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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 9625/2022 R.G. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9625/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Barnaba Battistella Parte_1 C.F._1 attore, contro
(c.f. , con l'avv. Giacomo Guidoni CP_1 C.F._2 convenuto,
In punto: risarcimento del danno ex art. 2043 e/o 2050 c.c.
CONCLUSIONI
Nelle note del 5 maggio 2025, parte attrice così concludeva:
“In via principale: accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto ai sensi dell'articolo 2043 e/o
2050 c.c., per l'effetto condannarsi il predetto al pagamento in favore della GN della Parte_1 somma di € 24.872,37, o della somma maggiore o minore comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Nelle note del 2 aprile 2025, parte convenuta così concludeva:
“Nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda siccome svolta nei confronti di in CP_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e/o 2050 c.c., il risarcimento del danno – CP_1 patrimoniale e non patrimoniale – conseguente la caduta cagionatale dal convenuto in data
13 settembre 2020 in Jesolo (VE) presso l'Arenile Mazzini, quando, secondo la narrazione contenuta nel medesimo atto introduttivo, “all'improvviso veniva travolta dal convenuto che procedeva all'indietro mentre giocava a rachettoni”.
L'attrice rovinava a terra incapace di rialzarsi;
veniva quindi trasportata prima verso il
Pronto Soccorso di Jesolo e poi, il giorno seguente (14 settembre 2020), all'Ospedale S.
Donà di Piave, ove, presso l'U.O.C. Ortopedia, il medico specialista Dr.ssa Persona_1 diagnosticava: “frattura branca ischio pubica sin” con il seguente riferimento: “caduta ieri in spiaggia, urtata con terza persona accidentalmente lamenta dolore inguinale sinistro, articolarità attiva dell'anca buona e possibile anche se dolente ai gradi estremi. Non deficit periferici, sensibilità conservata e simmetrica visionati rx …” (cfr. doc. 2 parte attrice).
L'attrice veniva, dunque, ricoverata presso il Centro Servizi per Anziani “Casa Luigi e
Augusta” di ME (TV) dal 23.9.2020 al 30.10.2020 per l'assistenza ed il recupero.
Nell'atto introduttivo vengono, inoltre, documentati alcuni primi contatti con l'assicurazione del convenuto, i quali, tuttavia, non hanno più avuto seguito (cfr. docc. 9 e
10 parte attrice).
Con comparsa di costituzione e risposta in data 1 marzo 2023, il convenuto CP_1 respingeva le pretese avversarie riferendo, in particolare, in punto an debeatur, una diversa dinamica dell'accaduto.
In tale atto, infatti, allegava che: “al momento del fatto non stava giocando a “racchettoni”, in quanto il gioco a cui partecipava era in una fase di sosta. L'anziana attrice, partendo dal proprio ombrellone, si dirigeva verso il mare e così facendo procedeva lungo una traiettoria assai rasente al sig. , il quale le CP_1 dava le spalle;
il sig. , che non poteva vederla, si girava da fermo verso l'indietro e, stante l'estrema CP_1 vicinanza della GN , la urtava lievemente. L'attrice, dopo aver rinculato di qualche passo si Pt_1 accasciava lentamente a terra. … La caduta dell'attrice deve perciò essere addebitata alla sola sua condotta, nessuna responsabilità dovendo essere invocata contro il convenuto che in quel momento non ebbe a compiere nessun movimento brusco, ma ebbe solo a ruotare su se stesso, trovandosi a contatto con l'attrice, senza poter far nulla per evitare di toccarla appena, non potendo egli immaginare di avere, rasente alle sue spalle,
pagina 2 di 12 appunto la GN . La domanda attorea dovrà essere perciò respinta, dovendo essere dichiarata Pt_1
l'attrice la sola responsabile per l'evento occorsole”.
Svolta l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali e con lo svolgimento della CTU resa in data 31 marzo 2025, con decreti del 14 novembre 2024 e 14 marzo 2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 6 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendone la trattazione scritta.
Quindi, con Decreto del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
* * *
Sull'an debeatur
A fondamento della propria istanza, l'attrice richiama alternativamente l'art. 2050 c.c. e l'art. 2043 c.c.
Innanzitutto, è da escludersi che all'attività oggetto del presente giudizio possa essere sussunta nell'art. 2050 c.c., atteso che il gioco da spiaggia dei “racchettoni” non costituisce, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, attività pericolosa.
E ciò tanto in senso tipico, quanto in senso atipico: infatti, da un lato, non sono ravvisabili le relative tipizzazioni legali e, dall'altro, nemmeno sussistono i connotati propri dell'attività pericolosa, né in se stessa, né nei mezzi che nella fattispecie a giudizio – in base alle risultanze probatorie processuali – risultano essere stati adoperati per il gioco.
Corrobora tale assunto la considerazione della insussistenza, nel caso de quo, dell'indefettibile connotato che la giurisprudenza correla precipuamente a tali attività, ovverosia la “spiccata potenzialità offensiva, per la quale è implicata un'elevata possibilità di recar danno
a terzi”, che è stata al contrario ritenuta sussistere, ad esempio, con riguardo alla attività di organizzazione di gare di sci, di competizioni automobilistiche, di escursioni alpinistiche, ovvero anche relativamente all'esercizio di talune attività del tempo libero, quali la gestione di autodromi, di piste di go-kart, di maneggi o l'attività venatoria.
Non è rilevabile agli atti di causa la specifica dimostrazione attorea – atteso che, ai sensi del principio generale ex 2697 c.c., su tale parte incombe il relativo onere della prova – della sussistenza del richiamato spiccato carattere potenzialmente offensivo correlato alla specifica modalità di esercizio del gioco, così come praticato dal convenuto a Jesolo nel pomeriggio del 13 settembre 2020. pagina 3 di 12 Ciò tanto più considerato che gli assunti dell'attrice circa la sussistenza di un preteso divieto di praticare il gioco dei “racchettoni” non trovano riscontro né nella documentazione fotografica depositata da parte attorea, né dal tenore dell'Ordinanza delle attività balneari n.
66/2020 della Città di Jesolo, atteso che tale provvedimento, lungi dal proibire il gioco dei
“racchettoni”, si limita a vietare “sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari … di praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno o molestie, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge…”
In questo senso, inoltre, costituirebbe una fallacia (della c.d. “falsa causa” – post hoc ergo propter hoc) predicare il carattere necessariamente pericoloso – e, dunque, vietato ai sensi della menzionata Ordinanza n. 66/2020 – delle modalità di gioco in effetti praticate dal convenuto in data 13 settembre 2020 inferendolo dalla mera verificazione dell'accaduto.
Pertanto, con riguardo alla domanda attorea riferita all'art. 2050 c.c., parte attrice non ha dimostrato – come era suo onere fare – tale carattere e, dunque, la domanda, sotto questo profilo, non può essere accolta.
La domanda risarcitoria, invece, può trovare accogliemento sotto il diverso profilo dell'art. 2043 c.c.
In questo senso, infatti, appaiono dimostrati tutti gli elementi costitutivi richiesti da tale articolo per accordare la tutela risarcitoria.
In particolare, sussiste la prova testimoniale del fatto umano dannoso, consistito nella condotta del convenuto che, in data 13 settembre 2020 a Jesolo, sull'Arenile CP_1
Mazzini, alle ore 16 circa, in occasione di una attività ludica-sportiva dei “racchettoni”, praticata con la palla assieme ad altri soggetti in prossimità della battigia, ha urtato o quantomeno sbilanciato la sig. , la quale per l'effetto è rovinata a terra, Parte_1 riportando lesioni sulla propria persona, dalle quali sono conseguiti danni patrimoniali e non patrimoniali, accertati anche in sede peritale.
È emerso, inoltre, che l'impatto tra il sig. e la sig.ra è imputabile al CP_1 Pt_1 convenuto.
Le deposizioni testimoniali rappresentano, infatti, seppure nelle loro diverse versioni, nella sostanza una condotta ludico-sportiva dannosa propria del convenuto che – anche a prescindere dal contestato moto retrogrado del medesimo – comunque è risultata efficiente pagina 4 di 12 nella causazione del contatto con la convenuta e del conseguente sbilanciamento e caduta diretta della medesima.
La condotta del convenuto, inoltre, in base alle risultanze testimoniali, si connota come imprudente e, dunque, colpevole, posto che lo stesso ha creato il contatto con la convenuta, mentre quest'ultima, partita dal proprio ombrellone, stava semplicemente camminando per raggiungere la nipote in acqua, lungo una traiettoria intercettata in senso ortogonale dal
. CP_1
In tal senso appaiono attendibili le deposizioni dei testi di parte attrice, in quanto la narrazione è sostanzialmente univoca e circostanziata nel descrivere l'azione del convenuto.
Il teste ha affermato che: “la sig.ra stava venendo verso di noi quando è stata investita Tes_1 Pt_1 da un ragazzo che indietreggiando stava cercando di prendere una palla che gli era stata lanciata troppo lunga. … Il ragazzo …. Correva all'indietro e si è allontanato dal gruppo di cui faceva parte … il ragazzo si è staccato da esso. L'impatto è avvenuto in modo ortogonale”.
Il teste ha riferito che: “la GN si è diretta verso di noi e nel mentre stava Testimone_2 Pt_1 venendo verso di noi c'era un gruppo di ragazzi che stavano giocando a palla e un ragazzo ricciolino/ondulato per prendere la palla che gli era stata lanciata in alto ha fatto un balzo indietro ed è andato addosso alla sig.ra . Ha fatto un balzo all'indietro e si è proteso a prendere la palla urtando Pt_1
l'attrice. … La caduta è stata immediata”.
Ma anche il teste di parte convenuta , pur rappresentando una diversa Testimone_3 dinamica dell'urto, ha comunque affermato l'efficienza causale della condotta del CP_1 nella caduta della sig.ra . Pt_1
Egli, infatti, ha riferito: “Io ero di fronte e ho visto tutta la scena. … Eravamo un gruppetto di ragazzi CP_ che giocavamo a racchettoni, due da una parte e due dall'altra. …La palla ha oltrepassato lui si è fatto oltrepassare senza tentare di prenderla, lui si è girato, per prendere la palla e si è trovato la GN CP_ dietro. … Non so dire se c'è stata una spinta da parte di in quanto quando si è girato era veramente lento;
la GN ha fatto due passi indietro e si è accasciata”.
Di scarso rilevo probatorio appare, invece, la deposizione del teste che ha Testimone_4 reso dichiarazioni contraddittorie (Tutte e due si stavano muovendo, non so dire che di più o di meno.
Le due persone erano quasi ferme), contrarie alle allegazioni di entrambe le parti e alle altre risultanze processuali (Stavamo giocando a palla ma in quel momento non c'era un'azione di gioco perché il “pallone” era lontano) e sostanzialmente poco credibili quanto alla dinamica riferita. pagina 5 di 12 Ne risulta la colpevolezza del che si sostanzia nel difetto dell'attenzione e della CP_1 prudenza esigibili nel compimento dei movimenti di gioco (quale è il retrocedere per colpire la palla) o, comunque, funzionali al gioco (come quello di girarsi da fermo per raccogliere la palla caduta oltre il gruppo) sulla spiaggia.
Egli avrebbe dovuto, infatti, svolgere con peculiare cautela la pratica sportiva in ragione del contesto pubblico della spiaggia, molto frequentata in pieno giorno durante il periodo estivo e con la presenza di altre persone, anche anziane come nella specie.
Sul quantum debeatur
Danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs.
209/2005, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia), va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. n. 3906/2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana
(cfr. Corte Cost. n. 356/1991, Corte Cost. n. 184/1986).
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione del dott. risulta dunque Per_2 che l'attrice, a seguito del sinistro, ha riportato un trauma al bacino con frattura della branca ileo-ischio-pubica sinistra.
Il Consulente ha valutato che il danno evento cagionato dal sinistro ha determinato una situazione invalidante del 7%. pagina 6 di 12 Il C.T.U. ha, poi, quantificato un periodo d'invalidità temporanea totale di giorni 10, in forma parziale al 75% di giorni 60, in forma parziale al 50% di giorni 40 e in forma parziale al 25% di giorni 30.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al maggio 2024, va considerato come valore base quello €115 per tutto il periodo d'inabilità, dato che il CTU ha valutato un livello di sofferenza di entità medio-lieve durante la malattia.
Ne consegue la liquidazione per l'inabilità temporanea della somma di €9.487,50,00 già comprensiva di personalizzazione.
Per il danno non patrimoniale derivante dall' invalidità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti che va individuato nel 7% e dell'età della danneggiata alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi 140 giorni dal sinistro, anni 74), va stabilita la somma di €11.612,00 a valori attuali.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore è liquidabile nella complessiva somma di
€21.099,50.
Tale somma è comprensiva della liquidazione del cd. danno morale subiettivo, dato che è stato considerato il valore del cd. “punto” aumentato della percentuale ponderata anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”.
Va considerato che la Corte di Cassazione ha ribadito la “autonomia ontologica” della sofferenza soggettiva dal danno biologico, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cass. n. 29191/2008,;
Cass. n. 379/2009, Cass. Civ., SS.UU., n. 557/2009, e Cass. n. 11059/2009), quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza” (Cass. n. 5770/2010).
Nella specie, le sofferenze subite dall'attrice appaiono accertate anche facendo ricorso al ragionamento presuntivo, dato il patimento morale che consegue normalmente al subire lesioni fisiche come la frattura ossea che ha interessato l'attrice a seguito del sinistro e dato che il CTU ha valutato la sofferenza soggettiva patita di grado medio – lieve durante la malattia e lieve nel cronico.
pagina 7 di 12 Gli importi sopra indicati, tuttavia, possono essere eventualmente adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione anche le conseguenze dei postumi nello svolgimento delle attività relazionali e quotidiane.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 11.11.2008 n.
26972), nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.
Nella liquidazione del danno devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale, ma al contempo di evitare duplicazioni;
ne discende che, qualora il giudice si avvalga delle tabelle in uso nei tribunali del luogo, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare
(Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Unite
24/3/2006, n. 6572).
Quanto al risarcimento della componente di danno “relazione”, va ribadito che sebbene la recente giurisprudenza di legittimità abbia dilatato la nozione di danno non patrimoniale, estendendolo ad ogni ipotesi in cui sia leso un diritto inviolabile inerente alla persona non avente natura economica (cfr. Cass. 31.5.2003 n. 8828; Cass. 31.5.2003 n. 8827), tuttavia, quando viene in considerazione il danno biologico, come si è in precedenza esposto, questo normalmente assorbe, in termini di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto fondamentale, ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, pagina 8 di 12 ricomprendendo tutti i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
In altre parole, in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso (Cass. 26.02.2004, n. 3868; Cass. 20.4.2007, n. 9514,
e da ultimo Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972 ).
Di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”.
Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (Cass.
7513/2018).
Il Supremo Collegio, ha evidenziato nell'ultima pronuncia citata, che una lesione della salute può avere conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e può subire altresì conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno, cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, ed allora si riterrà per ricompresa con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una pagina 9 di 12 conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”, Cass., n. 17219/2014).
Tali orientamenti appaiono condivisibili, per cui le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Rilevano, dunque, quelle conseguenze che siano straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (tra le più recenti, Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 23778/2014).
Nel caso di specie, l'attrice non ha neppure allegato in modo specifico e non ha provato di aver subito un peggioramento della complessiva qualità della vita e relazionale che vada oltre quello normale ed inevitabile per tutti coloro che abbiano patito quelle lesioni a quell'età, per cui nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente sopra riconosciuto deve ritenersi già completamente liquidata questa componente di natura
“dinamico relazionale”.
Danno patrimoniale.
Il C.T.U. ha confermato la congruità e la pertinenza delle spese mediche per €4.661,87e del costo della perizia medico – legale stragiudiziale nella misura di €732,00 e pertanto esse possono trovare liquidazione.
Nessuna somma può, invece essere liquidata all'attrice a titolo di danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica di casalinga, dato che tale voce di danno non è stata tempestivamente richiesta entro il termine delle preclusioni assertive (I memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), essendo in tal senso irrilevante la valutazione operata dal CTU.
Il danno patrimoniale risarcibile è, quindi, di €5.393,87.
Somma liquidabile.
Il danno complessivamente subito dall'attrice è di €26.493,37. pagina 10 di 12 Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi per il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, n. 1712/1995,
Cass., sez. un., n. 557/2009, e Cass. n. 6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, a parte attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori del settembre 2020 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Per il danno patrimoniale l'interesse è dovuto dalla data dell'esborso, con devalutazione alla stessa data.
A decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione sono dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme come liquidate.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri oggi vigenti, tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum) e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. S.U.
11.9.2007 n. 19014), e con riferimento all'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u. e di c.t.p. di parte attrice vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta – soccombente.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Definitivamente pronunciando nella causa n. 9625/2022 R.G. promossa da Pt_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...] CP_1
- Accerta la responsabilità di per la causazione del sinistro di cui in premessa CP_1
e per l'effetto condanna a corrispondere a la somma di CP_1 Parte_1
€26.493,37, oltre interessi calcolati come in motivazione;
- pone le spese per la CTU e di CTP di parte attrice liquidate definitivamente a carico del convenuto, condannandolo a rimborsare quanto anticipato da parte attrice;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che Parte_1 liquida in complessivi €7.616,00 per compenso (di cui €1.701,00 per la fase di studio;
€1.204,00 per la fase introduttiva;
€1.806,00 per la fase istruttoria;
€2.905,00 per la fase decisoria), oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. . Persona_3
Venezia, 01/10/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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