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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 6169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6169 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 14676 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BRAMBILLA ANNA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«Accertare e riconoscere al sig. titolare di un permesso di soggiorno per cure Parte_1 mediche con diritto di svolgimento di attività lavorativa.
Accertare e riconoscere il diritto del sig. di ottenere il rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per cure mediche di durata annuale.
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»
QUESTURA DI NOVARA - ha così concluso: Controparte_2
«Rigettare il ricorso perché del tutto infondato. In ogni caso, revocare, ove già concessa, o rigettare, ove domandato, del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In ogni caso con condanna della parte ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art 96 cpc E vittoria di spese di lite essendo l'azione intentata del tutto abusiva e sovrabbondante»
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17/08/2024, ha formulato domanda di Parte_1
accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche di durata annuale, con eliminazione dell'indicazione – apposta sul permesso di soggiorno a lui rilasciato - «NON VALIDO PER IL LAVORO».
Unitamente alla domanda di merito, il ricorrente aveva anche agito in sede cautelare. Il
Tribunale aveva però rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora.
1.1. Con riferimento al merito, parte ricorrente – dopo avere rappresentato di essere giunto in
Italia nel 2002 e di essere stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro sino al
2015 – ha rappresentato che, dal 2015, egli non è più riuscito a regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.
Con specifico riferimento all'oggetto di questo processo, il ricorrente allega di essere affetto da una cardiopatia che – nel novembre 2023 – ha determinato un suo ricovero per scompenso cardiaco. In conseguenza di tali condizioni di salute, il ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.
Il Questore di Novara ha pertanto rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998 con provvedimento emesso in data 12.6.2024, con scadenza indicata al 7.2.2024. Sul permesso di soggiorno in questione è apposto un timbro che recita «valido per il soggiorno nel territorio nazionale. Non valido per lavoro».
Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede che il permesso di soggiorno sia rilasciato per la durata di un anno e che sia eliminata l'indicazione apposta dal Questore «non valido per lavoro».
1.2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella comparsa di risposta, l'amministrazione evidenzia che: (i) la richiesta di elisione della dicitura «non valido per lavoro» sarebbe infondata e strumentale (il ricorrente non lavora dal
2015; è mantenuto in strutture caritatevoli;
ha problemi di salute e «non è dato comprendere ora, per quale motivo, nel pieno della vigenza di un permesso per cure mediche, improvvisamente, il ricorrente sarebbe abile al lavoro»); (ii) il permesso per cure mediche non
è convertibile in permesso di lavoro (e ciò dimostra che detto permesso è strettamente funzionale all'assolvimento delle esigenze di carattere sanitario: «si tratta di un permesso
2 temporaneo concesso a fini sanitari per gravi patologie – dunque invalidanti – cosicché
l'impossibilità lavorativa è insita nelle stesse condizioni di salute del richiedente»); (iii) il ricorrente è destinatario di plurimi provvedimenti di espulsione;
(iv) il ricorrente ha precedenti penali e di polizia.
1.3. Il giudizio si è svolto davanti alla presente sezione specializzata ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d-bis), d.l. n. 13/2017, in composizione monocratica (non essendo il presente giudizio tra quelli considerati dall'art.3, co.
4-bis, d.l. n. 13/2017), secondo le procedure del rito semplificato di cognizione (ex art. 19-ter, co. 1, d.lgs. n. 150/2011).
All'udienza del 7.11.2024 parte ricorrente ha formalizzato le conclusioni richiamando le argomentazioni e i documenti prodotti in corso di causa, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Alla stessa udienza, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
2. Sul diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett.
d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998
L'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che non è consentita l'espulsione «degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza».
2.1. Va premesso che non è in contestazione – nemmeno da parte dell'amministrazione resistente – il fatto che il ricorrente versi in condizioni di salute tali da giustificare il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, d. lgs.
n. 286 del 1998. Del resto, la stessa amministrazione ha rilasciato detto permesso di soggiorno al ricorrente, sebbene per un lasso di tempo inferiore a quello massimo stabilito dalla legge.
La presenza di una patologia cardiaca è attestata dalla relazione sanitaria redatta dal personale della struttura di cardiologia dell'ospedale di Borgomanero in data 27.12.2023; rimandando per il resto al testo integrale del referto, si limita qui ad evidenziare che – all'esito di un protratto ricovero e sulla base dell'osservazione clinica e degli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale – è stato riscontrato che il sig. è affetto da una «grave Pt_1
cardiopatia ipocinetica con disfunzione ventricolare sinistra», con necessità di assunzione di terapia farmacologica (la cui sospensione o non corretta assunzione «può compromettere in
3 modo significativo la prognosi del paziente») e utilità di uno «stretto followup» e «periodiche valutazioni cardiologiche» [referto medico 27.12.2023, prod. n. 3, parte ricorrente].
2.2. Sulla scorta di tale condizione clinica, il Questore di Novara in data 12.6.2024 ha rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. d-bis), d. lgs. n. 286 del 1998; la data di scadenza è indicata al giorno 7.12.2024.
2.3. L'art. 19, co. 2, lett. d-bis), secondo periodo, d. lgs. n. 286 del 1998 prevede che – in caso di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche – esso abbia durata pari al «tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale».
2.4. Va evidenziato che l'Amministrazione non esplicita alcuna motivazione relativamente alla determinazione della durata del permesso di soggiorno rilasciato. Né si rinvengono motivazioni utili a determinare la durata del permesso di soggiorno nella misura indicata dall'amministrazione nel parere che la Commissione territoriale di Novara ha predisposto nell'istruttoria preliminare al rilascio del titolo di soggiorno. In tale parere, la Commissione territoriale – nell'esprimere parere favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche – ha rilevato la sussistenza di una patologia di gravità tale da giustificare il rilascio del permesso richiesto e ha altresì evidenziato che la terapia prescritta deve essere assunta in modo continuativo onde evitare la compromissione della prognosi, sottolineando altresì che – in base alle COI esaminate – dette terapie non sono agevolmente accessibili in Senegal (tanto più per le persone in condizioni di precarietà socio-economica) [cfr. doc. 3, parte resistente].
2.5. Occorre, a questo punto, verificare se persistano tuttora le ragioni che hanno determinato il rilascio del titolo di soggiorno e se, pertanto, debba essere accolto il ricorso del sig.
(che lamentava il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per la durata Pt_1
massima prevista dalla legge).
2.6. Parte ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria aggiornata. La relazione clinica si ripercorre il dato anamnestico relativo ai precedenti accertamenti e si conferma la presenza di una patologia cardiaca. Con riferimento all'attualità, la relazione clinica evidenzia che
«attualmente, nonostante cardiopatia con disfunzione ventricolare moderata, patologia cronica
4 in compenso, perché seguito e perché assume con costanza la terapia che deve assumere in cronico» [relazione clinica dell'unità cardiologia dell'Ospedale di Borgomanero del
10.9.2024; prod. n. 14 parte ricorrente].
2.7. Tali indicazioni portano a ritenere che persistano le ragioni che hanno originariamente indotto l'amministrazione resistente a rilasciare il permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett.
d-bis), d. lgs. n. 286 del 1998.
Coerentemente alle originarie valutazioni della Commissione territoriale di Novara e del
Questore di Novara, la patologia che affligge il sig. integra il presupposto della Pt_1
patologia di particolare gravità, non adeguatamente curabile nel Paese di origine.
Tale patologia ha caratteri di cronicità e risulta attualmente “in compenso” proprio in conseguenza della assistenza medica ricevuta e della costanza nell'assunzione delle terapie somministrate al paziente.
2.8. Nulla, di fatto, è cambiato rispetto al momento in cui la Commissione territoriale di
Novara valutò per la prima volta il caso. In quell'occasione (6.6.2024) la Commissione territoriale – sulla scorta della documentazione clinica e dell'esame delle COI – evidenziò che:
(i) la terapia prescritta deve essere assunta in modo continuativo, onde evitare una «grave compromissione della prognosi»;
(ii) il richiedente è assente da un lungo lasso di tempo, che gli impedirebbe di accedere con facilità al sistema sanitario per potere proseguire la cura;
(iii) dalle COI valutate dalla Commissione territoriale emerge che «seppur sia vero che la maggior parte delle terapie utili alla cura di patologie cardiache siano disponibili in Senegal, è anche vero che lo sono essenzialmente in grandi ospedali come quelli di A ciò si CP_3 aggiunga il fatto che i costi per le visite, i farmaci e l'eventuale ospedalizzazione sono abbastanza elevati e in gran parte a carico del paziente (informazioni reperite al sito
MEDCOLEUAA)» [doc. 3, parte resistente].
Oltre ai dati già emergenti dalle COI MEDCOLEUAA esaminate dalla Commissione territoriale, si può qui evidenziare che – da altre informazioni (provenienti da fonti dell'Organizzazione mondiale della sanità) – emerge che ha accesso al servizio sanitario solamente il 38% della popolazione, e che – in materia di servizi alla salute – è coperto solo il
49% dei servizi essenziali [WHO, Atlas 2022, Senegal https://afahobckpstorageaccount.blob.core.windows.net/atlas-2022/029_WHO-AFRO_iAHO-
5 Atlas-2022_Country-Profiles_Senegal.pdf ]. Tali informazioni si pongono in linea di assoluta coerenza con le COI esaminate dalla Commissione territoriale.
Come detto, nulla è cambiato rispetto alla situazione esaminata dalla Commissione territoriale di Novara: il sistema sanitario del Senegal offre un servizio sanitario a larga prevalenza di servizi privati a carico dell'utenza e prevalentemente concentrati a Si tratta di un CP_3
contesto di assistenza che – con ogni probabilità – non consentirebbe al ricorrente, ove rimpatriato, di avere accesso alle cure: – mancando dal Senegal da 22 anni, ove non Pt_1
ha più riferimenti sociali, né capacità economiche – si troverebbe a vivere in una condizione di precarietà socio-economica che, di fatto, gli impedirebbe di accedere efficacemente alle terapie farmacologiche e all'assistenza sanitaria di cui ha bisogno [terapie di cui ha bisogno per mantenere in compenso la grave cardiopatia che lo affligge, come documentato dal personale sanitario dell'Ospedale di Borgomanero].
2.9. Va pertanto accolto il ricorso di nella parte in cui si duole del fatto che il Pt_1
Questore di Novara avrebbe dovuto rilasciare in suo favore un permesso per cure mediche di durata quantomeno annuale.
Essendo stata accertata alla data odierna la persistenza della condizione patologica (cronica) che legittima il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, si deve conseguentemente accertare il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per Pt_1
cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis) d. lgs. n. 286 del 1998 di durata annuale, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza (anche per evitare che l'estensione temporale di un diritto che è stato oggetto di accertamento giudiziario possa essere condizionato dalle – non sempre brevi – tempistiche processuali). Nulla esclude, evidentemente, che l'Autorità amministrativa, rivalutata la situazione, decida di rilasciare un permesso di soggiorno con scadenza successiva a quella determinabile in base alla presente sentenza (individuando – per il rilascio del permesso di soggiorno annuale – un termine iniziale di decorrenza successivo a quello di deposito della presente sentenza).
3. Sulla apposizione sul permesso di soggiorno dell'indicazione «NON VALIDO PER
LAVORO».
Il ricorso ha poi ad oggetto la richiesta di rimozione dal permesso di soggiorno per cure mediche dell'indicazione – apposta dall'Amministrazione con un timbro - «non valido per lavoro».
6 3.1. Nel chiedere il rigetto di questa domanda, l'Amministrazione resistente porta tre argomenti: (i) la richiesta sarebbe strumentale, poiché non lavora dal 2015; (ii) la Pt_1
richiesta sarebbe incompatibile con le allegate condizioni di salute di (iii) il Pt_1
permesso di soggiorno per cure mediche sarebbe incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa perché rilasciato ad altro titolo (la tutela della salute) e perché non convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [a seguito della modifica dell'art. 6, co.
1-bis, lett.
h-bis, d. lgs. n. 286 del 1998, ove il riferimento alla convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche è stato abrogato dall'art. 7, co. 1, lett. a) dl n. 20/2023].
3.2. Preliminarmente, si deve escludere che assumano rilievo i primi due argomenti spesi dall'amministrazione resistente.
Il fatto che non lavori dal 2015 e il fatto che versi in precarie condizioni Pt_1 Pt_1 di salute non ha rilievo in relazione all'eventualità che egli “possa lavorare”. Il diritto di lavorare non può essere pregiudicato dalla pregressa condizione di inoccupazione. Né esso può dirsi precluso dalla condizione di persona cardiopatica [per inciso: la relazione clinica del
10.9.2024 nemmeno attesta una inabilità al lavoro, specificando, al contrario, che il paziente
«può riprendere attività, evitando importanti sforzi isometrici (pesi > 15 kg.)»].
3.3. Più articolato il riferimento da effettuare con riferimento all'ulteriore argomento speso dall'amministrazione resistente: secondo l'Amministrazione resistente, il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato – appunto – per cure mediche (e non per lavoro) e, del resto, esso nemmeno sarebbe convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [in conseguenza delle citate modifiche apportate all'art. 6, co.
1-bis, d. lgs. n. 286 del 1998]: «la situazione del ricorrente, infatti, è ben diversa da quella prevista dall'art. 36 TUI, che riguarda lo straniero che entra in Italia con specifico visto per cure mediche. Il permesso di soggiorno che in tal ultimo caso viene rilasciato consente, per espressa previsione normativa, lo svolgimento di attività lavorativa».
3.4. Il Tribunale non condivide tale approdo interpretativo. L'art. 2, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente».
7 3.5. Posto che è indubbio che, quello al lavoro, sia un diritto [art. 4 Cost., 35 e ss. Cost.], occorre allora considerare che non si rinviene una disposizione che escluda esplicitamente la possibilità di lavorare per il titolare di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co.
2, lett.d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998.
Nessuna norma afferma esplicitamente l'esistenza di tale diritto, ma nessuna norma, parimenti, esclude che tale diritto di lavorare sussista [per inciso: nemmeno si può trarre argomento – per affermare l'esistenza di un divieto generalizzato, ove non sia autorizzata l'attività lavorativa – dal dettato dell'art. 5, co. 8.1, d. lgs. n. 286 del 1998: tale disposizione ha ad oggetto l'apposizione della dicitura “perm.unico lavoro” sui modelli di permesso di soggiorno, ma non esplicita i casi in cui l'attività lavorativa è permessa o vietata].
3.6. Tale approdo interpretativo è, del resto, coerente con situazioni che – pur non coincidenti
– sono comunque assimilabili: il titolare di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ex art. 36 d. lgs. n. 286 del 1998 può svolgere attività lavorativa [art. 36, co. 3, d. lgs. n. 286 del 1998]; il permesso di soggiorno per protezione speciale – pur non convertibile - «consente di svolgere attività lavorativa» [art. 32, co. 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 25/2008].
3.7. I parametri normativi di riferimento appena evocati valgono peraltro a smentire due argomenti utilizzati dall'amministrazione resistente nel caso relativo al sig. (i) Pt_1
esistono permessi per cure mediche che sono considerati esplicitamente compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa [v. art. 36, co. 3, d. lgs. n. 286 del 1998]; (ii) esistono permessi di soggiorno che – pur non convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – consentono esplicitamente, nella vigenza del titolo di soggiorno, lo svolgimento di attività lavorativa [v. art. 32, co. 3, ultimo periodo, d.lgs. 25/2008].
3.8. In conclusione: in assenza di divieti espressi e in applicazione della clausola generale dettata dall'art. 2, co. 2, d. lgs. n. 286 del 1998 si deve escludere che – sul permesso di soggiorno per cure mediche – possa essere apposta la dicitura «non valido per lavoro».
Trattasi, peraltro, di dicitura non prevista dalla legge.
**-***-**
È solo il caso di evidenziare che non assumono rilievo ostativo – nel caso di specie – le segnalazioni di polizia e i precedenti penali menzionati dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa di risposta.
8 Ciò per più ragioni: in primo luogo, perché quelle informazioni erano già in possesso dell'Amministrazione (che, evidentemente, non ha ritenuto che le stesse fossero ostative al rilascio di un permesso di soggiorno, seppur di durata più breve rispetto a quella qui accertata); in secondo luogo, perché molte segnalazioni di polizia sono relative alla
(ir)regolarità di sul territorio nazionale (e, dunque, non assumono rilievo sotto il Pt_1
profilo della valutazione della pericolosità dello straniero ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, d. lgs. n. 286 del 1998); in terzo luogo, per il fatto che molte segnalazioni di polizia non risultano avere avuto sviluppi con condanne definitive (nemmeno menzionate dall'amministrazione resistente); in quarto luogo, per il fatto che l'unico precedente penale definitivo menzionato dall'amministrazione resistente è relativo ad un precedente penale divenuto irrevocabile nel 2010 (e, in sede di cognizione, fu accordata al sig. la Pt_1
sospensione condizionale della pena, che postula – per chiaro dettato normativo – un giudizio di insussistenza di pericolo di recidivanza); a ciò si aggiunga che i reati oggetto di quella sentenza sono stati dichiarati estinti ai sensi dell'art. 445, co. 2, c.p.p. con ordinanza del GIP di Napoli in sede di incidente di esecuzione [cfr. ordinanza GIP Napoli, 20.6.2016; doc. 5 parte ricorrente].
**-***-**
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese;
ciò in applicazione del principio – condiviso dal Tribunale – secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ACCERTA il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per Parte_1
cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis) d. lgs. n. 286 del 1998 di durata annuale, con decorrenza quantomeno dalla data di deposito della presente sentenza (o dalla data successiva
9 che il Questore – rivalutata la situazione – riterrà di determinare), privo della dicitura «NON
VALIDO PER LAVORO», e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 04/12/2024
Il Giudice
Andrea Natale
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 14676 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BRAMBILLA ANNA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«Accertare e riconoscere al sig. titolare di un permesso di soggiorno per cure Parte_1 mediche con diritto di svolgimento di attività lavorativa.
Accertare e riconoscere il diritto del sig. di ottenere il rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per cure mediche di durata annuale.
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»
QUESTURA DI NOVARA - ha così concluso: Controparte_2
«Rigettare il ricorso perché del tutto infondato. In ogni caso, revocare, ove già concessa, o rigettare, ove domandato, del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In ogni caso con condanna della parte ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art 96 cpc E vittoria di spese di lite essendo l'azione intentata del tutto abusiva e sovrabbondante»
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17/08/2024, ha formulato domanda di Parte_1
accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche di durata annuale, con eliminazione dell'indicazione – apposta sul permesso di soggiorno a lui rilasciato - «NON VALIDO PER IL LAVORO».
Unitamente alla domanda di merito, il ricorrente aveva anche agito in sede cautelare. Il
Tribunale aveva però rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora.
1.1. Con riferimento al merito, parte ricorrente – dopo avere rappresentato di essere giunto in
Italia nel 2002 e di essere stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro sino al
2015 – ha rappresentato che, dal 2015, egli non è più riuscito a regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.
Con specifico riferimento all'oggetto di questo processo, il ricorrente allega di essere affetto da una cardiopatia che – nel novembre 2023 – ha determinato un suo ricovero per scompenso cardiaco. In conseguenza di tali condizioni di salute, il ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.
Il Questore di Novara ha pertanto rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998 con provvedimento emesso in data 12.6.2024, con scadenza indicata al 7.2.2024. Sul permesso di soggiorno in questione è apposto un timbro che recita «valido per il soggiorno nel territorio nazionale. Non valido per lavoro».
Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede che il permesso di soggiorno sia rilasciato per la durata di un anno e che sia eliminata l'indicazione apposta dal Questore «non valido per lavoro».
1.2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella comparsa di risposta, l'amministrazione evidenzia che: (i) la richiesta di elisione della dicitura «non valido per lavoro» sarebbe infondata e strumentale (il ricorrente non lavora dal
2015; è mantenuto in strutture caritatevoli;
ha problemi di salute e «non è dato comprendere ora, per quale motivo, nel pieno della vigenza di un permesso per cure mediche, improvvisamente, il ricorrente sarebbe abile al lavoro»); (ii) il permesso per cure mediche non
è convertibile in permesso di lavoro (e ciò dimostra che detto permesso è strettamente funzionale all'assolvimento delle esigenze di carattere sanitario: «si tratta di un permesso
2 temporaneo concesso a fini sanitari per gravi patologie – dunque invalidanti – cosicché
l'impossibilità lavorativa è insita nelle stesse condizioni di salute del richiedente»); (iii) il ricorrente è destinatario di plurimi provvedimenti di espulsione;
(iv) il ricorrente ha precedenti penali e di polizia.
1.3. Il giudizio si è svolto davanti alla presente sezione specializzata ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d-bis), d.l. n. 13/2017, in composizione monocratica (non essendo il presente giudizio tra quelli considerati dall'art.3, co.
4-bis, d.l. n. 13/2017), secondo le procedure del rito semplificato di cognizione (ex art. 19-ter, co. 1, d.lgs. n. 150/2011).
All'udienza del 7.11.2024 parte ricorrente ha formalizzato le conclusioni richiamando le argomentazioni e i documenti prodotti in corso di causa, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Alla stessa udienza, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
2. Sul diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett.
d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998
L'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che non è consentita l'espulsione «degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza».
2.1. Va premesso che non è in contestazione – nemmeno da parte dell'amministrazione resistente – il fatto che il ricorrente versi in condizioni di salute tali da giustificare il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, d. lgs.
n. 286 del 1998. Del resto, la stessa amministrazione ha rilasciato detto permesso di soggiorno al ricorrente, sebbene per un lasso di tempo inferiore a quello massimo stabilito dalla legge.
La presenza di una patologia cardiaca è attestata dalla relazione sanitaria redatta dal personale della struttura di cardiologia dell'ospedale di Borgomanero in data 27.12.2023; rimandando per il resto al testo integrale del referto, si limita qui ad evidenziare che – all'esito di un protratto ricovero e sulla base dell'osservazione clinica e degli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale – è stato riscontrato che il sig. è affetto da una «grave Pt_1
cardiopatia ipocinetica con disfunzione ventricolare sinistra», con necessità di assunzione di terapia farmacologica (la cui sospensione o non corretta assunzione «può compromettere in
3 modo significativo la prognosi del paziente») e utilità di uno «stretto followup» e «periodiche valutazioni cardiologiche» [referto medico 27.12.2023, prod. n. 3, parte ricorrente].
2.2. Sulla scorta di tale condizione clinica, il Questore di Novara in data 12.6.2024 ha rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. d-bis), d. lgs. n. 286 del 1998; la data di scadenza è indicata al giorno 7.12.2024.
2.3. L'art. 19, co. 2, lett. d-bis), secondo periodo, d. lgs. n. 286 del 1998 prevede che – in caso di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche – esso abbia durata pari al «tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale».
2.4. Va evidenziato che l'Amministrazione non esplicita alcuna motivazione relativamente alla determinazione della durata del permesso di soggiorno rilasciato. Né si rinvengono motivazioni utili a determinare la durata del permesso di soggiorno nella misura indicata dall'amministrazione nel parere che la Commissione territoriale di Novara ha predisposto nell'istruttoria preliminare al rilascio del titolo di soggiorno. In tale parere, la Commissione territoriale – nell'esprimere parere favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche – ha rilevato la sussistenza di una patologia di gravità tale da giustificare il rilascio del permesso richiesto e ha altresì evidenziato che la terapia prescritta deve essere assunta in modo continuativo onde evitare la compromissione della prognosi, sottolineando altresì che – in base alle COI esaminate – dette terapie non sono agevolmente accessibili in Senegal (tanto più per le persone in condizioni di precarietà socio-economica) [cfr. doc. 3, parte resistente].
2.5. Occorre, a questo punto, verificare se persistano tuttora le ragioni che hanno determinato il rilascio del titolo di soggiorno e se, pertanto, debba essere accolto il ricorso del sig.
(che lamentava il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per la durata Pt_1
massima prevista dalla legge).
2.6. Parte ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria aggiornata. La relazione clinica si ripercorre il dato anamnestico relativo ai precedenti accertamenti e si conferma la presenza di una patologia cardiaca. Con riferimento all'attualità, la relazione clinica evidenzia che
«attualmente, nonostante cardiopatia con disfunzione ventricolare moderata, patologia cronica
4 in compenso, perché seguito e perché assume con costanza la terapia che deve assumere in cronico» [relazione clinica dell'unità cardiologia dell'Ospedale di Borgomanero del
10.9.2024; prod. n. 14 parte ricorrente].
2.7. Tali indicazioni portano a ritenere che persistano le ragioni che hanno originariamente indotto l'amministrazione resistente a rilasciare il permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett.
d-bis), d. lgs. n. 286 del 1998.
Coerentemente alle originarie valutazioni della Commissione territoriale di Novara e del
Questore di Novara, la patologia che affligge il sig. integra il presupposto della Pt_1
patologia di particolare gravità, non adeguatamente curabile nel Paese di origine.
Tale patologia ha caratteri di cronicità e risulta attualmente “in compenso” proprio in conseguenza della assistenza medica ricevuta e della costanza nell'assunzione delle terapie somministrate al paziente.
2.8. Nulla, di fatto, è cambiato rispetto al momento in cui la Commissione territoriale di
Novara valutò per la prima volta il caso. In quell'occasione (6.6.2024) la Commissione territoriale – sulla scorta della documentazione clinica e dell'esame delle COI – evidenziò che:
(i) la terapia prescritta deve essere assunta in modo continuativo, onde evitare una «grave compromissione della prognosi»;
(ii) il richiedente è assente da un lungo lasso di tempo, che gli impedirebbe di accedere con facilità al sistema sanitario per potere proseguire la cura;
(iii) dalle COI valutate dalla Commissione territoriale emerge che «seppur sia vero che la maggior parte delle terapie utili alla cura di patologie cardiache siano disponibili in Senegal, è anche vero che lo sono essenzialmente in grandi ospedali come quelli di A ciò si CP_3 aggiunga il fatto che i costi per le visite, i farmaci e l'eventuale ospedalizzazione sono abbastanza elevati e in gran parte a carico del paziente (informazioni reperite al sito
MEDCOLEUAA)» [doc. 3, parte resistente].
Oltre ai dati già emergenti dalle COI MEDCOLEUAA esaminate dalla Commissione territoriale, si può qui evidenziare che – da altre informazioni (provenienti da fonti dell'Organizzazione mondiale della sanità) – emerge che ha accesso al servizio sanitario solamente il 38% della popolazione, e che – in materia di servizi alla salute – è coperto solo il
49% dei servizi essenziali [WHO, Atlas 2022, Senegal https://afahobckpstorageaccount.blob.core.windows.net/atlas-2022/029_WHO-AFRO_iAHO-
5 Atlas-2022_Country-Profiles_Senegal.pdf ]. Tali informazioni si pongono in linea di assoluta coerenza con le COI esaminate dalla Commissione territoriale.
Come detto, nulla è cambiato rispetto alla situazione esaminata dalla Commissione territoriale di Novara: il sistema sanitario del Senegal offre un servizio sanitario a larga prevalenza di servizi privati a carico dell'utenza e prevalentemente concentrati a Si tratta di un CP_3
contesto di assistenza che – con ogni probabilità – non consentirebbe al ricorrente, ove rimpatriato, di avere accesso alle cure: – mancando dal Senegal da 22 anni, ove non Pt_1
ha più riferimenti sociali, né capacità economiche – si troverebbe a vivere in una condizione di precarietà socio-economica che, di fatto, gli impedirebbe di accedere efficacemente alle terapie farmacologiche e all'assistenza sanitaria di cui ha bisogno [terapie di cui ha bisogno per mantenere in compenso la grave cardiopatia che lo affligge, come documentato dal personale sanitario dell'Ospedale di Borgomanero].
2.9. Va pertanto accolto il ricorso di nella parte in cui si duole del fatto che il Pt_1
Questore di Novara avrebbe dovuto rilasciare in suo favore un permesso per cure mediche di durata quantomeno annuale.
Essendo stata accertata alla data odierna la persistenza della condizione patologica (cronica) che legittima il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, si deve conseguentemente accertare il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per Pt_1
cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis) d. lgs. n. 286 del 1998 di durata annuale, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza (anche per evitare che l'estensione temporale di un diritto che è stato oggetto di accertamento giudiziario possa essere condizionato dalle – non sempre brevi – tempistiche processuali). Nulla esclude, evidentemente, che l'Autorità amministrativa, rivalutata la situazione, decida di rilasciare un permesso di soggiorno con scadenza successiva a quella determinabile in base alla presente sentenza (individuando – per il rilascio del permesso di soggiorno annuale – un termine iniziale di decorrenza successivo a quello di deposito della presente sentenza).
3. Sulla apposizione sul permesso di soggiorno dell'indicazione «NON VALIDO PER
LAVORO».
Il ricorso ha poi ad oggetto la richiesta di rimozione dal permesso di soggiorno per cure mediche dell'indicazione – apposta dall'Amministrazione con un timbro - «non valido per lavoro».
6 3.1. Nel chiedere il rigetto di questa domanda, l'Amministrazione resistente porta tre argomenti: (i) la richiesta sarebbe strumentale, poiché non lavora dal 2015; (ii) la Pt_1
richiesta sarebbe incompatibile con le allegate condizioni di salute di (iii) il Pt_1
permesso di soggiorno per cure mediche sarebbe incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa perché rilasciato ad altro titolo (la tutela della salute) e perché non convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [a seguito della modifica dell'art. 6, co.
1-bis, lett.
h-bis, d. lgs. n. 286 del 1998, ove il riferimento alla convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche è stato abrogato dall'art. 7, co. 1, lett. a) dl n. 20/2023].
3.2. Preliminarmente, si deve escludere che assumano rilievo i primi due argomenti spesi dall'amministrazione resistente.
Il fatto che non lavori dal 2015 e il fatto che versi in precarie condizioni Pt_1 Pt_1 di salute non ha rilievo in relazione all'eventualità che egli “possa lavorare”. Il diritto di lavorare non può essere pregiudicato dalla pregressa condizione di inoccupazione. Né esso può dirsi precluso dalla condizione di persona cardiopatica [per inciso: la relazione clinica del
10.9.2024 nemmeno attesta una inabilità al lavoro, specificando, al contrario, che il paziente
«può riprendere attività, evitando importanti sforzi isometrici (pesi > 15 kg.)»].
3.3. Più articolato il riferimento da effettuare con riferimento all'ulteriore argomento speso dall'amministrazione resistente: secondo l'Amministrazione resistente, il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato – appunto – per cure mediche (e non per lavoro) e, del resto, esso nemmeno sarebbe convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [in conseguenza delle citate modifiche apportate all'art. 6, co.
1-bis, d. lgs. n. 286 del 1998]: «la situazione del ricorrente, infatti, è ben diversa da quella prevista dall'art. 36 TUI, che riguarda lo straniero che entra in Italia con specifico visto per cure mediche. Il permesso di soggiorno che in tal ultimo caso viene rilasciato consente, per espressa previsione normativa, lo svolgimento di attività lavorativa».
3.4. Il Tribunale non condivide tale approdo interpretativo. L'art. 2, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente».
7 3.5. Posto che è indubbio che, quello al lavoro, sia un diritto [art. 4 Cost., 35 e ss. Cost.], occorre allora considerare che non si rinviene una disposizione che escluda esplicitamente la possibilità di lavorare per il titolare di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co.
2, lett.d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998.
Nessuna norma afferma esplicitamente l'esistenza di tale diritto, ma nessuna norma, parimenti, esclude che tale diritto di lavorare sussista [per inciso: nemmeno si può trarre argomento – per affermare l'esistenza di un divieto generalizzato, ove non sia autorizzata l'attività lavorativa – dal dettato dell'art. 5, co. 8.1, d. lgs. n. 286 del 1998: tale disposizione ha ad oggetto l'apposizione della dicitura “perm.unico lavoro” sui modelli di permesso di soggiorno, ma non esplicita i casi in cui l'attività lavorativa è permessa o vietata].
3.6. Tale approdo interpretativo è, del resto, coerente con situazioni che – pur non coincidenti
– sono comunque assimilabili: il titolare di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ex art. 36 d. lgs. n. 286 del 1998 può svolgere attività lavorativa [art. 36, co. 3, d. lgs. n. 286 del 1998]; il permesso di soggiorno per protezione speciale – pur non convertibile - «consente di svolgere attività lavorativa» [art. 32, co. 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 25/2008].
3.7. I parametri normativi di riferimento appena evocati valgono peraltro a smentire due argomenti utilizzati dall'amministrazione resistente nel caso relativo al sig. (i) Pt_1
esistono permessi per cure mediche che sono considerati esplicitamente compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa [v. art. 36, co. 3, d. lgs. n. 286 del 1998]; (ii) esistono permessi di soggiorno che – pur non convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – consentono esplicitamente, nella vigenza del titolo di soggiorno, lo svolgimento di attività lavorativa [v. art. 32, co. 3, ultimo periodo, d.lgs. 25/2008].
3.8. In conclusione: in assenza di divieti espressi e in applicazione della clausola generale dettata dall'art. 2, co. 2, d. lgs. n. 286 del 1998 si deve escludere che – sul permesso di soggiorno per cure mediche – possa essere apposta la dicitura «non valido per lavoro».
Trattasi, peraltro, di dicitura non prevista dalla legge.
**-***-**
È solo il caso di evidenziare che non assumono rilievo ostativo – nel caso di specie – le segnalazioni di polizia e i precedenti penali menzionati dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa di risposta.
8 Ciò per più ragioni: in primo luogo, perché quelle informazioni erano già in possesso dell'Amministrazione (che, evidentemente, non ha ritenuto che le stesse fossero ostative al rilascio di un permesso di soggiorno, seppur di durata più breve rispetto a quella qui accertata); in secondo luogo, perché molte segnalazioni di polizia sono relative alla
(ir)regolarità di sul territorio nazionale (e, dunque, non assumono rilievo sotto il Pt_1
profilo della valutazione della pericolosità dello straniero ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, d. lgs. n. 286 del 1998); in terzo luogo, per il fatto che molte segnalazioni di polizia non risultano avere avuto sviluppi con condanne definitive (nemmeno menzionate dall'amministrazione resistente); in quarto luogo, per il fatto che l'unico precedente penale definitivo menzionato dall'amministrazione resistente è relativo ad un precedente penale divenuto irrevocabile nel 2010 (e, in sede di cognizione, fu accordata al sig. la Pt_1
sospensione condizionale della pena, che postula – per chiaro dettato normativo – un giudizio di insussistenza di pericolo di recidivanza); a ciò si aggiunga che i reati oggetto di quella sentenza sono stati dichiarati estinti ai sensi dell'art. 445, co. 2, c.p.p. con ordinanza del GIP di Napoli in sede di incidente di esecuzione [cfr. ordinanza GIP Napoli, 20.6.2016; doc. 5 parte ricorrente].
**-***-**
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese;
ciò in applicazione del principio – condiviso dal Tribunale – secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ACCERTA il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per Parte_1
cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis) d. lgs. n. 286 del 1998 di durata annuale, con decorrenza quantomeno dalla data di deposito della presente sentenza (o dalla data successiva
9 che il Questore – rivalutata la situazione – riterrà di determinare), privo della dicitura «NON
VALIDO PER LAVORO», e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 04/12/2024
Il Giudice
Andrea Natale
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