. revoca l'assegnazione casa coniugale alla moglie, con obbligo di rilascio entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;
3. ridetermina in € 5.000 l'assegno previsto a titolo di mantenimento in favore di a Parte_1 decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;
In data 9.3.2023 il Tribunale di Bergamo dichiarava, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel giudizio separativo il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa il 22.2.2024 e pubblicata il
12.3.2024, oggetto di appello nel presente giudizio, così disponeva:
1. rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie, in via anticipata entro il 5 di Controparte_1 ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 7.500 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data della domanda e sino alla data dell'ordinanza presidenziale di divorzio;
3. rigetta le ulteriori domande;
4. spese di lite del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Brescia avente R.G. 77/2020 e del presente giudizio compensate.
Osservava:
. la controversia era pienamente matura per la decisione senza la necessità di procedere ad una integrazione del materiale probatorio già presente in atti. Cont
. era infondata la domanda ex art. 89 con riferimento alle espressioni “offensive ed oltraggiose” inserite nei rispettivi atti, avanzata da entrambe le parti: infatti le espressioni non eccedevano un livello di continenza tale da giustificare la loro espunzione.
. in merito alle contrapposte domande di addebito, la aveva imputato al marito di avere violato Parte_1 il dovere di fedeltà nonché il dovere di assistenza morale e materiale mentre il aveva ritenuto la CP moglie responsabile di essersi dapprima allontanata in un momento di difficoltà del marito e successivamente di avere ostacolato il rapporto padre-figli. Entrambe le domande erano infondate: con pagina 5 di 17 riguardo all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, la aveva allegato che a partire dal 2011, in Parte_1 coincidenza col coinvolgimento in veste di imputato del nel processo CE & GA, gruppo CP di cui all'epoca era consulente fiscale, il marito aveva iniziato improvvisamente ad avere un atteggiamento molto chiuso ed ostile verso la famiglia;
nel corso del 2013 aveva poi iniziato ad elargire alla moglie somme contanti insufficienti a far fronte alle spese ordinarie, tant'è che la stessa si era vista costretta ad iniziare delle collaborazioni saltuarie, protrattesi fino al luglio 2017, presso l'Università
Politecnico di Milano, con incarichi di docenza serale. Nel corso dell'anno 2014 il aveva deciso CP unilateralmente di versare ogni mese l'importo di € 1.500 mensili alla moglie sino ad agosto 2017, quando aveva interrotto ogni versamento, lasciandola in ristrettezze economiche. All'inizio del 2018 la ricorrente aveva rinvenuto due ricevute di un hotel a Pontresina, Svizzera, relative alla settimana antecedente, intestate al marito e a tale ex collega di studio del ne aveva Testimone_2 CP allora parlato con il marito il quale aveva ammesso di intrattenere una relazione extraconiugale con la sin dall'anno 2012. Il dal canto suo, aveva negato l'esistenza della relazione Tes_2 CP extraconiugale e sostenuto che la crisi dell'unione coniugale era imputabile alla moglie la quale durante Contr gli anni del processo lo aveva trascurato negandogli presenza e sostegno. Infatti, preso atto del dissolvimento dell'”affectio coniugalis”, nel dicembre 2014 i coniugi avevano deciso di sottoscrivere un documento nel quale avevano dato atto del fallimento del matrimonio e della decisione di separarsi, con l'accordo che il avrebbe versato € 1.500 al mese in favore della moglie mentre quest'ultima CP avrebbe lasciato la casa coniugale per trasferirsi a Milano;
dunque la crisi coniugale risaliva quantomeno al 2014 (anno di redazione del suddetto accordo) ed era preesistente rispetto al tradimento addebitato al
Ebbene, a fronte delle contestazioni mosse dal marito secondo il quale i coniugi a partire da fine CP
2014 (anno di redazione del presunto accordo di separazione) vivevano vite sostanzialmente autonome anche dal punto di vista sociale, facendo vacanze separate (l'unico preventivo per una vacanza di famiglia agli atti risaliva all'anno 2009) e vivendo, seppur limitatamente alla settimana lavorativa, in abitazioni separate, la ricorrente non aveva provato, né offerto di provare che la convivenza matrimoniale tra i coniugi in quegli anni fosse denotata dalla presenza di “affectio coniugalis” e non costituisse un mero simulacro, ossia un'unione caratterizzata da una convivenza meramente formale. Era invece emersa una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, come si deduceva altresì dal tenore dei messaggi scambiati tra i coniugi negli anni 2015-2018. Pertanto, anche a ritenere provata l'esistenza di una relazione extraconiugale, questa non poteva ritenersi causalmente determinante la crisi coniugale.
Inoltre per dichiarazione della stessa la stessa, venuta a conoscenza del tradimento aveva Parte_1 tentato di ricomporre rapporto coniugale proponendo al marito una terapia di coppia condizionata all'interruzione definitiva del rapporto extraconiugale, manifestando un chiaro intento di superare la vicenda tale da spezzare il nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale;
infatti l'iniziativa giudiziale era stata assunta dalla moglie solamente a seguito del disinteresse mostrato dal coniuge ad un ricomponimento del rapporto. Anche il secondo motivo di addebito, ossia la violazione del dovere di assistenza materiale, collaborazione e contribuzione da parte del era infondato: gli allegati CP atteggiamenti denigratori ed umilianti verso la moglie (presunto ritiro di carte di credito, bancomat e contanti, il licenziamento della colf fissa, l'interruzione di qualsiasi contribuzione a partire dal mese di agosto 2017) erano rimasti sforniti di prova, non essendo sufficienti, a tal fine, le e-mail prodotte dalla ricorrente la quale segnalava al marito la necessità di accreditare denaro sui conti di famiglia o a lei intestati. All'opposto era emerso che il resistente aveva sempre contribuito ai bisogni della famiglia, mettendo a disposizione della moglie e della figlia l'appartamento in Milano ed elargendo a quest'ultime, pagina 6 di 17 nonché al figlio , costanti somme mensili (in particolare € 1.500 alla signora € 900 a Per_1 Parte_1
; € 700 a RI, in aggiunta a ulteriori somme per spese varie), anche oltre il mese di agosto 2017 Per_1
(docc. 15a/b/c resistente). Dalle e-mail prodotte si deduceva peraltro che la scelta di licenziare la colf non era stata una decisione assunta unilateralmente dal marito, bensì condivisa dalla ricorrente (doc. 51 ricorrente).
. anche la domanda di addebito del marito non poteva essere accolta: infatti le condotte violative degli obblighi derivanti dal matrimonio contestate alla moglie, per di più non provate, risalivano a periodo antecedente a quando i coniugi, secondo la ricostruzione offerta dal avevano raggiunto un accordo CP volto regolamentare la loro separazione. Quelle stesse condotte, pertanto, non potevano oggi essere poste a fondamento della domanda di addebito.
. la aveva chiesto per il proprio mantenimento un assegno di 50.000 euro mensili: aveva Parte_1 dedotto di percepire un reddito modesto che non le consentiva di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una rilevante disparità tra i propri redditi e quelli del marito;
ha evidenziato di essersi dedicata totalmente alla cura del marito e dei figli per l'intera durata del matrimonio, sacrificando le proprie aspettative di carriera – ad oggi non recuperabili, attesa l'età – consentendo al marito di accrescere le di lui disponibilità economiche. Il resistente invece riteneva la moglie economicamente autosufficiente nonché dotata di un patrimonio immobiliare e mobiliare che, tra l'altro, poteva essere incrementato dalla stessa svolgendo altri lavori. Ha infine aggiunto di avere avuto un mutamento “in peius” delle proprie condizioni economiche a partire dal mese di gennaio 2022, essendo venuto meno il reddito professionale. La di anni sessantadue, laureata in lingue e in Parte_1 economia, era docente presso le scuole secondarie di secondo grado e aveva iniziato a lavorare come docente dopo il matrimonio;
si era dimessa nel 2006 per intraprendere il tirocinio triennale propedeutico all'esame di Stato per commercialisti;
aveva ripreso la professione di insegnante nell'anno 2015 a seguito delle ristrettezze economiche in cui il marito l'aveva posta. Risultava avere percepito un reddito complessivo lordo pari a € 4.240 nel 2012 (PF2013); € 3.530 nel 2013 (PF2014); € 8.408 nel 2014 (PF2015); € 19.584 nel 2015 (PF2016); € 19.239 nel 2016 (PF2017); € 19.546 nel 2017 (PF2018); € 23.969 nel 2018 (PF2019); € 23.968,83 (PF2020); € 25.582 a titolo di redditi da lavoro dipendente nel
2021 (mod. 730/2021): quindi il reddito medio mensile relativo all'ultimo triennio e calcolato su dodici mensilità era di circa 1.600 euro. Era intestataria esclusiva di un immobile con annessa cantina e box sito in Bergamo, concesso in locazione (rispetto al quale ha allegato di non percepire il canone, poiché mandato in compensazione con un credito del locatario per opere di ristrutturazione effettuate sull'immobile), nonché di una quota pari a 2/9 di un immobile sito in Gorno. A seguito dell'ordinanza presidenziale divorzile del giugno 2022 aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferita in un appartamento in locazione a Bergamo per il quale versava un canone mensile di € 1.300. Il di CP anni sessantaquattro, laureato, oggi in pensione, aveva esercitato nel dicembre 2015 il recesso anticipato dallo studio di cui era associato fondatore, con effetti da gennaio 2017; aveva percepito, in qualità di associato onorario del predetto studio, da gennaio 2017 sino a dicembre 2021 l'importo complessivo massimo di circa € 10.000 mensili a titolo di contributo riconosciuto dallo Studio Associato per effetto di un patto di non concorrenza;
era rimasto privo di reddito professionale, o contributo riconosciuto ad altro titolo, dal mese di gennaio 2022 e sino ad ottobre 2023, data prevista per l'accesso al trattamento pensionistico. Dalla documentazione prodotta e acquisita attraverso ordini di esibizione ex art. 210 CPC risultava che il aveva percepito un reddito complessivo di € 1.650.553 nell'anno 2012 (PF2013); CP
€ 1.797.384 nel 2013 (PF2014); € 1.805.238 nel 2014 (PF2015); € 1.930.534 nel 2015 (PF2016); € pagina 7 di 17 3.959.699 nel 2016 (PF2017); € 310.211 nel 2017 (PF2018); € 313.318 nel 2018 con investimenti all'estero dal valore finale di 1.151.613 (PF2019); € 273.388 nel 2019 con investimenti all'estero dal valore finale di € 820.719,00, 59.866,00, 556.233,00, 211.848,00 e 44.056,00 (PF2020); € 271.886 nel 2020 con investimenti all'estero dal valore finale di € 429.550, 58.780, 789.687, 249.743, 196, 50.003
(PF2021); € 274.436 nel 2021 con investimenti all'estero dal valore finale di € 835.186, 249.287, 87.074,
51.739, 466.807 (PF2022). Quindi il reddito medio mensile relativo all'ultimo triennio calcolato su dodici mensilità era di circa € 16.600 euro. Era intestatario esclusivo della casa coniugale in cui viveva, con annessa autorimessa, di un immobile sito in Schilpario, con annessa pertinenza, di un immobile a
Milano e della quota di 1/21 di immobili e terreni siti in Villongo (BG). Era poi titolare di un patrimonio mobiliare (risparmi e investimenti) al 31.12.2021 di € 5.503.664,43 (EC Bank pari a € 2.944.280,25; Allianz Bank pari a € 979.386,18; pari a € 1.579.998). Così ricostruite le posizioni CP_5 economiche delle parti, accertata la rilevante disparità reddituale e patrimoniale, la domanda di mantenimento avanzata dalla moglie era fondata perché la condizione patrimoniale e reddituale della moglie, pur certamente più che dignitosa, non era paragonabile a quella del marito: la godeva Parte_1 di un patrimonio limitato e di entrate modeste, le quali, attesa l'età e gli anni di assenza dal mondo del lavoro – nonostante le qualifiche –, non sarebbe stata in grado di incrementare agevolmente.
. sotto il profilo del “quantum”, occorreva avere riguardo, oltre ai redditi e al patrimonio delle parti, al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza matrimoniale. Certo era che la famiglia aveva goduto di un tenore di vita agiato (la casa coniugale di oltre 600 mq aveva giardino e piscina, vi era una colf fissa, una stiratrice, un giardiniere) e moglie e figli potevano contare su budget mensili messi a disposizione dal Tuttavia non era sufficientemente CP giustificata, oltre che sproporzionata ed eccessiva, la richiesta di € 50.000 mensili avanzata dalla moglie.
Peraltro dal tempo dell'ordinanza presidenziale vi era stato un mutamento in peius della condizione economica del (il quale da gennaio 2022 era privo di attività lavorativa e dall'ottobre 2023 era in CP pensione) anche se rimaneva un ingente patrimonio mobiliare, oltre che immobiliare. Pertanto, considerata la durata del matrimonio e il tenore di vita goduto in costanza dello stesso, l'accertata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, la flessione del reddito del resistente rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale e l'ingente patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso accertato in sede istruttoria, era equo confermare la somma di € 7.500 a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie, così come stabilito con l'ordinanza presidenziale, con decorrenza dalla data della domanda e sino all'ordinanza presidenziale di divorzio. Cont
. le spese di lite del giudizio di merito e del giudizio di reclamo ex art. 708 IV , vista la reciproca soccombenza, il comportamento complessivo delle parti e il tenore della pronuncia, andavano compensate.
Avverso tale sentenza, pubblicata in data 12.3.2024, la con ricorso depositato in data Parte_1
11.10.2024 ha proposto appello concludendo come indicato in epigrafe.
Si costituiva in data 17.12.2024 che concludeva come in epigrafe. Controparte_1
In data 17.1.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
pagina 8 di 17 All'udienza collegiale del 21.1.2025 venivano sentite le parti personalmente, il difensore dell'appellante insisteva affinché venissero acquisite le risultanze dell'indagine tributaria disposta nel giudizio di divorzio, i difensori si riportavano ai rispettivi atti e la Corte tratteneva la causa in decisione decidendo, con ordinanza in pari data, di disporre, come richiesto dalla difesa della l'acquisizione delle Parte_1 indagini effettuate dalla Polizia Tributaria nell'ambito del giudizio di divorzio.
Depositata tale documentazione, all'udienza del 18.3.2025 parte appellante chiedeva disporsi CTU contabile e controparte si opponeva, quindi i difensori si riportavano ai loro atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del Tribunale di rigetto della domanda di addebito della separazione al sig. rilevando: CP
-circa la relazione extraconiugale il Tribunale ha erroneamente sostenuto che “la ricorrente non ha provato, né ha offerto di provare, che la convivenza matrimoniale tra i coniugi in quegli anni (quelli dopo il 2014) fosse denotata dalla presenza di affectio coniugalis e non costituisse, invero un simulacro, ossia un'unione caratterizzata da una convivenza meramente formale…”, non avendo il Tribunale considerato i molteplici elementi di prova anche orale forniti, alcuni dei quali erroneamente non ammessi dal Tribunale e che avrebbero dimostrato senza alcun dubbio che la convivenza matrimoniale era, in quegli anni, caratterizzata dall'”affectio coniugalis”; a tal proposito si richiamano gli SMS che i coniugi si erano scambiati negli anni 2015, 2016 e 2018 dai quali si può desumere l'assenza di una crisi coniugale.
Si osserva peraltro come la Corte di Cassazione ha affermato1 che l'assenza di “affectio coniugalis”, oltre ad avere caratteristiche di manifestazioni pubbliche, deve essere riconosciuta da entrambi i coniugi, elemento non presente nel caso in esame. Secondo l'appellante inoltre il Tribunale erroneamente è giunto alla conclusione secondo cui il tradimento del anche ove provato, non sarebbe stato la causa CP determinante della crisi coniugale atteso che i coniugi avevano deciso di darsi una seconda chance per superare la crisi: infatti in materia di addebito la tolleranza o comunque la scelta di darsi una seconda possibilità non esclude il nesso causale tra tradimento e crisi coniugale, come afferma pacifica giurisprudenza. Al contrario, dalla richiesta di separazione, formalizzata per la prima volta con lettera legale del 30.5.2018, si desume il nesso tra la condotta del marito, di cui la era venuta a Parte_1 conoscenza solo nel 2018, e la crisi coniugale che aveva poi portato alla richiesta di separazione.
- erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provata la violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte del sig. ritenendo che lo stesso avesse sempre contribuito ai bisogni familiari;
CP in realtà, in seguito alle vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto nel corso del 2011, il aveva CP assunto un atteggiamento scontroso, irascibile e spesso era assente, non partecipava a tutte le scelte riguardanti la famiglia alle quali provvedeva esclusivamente la moglie, situazione che era andata peggiorando nel tempo sino a che, nel 2013, il aveva iniziato ad assumere comportamenti CP vessatori2 volti non solo a controllare la moglie economicamente ma anche ad umiliarla, situazione provata dai documenti depositati e in particolare dagli scambi di email, risalenti a quel periodo, dove la lamentava vessazioni economiche ad opera del inoltre, a riprova della grave situazione Parte_1 CP di ristrettezza economica alla quale era sottoposta, la stessa era stata costretta ad avviare delle collaborazioni con l'Università degli Studi di Milano svolgendo incarichi di docenza. 2)in punto assegno di mantenimento la lamenta l'esiguità dell'assegno riconosciutole ed Parte_1 evidenzia che l'assegno mensile richiesto, di 50.000 euro, è del tutto proporzionato tenuto conto della rilevante disparità reddituale e patrimoniale tra le parti;
inoltre la media annuale degli ultimi tre redditi
(2015-2016-2017) dichiarati dal era di euro 2.565.157 e il reddito del 2017 ammontava ad euro CP
3.959.699. Errata è stata la valutazione compiuta dal Tribunale che ha tenuto conto del reddito medio mensile (pari a circa 16.000 euro) percepito dal senza considerare che questi solo apparentemente CP ha cessato la sua attività lavorativa3 e ha comunque diminuito intenzionalmente i suoi redditi allo scopo di sfavorire le domande economiche della moglie. Inoltre il Tribunale non ha considerato che, a seguito dell'indipendenza economica dei figli, la casa coniugale è ora assegnata al e la deve CP Parte_1 sostenere il costo della locazione (1.300 euro mensili + spese condominiali); ha inoltre dovuto restituire l'autovettura RAV 4 TD provvedendo all'acquisto in autonomia di una nuova auto contraendo un debito con EC. Ancora il Tribunale di Bergamo ha affermato che il patrimonio mobiliare del ammonta CP
a euro 5.503.664,43, omettendo di sommare a tale cifra quella emergente dai rapporti Italiana
Assicurazioni, ovvero l'importo di euro 3.293.126,83, quindi il totale è di euro 8.796.791,26. Infine il
Tribunale non ha tenuto in considerazione che la ha dovuto mettere da parte la propria vita Parte_1 professionale per occuparsi della famiglia, permettendo così al marito di dedicarsi totalmente alla carriera e di costruirsi un importante patrimonio.
3) l'appellante lamenta infine la compensazione delle spese di lite operata dal Tribunale rilevando che la domanda di riconoscimento dell'assegno in favore della era stata accolta, seppur in misura Parte_1 inferiore al richiesto. Parimenti erroneamente è stata disposta la compensazione delle spese di lite del procedimento di reclamo avanti la Corte di Appello di Brescia (RG n. 77/2020).
Parte appellata, di contro, chiede la conferma della sentenza impugnata e propone appello incidentale, evidenziando:
- l'appello è inammissibile per violazione dei criteri di specificità e chiarezza previsti dall'art. 342 CPC in quanto il ricorso risulta generico e confuso.
- in punto addebito l'appello è infondato perché il Tribunale ha correttamente rilevato l'assenza dell'affectio coniugalis, diversamente da come vuol far credere la sulla base di scambi di email Parte_1
(doc. 50), peraltro risalenti ad un periodo (febbraio 2009) antecedente rispetto al 2014, data dell'accordo separativo, e sulla base di messaggi whatsapp scambiati tra le parti tra il 2015 e 2018 (doc. 60) che in realtà mostrano, così come evidenziato dal Tribunale, “la reciproca sostanziale autonomia di vita”. Circa
i capitoli di prova nn. 20-29 formulati dalla nella seconda memoria istruttoria, il Tribunale con Parte_1 ordinanza del 30.9.2021 non li aveva ammessi ritenendole prove “irrilevanti, formulate genericamente e aventi contenuto valutativo” e tale ordinanza istruttoria non era stata reclamata dalla ex art. Parte_1
178 CPC né ne era stata chiesta la revoca in sede di precisazione delle conclusioni. L'asserita relazione extraconiugale del non è stata la causa del fallimento del matrimonio e la non ha mai CP Parte_1 3 Questo era provato dal fatto che la aveva ricevuto al proprio indirizzo di via Donini 14 a Bergamo, Parte_1 una carta di credito American Express n. , intestata a con NumeroDiPass_1 Persona_2 Parte_2 scadenza al 02/2025. pagina 10 di 17 provato la data della scoperta dell'asserita relazione e il conseguente nesso causale con la fine dell'unione4. In aggiunta il Tribunale ha escluso l'assenza di un nesso di causalità anche sulla base dell'accordo di separazione intercorso tra le parti nel dicembre del 2014 con il quale i coniugi avevano riconosciuto la fine del matrimonio decidendo di separarsi;
infatti a gennaio 2015 la aveva Parte_1 lasciato la casa coniugale per trasferirsi a Milano. Ancora, come rilevato dal Tribunale, l'intento conciliativo della – che aveva proposto al marito una terapia di coppia - aveva interrotto il Parte_1 nesso di causalità tra l'asserita relazione del e la fine del matrimonio. Infine la mancanza di CP efficienza causale era provata anche dal fatto che era trascorso un anno dalla scoperta dell'ipotetica relazione e il deposito del ricorso di separazione. Quanto all'asserita violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte del il Tribunale aveva correttamente affermato che il ha sempre CP CP contribuito ai bisogni della famiglia versando alla moglie euro 1.500 mensili come da accordo intercorso tra le parti nel 2014, contributo che solo oggi viene ritenuto dalla stessa insufficiente.
- in punto assegno di mantenimento la richiesta di innalzamento dell'assegno è infondata: non vi è prova che il abbia solo fittiziamente cessato di lavorare e da ottobre 2023 il percepisce la sola
CP CP pensione. Correttamente il Tribunale non ha tenuto conto, nel determinare il contributo, della restituzione dell'autovettura al e dell'abbandono della casa coniugale da parte della infatti la
CP Parte_1 domanda di quest'ultima inerisce il periodo dal 21.2.2019 - data di deposito del ricorso di separazione - al 3.6.2022 – data di emissione dell'ordinanza presidenziale di divorzio - mentre il rilascio della casa coniugale è avvenuto nel gennaio del 2023. In punto assegno di mantenimento in favore della moglie il propone appello incidentale chiedendone la revoca: allega che la non ha fornito alcuna
CP Parte_1 prova dell'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e non ha considerato che dal dicembre 2014 all'agosto 2017, in esecuzione dell'accordo concluso tra le parti, il ha versato alla moglie un
CP importo mensile di soli euro 1.500 e che dall'agosto 2017 non le ha versato più nulla, prova che tale cifra era ritenuta sufficiente dalla per far fronte ai bisogni quotidiani. Inoltre il Tribunale, pur Parte_1 rilevando che “dal tempo dell'ordinanza presidenziale…vi è stato un mutamento in peius della condizione economica del , ha comunque confermato la somma di euro 7.500 stabilita in sede
CP presidenziale il 6.2.2020 non considerando la diminuzione.
- il Tribunale correttamente ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite stante la soccombenza reciproca sulla domanda di addebito e la soccombenza della sul quantum Parte_1 dell'assegno di mantenimento.
La Corte osserva: preliminarmente va respinta l'eccezione di infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 342 CPC essendo ben chiari i motivi di censura rivolti dalla alla sentenza del Tribunale di Bergamo. Parte_1
Passando ad esaminare i motivi di appello, circa l'addebito la statuizione impugnata va confermata: la ritiene che il marito abbia violato i doveri coniugali sia intrattenendo una relazione Parte_1 extraconiugale in costanza di matrimonio sia violando il dovere di assistenza morale e materiale. 4 sul punto dagli atti di controparte emergevano incongruenze temporali, infatti dal doc. 40 avversario (trascrizione priva di efficacia probatoria perché non era stato ammesso il relativo supporto cd) emergeva che la era venuta a conoscenza della relazione extraconiugale non nel 2018 ma diversi anni prima, tanto da Parte_1 chiedere al marito la conferma che la relazione durava dal 2012 (pag. 12 ricorso in appello) mentre nell'atto di appello si legge che la aveva appreso della relazione solo nel 2018. Parte_1 pagina 11 di 17 Va ricordato che per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali debitamente provati a carico di uno dei coniugi (o di entrambi) e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 CC pone a carico dei coniugi essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 28.9.2001 n. 12130, Cass. sez. I civ. 11.6.2005
n. 12383 e Cass. sez. I. civ. 16.11.2005, n. 23071); bisogna in particolare tenere conto delle modalità e frequenza dei fatti e del tipo di ambiente in cui sono accaduti e operare una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge che permetta di verificare se quello tenuto da uno di essi sia stato la causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass. 28.9.2001 n.
12130; Cass. 22.4.1989 n. 193); in sostanza la condotta di un coniuge non può essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza abbiano rivestito le violazioni dei doveri coniugali, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.
Ebbene, nel caso in esame è la stessa ad affermare nei suoi atti di primo grado che nel 2011 Parte_1 aveva notato che il marito, in concomitanza con il coinvolgimento nel procedimento penale CE &
GA (dei quali il era consulente fiscale) era spesso nervoso, emotivamente distante e anche CP fisicamente poco presente a casa. Ha ammesso che la situazione col tempo non era migliorata, tanto che dal 2013/2014 il marito aveva iniziato anche a metterle a disposizione meno denaro, rispetto a prima, per le necessità familiari. Ha precisato che nondimeno la relazione coniugale era proseguita finché lei nel
2018 aveva scoperto che il marito aveva da tempo una relazione extraconiugale con una collega di studio, lo aveva “messo alle strette”, lui aveva ammesso la relazione, lei allora gli aveva proposto, per salvare il matrimonio, di intraprendere insieme un percorso di coppia e, al diniego del marito, aveva deciso di proporre domanda di separazione. Il invece, pur non avendo negato con convinzione di avere CP intrapreso la relazione extraconiugale, ha affermato che tale eventuale relazione non sarebbe comunque stata la causa del fallimento del matrimonio dal momento che già da anni prima della separazione lui e la moglie vivevano una relazione in crisi, tanto che a fine 2014 avevano redatto uno scritto nel quale, preso atto della crisi matrimoniale che si protraeva da anni, avevano esplicitato di volersi separare, anche se in quel momento non legalmente per potere verificare, dopo alcuni mesi di vita separata, quale sarebbe stata l'evoluzione della situazione;
quindi la moglie si era trasferita nel corso della settimana a Milano, dove in quel periodo insegnava, soggiornando presso l'abitazione del marito il quale era rimasto nella casa coniugale a Bergamo. La ha ammesso di avere vissuto a Milano dal 2015 al luglio 2017 Parte_1 perché all'epoca insegnava al Politecnico, ma ha precisato che in quel periodo rientrava a Bergamo nei fine settimana e spesso il marito la andava a prendere a Milano al termine delle lezioni asserendo che la relazione coniugale proseguiva e che il matrimonio è fallito solo quando lei nel 2018 aveva scoperto la relazione extraconiugale del marito, che durava da molti anni.
La Corte ritiene, come ha ritenuto il Tribunale, che agli atti vi siano elementi per affermare che negli anni precedenti la separazione, almeno dal 2014, la coppia già versasse in crisi coniugale: il ha CP prodotto la fotocopia di un foglio nel quale si legge che i due coniugi, preso atto della crisi del matrimonio, avevano deciso di concordare condizioni di separazione di fatto, riservandosi di agire per una separazione legale dopo qualche mese se avessero ritenuto che la decisione presa non poteva essere pagina 12 di 17 modificata: le condizioni erano che il avrebbe continuato ad abitare nella casa coniugale a CP
Bergamo, di sua proprietà mentre la moglie avrebbe utilizzato fino al 30.6.2015 l'appartamento del marito in centro a Milano;
avevano previsto poi il marito versasse alla moglie 1.500 euro al mese o 2.500 euro al netto di affitto e spese condominiali. Tale accordo non risulta sottoscritto e la nei suoi Parte_1 atti ha negato di averlo mai visto o firmato, tuttavia all'udienza del 20.1.2022 la teste Testimone_9 avvocato, ha dichiarato che il che conosceva da tempo, si era rivolto a lei nel dicembre 2014 e le CP aveva mostrato l'accordo sottoscritto da lui e dalla moglie;
la teste ha ricordato che il documento recava una data sbagliata (dicembre 2015 anziché dicembre 2014), che lei non era presente all'atto della sottoscrizione ma ricordava di avere visto l'accordo firmato dai due coniugi. La teste ha anche confermato la dichiarazione da lei redatta il 25.11.2019 (doc. 4 fasc. secondo la quale il a CP CP dicembre 2014 era andato da lei per una consulenza legale dicendole che lui e la moglie avevano deciso di separarsi e avevano concordato che lui avrebbe versato alla moglie 1.500 euro al mese e avrebbe lasciato in uso alla moglie la casa di Milano dove la moglie avrebbe vissuto. La ha ricordato di Tes_9 avere consigliato al di redigere un accordo scritto e il a gennaio 2015 era tornato da lei CP CP mostrandole un atto sottoscritto da entrambi i coniugi.
Oltre a questa testimonianza dalla quale emerge che i due coniugi a fine 2014 avevano deciso di separarsi di fatto, dall'esame della documentazione agli atti emerge (doc. 51) che la nel 2013/2014 Parte_1 aveva scritto più mail al lamentando di avere bisogno di denaro e affermando che le somme che CP il marito le accreditava non le consentivano di pagare la stiratrice, sicché avrebbe lasciato a casa la stiratrice ma non avrebbe stirato lei gli abiti del marito;
nelle mail accusava il marito di umiliarla e lamentava di avere bisogno di un budget più alto: il tenore di tali messaggi5 e le modalità di comunicazione tra i due coniugi – i coniugi comunicavano appunto tramite mail - dimostrano, ad avviso di questa Corte, un'evidente ed oggettiva crisi coniugale. Risulta altresì agli atti uno scritto, firmato da entrambi i coniugi, datato 25.5.2014 nel quale la dà atto di avere chiesto e ottenuto dal marito Parte_1 un prestito di 10.000 euro per un intervento di settoplastica, impegnandosi a restituirgli il denaro. Circa il periodo successivo al 2014, il doc. 60 contiene i messaggi whatts app intercorsi tra i due coniugi nel
2015 e il 2016 dai quali emerge che i due vivevano in abitazioni separate ma si scrivevano e si incontravano periodicamente e il a volte passava a prendere la moglie a Milano dopo che la stessa CP aveva terminato le lezioni: si tratta tuttavia di comunicazioni che, per il loro tono, rivelano distanza emotiva tra i coniugi e non certo un sereno rapporto coniugale6.
Vi è quindi la prova che tra i due coniugi dal 2013 – 2014 intervenne una crisi matrimoniale che i due scelsero di affrontare non con una separazione legale ma attraverso un'organizzazione familiare che vedeva la coppia distante almeno durante la settimana ed è verosimile che da quel momento il matrimonio sia proseguito in questo modo almeno fino al luglio 2017, periodo in cui la lavorava a Milano. Parte_1
Nel 2018 la scoprì che il marito frequentava altra donna, gli propose un percorso di coppia, Parte_1 lui rifiutò e lei decise di separarsi.
Parte appellante ha ragione laddove afferma che dal tentativo della di salvare il matrimonio Parte_1 proponendo al marito un percorso terapeutico di coppia non si può ricavare, come invece ha fatto il Tribunale, che il tradimento non avesse avuto efficienza causale nella fine del matrimonio;
tuttavia nel caso in esame non vi è la prova né di quando la relazione extraconiugale del (relazione che questa CP
Corte ritiene indubitabile vi sia stata) sia iniziata né, soprattutto, che dopo il 2014, l'affectio coniugalis tra il e la si fosse ripristinata perché dai messaggi prodotti, come si è detto, non si ricava CP Parte_1 tale prova. Quanto ai capitoli di prova orale dedotti dalla non ammessi dal Tribunale e Parte_1 riproposti nel presente grado di giudizio, non sono rilevanti perché le circostanze ivi dedotte (in particolare il fatto che talvolta il passasse a prendere la moglie a Milano al termine delle lezioni CP per tornare a Bergamo) anche se provate non varrebbero a provare la ripresa dell'affectio coniugalis;
inoltre i capp. 20 e 21 hanno contenuto valutativo e privo di qualsiasi riferimento temporale. Né la ha fornito la prova di vacanze trascorse col marito o di momenti condivisi insieme dopo il Parte_1
2014 e la circostanza appare anomala se si considera che, a detta della stessa in passato la CP_6 coppia era solita trascorrere vacanze in Sardegna e in montagna e organizzare viaggi.
Anche l'altro motivo di addebito dedotto dalla non è fondato: è indubbio che dal 2014, con il Parte_1 sopraggiungere della crisi coniugale, il abbia limitato le elargizioni di denaro alla moglie, ma non CP si può in alcun modo affermare che abbia “leso la dignità” della stessa tenendo verso di lei atteggiamenti
“denigratori e umilianti”. Dai messaggi e dalle mail si ricava che la chiedeva al marito il Parte_1 versamento di somme maggiori rispetto a quelle che lui le accreditava ma dai documenti 15 a, b e c prodotti dal in primo grado si nota che sul conto corrente della venivano dal marito CP Parte_1 accreditati ogni mese non solo 1.500 euro fissati come budget mensile ma anche vari rimborsi (rimborso spese mediche, rimborso spese varie, rimborso spese , rimborso spese per e CP_7 Per_3 Per_1
RI, rimborso spese mediche ). Inoltre sui conti correnti dei figli venivano accreditati Per_1 mensilmente 900 euro (a ) e 700 euro (a RI), ma anche per i figli si rilevano molti accrediti Per_1 aggiuntivi (rimborso per spese mediche, ottico, assicurazione moto, rimborso centro Daina, anticipo corso Londra, farmacia…): non si può quindi sostenere che il non contribuisse più ai bisogni CP familiari avendo stabilito in favore di moglie e figli un budget mensile al quale si aggiungevano molti rimborsi spese.
Correttamente il Tribunale ha quindi escluso la sussistenza di elementi tali da portare ad una pronuncia di addebito della separazione al CP
In punto assegno di mantenimento, la Corte ritiene che alla sig.ra spetti senz'altro tale Parte_1 assegno e che l'importo determinato dal Tribunale sia congruo.
Va subito premesso che l'assegno di mantenimento separativo oggetto del presente giudizio va determinato limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra il deposito della domanda di separazione
(febbraio 2019) e il maggio 2022 in quanto dal giugno 2022 sono in vigore i provvedimenti assunti nell'ordinanza presidenziale emessa datata 3.6.2022 nel giudizio di divorzio, ordinanza che ha rideterminato l'assegno di mantenimento in favore della in 5.000 euro mensili8 e che ha Parte_1 revocato l'assegnazione alla moglie della casa coniugale e il contributo a carico del per il CP mantenimento dei figli, divenuti economicamente autonomi. Pertanto a decorrere da giugno 2022 trova applicazione l'assegno separativo determinato dall'ordinanza emessa in sede di divorzio: infatti, circa l'eventualità di una contemporanea pendenza del giudizio separativo e divorzile, la Corte di Cassazione
(n. 27205/2019 e n. 7547/2020) ha affermato che il giudice della separazione è investito della “potestas iudicandi” sulle domande oggetto del giudizio separativo anche quando sia pendente il giudizio di divorzio ma che, ove il giudice del divorzio abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale, questi sono destinati a sovrapporsi e ad assorbire quelli adottati in sede di separazione, ma solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. In sostanza i provvedimenti adottati nel giudizio di separazione (o di modifica delle condizioni di separazione) anteriormente iniziato sono destinati a durare fino all'introduzione di un nuovo regolamento per effetto delle statuizioni definitive o provvisorie rese in sede divorzile (Cass. 1779/2012).
Non si ritiene necessario, come chiede la difesa della espletare una CTU contabile volta ad Parte_1 approfondire la situazione economico/patrimoniale del consolidato orientamento della Suprema CP
Corte afferma che, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. sez. I 18.6.2008 n. 16575, Cass
12.1.2017 n. 605; Cass 20.1.2021 n. 975); peraltro nel caso in esame agli atti vi è abbondante documentazione e sono state acquisite in questo grado di giudizio anche le indagini della Polizia
Tributaria disposte nel giudizio di divorzio. Inoltre, visto che questa Corte deve limitare l'esame al periodo febbraio 2019/maggio 2022, non rilevano le circostanze che si riferiscono ad epoca precedente e successiva a tale periodo: non rileva quindi la circostanza dedotta dalla secondo la quale il Parte_1 marito starebbe ancora lavorando come commercialista nonostante il pensionamento maturato da ottobre
2023 o il fatto che dal gennaio 2023 la stessa è gravata dal canone di locazione avendo perso l'assegnazione della casa coniugale.
Ebbene, la ha 64 anni, è laureata in lingue e poi nel corso del matrimonio si è laureata anche Parte_1 in economia e commercio;
ha svolto attività di insegnante alle scuole superiori, attività interrotta nel 2006
e ripresa nel 2015 e che le ha sempre consentito di conciliare il lavoro con la cura dei figli anche perché il marito ha sempre svolto un lavoro molto impegnativo in termini di tempo e responsabilità. Il suo reddito
è quello di un'insegnante di scuola superiore, all'incirca di 1.700 euro mensili. E' titolare di un immobile che ha concesso in locazione e per il quale non sta percependo alcun canone avendo concordato col conduttore (v. doc. 77), che ha sostenuto le spese per lavori di ristrutturazione sull'immobile, una compensazione. E' poi titolare della quota di 2/9 di un immobile a Gorno (Bergamo). Fino all'emissione dell'ordinanza presidenziale divorzile aveva in assegnazione la casa coniugale, una grande villa a
Bergamo con ampio giardino e piscina, di proprietà del marito;
da tale data, essendo i figli divenuti economicamente autonomi, l'assegnazione le è stata revocata, ha rilasciato la casa a gennaio 2023 e da allora vive in locazione al canone di 1.300 euro mensili.
Quanto al socio fondatore dello studio associato Pirola Pennuto EI & Associati, che si occupa CP di consulenza tributaria e legale e che ha dieci sedi in Italia e altre all'estero, ha percepito redditi molto elevati finché faceva parte della compagine dello studio: sul punto si richiama la dettagliata ricostruzione dei redditi del per agli anni 2012- 2017 contenuta nella sentenza del Tribunale, redditi che CP
pagina 15 di 17 variavano di anno in anno ma che si aggiravano mediamente su circa 80 mila euro netti mensili, anche se va evidenziato che nell'anno di imposta 2016 il reddito mensile netto è stato di circa 180.000 euro.
Nel dicembre 2015, a soli 56 anni, ha esercitato il diritto di recesso dallo studio con decorrenza dal
31.12.2016 e l'accordo con lo studio, come risulta dalla documentazione agli atti, prevedeva che, oltre alla restituzione dei versamenti effettuati quale capitale, circa 1.300.000 euro, avrebbe continuato a percepire una quota fissa dell'utile maturato in quegli anni, circa 13.000 euro netti al mese, e ciò per cinque anni, dal 1.1.2017 al 31.12.2021.
Dal 1.1.2022 ha quindi cessato di percepire redditi da lavoro e da ottobre 2023 percepisce il trattamento pensionistico (è stata questa contrazione di reddito che ha indotto il Presidente in sede divorzile a ridurre l'assegno da 7.500 euro a 5.000 euro mensili).
Quanto agli immobili, è titolare di un immobile a Schilpario di 50 mq, dell'immobile ex casa coniugale a Bergamo e di una quota di un immobile a Villongo.
Ha poi un cospicuo patrimonio mobiliare (denaro e investimenti) che al 31.12.2021 era di oltre 5 milioni di euro.
Così ricostruita la situazione economica dei due coniugi, avuto riguardo al reddito percepito dal
CP nel periodo qui di interesse (febbraio 2019/maggio 2022), considerato che tale periodo è relativo alla fase successiva al recesso del dallo studio, fase nella quale il ha comunque percepito un reddito
CP CP mensile netto di circa 13.000 euro, e solo per pochi mesi si riferisce alla fase in cui il decorsi i 5
CP anni dal recesso, non ha più percepito nulla dallo studio associato, considerato tuttavia anche il cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare del il primo produttivo di reddito aggiuntivo a quello da
CP lavoro, considerata altresì la notevolissima differenza tra le situazioni economiche dei due coniugi e il fatto che l'assegno separativo mira a garantire per quanto possibile lo stesso tenore di vita avuto nel corso del matrimonio (tenore di vita senz'altro elevato se si pensa che la famiglia viveva in una casa di 600 mq con piscina), la Corte ritiene che l'assegno determinato dal Tribunale sia congruo.
L'appello incidentale del secondo il quale alla moglie non andrebbe riconosciuto alcun assegno, CP
è infondato alla luce della rilevantissima differenza tra le situazioni economiche dei due coniugi. Non è fondata la prospettazione del secondo cui il fatto che dal 2014 egli avesse versato alla moglie CP
1.500 euro al mese proverebbe che con tale somma la moglie poteva tranquillamente vivere: nel 2014, come si è visto, la crisi coniugale era già in atto e dal tenore della messaggistica e delle mail prodotte si ricava che la lamentava l'insufficienza della somma versatale dal marito. Non si può Parte_1 affermare, come sopra evidenziato, che il abbia fatto mancare alla moglie e ai figli i mezzi di CP sussistenza ma non si può neppure affermare che la fosse d'accordo circa l'ammontare - 1.500 Parte_1 euro al mese - che le veniva versato dal marito.
La somma richiesta dalla (50.000 euro mensili lordi o 25.000 netti) è invece assolutamente Parte_1 sproporzionata considerati i redditi percepiti dal nel periodo di interesse, decisamente inferiori a CP quelli percepiti prima del recesso dall'associazione professionale. Va inoltre considerato che nel periodo che qui rileva la aveva anche assegnata la casa coniugale – che ha occupato fino a gennaio Parte_1
2023 - sicché non era gravata da spese abitative.
In conclusione, questa Corte ritiene che con 7.500 euro al mese, sommati al suo reddito da lavoro e con l'aggiunta dell'assegnazione della casa coniugale, la fosse in grado di mantenere il tenore di Parte_1 vita avuto nel corso del matrimonio.
pagina 16 di 17 Anche la compensazione delle spese di lite del primo grado e della fase di reclamo ex art. 708 IV comma Cont
non pare censurabile: vi era stata comunque una soccombenza reciproca atteso che la domanda di addebito della separazione a carico del marito proposta dalla domanda che aveva comportato Parte_1 la necessità dell'istruttoria testimoniale, era stata rigettata;
e comunque l'assegno richiesto dalla risultava palesemente sproporzionato e di questo, pur nel riconoscimento del diritto alla Parte_1 spettanza di un assegno separativo, ben poteva il Tribunale tenere conto nella regolamentazione delle spese di lite, come pure ben poteva operare una valutazione complessiva delle spese di lite della fase di reclamo e di quella di merito.
Stante l'esito del presente giudizio (la è soccombente sulla domanda di addebito, su quella di Parte_1 aumento dell'assegno di mantenimento e sull'appello in punto spese di lite mentre il è CP soccombente sulla domanda di revoca dell'assegno) le spese di questo grado possono essere compensate per la metà mentre la restante metà va posta a carico della e si liquidano per tale quota in euro Parte_1
4.995,50 (avendo riguardo ai parametri previsti dal DM 147/2022 per i procedimenti dinnanzi alla Corte
d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importo medio per le quattro fasi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Entrambe le parti ai sensi dell'art. 13 comma I quater DPR 115/2002 vanno dichiarate tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 660/2024 pubblicata il 12.3.2024 e resa nel proc.
1607/2018, con l'intervento del PG, così decide:
. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata.
. compensa le spese di lite del presente giudizio per la metà e pone la restante metà a carico di parte appellante e la liquida in 4.995,50 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
. dichiara entrambe le parti tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Brescia, 18 marzo 2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Ord. n. 30900/2019. 2 Il sig. si era fatto riconsegnare le carte di credito, aveva licenziato la colf, aveva preteso dalla moglie CP rendicontazioni delle spese e aveva deciso unilateralmente di versare sul conto personale della moglie 1.500 euro mensili. pagina 9 di 17 5 Oltre a lamentarsi per il fatto che il denaro che il marito le accreditava non era insufficiente, la Parte_1 l'11.11.2013 scriveva al marito: “infine bisognerebbe affrontare il problema dell'intervento al naso di RI, quando vuoi”. 6 Nel messaggio del 5.10.2016 la scrive al marito: “ciao hai voglia di venire a cena stasera? Fammi Parte_1 sapere per favore buona giornata” e il risponde: “ciao, ti ringrazio ma preferisco di no, buona giornata”. CP pagina 13 di 17 7V. ricorso per separazione in primo grado pagg. 7 8. 8 Nel provvedimento il Presidente ha specificato di ritenere di adeguare l'assegno separativo alle mutate condizioni economiche del perché il diritto all'assegno divorzile, che ha altri presupposti rispetto a quello CP separativo, matura solo al momento della pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio sicché quello riconosciuto in sede di ordinanza presidenziale divorzile non è un'anticipazione dell'assegno divorzile bensì una modifica di quello separativo. pagina 14 di 17