TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2518 /2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDONI GIACOMO e dell'avv. CHIOLO SIMONA;
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Accertata la sussistenza del credito vantato da Parte_1 condannare il signor (c.f. ), oggi residente in [...], lettera 1, nonché il signor (c.f. Controparte_2
), oggi residente a [...], int. 5 a pagare in solido tra C.F._2 loro, alla società esponente la somma Parte_1 complessiva di euro 15.176,93, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito e comunque entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ai sensi della L. n.108/96, calcolati sulla sola sorte capitale pari ad euro 8.148,22 a far data dal 13.01.2022 fino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze come per legge”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
L'attrice agisce per la condanna di , quale debitore principale, e di Controparte_1 [...]
garante, alla restituzione delle somme, mutuate al primo nel 2002 da CP_2 Parte_2
nell'ambito di un'operazione di prestito al consumo (acquisto di una vettura), e non restituite.
[...]
Dopo varie cessioni del credito, lo stesso è oggi nella titolarità dell'attrice.
1 I convenuti, nonostante regolare notificazione del ricorso, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisiti i documenti prodotti, assunte le prove ammesse, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025, a seguito di discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va immediatamente dichiarata l'incompetenza per territorio a decidere la causa con riguardo al convenuto pacificamente consumatore e residente in provincia di Siracusa, Controparte_2 luogo estraneo al circondario di questo ufficio;
ciò alla luce di quanto stabilito da Cass. n°
35275/23, secondo cui in tal caso non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi invece applicare la regola prevista dall'art. 66-bis del Codice del
Consumo a ciascuno dei convenuti che rivestano qualifica di consumatore.
Per quanto riguarda il convenuto : Controparte_1
- è stato esperita la fase di mediazione, a cui il convenuto non ha partecipato (doc. 12);
- la ricorrente è in possesso del contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con Parte_2
(doc. 1), il che fa presumere la titolarità del credito in suo capo;
[...]
- il convenuto, nonostante regolare notificazione dell'ordinanza ammissiva della prova, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale inteso a provocare la sua confessione circa l'avvenuta ricezione della provvista e la mancata restituzione del tantundem.
Con riguardo al quantum, appare evidente che la misura contrattuale del tasso di mora (10 punti percentuali in più rispetto al tasso BCE) è vessatoria e non può trovare applicazione. Il relativo importo sarà dunque dovuto nella misura legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. fino alla domanda, e nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. da tale data in poi.
La domanda nei suoi confronti, con tale precisazione, va dunque accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Nulla per le spese nel rapporto definitosi per incompetenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara l'incompetenza per territorio a conoscere della causa nei confronti di
[...]
a favore del Tribunale di Siracusa;
CP_2
b) nulla per le spese in tale rapporto processuale;
2 c) condanna a pagare all'attrice la somma di € 10.761,92, oltre interessi Controparte_1 moratori (sul solo capitale di € 8.148,22) nella misura di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dal
1.6.2004 al 4.10.2024, e nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. da tale ultima data al saldo;
d) condanna a rifondere all'attrice le spese della lite, che liquida in € 3.000 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese vive per € 276,4, oltre ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge.
Udine, 03/10/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
3